Diritto commerciale – I parte
1. Impresa e azienda
2. Concorrenza, consorzi, segni distintivi, diritti di privativa e pubblicità
3. Contratti
4. Titoli di credito
5. Procedure concorsuali
Parte prima: L’imprenditore
Capitolo primo: L’imprenditore (art. 2082 cod. civ.)
L’art. 2082 cc dà una definizione generica di imprenditore, ma il codice civile li distingue in base a tre criteri:
- Oggetto dell’impresa: imprenditore agricolo (art. 2135) e imprenditore commerciale (art. 2195);
- Dimensione dell’impresa: piccolo imprenditore (art. 2083) e imprenditore medio/grande;
- Natura dell’impresa: impresa individuale, società o impresa pubblica.
Tutti gli imprenditori, però, sono assoggettati ad una disciplina a base comune: Statuto generale dell’imprenditore:
- Disciplina dell’azienda (artt. 2555-2562);
- Segni distintivi (artt. 2563-2574);
- Disciplina della concorrenza e dei consorzi (artt. 2595-2620).
Statuto generale dell’imprenditore commerciale (esclusi piccolo imprenditore e imprenditore agricolo):
- Iscrizione nel registro delle imprese (artt. 2188 – 2202);
- Effetti pubblicità legale;
- Rappresentanza commerciale (artt. 2203 – 2213);
- Scritture contabili (artt. 2214 – 2220);
- Fallimento, legge fallimentare (r.d. 16/3/1942, n. 267) e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi (d. Lgs. 8/7/1999, n. 270 e d.l. 23/12/2003, n. 347).
Come si acquisisce la qualità di imprenditore?
Art. 2082 cc: “È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi”. Questo articolo, in effetti, fissa i requisiti minimi perché un soggetto sia esposto all’applicazione delle norme del codice civile, ovvero, è imprenditore chi esercita un’attività di impresa, ai sensi dell’art. 2082 cc, svolgendo attività lecita, scopo di lucro e destinazione del mercato per beni e servizi prodotti.
a) In definitiva, la qualità dell’imprenditore non può essere negata sia quando l’attività è esercitata senza l’ausilio di collaboratori (autonomi o subordinati) (es. gioiellieri e lavanderie automatiche), sia quando il coordinamento degli altri fattori produttivi (capitale e lavoro proprio) (es. attività di finanziamento o di investimento, non utilizzano mezzi materiale, bensì mezzi finanziari).
Il soggetto che si limita a godere i frutti dei propri beni (mero godimento): non è imprenditore.
Idraulici, elettricisti, mediatori, agenti di commercio… sono imprenditori? Risposta negativa. Cioè, la semplice organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata organizzazione di tipo imprenditoriale e in mancanza di un minimo di “eteroorganizzazione” deve negarsi l’esistenza di impresa, sia pure piccola.
Metodo economico: modalità che consente di guidare l’impresa con la copertura dei costi mediante i ricavi, assicurando l’autosufficienza economica. (Impresa pubblica);
Metodo lucrativo: realizzazione del massimo profitto consentito dal mercato. (Impresa privata);
b) Impresa pubblica, impresa cooperativa, impresa sociale: dimostrano che il requisito minimo essenziale dell’attività di impresa è l’economicità della gestione e non lo scopo di lucro.
o Sono considerati imprenditori anche i professionisti intellettuali? NO!
o Professionisti protetti: coloro iscritti ad un albo, non sono considerati imprenditori (un medico è imprenditore solo se apre una casa di cura e non se la gestisce solo);
o Professionisti non protetti: coloro non iscritti ad un albo, possono scegliere se svolgere un’attività che li classifichi come imprenditori o meno.
Capitolo secondo: Imprenditore agricolo (art. 2135) e imprenditore commerciale (art. 2195)
L’imprenditore agricolo gode di un trattamento di favore rispetto all’imprenditore commerciale. Esso, infatti, è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili e non è assoggettato al fallimento e alle procedure concorsuali, unica eccezione ristrutturazione debiti; può invece accedere alle procedure concorsuali da sovraindebitamento (Legge 27/01/2012, n. 3 per i soggetti non fallibili).
➔ Imprenditore agricolo (articolo 2135)
1° comma: “È imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse”.
2° comma: “Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura”.
Le attività agricole si suddividono in:
- Attività agricole essenziali: coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento del bestiame sono attività tipicamente e tradizionalmente agricola, anche se, l’impresa agricola fondata sul semplice sfruttamento della produttività naturale della terra cede sempre più il passo all’agricoltura industrializzata (allevamenti in batteria, coltivazioni artificiali o fuori terra, uso di concimi, diserbanti e mangimi);
- Attività agricole per connessione: articolo 2135 3° comma
- Attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale;
- Attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche.
Con la riforma del 2001 però è stato modificato il 1° comma dell’articolo 2135: “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.”
