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I TITOLI DI CREDITO IN GENERALE (pag. 251)

1. Premessa

Il titolo di credito è un documento necessario è sufficiente per la costituzione, la circolazione e

l'esercizio del diritto letterale ed autonomo in esso incorporato.

I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto ad una

determinata prestazione. Questa può consistere nel pagamento di una somma di danaro, come

avviene nella cambiale, nell’assegno bancario e circolare, e nelle obbligazioni di società (TITOLI DI

CREDITO IN SENSO STRETTO). Può consistere anche nel diritto alla riconsegna di merci depositate o

viaggianti (TITOLI DI CREDITO RAPPRESENTATIVI DI MERCI). Vi sono infine le azioni di società e le

quote di partecipazione a fondi comuni di investimento (TITOLI DI PARTECIPAZIONE).

1. titoli individuali: vengono emessi ognuno per una distinta operazione economica, esempio

cambiali e assegni.

2. titoli di massa: rappresentano frazioni di uguale valore nominale di una unitaria operazione

economica di finanziamento ed attribuiscono ciascuno uguali diritti, esempio azioni e

obbligazioni.

3. titoli casuali: presuppongono un ben determinato rapporto giuridico, esempio azioni e titoli

rappresentativi di merci.

4. titoli astratti: il rapporto giuridico che dà luogo alla loro emissione può variamente

atteggiarsi, esempio cambiale e assegni.

5. titoli atipici: l’autonomia privata deve infatti ritenersi libera di creare nuovi titoli di credito.

Disciplina generale: titoli di credito articoli 1992- 2027.

2. Funzione e caratteri essenziali dei titoli di credito

Funzione: rendere più semplice, rapida e sicura la circolazione dei diritti di credito, neutralizzando i

rischi e gli inconvenienti. Le regole di circolazione più semplici e sicure pesce sono certamente quelle

previste per i beni mobili, infatti la proprietà di questi si trasferisce con il semplice consenso

(art.1376).

Nel titolo di credito Il diritto è incorporato nel documento e si concretizza in quattro principi cardine:

1. autonomia del diritto: Chi acquista la proprietà del documento diventa titolare del diritto in

esso menzionato. Anche se ha acquistato il titolo a non domino (ad esempio da un ladro),

purché sia in buona fede ed entri in possesso del titolo. è questo il principio dell'autonomia

in sede di circolazione del diritto cartolare fissato dall'articolo 1994, norma che ricalca il

principio possesso di buona fede vale titolo (art.1153).

2. letteralità: Chi acquista un titolo di credito acquista un diritto il cui contenuto è determinato

esclusivamente dal tenore letterale del documento. Sono questi i principi della letteralità e

dell'Autonomia in sede di esercizio del diritto cartolare fissati dall'articolo 1993.

3. legittimazione: Chi ha conseguito il possesso materiale del titolo di credito, nelle forme

previste dalla legge, è senz'altro legittimato all'esercizio del diritto cartolare. La funzione di

legittimazione del titolo di credito è fissata all’art. 1992.

4. I vincoli sul diritto menzionato in un titolo di credito (pegno, sequestro, pignoramento)

devono essere effettuati sul titolo e non hanno effetto se non risultano dal titolo (art.1997).

3. La creazione del titolo di credito: rapporto cartolare e rapporto fondamentale

1. Rapporto fondamentale: la creazione ed il rilascio di un titolo di credito trovano

giustificazione in un preesistente rapporto fra emittente e primo prenditore ed in un accordo

fra gli stessi con cui si conviene di fissare nel titolo di credito la prestazione dovuta dal primo

al secondo in base a tale rapporto (CONVENZIONE DI RILASCIO O ESECUTIVA).

2. rapporto cartolare: la dichiarazione risultante dal titolo di credito costituisce il rapporto

cartolare ed il diritto dalla stessa riconosciuto al prenditore del titolo il diritto cartolare

destinato a circolare, esempio il diritto cartolare è il diritto al pagamento di una somma di

danaro.

3. teoria unitaria: ritiene che già per il primo prenditore il titolo di credito abbia valore

costitutivo di un rapporto cartolare distinto dal rapporto fondamentale; di un'obbligazione è

di un diritto cartolare che si aggiungono a quelli derivanti dal rapporto causale.

