I TITOLI DI CREDITO IN GENERALE (pag. 251)
1. Premessa
Il titolo di credito è un documento necessario è sufficiente per la costituzione, la circolazione e
l'esercizio del diritto letterale ed autonomo in esso incorporato.
I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto ad una
determinata prestazione. Questa può consistere nel pagamento di una somma di danaro, come
avviene nella cambiale, nell’assegno bancario e circolare, e nelle obbligazioni di società (TITOLI DI
CREDITO IN SENSO STRETTO). Può consistere anche nel diritto alla riconsegna di merci depositate o
viaggianti (TITOLI DI CREDITO RAPPRESENTATIVI DI MERCI). Vi sono infine le azioni di società e le
quote di partecipazione a fondi comuni di investimento (TITOLI DI PARTECIPAZIONE).
1. titoli individuali: vengono emessi ognuno per una distinta operazione economica, esempio
cambiali e assegni.
2. titoli di massa: rappresentano frazioni di uguale valore nominale di una unitaria operazione
economica di finanziamento ed attribuiscono ciascuno uguali diritti, esempio azioni e
obbligazioni.
3. titoli casuali: presuppongono un ben determinato rapporto giuridico, esempio azioni e titoli
rappresentativi di merci.
4. titoli astratti: il rapporto giuridico che dà luogo alla loro emissione può variamente
atteggiarsi, esempio cambiale e assegni.
5. titoli atipici: l’autonomia privata deve infatti ritenersi libera di creare nuovi titoli di credito.
Disciplina generale: titoli di credito articoli 1992- 2027.
2. Funzione e caratteri essenziali dei titoli di credito
Funzione: rendere più semplice, rapida e sicura la circolazione dei diritti di credito, neutralizzando i
rischi e gli inconvenienti. Le regole di circolazione più semplici e sicure pesce sono certamente quelle
previste per i beni mobili, infatti la proprietà di questi si trasferisce con il semplice consenso
(art.1376).
Nel titolo di credito Il diritto è incorporato nel documento e si concretizza in quattro principi cardine:
1. autonomia del diritto: Chi acquista la proprietà del documento diventa titolare del diritto in
esso menzionato. Anche se ha acquistato il titolo a non domino (ad esempio da un ladro),
purché sia in buona fede ed entri in possesso del titolo. è questo il principio dell'autonomia
in sede di circolazione del diritto cartolare fissato dall'articolo 1994, norma che ricalca il
principio possesso di buona fede vale titolo (art.1153).
2. letteralità: Chi acquista un titolo di credito acquista un diritto il cui contenuto è determinato
esclusivamente dal tenore letterale del documento. Sono questi i principi della letteralità e
dell'Autonomia in sede di esercizio del diritto cartolare fissati dall'articolo 1993.
3. legittimazione: Chi ha conseguito il possesso materiale del titolo di credito, nelle forme
previste dalla legge, è senz'altro legittimato all'esercizio del diritto cartolare. La funzione di
legittimazione del titolo di credito è fissata all’art. 1992.
4. I vincoli sul diritto menzionato in un titolo di credito (pegno, sequestro, pignoramento)
devono essere effettuati sul titolo e non hanno effetto se non risultano dal titolo (art.1997).
3. La creazione del titolo di credito: rapporto cartolare e rapporto fondamentale
1. Rapporto fondamentale: la creazione ed il rilascio di un titolo di credito trovano
giustificazione in un preesistente rapporto fra emittente e primo prenditore ed in un accordo
fra gli stessi con cui si conviene di fissare nel titolo di credito la prestazione dovuta dal primo
al secondo in base a tale rapporto (CONVENZIONE DI RILASCIO O ESECUTIVA).
2. rapporto cartolare: la dichiarazione risultante dal titolo di credito costituisce il rapporto
cartolare ed il diritto dalla stessa riconosciuto al prenditore del titolo il diritto cartolare
destinato a circolare, esempio il diritto cartolare è il diritto al pagamento di una somma di
danaro.
3. teoria unitaria: ritiene che già per il primo prenditore il titolo di credito abbia valore
costitutivo di un rapporto cartolare distinto dal rapporto fondamentale; di un'obbligazione è
di un diritto cartolare che si aggiungono a quelli derivanti dal rapporto causale.
