IL DIRITTO COMMERCIALE – Capitolo 1 (pag. 9)
1. Diritto commerciale e sviluppo economico
DEFINIZIONE DIRITTO COMMERCIALE: Il diritto commerciale costituisce il diritto delle imprese, e le imprese
rappresentano il motore di ogni economia. Perciò il diritto commerciale è il diritto dell’economia. Il diritto
commerciale nasce dai mercanti, dato che il proliferare dei traffici internazionali, avvertono nuove esigenze
tecnico-giuridiche connesse ai vigenti interessi economici che non trovano alcuna soluzione nel diritto
romano-canonico.
FUNZIONE DIRITTO COMMERCIALE: Esso regola la pratica del commercio e l’attività di ogni tipologia
d’impresa, commerciale o non commerciale, quali che ne siano la fisionomia e la natura (ad esempio
impresa individuale o collettiva, profit o no profit).
Come capire se siamo davanti a un’impresa:
• Iscrizione in un apposito registro. Nel caso l’attività fosse già avviata, siamo sicuri di essere davanti
a un’impresa. Se l’impresa non si iscrive è irregolare, ma comunque esistente.
• Dobbiamo ritenere il soggetto imprenditore già dagli atti preparatori, ovvero quelli che fanno
capire che si prepara ad iniziare un’attività produttiva e che si sta organizzando (ad esempio se
stipula un contratto di locazione o se studia una campagna pubblicitaria). L’attività preparatoria
deve essere chiara, non deve trattarsi di atti equivoci.
Come capire se l’attività sta cessando
• Nel momento in cui un imprenditore cessa l’attività produttiva (ad esempio chiude la sua fabbrica),
la cessazione richiede normalmente un’attività chiamata di liquidazione, ovvero la fase successiva
alla cessazione dell’attività dell’impresa. In altri termini si tratta della fase che serve a smantellare
l’organizzazione che l’imprenditore ha predisposto (ad esempio vende i suoi beni, macchinari).
• Dal punto di vista giuridico i debitori devono riscuotere le loro somme e i creditori devono essere
pagati, questo è il risultato della cessazione. Se risulta dopo la cancellazione che ci sono ancora
posizioni giuridiche pendenti attive o passive (ad esempio creditori non soddisfatti), la legge die che
il creditore si deve rivolgere direttamente all’imprenditore o ai soci per richiedere il pagamento.
Quindi può anche accadere che la società dichiarata fallita (il fallimento si dichiara entro un anno
dalla cancellazione dal registro), entro 4 o 5 anni si possono applicare norme in tema fallimentare
(ad esempio se negli anni vengono effettuati accertamenti fiscali). La riforma su questo aspetto ha
dichiarato che questa regola non è più applicabile.
• Solo al termine della liquidazione possiamo dire che l’impresa non c’è più, l’impresa procede alla
cancellazione dal registro delle imprese e dal quel momento è definitivamente cessata.
1.1. Il diritto commerciale antico e moderno
PRINCIPALI STRUMENTI: Troviamo esempi riconducibili sia in Grecia sia a Roma, di un’economia in larga
misura agraria e marittima. Tra i principali strumenti troviamo:
- Società di gestione di appalti, relativa all’esecuzione di lavori pubblici o alla riscossione di
imposte
- Soluzione tramite la quale il commerciante esercitava i suoi affari a scopo di lucro
- Contratto di finanziamento di imprese marittime
ALTO MEDIOEVO E IUS MERCATORUM: Nell’Alto Medioevo c’è l’esistenza di uno IUS MERCATORUM che
diventa il linguaggio dei traffici commerciali delle corporazioni delle arti e dei mestieri, che a partire dal XII
secolo, si consolida nella pratica mercantile. Lo IUS MERCATORUM, diritto prodotto dalla classe mercantile,
viene imposto alle altre classi, sia agiate (nobili, banchieri) sia subalterne (artigiani, contadini, stranieri).
Chiunque si fosse rifiutato di sottoporsi a questo diritto avrebbe perso la possibilità di ricorrere al
medesimo diritto in occasione di successive contrattazioni. Le sue fonti sono costituite dallo statuto, dalle
consuetudini e dalla giurisprudenza mercantili. Tra gli istituti più utilizzati abbiamo la SOCIETAS
MERCATORUM considerata l’antesignana della contemporanea società in nome collettivo. Nel Medioevo
assumono rilievo anche le società di capitali:
- Fondano la propria attività sulla disponibilità di capitali consistenti (capitale sociale), oltre che
sul lavoro dei soci
- Sono utilizzate per svolgere attività produttive
RUOLO DELLA BORGHESIA: La borghesia si appresta ad affermare la propria capacità di direzione politica ed
economica e il diritto commerciale consacra tale assetto. La società comunale si sviluppa in un’epoca
innovativa non solo sotto il profilo civile ed economico, ma anche sotto quello gius commercialista.