4. teoria mista: ritiene che l'emissione del titolo di credito dia vita alla costituzione di un

rapporto cartolare, distinto da quello fondamentale, solo quando ha circolato e perviene

nelle mani di un terzo possessore.

Nota bene: a titolo derivativo (se il trasferimento è effettuato dal precedente proprietario) o a titolo

originario ( se il trasferimento è effettuato dal mero possessore), si acquista solo la proprietà del

titolo. il diritto cartolare si acquista invece sempre a titolo originario in quanto giuridicamente

consegue all'acquisto della proprietà del documento e non ad un atto di cessione del diritto.

4. Titoli di credito astratti e causali

1. Titoli astratti: quelli che possono essere emessi in base ad un qualsiasi rapporto

fondamentale e che inoltre non contengono alcuna menzione del rapporto che in concreto

ha dato luogo alla loro emissione, esempio cambiale, assegno bancario e assegno circolare.

2. titoli causali: quelli che possono essere e vedessi solo in base ad un determinato tipo di

rapporto fondamentale, predeterminato per legge, esempio azioni e obbligazioni di società,

quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento, i libretti di deposito a risparmio.

3. Letteralità completa: nei titoli astratti il contenuto del diritto cartolare e determinato

esclusivamente dalla lettera del titolo. I titoli astratti sono perciò definiti anche titoli a

letteralità piena o completa.

4. letteralità incompleta: nei titoli causali il contenuto del diritto cartolare e invece

determinato non solo dalla lettera del titolo, ma anche dalla disciplina legale del rapporto

obbligatorio tipico richiamato nel contenuto. Questi titoli si definiscono perciò a letteralità

incompleta o per relationem.

5. titoli rappresentativi di merce: questi titoli attribuiscono al possessore:

- il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate

- il possesso delle medesime

- il potere di disporre mediante trasferimento del titolo (art.1996).

Rappresentano quindi strumenti per la circolazione documentale di merci viaggianti o depositate nei

magazzini generali e si caratterizzano per il fatto di avere come oggetto la riconsegna di cose

determinate.

5. La circolazione di titoli di credito

1. Titolarità e legittimazione: titolare del diritto cartolare è il proprietario del titolo, legittimato

al suo esercizio è invece il possessore del titolo nelle forme prescritte dalla legge (possessore

qualificato).

2. circolazione regolare: quando il titolo viene trasferito dall'attuale proprietario ad un altro

soggetto in forza di un valido negozio di trasmissione, che di regola trova fondamento in un

preesistente rapporto causale fra le parti. Nella circolazione regolare il solo consenso è

sufficiente per il trasferimento della proprietà del titolo ed il conseguente acquisto della

titolarità del diritto.

3. circolazione irregolare: quando la circolazione del titolo non è sorretta da un valido negozio

di trasferimento, esempio quando il titolo di credito è stato rubato. Si ha quindi una

dissociazione fra titolarità e legittimazione. Chi ha perso il possesso del titolo contro la sua

volontà non è ovviamente senza tutela. Potrà esercitare azione di rivendicazione nei

confronti dell'attuale possessore. Anche avvalendosi della procedura di ammortamento, che

gli consente di ottenere un surrogato del titolo smarrito o distrutto.

4. acquisto a non Domino: l'articolo 1994 esplicita 2 punti Chi ha acquistato in buona fede il

possesso di un titolo di credito, In conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione,

non è soggetto a rivendicazione. Vale a dire, diventa anche proprietario del titolo è titolare

del diritto cartolare. La sua posizione è perciò inattaccabile dall’ormai ex proprietario

spogliato, che potrà esercitare solo azione di risarcimento danni nei confronti di colui che gli

ha sottratto il titolo. Per esigenze di sicurezza della circolazione, il titolare spossessato

prevale sul ladro, ma non su colui che in buona fede ha acquistato il titolo del ladro. Perché

si perfezioni l'acquisto a non Domino di un titolo di credito devono ricorrere tre presupposti:

- Un negozio astrattamente idoneo a trasferire la proprietà del titolo, un negozio cioè

in tutto valido ed efficace Salvo che per il difetto di titolarità del dante causa

- l'investitura dell'acquirente nel possesso del titolo, con l'osservanza delle formalità

prescritte dalla relativa legge di circolazione (legittimazione)

- la buona fede dell'acquirente, cioè l'ignoranza, non dovuta a colpa grave (art.1147),

del difetto di proprietà del documento nell’alienante. La buona fede si presume e

basta che vi sia stata al momento dell'acquisto del titolo (art.1147).

