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IL CONFLITTO D’INTERESSI IN ASSEMBLEA E L’ABUSO DEL DIRITTO DI VOTO

IL CONFLITTO D’INTERESSI

L’esercizio del diritto di voto nelle società per azioni, costituisce espressione di un diritto di

partecipazione del singolo ed è pertanto rimesso in linea di principio al libero apprezzamento del

socio. In caso d’impugnazione delle deliberazioni assembleari, l’autorità giudiziaria non può

sindacare il merito della deliberazione, ma verificare solamente se la delibera presenta profili di

illegittimità.

Il voto dell’azionista incontra nell’interesse sociale un limite esterno, tracciato dalla disciplina del

conflitto d’interessi. L’art.2373, costituisce attuazione di una regola generale dei procedimenti

collegiali: quella per cui il componente dell’organo, che si trovi in conflitto d’interessi con l’ente,

dovrebbe astenersi dalla partecipazione a votazioni sulla materia oggetto del conflitto.

Un tale conflitto si verifica quando l’interesse personale del socio sia contrapposto a quello della

società. La giurisprudenza ritiene che l’interesse personale rilevi solo se attuale e concreto ed è

orientata ad applicare la norma solamente rispetto a singoli atti e non contrasto fra attività nel loro

insieme.

Conflitto d’interessi può essere anche indiretto.

Il legislatore dispone che il voto dell’azionista costituisce causa di annullabilità della deliberazione

solamente quando sia stato determinante (c.d. prova di resistenza) o abbia contribuito

all’approvazione di una deliberazione idonea a danneggiare la società.

La disciplina rimette al socio la decisione se astenersi o votare e il presidente dell’assemblea non

può estrometterlo dalla riunione altrimenti si corre il rischio di annullamento della deliberazione se

il voto viene esercitato in direzione contraria all’interesse della società.

Ciò che rileva è che la decisione sia oggettivamente conforme con l’interesse sociale e non con

l’interesse esterno del socio.

Nel caso in cui il socio voti e la proposta venga rigettata a causa del suo voto (negativo)

determinante, si ritiene che la delibera negativa possa essere impugnata ed annullata (con

conseguente obbligo per gli amministratori di riconvocare l’assemblea).

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L’art.2373 impedisce di ritenere che il presidente dell’assemblea (e poi l’autorità giudiziaria)

possano dichiarare approvata una deliberazione rigettata con il voto determinante del socio in

conflitto.

L’annullamento (o la sospensione) della delibera comporterà l’obbligo degli amministratori di

riattivare il procedimento, aggravando la posizione del socio in conflitto in termini di responsabilità,

nel caso di rinnovata partecipazione al procedimento deliberativo.

L’idoneità a danneggiare la società intesa in senso oggettivo non va confusa con la circostanza che

l’azionista, attraverso l’atto deliberativo, realizzi anche propri interessi personali, la giurisprudenza

ritiene che le delibere di nomina a cariche sociali siano valide, anche nel caso in cui determinati

azionisti abbiano votato per se stessi e che valga per le delibere di determinazione dei compensi

degli amministratori, assunte con il voto determinante degli interessati, se la misura dei compensi

stessi non sia irragionevole e pregiudizievole per la società.

L’unica ipotesi in cui il codice vieta in via preventiva ed assoluta il voto, è quella dell’art.2373 per i

soci-amministratori nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. In tali ipotesi, il socio è

privo della legittimazione al voto, per cui il presidente dell’assemblea ha il dovere di escluderlo

dalla votazione (il socio-amministratore presente alla seduta va però computato nel quorum

costitutivo).

L’ABUSO DI MAGGIORANZA E L’ABUSO DI MINORANZA

Si ha quando una deliberazione viene assunta dalla maggioranza per danneggiare non la società, ma

i soci di minoranza; ipotesi qualificata come abuso di maggioranza.

Sia in giurisprudenza che in dottrina si reputa che la deliberazione assembleare deve rispettare il

principio di buona fede ed è pertanto annullabile per non conformità alla legge in caso di

violazione.

Il dovere di correttezza funge da limite esterno alla insindacabile libertà di esercizio del diritto di

voto da parte dell’azionista.

La sanzione consiste nell’annullamento della delibera, ma anche ove la rimozione dell’atto non

basti, nel risarcimento del danno a carico dell’azionista e a favore dei soci danneggiati.

Nell’abuso di minoranza l’adozione della delibera è impedita dal comportamento ostruzionistico di

alcuni soci, finalizzato al raggiungimento di interessi extrasociali (ad es., attività imprenditoriali in

concorrenza con la società). Rispetto a tali situazioni, deve certamente riconoscersi la responsabilità

civile dell’azionista che abbia tenuto una condotta abusiva.

L'INVALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

Le deliberazioni assembleari possono essere viziate dalla violazione di norme che disciplinano le

varie fasi del procedimento deliberativo, o che attengono invece al contenuto della delibera,

determinandone l’invalidità.

Come nella disciplina dei contratti, il codice non regola unitariamente il fenomeno dell’invalidità,

ma prevede due diverse figure: l’annullabilità e la nullità.