4. teoria mista: ritiene che l'emissione del titolo di credito dia vita alla costituzione di un
rapporto cartolare, distinto da quello fondamentale, solo quando ha circolato e perviene
nelle mani di un terzo possessore.
Nota bene: a titolo derivativo (se il trasferimento è effettuato dal precedente proprietario) o a titolo
originario ( se il trasferimento è effettuato dal mero possessore), si acquista solo la proprietà del
titolo. il diritto cartolare si acquista invece sempre a titolo originario in quanto giuridicamente
consegue all'acquisto della proprietà del documento e non ad un atto di cessione del diritto.
4. Titoli di credito astratti e causali
1. Titoli astratti: quelli che possono essere emessi in base ad un qualsiasi rapporto
fondamentale e che inoltre non contengono alcuna menzione del rapporto che in concreto
ha dato luogo alla loro emissione, esempio cambiale, assegno bancario e assegno circolare.
2. titoli causali: quelli che possono essere e vedessi solo in base ad un determinato tipo di
rapporto fondamentale, predeterminato per legge, esempio azioni e obbligazioni di società,
quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento, i libretti di deposito a risparmio.
3. Letteralità completa: nei titoli astratti il contenuto del diritto cartolare e determinato
esclusivamente dalla lettera del titolo. I titoli astratti sono perciò definiti anche titoli a
letteralità piena o completa.
4. letteralità incompleta: nei titoli causali il contenuto del diritto cartolare e invece
determinato non solo dalla lettera del titolo, ma anche dalla disciplina legale del rapporto
obbligatorio tipico richiamato nel contenuto. Questi titoli si definiscono perciò a letteralità
incompleta o per relationem.
5. titoli rappresentativi di merce: questi titoli attribuiscono al possessore:
- il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate
- il possesso delle medesime
- il potere di disporre mediante trasferimento del titolo (art.1996).
Rappresentano quindi strumenti per la circolazione documentale di merci viaggianti o depositate nei
magazzini generali e si caratterizzano per il fatto di avere come oggetto la riconsegna di cose
determinate.
5. La circolazione di titoli di credito
1. Titolarità e legittimazione: titolare del diritto cartolare è il proprietario del titolo, legittimato
al suo esercizio è invece il possessore del titolo nelle forme prescritte dalla legge (possessore
qualificato).
2. circolazione regolare: quando il titolo viene trasferito dall'attuale proprietario ad un altro
soggetto in forza di un valido negozio di trasmissione, che di regola trova fondamento in un
preesistente rapporto causale fra le parti. Nella circolazione regolare il solo consenso è
sufficiente per il trasferimento della proprietà del titolo ed il conseguente acquisto della
titolarità del diritto.
3. circolazione irregolare: quando la circolazione del titolo non è sorretta da un valido negozio
di trasferimento, esempio quando il titolo di credito è stato rubato. Si ha quindi una
dissociazione fra titolarità e legittimazione. Chi ha perso il possesso del titolo contro la sua
volontà non è ovviamente senza tutela. Potrà esercitare azione di rivendicazione nei
confronti dell'attuale possessore. Anche avvalendosi della procedura di ammortamento, che
gli consente di ottenere un surrogato del titolo smarrito o distrutto.
4. acquisto a non Domino: l'articolo 1994 esplicita 2 punti Chi ha acquistato in buona fede il
possesso di un titolo di credito, In conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione,
non è soggetto a rivendicazione. Vale a dire, diventa anche proprietario del titolo è titolare
del diritto cartolare. La sua posizione è perciò inattaccabile dall’ormai ex proprietario
spogliato, che potrà esercitare solo azione di risarcimento danni nei confronti di colui che gli
ha sottratto il titolo. Per esigenze di sicurezza della circolazione, il titolare spossessato
prevale sul ladro, ma non su colui che in buona fede ha acquistato il titolo del ladro. Perché
si perfezioni l'acquisto a non Domino di un titolo di credito devono ricorrere tre presupposti:
- Un negozio astrattamente idoneo a trasferire la proprietà del titolo, un negozio cioè
in tutto valido ed efficace Salvo che per il difetto di titolarità del dante causa
- l'investitura dell'acquirente nel possesso del titolo, con l'osservanza delle formalità
prescritte dalla relativa legge di circolazione (legittimazione)
- la buona fede dell'acquirente, cioè l'ignoranza, non dovuta a colpa grave (art.1147),
del difetto di proprietà del documento nell’alienante. La buona fede si presume e
basta che vi sia stata al momento dell'acquisto del titolo (art.1147).