TITOLI DI CREDITO: L’invenzione dei titoli di credito, in primis la cambiale nasce come titolo che accorpa
l’originario pagherò con il documento che a questo si affianca integrandone la funzione, per mezzo del
quale il debitore ordina a un terzo di pagare la somma prevista.
SEICENTO: Nel Seicento nasce la società per azioni, ne rappresenta l’esempio più antico la EAST INDIA
COMPANY che nasce in Inghilterra. Le novità sono 2:
- Limitazione della responsabilità per le obbligazioni sociali che essa garantisce ai propri soci
- Il fatto che il suo capitale sociale sia costituito da azioni
SETTECENTO: Nel Settecento nascono altre figure societarie, come la società in accomandita. Il diritto
commerciale si oggettivizza, cioè comincia ad applicarsi agli atti del commercio da chiunque siano compiuti:
i principi del diritto commerciale divengono principi di diritto comune. Esso diventa il diritto di riferimento
per una nuova stagione di libertà di iniziativa economica.
1.2. Diritto commerciale e capitalismo
CODIFICAZIONI: La Francia distinse la codificazione del diritto rispettivamente civile (1804 > CODE
NAPOLEON) e commerciale (1807). Il CODE CIVIL esprime il diritto caro alla borghesia fondiaria, e disciplina
soprattutto la ricchezza immobiliare. Il CODE DE COMMERCE esprime il diritto della borghesia commerciale
e industriale, e valorizza principalmente le esigenze di tutela della ricchezza mobiliare. Ora il commerciante
non è più considerato come un soggetto diverso dagli esponenti delle altre classi, e non è ghettizzato da un
diritto commerciale applicato soggettivamente.
CODICE DEL 1882: In Italia il codice di commercio del 1882 si ispira al CODE DE COMMERCE francese, e
stabilisce che se un atto è commerciale per una sola delle parti, tutti i contraenti sono per ragione di esso
soggetti alla legge commerciale.
PRINCIPI DIRITTO COMUNE: Si consolidano come principi di diritto comune, perciò applicabili a tutti i
cittadini, anche non commercianti, i principi di favore per la conclusione del contratto, di favore per il
creditore, e di favore per l’acquirente in buona fede di beni mobili.
CODICE CIVILE DEL 1942: Con la commercializzazione del diritto privato, va di pari passo il fenomeno, a sua
volta indotto dalla riforma del 1942, di imprenditorializzazione delle attività di produzione e di scambio.
L’imprenditore assume una figura di rilievo.
RICOMMERCIALIZZAZIONE: Con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana del 1948 e la
sottoscrizione nel 1957 del Trattato di Roma (che istituisce la CEE), si assiste a un fenomeno detto
ricommercializzazione del diritto commerciale, in ragione della perdita di centralità da parte del codice
civile e della riacquisizione da parte del diritto commerciale del suo carattere di diritto autonomo. Il
passaggio dal XX al XXI secolo fu segnato dalla ricommercializzazione del diritto commerciale, ossia della
tendenza del legislatore a rinunciare allo strumento della codificazione e a preferire altre tecniche
regolative. Si ravvisano ulteriori fenomeni:
- La frammentazione della disciplina dell’attività economica
- Il moltiplicarsi delle fonti, sia nazionali sia comunitarie, del diritto commerciale
- L’indebolimento della componente negoziale dei rapporti produttivi.
2. Diritto commerciale e teorie dell’impresa
1) TEORIA CONTRATTUALISTA: di derivazione anglosassone, sostiene che l’interesse sociale coincide
con quello dei soggetti che si accordano tra loro, stipulando un contratto, e si uniscono in società
per svolgere in comune un’attività economica. L’obiettivo in ogni impresa è fare scelte produttive in
grado di realizzare al meglio gli interessi dei propri azionisti, massimizzando il rendimento
dell’investimento compiuto dai soci.
