Introduzione
Il diritto commerciale è quella branca del diritto privato che ha per oggetto e regola l’attività e gli atti di impresa; esso si sviluppa intorno alla nozione di imprenditore e impresa (può infatti essere definito come il diritto privato dell’impresa e del mercato) e abbraccia una serie di sotto-discipline: dal diritto societario al diritto dei mercati finanziari, dal diritto dei contratti d’impresa al diritto fallimentare...
Fonti: il vigente codice civile del 1942 conserva buona parte dello statuto dell’imprenditore e la disciplina delle società ma è affiancato da leggi speciali che sono sempre più numerose e complesse; il quadro è poi arricchito da una sempre più intensa produzione normativa di rango secondario, sia di fonte governativa sia proveniente dalle diverse autorità indipendenti create negli anni e dotate di un pervasivo potere legislativo.
Capitolo primo: l’imprenditore
La nozione generale di imprenditore è dettata dall’art. 2082 del codice civile, il quale afferma che “è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.
Tale nozione traccia la linea di confine tra la figura dell’imprenditore e quella del semplice lavoratore autonomo e fissa i requisiti minimi che devono ricorrere perché un dato soggetto sia esposto all’applicazione delle norme dettate dal codice civile per l’impresa e per l’imprenditore.
In primo luogo, ai sensi dell’art. 2082, l’impresa è attività (cioè una sequenza di atti) finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi: perché si parli di attività produttiva, tale sequenza di atti deve essere volta a produrre un’utilità che prima non c’era attraverso la produzione e lo scambio di beni o servizi (quindi ad incrementare il livello di ricchezza complessiva rispetto allo status quo ante). Non è quindi impresa l’attività di mero godimento, cioè quella che non dà luogo alla produzione di nuovi beni o servizi (ex il proprietario di immobili che ne gode i frutti concedendoli in locazione non è imprenditore poiché non produce nuove utilità economiche); sono invece irrilevanti la natura dei beni o servizi prodotti o scambiati ed il tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare.
La qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l’attività produttiva svolta è illecita, cioè contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume; distinguiamo tra:
- Illiceità forte, nei casi più gravi in cui l’illecito è l’oggetto stesso dell’attività di impresa (ex fabbricazione o commercio di droga e sfruttamento della prostituzione);
- Illiceità debole, nei casi meno gravi in cui sono violate norme imperative che subordinano l’esercizio dell’attività di impresa a concessione o autorizzazione (ex commercio all’ingrosso senza licenza). In questi casi la disciplina d’impresa si applica soltanto in mala parte: ciò significa che il soggetto che svolge l’attività resta destinatario di quella parte di statuto che tutela gli interessi dei terzi (ex obbligo tenuta delle scritture contabili ed eventuale assoggettamento a fallimento) ma non può beneficiare delle norme statutarie poste a tutela dell’imprenditore in applicazione di un principio generale dell’ordinamento, in virtù del quale da un comportamento illecito non possono mai derivare effetti favorevoli per il suo autore.
Per poter essere qualificata come impresa, un’attività produttiva deve soddisfare necessariamente 3 requisiti oggettivi richiesti dall’art. 2082: professionalità, organizzazione ed economicità.
Professionalità
È sinonimo di esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva ed è il requisito che connota l’attività sul piano della frequenza relativa al suo svolgimento. Ex) non è imprenditore chi compie un’isolata operazione di acquisto e di successiva rivendita di merci o chi organizza un singolo servizio di trasporto o un singolo spettacolo sportivo.
- Professionalità non è sinonimo di continuità, cioè non richiede che l’attività imprenditoriale sia svolta in modo continuato e senza interruzioni: ad esempio, per le attività stagionali (come la gestione di un impianto sciistico o di uno stabilimento balneare) è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa secondo le cadenze proprie di quel tipo di attività.
- Professionalità non è nemmeno sinonimo di esclusività, cioè non richiede che quella di impresa sia l’attività unica o principale di chi la pone in essere (ex è imprenditore anche il professore o l’impiegato che gestisce un negozio): è quindi possibile il contemporaneo esercizio di più attività d’impresa da parte dello stesso soggetto.
- Si può avere impresa anche quando si opera per il compimento di un “unico affare”, se questo comporta il compimento di molteplici operazioni e l’utilizzo di un complesso apparato produttivo: professionalità non è sinonimo di pluralità di risultati prodotti (ex è imprenditore anche il costruttore di un singolo edificio).