Per questo è sempre classificabile come attività agricola essenziale, anche se realizzata con metodi che prescindono del tutto dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti;
Rientrano nella categoria di imprenditori agricoli anche:
- Orticoltura (in serre o in vivai) e la floricoltura;
- Allevamento in batteria;
- Attività cinotecnica: legge 23/8/1993 n. 349 (allevamento, selezione, addestramento razze canine);
- Allevamento cavalli da corsa e/o animali da pelliccia;
- Animali da cortile (polli, conigli, ...);
- Acquacoltura (pesci e mitili);
- Pesca professionale e attività connesse (imprenditore ittico).
Mentre nella selvicoltura, non è considerato imprenditore agricolo che estrae legname senza la coltivazione del bosco.
o Quando un’attività intrinsecamente commerciale si può qualificare agricola per connessione? È necessario che il soggetto che la esercita sia già imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di impresa una delle tre attività agricole tipiche e inoltre attività coerente con quella connessa. È certamente imprenditore commerciale chi trasforma o commercializza prodotti agricoli altrui. (È imprenditore commerciale il viticoltore che produce formaggi; è imprenditore agricolo il viticoltore che produce vino).
La qualifica di imprenditore agricolo è estesa anche alle cooperative agricole ed ai loro consorzi (cantine sociali, oleifici sociali) quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci (art. 1, 2° comma, d.lgs. 228/2001).
➔ Imprenditore commerciale (art. 2195)
È imprenditore commerciale chi esercita una o più delle seguenti attività elencate dall’art. 2195, 1° comma:
- Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi (auto, tessile, chimiche, edili, ..);
- Attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- Attività di trasporto (terra, acqua o aria, sia di persone sia di cose);
- Attività bancaria o assicurativa;
- Altre attività ausiliarie delle precedenti:
- Imprese di agenzia (art. 1742);
- Imprese di meditazione (art. 1754);
- Imprese di deposito (art. 1787);
- Imprese di commissione (art. 1731);
- Imprese di spedizione (art. 1737);
- Imprese di pubblicità;
- Le altre imprese? (Mediatori in affari agricoli, agenzie matrimoniali, investigative, imprese di pubblici spettacoli, …) Dovranno essere considerate commerciali tutte quelle imprese non classificabili come agricole.
La dimensione dell’impresa è il secondo criterio di differenziazione della disciplina degli impresa.
➔ Il piccolo imprenditore (Art. 2083 cc): “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.”
Elementi necessari per la piccola impresa:
- L’imprenditore presta il proprio lavoro nell’impresa;
- Il suo lavoro e quello degli eventuali familiari che collaborano nell’impresa prevalgono sia rispetto al lavoro altrui sia rispetto al capitale proprio;
Quindi non è mai piccolo imprenditore chi investe ingenti capitali (gioielliere), anche se non si avvale di alcun collaboratore.
Il piccolo imprenditore è sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore, anche se è esonerato dalle scritture contabili (art. 2214, 3° comma) e dal fallimento e dalle procedure concorsuali (art. 2221); può usufruire delle procedure concorsuali da sovraindebitamento e deve effettuare l’iscrizione nel registro delle imprese, solo di recente con la legge 29/12/1993 n. 580, ma non ha funzione di pubblicità legale.
Il d.lgs. 12/09/2007, n. 169 ha riformulato la disposizione fallimentare, infatti, esso non riconosce più il piccolo imprenditore, bensì individua alcuni parametri dimensionali dell’impresa, al di sotto i quali l’imprenditore commerciale non fallisce: (basta aver superato anche uno solo dei limiti per essere esposto a fallimento)
- Aver avuto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300 000€;
- Aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200 000€;
- Avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500 000€.
N.B.: anche le società commerciali possono essere esonerate dal fallimento, se rispettano i limiti dimensionali sopra indicati (ad esempio una società in nome collettivo s.n.c.)
➔ L’impresa artigiana
L’elemento che caratterizza l’impresa artigiana è proprio l’artigiano, il quale non si deve limitare a gestire l’impresa ma deve lavorare personalmente nel processo produttivo e in misura prevalente nella produzione.
È possibile, però, trovare imprese artigiane che si avvalgono dell’attività di dipendenti e dell’aiuto di macchine per la produzione, ed è per questo che “la legge quadro per l’artigiano” dell’8/8/1985, n. 443 (la quale ha abrogato la precedente legge n. 860 del 1956) contiene una propria definizione dell’impresa artigiana:
- Oggetto dell’impresa: può essere costituito da qualsiasi attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, sia pure con alcune limitazioni ed esclusioni;
- Ruolo dell’artigiano nell’impresa: esso svolga in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo (art. 2, 1° comma).
- Limite dipendenti: varia in base al settore.
Per quanto riguarda l’esposizione al fallimento, non si devono superare i limiti dimensionali fissati dall’art. 1, 2° comma, legge fallimentare… altrimenti si sarà esposti a fallimento al pari di qualsiasi altra società che esercita attività commerciale.
➔ L’impresa familiare
È impresa familiare, l’impresa nella quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell’imprenditore: cosiddetta famiglia nucleare.
L’impresa familiare non va confusa con la piccola impresa.