2) TEORIA ISTITUZIONALISTA: di derivazione tedesca, afferma che l’impresa va considerata alla
stregua di un’istituzione sociale, la quale non può sottrarsi al compito di contribuire allo sviluppo
economico e sociale della comunità di riferimento o del paese di appartenenza.
3) TEORIA DELL’IMPRESA E INTERESSI SOCIALI: gli interessi sociali tipici, cioè quelli desumibili dalle
norme del diritto societario italiano, secondo la migliore dottrina sono:
- L’interesse alla massimizzazione del profitto sociale
- L’interesse alla percezione dei dividendi nel corso dell’attività sociale
- L’interesse a influenzare e a controllare la gestione della società
- L’interesse alla determinazione del grado di rischio dell’attività sociale
- L’interesse all’alienabilità della propria partecipazione sociale.
Il diritto commerciale deve dare prevalenza alla protezione degli interessi dei proprietari delle
imprese.
3. Diritto commerciale e diritto dell’impresa
La necessità di regolare il mercato delle imprese dipende da una serie di esigenze, quella di garantire che il
mercato sia stabile, sicuro ed efficiente.
3.1. Libertà d’iniziativa economica e autonomia d’impresa
➢ L’iniziativa economica privata è libera (art. 41 Cost.). La Costituzione afferma il principio per cui
l’attività d’impresa deve essere tutelata alla stregua di un diritto di libertà di iniziare, svolgere e
cessare un’attività imprenditoriale. Il legislatore italiano può condizionare l’organizzazione
dell’attività d’impresa con interventi di natura diversa:
- Provvedimenti contenenti incentivi per gli imprenditori che tengano dati comportamenti
- Provvedimenti che prescrivano il necessario rilascio di un’autorizzazione o di una concessione
- Provvedimenti che prevedano l’imposizione di particolari adempimenti tecnici
- Provvedimenti che impongono all’impresa obblighi di informazione e di comunicazione da dare
ai consumatori dei prodotti
- Provvedimenti relativi alle attività pericolose.
3.2. Eteroregolazione e autoregolazione dell’impresa
Come può essere disciplinata l’attività d’impresa?
1) Utilizzando regole: in linea generale sono più costose da promulgare, ma garantiscono maggiore
certezza.
2) Utilizzando standard: uno strumento il cui esempio più noto è costituito dalle clausole generali e
dai principi generali di diritto privato. Lo standard consente di prendere in considerazione
circostanze che non sono espressamente elencate nella propria formulazione letterale. Ad esempio
principi generali relativi al diritto contrattuale, si ricordino quelle di buona fede nella formazione
del contratto (art. 1337), nell’interpretazione del contratto (art. 1366), nell’esecuzione del
contratto (art. 1375). Gli standard sono più costosi da applicare, in quanto richiedono uno sforzo
interpretativo da parte del giudice.
3) Strumenti di autoregolazione: i codici di CORPORATE GOVERNANCE e i codici etici.
- Strumenti di autoregolazione imprenditoriale > sono costituiti da accordi e contratti
plurilaterali che regolano l’organizzazione interna e l’attività esterna di più imprese che
operano nello stesso luogo aggiungendosi e integrando le opzioni di cui l’imprenditore può
disporre esercitando i propri poteri di autonomia statutaria.
- Strumenti di autoregolazione societaria > il più noto dei quali in Italia è il codice di
autodisciplina delle società quotate, serve al contempo come standard organizzativo e
informativo. Questa duplice funzione consente agli investitori di sapere quali soluzioni di
governo e di controllo siano fatte proprie da ogni singola società quotata, e di valutarne il
valore e la serietà. Esso assolve l’importante funzione di spingere le società a tenere
comportamenti meritevoli attraverso un’autonoma adesione a regola di buona organizzazione
e di buona gestione.
3.3. La disciplina dell’impresa tra norme inderogabili e dispositive
➢ Norme dispositive o di DEFAULT: sono norme cogenti che come tali devono essere rispettate in
tutto e per tutto. Ciò che le differenzia dalle disposizioni comuni è che i loro destinatari possono
adottare una disciplina alternativa a quella dettata letteralmente, nei limiti fissati dalla stessa
norma dispositiva. Esse sono regole personalizzabili, a circostanza specifiche, da parte degli stessi
soggetti destinati a sottomettervi. A questo scopo servono proprio le regole di DEFAULT che caso
per caso sono messe a disposizione degli imprenditori. La regola di DEFAULT migliore in assoluto è
quella che garantisce la massimizzazione della ricchezza generabile da un accordo tra parti diverse,
quale che sia il contenuto dell’accordo. Questo tipo di norma ha molti pregi, ma costa di più.