Di regola le imprese operano per il mercato, cioè destinano allo scambio i beni o servizi prodotti: la destinazione al mercato della produzione non è richiesta da alcun dato legislativo, pertanto può essere qualificato come imprenditore anche chi produce beni o servizi destinati ad uso o consumo personale (si parla di impresa per conto proprio, anche se ciò è piuttosto raro).
Organizzazione
Non è concepibile attività di impresa senza l’impiego coordinato di fattori produttivi, cioè senza l’impiego di capitale e lavoro propri e/o altrui: si tratta del requisito che connota l’attività sul piano dei mezzi impiegati nel suo svolgimento. Normale e tipico è che l’imprenditore crei un complesso produttivo formato da persone e da beni strumentali ma non è necessario che le due tipologie di fattori produttivi ricorrano congiuntamente: accade spesso che si combinino tra loro ma non è da escludere che determinati processi produttivi possano richiedere esclusivamente il fattore lavoro (labour intensive) o il fattore capitale (capital intensive).
La qualità di imprenditore non può dunque essere negata:
- A chi opera senza utilizzare le prestazioni lavorative autonome o subordinate di collaboratori (ex gioielleria gestita dal solo titolare);
- Quando il coordinamento degli altri fattori produttivi non si concretizza nella creazione di un complesso aziendale materialmente percepibile (è vero che non vi può essere impresa senza impiego e organizzazione di mezzi materiali ma questi possono ridursi anche al solo impiego di mezzi finanziari propri o altrui).
La semplice organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata organizzazione di tipo imprenditoriale, quando cioè si fonda esclusivamente sul lavoro personale del soggetto agente: in mancanza del requisito di organizzazione si avrà semplice lavoro autonomo non imprenditoriale ex) si pensi ai prestatori autonomi d’opera manuale (elettricisti, idraulici…) o di servizi fortemente personalizzati (agenti di commercio); ciò significa che un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale è pur sempre necessario per aversi impresa.
Economicità
In terzo e ultimo luogo, per aversi impresa è essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico, cioè secondo modalità che consentano quanto meno la copertura dei costi con i ricavi e assicurino l’autosufficienza economica.
- Non è pertanto imprenditore chi produce beni o servizi che vengono erogati gratuitamente o a “prezzo politico”, tale cioè da far oggettivamente escludere la possibilità di coprire i costi con i ricavi (ex chi gestisce gratuitamente un ospedale, una mensa, un ospizio per poveri): è invece imprenditore chi gestisce i medesimi servizi con metodo economico, anche se ispirato da un fine pubblico o ideale.
- Perché l’attività possa dirsi economica non è essenziale che sia caratterizzata dall’intento dell’imprenditore di conseguire un guadagno o profitto personale: lo scopo di lucro, anche se normalmente anima l’imprenditore privato, non è un requisito essenziale per il riconoscimento della qualifica di imprenditore. Il requisito minimo essenziale dell’attività d’impresa è l’economicità della gestione e non lo scopo di lucro: non vi è dunque ragione di negare la qualifica di imprenditore agli enti di diritto privato (associazioni e fondazioni) con scopo altruistico non lucrativo che producono beni o servizi con metodo economico (ex associazione che gestisce un teatro).
I liberi professionisti (avvocati, dottori, notai, commercialisti) non sono mai in quanto tali imprenditori: l’art.2238 c.c. stabilisce che le disposizioni in materia di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se “l’esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa”. Ex) è il caso del medico che gestisce una clinica privata nella quale opera, del professore titolare di una scuola privata nella quale insegna o dell’artista titolare di un teatro nel quale recita: in tutti questi casi si è in presenza di 2 distinte attività (intellettuale e di impresa), pertanto troveranno applicazione nei confronti del medesimo soggetto sia la disciplina d’impresa sia quella specifica dettata per la professione intellettuale.