5. circolazione impropria: i titoli di credito possono circolare anche secondo i meccanismi di
diritto comune. il principio è espressamente enunciato all'articolo 2015.
6. La legge di circolazione. I titoli al portatore
In base alla legge di circolazione i titoli di credito si distinguono in:
1. titoli al portatore (artt.2003-2007): definiti a legittimazione reale. Sono quelli che recano la
clausola al portatore, anche se contrassegnati da un nome. Il possessore è legittimato
all'esercizio del diritto idee sì menzionato in base alla sola prestazione del titolo al debitore
(art.2003). Esempio assegni bancari, libretti di deposito, le azioni di risparmio, le
obbligazioni di società. Per prevenire le operazioni di riciclaggio del denaro, Il trasferimento
di titoli al portatore di importo superiore a €1000 può essere eseguito solo tramite
intermediari abilitati quali le banche, istituti di pagamento o di moneta elettronica, tenuti ad
identificare chi effettua il trasferimento. Non è ammesso l'ammortamento.
2. titoli all'ordine (artt.2008-2020): definiti a legittimazione nominale.
3. titoli nominativi (artt.2021-2027): definiti a legittimazione nominale.
In tutte e tre la legittimazione presuppone il possesso del titolo, dei titoli all'ordine e nominativi il
possesso deve essere però integrato da indicazioni nominative risultanti dal titolo.
7. I titoli all'ordine
I titoli all'ordine sono titoli intestati ad una persona determinata. Essi circolano mediante consegna
del titolo accompagnata dalla girata. Il possessore del titolo all'ordine si legittima in base ad una
serie continua di girate (art.2008). Esempio: cambiale, assegno bancario, assegno circolare, titoli
rappresentativi di merci.
1. girata: È una dichiarazione scritta sul titolo, di regola sul retro, e sottoscritta, con la quale
l'attuale possessore, girante, ordina al debitore cartolare di adempiere nei confronti di altro
soggetto, giratario. La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo (art.2011).
2. girata piena: quando contiene il nome del giratario (art.2009).
3. girata in bianco: quando non contiene il nome del giratario. Chi riceve un titolo girato in
bianco può:
- riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona
- girare di nuovo il titolo in pieno o in bianco
- trasmettere il titolo ad un terzo senza riempire la girata è senza apporre una nuova
(art.2011). In quest'ultimo caso la circolazione successiva avviene mediante semplice
consegna manuale del titolo. Nulla è la girata parziale (art.2010).
4. Continuità delle girate: l’attuale possessore del titolo si legittima in base ad una serie
continua di girate, di cui l’ultima a lui intestata o in bianco. Bisogna che il nome di ogni
girante corrisponda a quello del giratario della girata precedente, fino a risalire al primo
prenditore. Il debitore è tenuto a controllare solo la regolarità formale delle girate. Non è
tenuto a verificarne l’autenticità e la validità.
5. Funzione della girata: non ha funzione di garanzia.
6. Girata per procura (art.2013): il giratario assume la veste di rappresentante per l’incasso del
girante. Titolare del credito cartolare resta il girante ed il giratario non acquista alcun diritto
autonomo.
7. Girata in garanzia (art.2014): o girata di pegno attribuisce al giratario un diritto di pegno sul
titolo, a garanzia di un credito che il giratario stesso vanta nei confronti del girante. Il
giratario acquista perciò un diritto autonomo, sia pure limitato.
8. I titoli nominativi
I titoli nominativi sono titoli intestati ad una persona determinata. Essi si caratterizzano per il fatto
che l'intestazione deve risultare non solo dal titolo, ma anche da un apposito registro tenuto
dall'emittente (doppia intestazione) (art.2021). Esempio obbligazioni. La doppia annotazione del
nome dell'acquirente può avvenire secondo due diverse procedure.