➢ Norme inderogabili: necessarie quando sia richiesto di tutelare soggetti contrattualmente deboli,
quando è plausibile che l’esito di una negoziazione si riveli iniquo per una parte a causa
dell’inefficienza del mercato sul quale avviene quella negoziazione. Dovrebbero essere inderogabili
le norme intese a tutelare beni pubblici, cioè beni il cui consumo non è esclusivo e che sono fruiti
simultaneamente da una popolazione tendenzialmente numerosa, talora sulla base di un obbligo in
tal senso.
L’IMPRENDITORE – Capitolo 2 (pag. 33)
1. Il concetto di imprenditore
1) JEAN BAPTISTE SAY: secondo il quale l’imprenditore costituisce un ingranaggio irrinunciabile del
meccanismo produttivo poiché si tratta di colui che organizza mezzi, uomini e capitali per produrre,
e quindi immettere sul mercato, rendere utili e valorizzare i prodotti realizzati. I capitali non devono
appartenere necessariamente all’imprenditore, ma possono essere messi a sua disposizione da un
soggetto estero e estraneo all’impresa: il capitalista. Scopo ultimo del lavoro dell’imprenditore è
incentivare il consumo. (IMPRENDITORE NEOCLASSICO)
2) JEAN BAPTISTE SAY: si delinea il ruolo differente di imprenditore e capitalista, per cui il primo paga
al secondo gli interessi per i capitali presi in prestito e svolge una funzione di intermediazione
all’interno del sistema economico. L’imprenditore giusnaturalista disciplinato dal codice di
commercio del 1882 presenta una fisionomia corrispondente a queste fattezze teoriche. È
sostanzialmente un commerciante, e come tale compie professionalmente un’attività speculativa
basata sullo scambio. (IMPRENDITORE GIUSNATURALISTA)
3) ALFRED MARSHALL: l’imprenditore è la mente direttiva dell’intero processo produttivo. Deve
conoscere il mercato in cui investire ma, prima ancora, deve avere dimestichezza con i propri
materiali e macchinari, e deve dimostrare di essere un bravo organizzatore dei propri lavoratori. La
necessità per un imprenditore di avvalersi anche di un manager assunto come dipendente, e
impiegato per gestire l’attività quotidiana dell’impresa. Si tratta di un’evoluzione verso quella
forma di governo dell’impresa che conosciamo oggi come modello managerialista (business
management). (IMPRENDITORE INDUSTRIALE)
4) JOSEPH ALOIS SCHUMPETER: l’approccio dinamico sopra menzionato viene sviluppato in una chiave
connessa specialmente all’innovazione tecnologica realizzata dall’élite imprenditoriale. In altri
termini per SCHUMPETER vi è impresa solo alla condizione che sia possibile realizzare una qualche
forma di innovazione, integrando e ove del caso soppiantando le precedenti buone pratiche
imprenditoriali, metodologie produttive. (IMPRENDITORE INNOVATORE)
1.2. L’imprenditore nel codice civile
Nel codice civile del 1942 l’imprenditore è dunque chi svolge un’attività che ottiene come risultato il
soddisfacimento di un bisogno piuttosto che, limitatamente, la creazione di un oggetto. E se l’obiettivo
è il soddisfacimento dei bisogni dell’uomo, occorre che l’imprenditore sia in grado di produrre, e di
riversare sul mercato, beni di natura anche immateriale. Si tratta dell’attività destinata a realizzare
l’utilità, cioè produrre ricchezza, beni materiali e immateriali, oggetti e servizi, nonché a distribuire detti
beni, al fine di incrementare il consumo.
2. La nozione di imprenditore
È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o di servizi (art. 2082 c.c.).
Gli elementi connotanti l’identità dell’imprenditore:
1) L’economicità, ossia l’esercizio effettivo di un’attività produttiva di beni o servizi, o di
intermediazione nella circolazione di beni o di servizi. È considerata attività economica ogni attività
produttiva che sia praticata rispettando un metodo economico, cioè quel metodo di gestione che
consente a un’impresa di essere sufficiente a se stessa autosostenendo la propria attività.