Nella disciplina societaria la categoria generale e residuale, e cioè quella che si applica per tutte le

violazioni non espressamente assistite da una sanzione tipica, è quella dell’annullabilità. Si

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determina quando vien e violata una norma imperativa, ma anche quando viene violata una norma

dispositiva o una clausola statutaria.

La nullità, si determina solamente quando ricorre una delle tre cause tipiche previste dall’art.2379,

la liceità o impossibilità dell’oggetto, la mancanza di convocazione e la mancanza di

verbalizzazione.

Il legislatore detta una disciplina apposita ed autonoma rispetto alle disposizioni sui contratti,

cercando di assicurare un adeguato livello di tutela all’esigenza di stabilità degli atti societari.

INESISTENZA E INEFFICACIA DELLA DELIBERA

L’inesistenza si riferisce al caso in cui la deliberazione sia solo apparente e manchi dei requisiti

essenziali della fattispecie, si tratta di accertare (con legittimazione da parte di chiunque vi abbia

interesse e senza limiti di tempo) l’assenza in concreto di qualsivoglia atto qualificabile come

deliberazione di una certa assemblea.

Per l’inesistenza materiale la sanzione si applica quando contemporaneamente siano mancanti sia la

convocazione che la verbalizzazione.

L’inefficacia è invece un vizio derivante dalla carenza di legittimazione rispetto al potere

deliberativo dell’assemblea.

L'ANNULLABILITÀ

L’art. 2377 prevede due tipologie di cause di annullabilità. La difformità della delibera dalla legge o

dallo statuto può determinarsi per la violazione di norme sostanziali o procedimentali.

Vizi di contenuto se consistenti nella violazione di norme imperative, ovvero non derogabili dallo

statuto.

L’annullabilità per vizi di procedimento, deriva dalla violazione di norme aventi fonte legale.

L’art. 2377.5, prevede poi delle ipotesi specifiche di annullabilità, per il quale è previsto che il vizio

superi una determinata soglia di rilevanza sostanziale:

 La partecipazione all’assemblea di persone non legittimate è causa di annullamento solo se,

a seguito della c.d. prova di resistenza, la partecipazione sia risultata determinante per il

raggiungimento del quorum costitutivo;

 Lo stesso vale per l’invalidità dei singoli voti (vizio della volontà)

 L’incompletezza o l’inesattezza del verbale sono invece cause di annullamento solo quando

impediscono l’accertamento del contenuto, degli effetti o della validità della delibera.

La legittimazione ad impugnare spetta ai soci assenti, dissenzienti, o astenuti (ai soli soci che

avevano diritto di voto sulle materie oggetto della deliberazione).

Art.2352 stabilisce che i diritti amministrativi diversi al voto (impugnazione) spettano sia al socio,

sia al creditore pignoratizio o all’usufruttuario; mentre nel caso di sequestro delle azioni, spettano

unicamente al custode. 158

La legittimazione ad impugnare spetta solo a minoranze qualificate, che detengano il cinque per

cento del capitale sociale, ridotto all’uno per mille nelle società che fanno ricorso al mercato del

capitale di rischio.

I soci che non sono legittimati a impugnare hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato

dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto”.

A legittimazione all’azione di annullamento è data pure agli amministratori (intesi come organo, e

pertanto previa deliberazione del consiglio di amministrazione) ed al collegio sindacale (nonché al

consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico). L’impugnativa attribuita agli organi della società è

oggetto di un potere/dovere, e deve essere esercitata, valutando la questione in termini di concreta

possibilità di pregiudizio per l’interesse sociale.

La legittimazione spetta anche, al rappresentante comune degli azionisti di risparmio nonché, alla

Consob (per le società quotate), alla Banca d’Italia (per le banche).

Termine per l’impugnativa è di novanta giorni e decorre dalla data della deliberazione, o

dall’iscrizione nel registro delle imprese, o ancora dalla data del deposito nel registro se la delibera

è soggetta solo a tale obbligo.

Con riferimento al procedimento di impugnazione, l’azione si propone mediante atto di citazione

notificato alla società dinanzi al tribunale del luogo in cui è stabilita la sede legale.

La proposizione dell’azione non sospende l’esecuzione della delibera da parte degli amministratori;

ma la sospensione cautelare può essere disposta dal tribunale su richiesta degli attori, previa

comparizione in tribunale degli amministratori e dei sindaci. Il giudice dovrà valutare

comparativamente il pregiudizio che riceverebbe la società dall’eventuale sospensione cautelare con

il pregiudizio che riceverebbe il ricorrente dall’esecuzione della delibera.

L’art. 2377.8, prevede una procedura di sanatoria, attraverso “apposita” sostituzione della delibera

impugnata con altra presa in conformità alla legge o allo statuto. Sanatoria che ha effetto retroattivo.

Se la deliberazione è annullata (o sospesa) l’annullamento ha effetto rispetto a tutti i soci ed

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A.A. 2023-2024
226 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Danielez02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Sarti Davide.