1. transfert: può essere richiesto sia dalla l’Iran sia dall'acquirente, l'alienante deve esibire il
titolo e deve provare la propria identità e la propria capacità di disporle, cioè la capacità di
agire, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio (art.2022). L’ acquirente
deve esibire il titolo e deve dimostrare il suo diritto, cioè l'acquisto del titolo, mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un agente di cambio (art.2022).
2. trasferimento mediante girata: la doppia annotazione è eseguita da soggetti diversi ed in
tempi diversi: l'annotazione sul titolo, girata, è fatta dalla allenante, quella nel registro
dell'emittente ad opera di quest'ultimo e si rende necessaria solo quando la cliente voglia
esercitare i relativi diritti (art.2023).
3. forma della girata: deve contenere l'indicazione del giratario e deve essere sottoscritta
anche da quest'ultimo se il titolo non è interamente liberato. Deve essere autenticata da un
notaio o da un agente di cambio (art.2023).
4. Effetti: la girata di un titolo nominativo attribuisce al possessore solo la legittimazione ad
ottenere la legittimazione, ad ottenere cioè l’annotazione del trasferimento nel registro
dell’emittente.
9. L’esercizio del diritto cartolare. La legittimazione
1. Legittimazione attiva: il possessore di un titolo di credito, legittimato nelle forme previste
dalla legge, ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo.
2. Legittimazione passiva: il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei
confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto (art.1992). Il
che significa che il debitore è liberato non solo quando c’è la buona fede, ma anche quando,
pur essendone a conoscenza, non disponga di mezzi di prova pronti e sicuri per contestare il
difetto di titolarità, o quanto meno, non sia in grado di procurarseli con l’ordinaria diligenza.
Il possessore qualificato dal titolo, è di regola, condizione non solo sufficiente, ma anche
necessaria per l’esercizio del diritto cartolare da parte dello stesso titolare.
10. Le eccezioni cartolari
1. Eccezioni reali: sono opponibili a qualunque portatore del titolo. Danno luogo ad eccezioni
reali:
- le eccezioni di forma, vale a dire la mancata osservanza dei requisiti formali del titolo
richiesti dalla legge a pena di nullità
- le eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo (principio della letteralità del
diritto cartolare)
- la falsità della firma, la sottoscrizione non è giuridicamente riferibile a colui che
figura dal titolo come debitore
- il difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell’emissione del titolo, al
momento cioè in cui l’obbligazione cartolare diviene operativa con l’immissione del
titolo in circolazione
- la mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione.
2. Eccezioni personali: sono opponibili solo ad un determinato portatore e non si ripercuotono
sugli altri. Ci rientrano:
- le eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale che ha dato luogo all’emissione del
titolo, opponibili solo al primo prenditore. ECCEZIONI PERSONALI FONDATE SU
RAPPORTI PERSONALI. Ciò è possibile solo se l’attuale possessore nell’acquistare il
titolo ha agito intenzionalmente a danno del debitore (art.1993). Questo richiede
non solo la conoscenza (mala fede) o conoscibilità (colpa grave) dell’eccezione, ma
una situazione più grave: il dolo, cioè un accordo fraudolento tra chi trasmette e chi
riceve il titolo.
- le eccezioni fondate su altri rapporti personali con i precedenti possessori, opponibili
solo a colui che è stato parte del relativo rapporto. ECCEZIONI PERSONALI FONDATE
SU RAPPORTI PERSONALI.
- l’eccezione di difetto di titolarità del diritto cartolare, opponibile al possessore del
titolo che non ne ha acquistato la proprietà o l’ha successivamente persa. ECCEZIONI
PERSONALI IN SENSO STRETTO. Si applica la regola dettata dall’art.1994 per
l’acquisto a non domino.
11. L’ammortamento
Per i titoli all’ordine e nominativi è previsto l’istituto dell’ammortamento (artt.2016-2020 e 2027).
Questo è uno speciale procedimento diretto ad ottenere la dichiarazione giudiziale che il titolo
originario non è più strumento di legittimazione (decreto di ammortamento). Chi ha ottenuto
l’ammortamento può infatti esigere il pagamento su prestazione del relativo decreto, e se il titolo
non è scaduto, può ottenere dall’emittente un duplicato del titolo perduto (art.2019). La procedura
di ammortamento è ammessa solo in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo e si
articola in 2 fasi:
1. essenziale
2. eventuale.