5. circolazione impropria: i titoli di credito possono circolare anche secondo i meccanismi di

diritto comune. il principio è espressamente enunciato all'articolo 2015.

6. La legge di circolazione. I titoli al portatore

In base alla legge di circolazione i titoli di credito si distinguono in:

1. titoli al portatore (artt.2003-2007): definiti a legittimazione reale. Sono quelli che recano la

clausola al portatore, anche se contrassegnati da un nome. Il possessore è legittimato

all'esercizio del diritto idee sì menzionato in base alla sola prestazione del titolo al debitore

(art.2003). Esempio assegni bancari, libretti di deposito, le azioni di risparmio, le

obbligazioni di società. Per prevenire le operazioni di riciclaggio del denaro, Il trasferimento

di titoli al portatore di importo superiore a €1000 può essere eseguito solo tramite

intermediari abilitati quali le banche, istituti di pagamento o di moneta elettronica, tenuti ad

identificare chi effettua il trasferimento. Non è ammesso l'ammortamento.

2. titoli all'ordine (artt.2008-2020): definiti a legittimazione nominale.

3. titoli nominativi (artt.2021-2027): definiti a legittimazione nominale.

In tutte e tre la legittimazione presuppone il possesso del titolo, dei titoli all'ordine e nominativi il

possesso deve essere però integrato da indicazioni nominative risultanti dal titolo.

7. I titoli all'ordine

I titoli all'ordine sono titoli intestati ad una persona determinata. Essi circolano mediante consegna

del titolo accompagnata dalla girata. Il possessore del titolo all'ordine si legittima in base ad una

serie continua di girate (art.2008). Esempio: cambiale, assegno bancario, assegno circolare, titoli

rappresentativi di merci.

1. girata: È una dichiarazione scritta sul titolo, di regola sul retro, e sottoscritta, con la quale

l'attuale possessore, girante, ordina al debitore cartolare di adempiere nei confronti di altro

soggetto, giratario. La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo (art.2011).

2. girata piena: quando contiene il nome del giratario (art.2009).

3. girata in bianco: quando non contiene il nome del giratario. Chi riceve un titolo girato in

bianco può:

- riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona

- girare di nuovo il titolo in pieno o in bianco

- trasmettere il titolo ad un terzo senza riempire la girata è senza apporre una nuova

(art.2011). In quest'ultimo caso la circolazione successiva avviene mediante semplice

consegna manuale del titolo. Nulla è la girata parziale (art.2010).

4. Continuità delle girate: l’attuale possessore del titolo si legittima in base ad una serie

continua di girate, di cui l’ultima a lui intestata o in bianco. Bisogna che il nome di ogni

girante corrisponda a quello del giratario della girata precedente, fino a risalire al primo

prenditore. Il debitore è tenuto a controllare solo la regolarità formale delle girate. Non è

tenuto a verificarne l’autenticità e la validità.

5. Funzione della girata: non ha funzione di garanzia.

6. Girata per procura (art.2013): il giratario assume la veste di rappresentante per l’incasso del

girante. Titolare del credito cartolare resta il girante ed il giratario non acquista alcun diritto

autonomo.

7. Girata in garanzia (art.2014): o girata di pegno attribuisce al giratario un diritto di pegno sul

titolo, a garanzia di un credito che il giratario stesso vanta nei confronti del girante. Il

giratario acquista perciò un diritto autonomo, sia pure limitato.

8. I titoli nominativi

I titoli nominativi sono titoli intestati ad una persona determinata. Essi si caratterizzano per il fatto

che l'intestazione deve risultare non solo dal titolo, ma anche da un apposito registro tenuto

dall'emittente (doppia intestazione) (art.2021). Esempio obbligazioni. La doppia annotazione del

nome dell'acquirente può avvenire secondo due diverse procedure.

1. transfert: può essere richiesto sia dalla l’Iran sia dall'acquirente, l'alienante deve esibire il

titolo e deve provare la propria identità e la propria capacità di disporle, cioè la capacità di

agire, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio (art.2022). L’ acquirente

deve esibire il titolo e deve dimostrare il suo diritto, cioè l'acquisto del titolo, mediante atto

pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un agente di cambio (art.2022).

