CIRCOLAZIONE IMPROPR IA E TRASFERIMENTI DERIVATIVI
Il titolo può anche essere trasferito a titolo derivativo, secondo le regole della cessione dei crediti (artt.
1260 ss. c.c.). Questa forma è detta circolazione impropria, e si verifica quando:
Le parti vogliono esplicitamente seguire la via della cessione;
La legge prevede espressamente che il trasferimento segua le regole della cessione (ad esempio
l’art. 25 l. camb.);
Il trasferimento non include il possesso qualificato, per scelta delle parti o per circostanze
particolari, come la successione a causa di morte o una fusione societaria.
L’art. 2015 c.c. chiarisce che se un titolo all’ordine è trasferito senza girata, si producono gli effetti di una
normale cessione di credito.
Tuttavia, la circolazione impropria non è possibile per:
Titoli al portatore;
Titoli all’ordine girati in bianco.
In questi casi, il semplice possesso materiale del titolo coincide con la legittimazione. Per questo motivo,
la cessione senza possesso è impossibile: non potendo separare proprietà e possesso, manca il presupposto
per applicare le regole ordinarie della cessione.
8. LE FORME DI LEGITTIMAZIONE CARTOLARE E LE REGOLE DEL LORO
TRASFERIMENTO
La legittimazione cartolare, cioè il diritto di esercitare la pretesa contenuta nel titolo, si fonda sul possesso
qualificato del documento. Questo possesso può assumere forme diverse, a seconda del tipo di titolo di
credito, e ogni forma corrisponde a regole specifiche per il trasferimento del titolo stesso, chiamate leggi di
circolazione. In base a queste regole, i titoli di credito si dividono in tre categorie: titoli al portatore, titoli
all’ordine e titoli nominativi.
La forma di legittimazione viene stabilita al momento dell’emissione del titolo e dipende dalla scelta del
soggetto che lo sottoscrive. Per alcuni titoli questa scelta è totalmente libera, per altri è limitata a una sola
opzione o a due alternative. Tuttavia, questa scelta non è irreversibile: l’ordinamento permette, tramite la
conversione del titolo (art. 1999 c.c.), di cambiare la legge di circolazione anche durante la vita del titolo,
entro i limiti consentiti.
La legge menziona solo la conversione tra titolo al portatore e nominativo, ma per analogia si può ritenere
ammissibile anche il passaggio da titolo all’ordine a portatore, e viceversa. Il principio generale è che solo
l’emittente, su richiesta del portatore, può effettuare la conversione. Il passaggio da titolo al portatore a
nominativo deve sempre essere accettato, mentre la trasformazione inversa è possibile solo se non esiste
una clausola contraria apposta sul titolo al momento della sua emissione.
8.1. I TITOLI AL PORTATORE
I titoli al portatore sono quei titoli per cui è sufficiente la semplice detenzione materiale del documento
per esercitare il diritto in esso indicato. Lo conferma l’art. 2003, comma 2, secondo cui il possessore può far
valere il diritto «in base alla presentazione del titolo». Questa espressione assume un significato più
specifico rispetto all’art. 1992, che richiede in generale l’esibizione del titolo per tutti i documenti cartolari.
10
Per trasferire un titolo al portatore è quindi sufficiente consegnarlo fisicamente a un altro soggetto.
Un titolo può essere considerato al portatore anche se manca l’indicazione nominativa. Tuttavia, anche in
presenza di un nome, se il titolo è comunque redatto in forma tale da poter essere esercitato da chiunque
ne abbia il possesso, può essere considerato “a portatore” di fatto.
Esiste però un limite importante: l’art. 2004 c.c. vieta l’emissione di titoli atipici al portatore che abbiano
come oggetto il pagamento di una somma di denaro, pena la nullità. Lo scopo è impedire che tali titoli
possano sostituirsi alla moneta legale, data la loro facilità di circolazione.
Questa norma va interpretata in modo:
restrittivo, escludendo i casi in cui il pagamento di denaro non è l’unica obbligazione o non è
immediatamente esigibile;
estensivo, includendo quei documenti che, pur non essendo formalmente titoli di pagamento,
funzionano nella pratica come sostituti del denaro, come ad esempio i buoni acquisto.
Per contrastare fenomeni illeciti, la legge antiriciclaggio (l. 197/1991) stabilisce che i titoli al portatore che
prevedono il pagamento di somme superiori a venti milioni di lire possano essere trasferiti solo a
determinati intermediari finanziari autorizzati. Tuttavia, questa limitazione non invalida gli atti di
trasferimento già compiuti, che restano efficaci anche se violano la legge (art. 5 della stessa legge).
8.2. I TITOLI ALL’ORDINE
I titoli all’ordine sono titoli che, al momento dell’emissione, indicano una persona specifica come
destinatario del diritto. In questo caso la legittimazione non dipende solo dal possesso materiale del
documento, ma anche dalla corrispondenza tra il nome del titolare indicato e quello del possessore. Si
parla perciò di legittimazione nominale.