Decreto di ammortamento: il presidente del tribunale, dopo gli opportuni accertamenti sommari
sulla verità dei fatti e sul diritto denunziante, pronuncia con decreto l’ammortamento. Il decreto
deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e deve essere notificato al debitore, a cura del
ricorrente. Si apre un ordinario giudizio di cognizione, che ha per oggetto l’accertamento della
proprietà del titolo e si chiude con la revoca del decreto se l’opposizione è accolta. Se invece
l’opposizione è respinta, il decreto di ammortamento diventa definitivo ed il titolo è consegnato al
ricorrente (art.2017).
Titolo al portatore: la procedura di ammortamento non è ammessa per i titoli al portatore, salvo
alcune eccezioni tassativamente previste per i titoli a circolazione ristretta (libretti di deposito e
assegni bancari al portatore).
12. Documenti di legittimazione e titoli impropri
I titoli di credito vanno tenuti distinti dai documenti che hanno solo una funzione di legittimazione.
1. Documenti di legittimazione: servono solo ad identificare l’avente diritto alla prestazione.
Esempi biglietti di viaggio, di cinema o teatro, i biglietti della lotteria. Questi documenti
legittimano il possessore semplicemente come titolare originario del diritto e non svolgono
alcun ruolo ai fini della circolazione dello stesso.
2. Titoli impropri: consentono il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie
della cessione, ma con gli effetti di quest’ultima. Esempi la polizza di assicurazione all’ordine
o al portatore (art.1889).
Ai documenti di legittimazione ed ai titoli impropri non è perciò applicabile la disciplina dei titoli di
credito (art.2002).
13. Dematerializzazione e gestione accentrata dei titoli di massa. Rinvio
1. Gestione accentrata:
- l’attività di gestione accentrata di strumenti finanziari di emittenti privati è esercitata
da apposite società per azioni a statuto speciale che operano sotto la vigilanza della
Consob e della Banca d’Italia
- sono ammessi al sistema azioni ed altri strumenti finanziari di emittenti privati
individuati dal regolamento congiunto di Banca d’Italia e Consob
- la gestione accentrata dei titoli di Stato è affidata sempre alla Monte Titoli ed è
disciplinata dal Ministro dell’economia e delle finanze con proprio regolamento
- le modalità di funzionamento del sistema di gestione accentrata sono diverse a
seconda che gli strumenti finanziari immessi possono o meno essere rappresentati
da titoli in base alla disciplina della dematerializzazione.
2. Gestione accentrata non dematerializzata: questo sistema consente di sostituire la
circolazione documentale dei titoli volontariamente immessi nella gestione con una
circolazione dematerializzata fondata su scritture contabili poste in essere dalla società di
gestione.
3. Gestione dematerializzata: una vera e propria dematerializzazione dei titoli di massa, con
l’eliminazione del documento cartaceo e l’affidamento a sistemi elettronici di scritturazione
delle funzioni giuridiche tradizionalmente assolte dal titolo di credito, per alcune categorie di
strumenti finanziari ammessi al sistema di gestione accentrata.
LA CAMBIALE (pag. 279)
1. Cambiale tratta e vaglia cambiario
La cambiale è un titolo di credito la cui funzione tipica, anche se non esclusiva, è quella di differire il
pagamento di una somma di danaro attribuendo nel contempo al prenditore la possibilità di
monetizzare agevolmente il credito concesso, con il trasferimento del titolo. è quindi essenzialmente
uno strumento di credito.
La cambiale è un titolo di credito la cui disciplina è coincidente in molti paesi europei ed
extraeuropei.
1. Cambiale tratta: una persona (traente) ordina ad un’altra persona (trattario) di pagare una
somma di denaro al portatore del titolo. La cambiale tratta ha perciò una struttura di un
ordine di pagamento. In essa figurano 3 persone:
- il traente che dà l’ordine e per legge garantisce l’accettazione ed il pagamento del
titolo
- il trattario che è il destinatario dell’ordine di pagamento e che diventa obbligato
cambiario ed obbligato principale solo in seguito all’accettazione
- il prenditore che è il beneficiario dell’ordine di pagamento.
L’emissione di una cambiale tratta si fonda, perciò, di regola su 2 distinti rapporti causali:
- un preesistente rapporto di credito del traente verso il trattario (rapporto di provvista)
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