2. trasferimento mediante girata: la doppia annotazione è eseguita da soggetti diversi ed in

tempi diversi: l'annotazione sul titolo, girata, è fatta dalla allenante, quella nel registro

dell'emittente ad opera di quest'ultimo e si rende necessaria solo quando la cliente voglia

esercitare i relativi diritti (art.2023).

3. forma della girata: deve contenere l'indicazione del giratario e deve essere sottoscritta

anche da quest'ultimo se il titolo non è interamente liberato. Deve essere autenticata da un

notaio o da un agente di cambio (art.2023).

4. Effetti: la girata di un titolo nominativo attribuisce al possessore solo la legittimazione ad

ottenere la legittimazione, ad ottenere cioè l’annotazione del trasferimento nel registro

dell’emittente.

9. L’esercizio del diritto cartolare. La legittimazione

1. Legittimazione attiva: il possessore di un titolo di credito, legittimato nelle forme previste

dalla legge, ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo.

2. Legittimazione passiva: il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei

confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto (art.1992). Il

che significa che il debitore è liberato non solo quando c’è la buona fede, ma anche quando,

pur essendone a conoscenza, non disponga di mezzi di prova pronti e sicuri per contestare il

difetto di titolarità, o quanto meno, non sia in grado di procurarseli con l’ordinaria diligenza.

Il possessore qualificato dal titolo, è di regola, condizione non solo sufficiente, ma anche

necessaria per l’esercizio del diritto cartolare da parte dello stesso titolare.

10. Le eccezioni cartolari

1. Eccezioni reali: sono opponibili a qualunque portatore del titolo. Danno luogo ad eccezioni

reali:

- le eccezioni di forma, vale a dire la mancata osservanza dei requisiti formali del titolo

richiesti dalla legge a pena di nullità

- le eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo (principio della letteralità del

diritto cartolare)

- la falsità della firma, la sottoscrizione non è giuridicamente riferibile a colui che

figura dal titolo come debitore

- il difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell’emissione del titolo, al

momento cioè in cui l’obbligazione cartolare diviene operativa con l’immissione del

titolo in circolazione

- la mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione.

2. Eccezioni personali: sono opponibili solo ad un determinato portatore e non si ripercuotono

sugli altri. Ci rientrano:

- le eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale che ha dato luogo all’emissione del

titolo, opponibili solo al primo prenditore. ECCEZIONI PERSONALI FONDATE SU

RAPPORTI PERSONALI. Ciò è possibile solo se l’attuale possessore nell’acquistare il

titolo ha agito intenzionalmente a danno del debitore (art.1993). Questo richiede

non solo la conoscenza (mala fede) o conoscibilità (colpa grave) dell’eccezione, ma

una situazione più grave: il dolo, cioè un accordo fraudolento tra chi trasmette e chi

riceve il titolo.

- le eccezioni fondate su altri rapporti personali con i precedenti possessori, opponibili

solo a colui che è stato parte del relativo rapporto. ECCEZIONI PERSONALI FONDATE

SU RAPPORTI PERSONALI.

- l’eccezione di difetto di titolarità del diritto cartolare, opponibile al possessore del

titolo che non ne ha acquistato la proprietà o l’ha successivamente persa. ECCEZIONI

PERSONALI IN SENSO STRETTO. Si applica la regola dettata dall’art.1994 per

l’acquisto a non domino.

11. L’ammortamento

Per i titoli all’ordine e nominativi è previsto l’istituto dell’ammortamento (artt.2016-2020 e 2027).

Questo è uno speciale procedimento diretto ad ottenere la dichiarazione giudiziale che il titolo

originario non è più strumento di legittimazione (decreto di ammortamento). Chi ha ottenuto

l’ammortamento può infatti esigere il pagamento su prestazione del relativo decreto, e se il titolo

non è scaduto, può ottenere dall’emittente un duplicato del titolo perduto (art.2019). La procedura

di ammortamento è ammessa solo in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo e si

articola in 2 fasi:

1. essenziale

2. eventuale.