Tuttavia, durante la circolazione, l’intestatario può trasferire il titolo a un altro soggetto mediante una
dichiarazione scritta sul titolo stesso, chiamata girata (art. 2011, comma 1, c.c.). La girata è un ordine del
girante (cioè chi trasferisce il titolo) al debitore cartolare, affinché esegua la prestazione a favore del
giratario (cioè il nuovo titolare). A differenza della semplice delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.),
questo ordine vincola il debitore, perché la forma all’ordine implica che l’impegno è assunto verso chiunque
venga legittimamente indicato con la girata.
La girata deve essere:
totale, ossia riferita all’intero credito;
definitiva, senza condizioni o limiti.
Se la girata è parziale o condizionata, è considerata come non apposta e quindi priva di effetti giuridici.
La girata, salvo che la legge non disponga diversamente, non comporta automaticamente una
responsabilità cartolare del girante nei confronti del giratario se il titolo non viene pagato. Il girante resta
però responsabile secondo le regole del rapporto sottostante (cioè del contratto con cui ha trasferito il
titolo).
La forma normale di girata è quella in pieno, cioè con l’indicazione del nome del giratario. Tuttavia, la legge
ammette anche la girata in bianco (art. 2009 c.c.), cioè priva dell’indicazione del beneficiario, spesso
rappresentata semplicemente dalla firma del girante. In questo caso il portatore può:
scrivere il proprio nome sulla girata;
scrivere il nome di un altro soggetto, trasferendogli il titolo;
girare di nuovo il titolo, sia in pieno che in bianco; 11
consegnare materialmente il titolo a un terzo, senza ulteriori annotazioni.
Questa ultima ipotesi rende possibile una circolazione del titolo per sola consegna, simile a quella dei titoli
al portatore. Tuttavia, il titolo resta all’ordine, perché è sempre possibile ripristinare la catena di girate
attraverso l’inserimento di nuovi nominativi o il riempimento della girata in bianco.
In ogni caso, per poter esercitare il diritto cartolare, è necessario che la legittimazione del girante in bianco
risulti dal titolo stesso. Quindi, anche se non serve indicare il nuovo beneficiario, la circolazione rimane
vincolata alla catena documentale.
Per essere efficace, la girata deve sempre essere accompagnata dalla consegna del titolo. Se il titolo è stato
girato più volte, è necessaria una “serie continua” di girate (art. 2008 c.c.), ossia una sequenza che, sulla
base del documento, permetta di ricostruire il passaggio del titolo da un soggetto all’altro.
La continuità non richiede identità grafica perfetta, ma è sufficiente che le girate siano riconducibili a chi
ha ricevuto la girata precedente, purché non vi siano contraddizioni nominative. Ad esempio, due firme
diverse sono ammesse se si riferiscono comunque allo stesso soggetto (ad esempio un nome completo e
un’abbreviazione dello stesso nome).
Il debitore cartolare, nel momento in cui deve eseguire la prestazione, ha il dovere di controllare:
che l’ultimo giratario coincida con chi presenta il titolo, se la girata è in pieno;
che ci sia una serie continua di girate, anche se non è tenuto a verificare l’autenticità delle
firme (art. 46 legge cambiaria).
LE GIRATE SPECIALI
Oltre alla girata ordinaria, esistono due tipi di girate speciali, che limitano la posizione del giratario rispetto
alla girata piena:
1. Girata per incasso (o per procura)
Attribuisce al giratario solo il potere di riscuotere il titolo per conto del girante, come se fosse
un rappresentante. Il giratario non ha un diritto proprio, ma solo una legittimazione derivata.
Di conseguenza:
può girare il titolo solo per incasso, non per trasferirlo a titolo definitivo;
il debitore può opporgli le eccezioni personali relative al rapporto con il girante (e non
quelle relative ai rapporti con lui stesso).
2. Girata a titolo di pegno
Questa girata attribuisce al giratario un diritto proprio di credito, quindi può riscuotere la
prestazione in piena autonomia rispetto al girante. Tuttavia, non può trasferire il titolo a terzi
se non per incasso.
A differenza della girata per incasso, il debitore non può opporre al giratario le eccezioni
personali relative al girante (art. 1993 e 2014 c.c.).
LE GIRATE NON LEGATE ALLA LEGITTIMAZIONE
Esistono infine due forme particolari di girata che non riguardano la legittimazione, ma solo il rapporto
sottostante tra girante e giratario:
Girata simulata: Si verifica quando la reale volontà delle parti è diversa da quella che appare nel
titolo. Per esempio:
o una girata per incasso nasconde in realtà un trasferimento definitivo della proprietà;
o oppure una girata in pieno è fatta solo per incassare, senza che il giratario diventi realmente
proprietario. 12
Queste situazioni permettono al debitore di contestare il diritto del portatore (se c’è
simulazione assoluta) oppure di opporre eccezioni personali, a seconda dei rapporti tra le
parti.
Girata fiduciaria: In questo caso, il giratario ha realmente il titolo sia dal punto di vista della
titolarità sia della legittimazione, ma è vincolato da accordi interni con il girante (per esempio è
obbligato a restituire l'importo riscossi). Questi vincoli sono irrilevanti per i terzi e non incidono
sull’esercizio del diritto cartolare, ma possono avere efficacia solo interna tra le parti.
8.3. I TITOLI NOMINATIVI
I titoli nominativi appartengono alla categoria più ampia dei titoli a legittimazione nominale, insieme ai
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