L’imprenditore deve pareggiare, con i ricavi della propria impresa, i costi che discendono dallo
svolgimento di tale attività, autoalimentando la produzione. Non è quindi necessaria la
realizzazione di un profitto, essendo sufficiente rimborsare le spese sopportate per organizzare i
fattori produttivi con il valore dei beni o dei servizi prodotti. Non è indispensabile che ricorra un
lucro oggettivo e che sia per forza realizzato un avanzo di gestione. Non svolgono attività d’impresa
le aziende di erogazione di pubblici servizi a prezzi politici, nonché le associazioni benefiche o
caritatevoli. Sono necessari elementi esteriori e oggettivi che consentano ai terzi di essere consci di
avere a che fare con un imprenditore, nonché di avvalersi della tutela giuridica che l’ordinamento
dispone a vantaggio di coloro i quali, nei confronti di un imprenditore, vantino crediti esigibili. Per
poter parlare di impresa ai sensi dell’art. 2082 c.c. occorre che i beni o i servizi prodotti siano
parzialmente o potenzialmente destinati al mercato.
2) L’organizzazione dei fattori produttivi. L’organizzazione di un’attività economica si realizza nel
coordinamento dei fattori produttivi di cui l’impresa si serva. È necessario che ricorra un minimo di
organizzazione affinché, giuridicamente, possa riconoscersi l’esistenza di un’impresa.
3) La professionalità, cioè il dato per cui tale esercizio dev’essere non episodico o occasionale bensì
abituale. È professionale l’esercizio abituale dell’attività economica, ossia sistematico e ripetuto nel
tempo. un esercizio, quindi, non occasionale o saltuario. Affinché si possa riscontrare il requisito
della professionalità, l’attività di cui si tratta non dev’essere necessariamente l’unica svolta
dall’imprenditore. Si dovrà giudicare in concreto quali affari, singolarmente considerati,
conseguano al compimento, in via coordinata e continuativa, di atti d’impresa che possano dirsi
molteplici e complessi.
2.3. Imprenditore professionista intellettuale
- Art. 2238 > stabilisce che i professionisti intellettuali (avvocati, medici, ingegneri) si applicano le
norme in materia d’impresa se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività
organizzata in forma d’impresa. Lo statuto dell’imprenditore interessa solo il professionista che
inserisca la propria attività all’interno di un’attività più complessa, qualificabile come
imprenditoriale. Quindi, in base a questi principi, il professionista intellettuale non è coinvolto dalla
disciplina generale in materia d’impresa. Per evitare tutto questo si è puntato a favorire lo sviluppo
di una classe di professionisti che competano l’uno con l’altro solo sulla base dei meriti individuali,
e non anche sulla base delle risorse economiche da essi possedute. Con ciò si è voluto garantire al
massimo grado che non fosse messa a rischio l’indipendenza dei professionisti intellettuali.
La legge n. 183/2011 ha per la prima volta consentito la costituzione di società per l’esercizio di attività
professionali, anche se non ha eliminato del tutto la differenza tra imprenditore e professionista. L’incarico
professionale è tuttavia sempre conferito all’avvocato in via personale.
- Art. 2232 > prevede che il professionista possa servirsi, tanto di sostituti quanto di ausiliari, sotto la
propria direzione e responsabilità, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi
non è incompatibile con l’oggetto della prestazione.
Professionisti il cui esercizio presuppone l’iscrizione in un apposito sito albo o elenco, controllato
dall’ordine di appartenenza. Ci riferiamo ad avvocati (opera intellettuale), notai, geometri, architetti,
ingegneri, medici e dottori commercialisti.
- Art. 2231 > quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o
elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della
retribuzione. Ma alle professioni liberali si affiancano professioni di più recente formazione,
rispettivamente costituite da mediatori, agenti di commercio, esperti di informatica, di pubblicità,
di ricerche di mercato.
- Professioni protette: sono quelle professioni per cui non è possibile esercitare l’attività se non si è
superato un esame di stato che richiede anche un apposito tirocinio a volte (avvocato), non è
prevista un’abilitazione automatica. Successivamente c’è l’iscrizione all’albo e chi non soddisfa non
può esercitare queste professioni. Subisce sanzioni chi commette
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Righini Elisabetta, libro consigliato Diritto dell'impresa e dell'econom…
-
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Righini Elisabetta, libro consigliato Diritto ed economia delle società,…
-
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Righini Elisabetta, libro consigliato Diritto ed economia delle società,…
-
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Bosi Giacomo, libro consigliato Diritto ed economia delle società + Diri…