Decreto di ammortamento: il presidente del tribunale, dopo gli opportuni accertamenti sommari

sulla verità dei fatti e sul diritto denunziante, pronuncia con decreto l’ammortamento. Il decreto

deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e deve essere notificato al debitore, a cura del

ricorrente. Si apre un ordinario giudizio di cognizione, che ha per oggetto l’accertamento della

proprietà del titolo e si chiude con la revoca del decreto se l’opposizione è accolta. Se invece

l’opposizione è respinta, il decreto di ammortamento diventa definitivo ed il titolo è consegnato al

ricorrente (art.2017).

Titolo al portatore: la procedura di ammortamento non è ammessa per i titoli al portatore, salvo

alcune eccezioni tassativamente previste per i titoli a circolazione ristretta (libretti di deposito e

assegni bancari al portatore).

12. Documenti di legittimazione e titoli impropri

I titoli di credito vanno tenuti distinti dai documenti che hanno solo una funzione di legittimazione.

1. Documenti di legittimazione: servono solo ad identificare l’avente diritto alla prestazione.

Esempi biglietti di viaggio, di cinema o teatro, i biglietti della lotteria. Questi documenti

legittimano il possessore semplicemente come titolare originario del diritto e non svolgono

alcun ruolo ai fini della circolazione dello stesso.

2. Titoli impropri: consentono il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie

della cessione, ma con gli effetti di quest’ultima. Esempi la polizza di assicurazione all’ordine

o al portatore (art.1889).

Ai documenti di legittimazione ed ai titoli impropri non è perciò applicabile la disciplina dei titoli di

credito (art.2002).

13. Dematerializzazione e gestione accentrata dei titoli di massa. Rinvio

1. Gestione accentrata:

- l’attività di gestione accentrata di strumenti finanziari di emittenti privati è esercitata

da apposite società per azioni a statuto speciale che operano sotto la vigilanza della

Consob e della Banca d’Italia

- sono ammessi al sistema azioni ed altri strumenti finanziari di emittenti privati

individuati dal regolamento congiunto di Banca d’Italia e Consob

- la gestione accentrata dei titoli di Stato è affidata sempre alla Monte Titoli ed è

disciplinata dal Ministro dell’economia e delle finanze con proprio regolamento

- le modalità di funzionamento del sistema di gestione accentrata sono diverse a

seconda che gli strumenti finanziari immessi possono o meno essere rappresentati

da titoli in base alla disciplina della dematerializzazione.

2. Gestione accentrata non dematerializzata: questo sistema consente di sostituire la

circolazione documentale dei titoli volontariamente immessi nella gestione con una

circolazione dematerializzata fondata su scritture contabili poste in essere dalla società di

gestione.

3. Gestione dematerializzata: una vera e propria dematerializzazione dei titoli di massa, con

l’eliminazione del documento cartaceo e l’affidamento a sistemi elettronici di scritturazione

delle funzioni giuridiche tradizionalmente assolte dal titolo di credito, per alcune categorie di

strumenti finanziari ammessi al sistema di gestione accentrata.

LA CAMBIALE (pag. 279)

1. Cambiale tratta e vaglia cambiario

La cambiale è un titolo di credito la cui funzione tipica, anche se non esclusiva, è quella di differire il

pagamento di una somma di danaro attribuendo nel contempo al prenditore la possibilità di

monetizzare agevolmente il credito concesso, con il trasferimento del titolo. è quindi essenzialmente

uno strumento di credito.

La cambiale è un titolo di credito la cui disciplina è coincidente in molti paesi europei ed

extraeuropei.

1. Cambiale tratta: una persona (traente) ordina ad un’altra persona (trattario) di pagare una

somma di denaro al portatore del titolo. La cambiale tratta ha perciò una struttura di un

ordine di pagamento. In essa figurano 3 persone:

- il traente che dà l’ordine e per legge garantisce l’accettazione ed il pagamento del

titolo

- il trattario che è il destinatario dell’ordine di pagamento e che diventa obbligato

cambiario ed obbligato principale solo in seguito all’accettazione

- il prenditore che è il beneficiario dell’ordine di pagamento.

L’emissione di una cambiale tratta si fonda, perciò, di regola su 2 distinti rapporti causali:

- un preesistente rapporto di credito del traente verso il trattario (rapporto di provvista)

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Tommaso69 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Righini Elisabetta.
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