Diritti riconosciuti ai membri della famiglia nucleare:
- Piano patrimoniale:
- Diritto al mantenimento
- Diritto di partecipazione agli utili in % alla quantità di lavoro prestato
- Diritto sui beni acquistati
- Diritto di prelazione, in caso di divisione, trasferimento o eredità
- Piano amministrativo: decisioni di particolare rilievo sono adottate a maggioranza dai familiari che partecipano all’impresa stessa.
L’impresa familiare resta attività individuale:
- I beni aziendali restano di proprietà esclusiva dell’imprenditore
- I diritti patrimoniali dei partecipanti all’impresa familiare sono semplici diritti di credito
- Gli atti di gestione ordinaria rientrano nella competenza esclusiva dell’imprenditore
Infine, se l’impresa è commerciale (e non piccola) solo il capo famiglia/datore di lavoro sarà esposto a fallimento.
➔ Le imprese pubbliche
Attività di impresa può essere svolta anche dallo Stato e dagli altri enti pubblici:
- Lo Stato e gli altri enti pubblici possono svolgere attività di impresa attraverso la costituzione (o la partecipazione totalitaria, di maggioranza o di minoranza) di società, generalmente S.P.A.;
- La pubblica amministrazione può anche dar vita ad enti pubblici economici (Enel, Eni, Ferrovia dello Stato) il cui compito è l’esercizio di impresa; Essi sono sottoposti allo statuto generale dell’imprenditore commerciale, salvo eccezione per il fallimento e le procedure concorsuali minori (artt. 2221 cc e 1 legge fallimentare), però, sostituiti dalla liquidazione coatta amministrativa o da altre procedure previste in leggi speciali.
- Lo Stato o altro ente pubblico (regione, provincia, comune) possono infine svolgere attività diretta di impresa utilizzando le imprese-organo (aziende municipalizzate erogatrici di pubblici servizi: acqua, gas); queste imprese sono esonerate dall’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2201) e dalle procedure concorsuali (art. 2221), ma si applica lo statuto generale dell’imprenditore commerciale, tra cui obbligo di tenuta delle scritture contabili;
Privatizzazione delle imprese pubbliche:
- Privatizzazione formale: trasformazione di un ente pubblico in società per azioni a partecipazione statale;
- Privatizzazione sostanziale: dismissione delle quote azionarie che permettevano la partecipazione dello Stato.
c) Associazioni, fondazioni, enti privati con fini ideali o altruistici: possono svolgere attività commerciale qualificabile come attività di impresa. L’attività deve essere condotta secondo il metodo economico (copertura dei costi con i ricavi conseguiti). Hanno applicazione dello statuto generale dell’imprenditore commerciale e di conseguenza saranno esposti al fallimento.
d) L’impresa sociale:
D.lgs. 3/7/21, n. 112: nuova disciplina dell’impresa sociale;
“Possono acquisire la qualifica di imprese sociali tutti gli enti privati che esercitano in via stabile e principale un’attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” (art. 1, 1° comma, d.lgs. 112/2017).
Sono attività di impresa di interesse generale: assistenza sociale e sanitaria, educazione scolastica e istruzione, tutela dell’ambiente, valorizzazione del patrimonio culturale, accoglienza dei migranti, …, e per questo il loro operato dovrà essere eseguito mediante responsabilità e trasparenza;
Scopo non lucrativo: utili e avanzi di gestione devono essere destinati all’incremento del patrimonio dell’ente oppure per finanziare progetti di utilità sociale; il patrimonio dell’impresa sociale è sottoposto a vincolo, in quanto, né durante l’esercizio né in caso di scioglimento, è possibile distribuire utili, fondi o riserve a vantaggio di soci o fondatori (art. 3, 2° comma);
Imprese sociali in forma di consorzi o società: in questi casi è possibile destinare gli utili netti annuali conseguiti, meno della metà, per rivalutare le partecipazioni dei soci (non può superare il tasso di inflazione) oppure distribuire dividendi ai soci (non possono eccedere il tasso massimo dei buoi fruttiferi postali aumentati di 2,5 punti); al termine del rapporto sociale è possibile restituire ai soci il capitale versato, eventualmente rivalutato e aumentato tramite utilizzo degli utili (art. 3, 1° e 3° comma).
Non possono essere imprese sociali: (art. 3, 2° comma)
- Amministrazioni pubbliche
- Organizzazioni che erogano beni e servizi a favore dei propri soci
- Società costituite da un solo socio persona fisica
Le imprese sociali sono soggette a regole speciali, infatti:
- Devono iscriversi in un’apposita sezione del registro delle imprese (art. 5);
- Devono redigere le scritture contabili, bilancio di esercizio e bilancio sociale (art. 10);
- Sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa e non al fallimento (insolvenza) (art. 14).
Per avere la qualifica di “impresa sociale” bisogna iscriversi per atto pubblico:
- Determinare l’oggetto sociale;
- Enunciare l’assenza di scopo di lucro;
- Indicare la denominazione dell’ente (art. 6);
- Fissare i requisiti per le cariche dei componenti;
- Modalità di ammissione/esclusione dei soci (art. 8);
- Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dell’attività d’impresa nell’assunzione delle decisioni (art. 11);
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