Il professionista intellettuale che si limita a svolgere la propria attività non diventa mai imprenditore anche se, in linea di principio, i requisiti propri dell’attività d’impresa possono ricorrere tutti nell’esercizio delle professioni intellettuali: l’attività dei professionisti è attività produttiva di servizi, di regola condotta con metodo economico e nella quale l’organizzazione di capitale e di altrui prestazioni lavorative può assumere rilievo preminente rispetto alla prestazione d’opera intellettuale del professionista. Possiamo dedurre che i professionisti non sono imprenditori per libera scelta del legislatore, ispirata dalla particolare considerazione sociale che tradizionalmente circonda le professioni intellettuali e che ha indotto il legislatore del 1942 a dettare per le stesse uno specifico statuto (artt.2229-2238), il quale impone il divieto di esercizio per i non iscritti agli albi professionali, l’esecuzione personale della prestazione…
In generale, l’esonero dei professionisti intellettuali dallo statuto dell’imprenditore comporta dei vantaggi (ex sottrazione al fallimento) ma anche degli svantaggi (ex inapplicabilità della disciplina dell’azienda, dei segni distintivi, della concorrenza sleale…).
Capitolo secondo: le categorie di imprenditori
Il codice civile distingue diverse tipi di imprese e imprenditori in base a 3 criteri:
- Oggetto dell’impresa, che determina la distinzione tra imprenditore agricolo e commerciale;
- Dimensione dell’impresa, che determina quella tra piccolo imprenditore e imprenditore medio-grande;
- La natura del soggetto che esercita l’impresa, che determina la distinzione tra impresa individuale, impresa pubblica e impresa costituita in forma di società.
Tutti gli imprenditori sono assoggettati ad una disciplina di base comune che è lo “statuto generale dell’imprenditore”: esso comprende parte della disciplina dell’azienda (2555-2562) e dei segni distintivi (2563-2574) ma anche la disciplina della concorrenza e dei consorzi (2595-2620).
Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale
L’oggetto dell’impresa è il primo criterio di differenziazione della disciplina degli imprenditori. L’imprenditore agricolo è sottoposto solo alla disciplina generale dell’imprenditore ed è esonerato dalla rigorosa disciplina dell’imprenditore commerciale: tenuta delle scritture contabili, assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali (con l’unica eccezione degli accordi di ristrutturazione dei debiti)… può invece accedere alle procedure concorsuali da sovraindebitamento.
La nozione di impresa agricola si desume dall’art. 2135 comma 1, il quale afferma che “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.
Con la riforma del 2001, il legislatore ha ampliato la nozione di impresa agricola integrando la versione originaria dell’art.2135 di due commi che descrivono rispettivamente le 2 grandi categorie in cui si dividono le attività agricole: attività agricole essenziali e attività agricole per connessione.
Il comma 2 afferma che per coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività agricole essenziali, ossia quelle attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico (o di sua una fase necessaria) di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque (dolci, salmastre o marine). Originariamente rientravano in questa categoria soltanto quelle attività di coltivazione e allevamento che avevano luogo sul fondo: oggi, invece, il fondo è diventato un fattore solo eventuale (non più essenziale)… La produzione di specie vegetali ed animali è sempre qualificabile giuridicamente come attività agricola essenziale, in virtù del fatto che il progresso tecnologico consente oggi di ottenere prodotti agricoli con metodi che prescindono del tutto dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti Ex) si pensi alle coltivazioni artificiali o fuori terra svolte al chiuso oppure agli allevamenti in batteria di bovini e pollame condotti in capannoni industriali e con mangimi chimici.
Il comma 3 definisce invece le attività agricole per connessione, affermando che si intendono comunque connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo che sono dirette:
- Alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale;
- Alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’azienda agricola esercitata dallo stesso soggetto.
Perché un’attività intrinsecamente commerciale si qualifichi come agricola per connessione vale il criterio della prevalenza: necessario e sufficiente è solo che si tratti di attività aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dell’esercizio di una delle 3 attività agricole essenziali ovvero di beni o servizi forniti mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda agricola; in sintesi, è sufficiente che le attività connesse non prevalgono per rilievo economico sull’attività agricola essenziale. Ex) è imprenditore commerciale chi trasforma o commercializza prodotti agricoli altrui oppure il viticoltore che produce formaggi, mentre è imprenditore agricolo il viticoltore che produce vino; le attività di agriturismo si qualificano come imprese agricole se le strutture di ricezione degli ospiti per offrire loro servizi di ristorazione o alberghieri sono le strutture che compongono l’azienda agricola.
È imprenditore commerciale colui che esercita uno o più delle attività elencate dall’art.2195 comma 1:
- Attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi, è questo il vasto e articolato settore delle imprese industriali (automobilistiche, chimiche, tessili, edili…);
- Attività intermediaria nella circolazione di beni, è questo l’altrettanto vasto settore del commercio;
- Un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria (sia di persone che di cose);
- Un’attività bancaria o assicurativa;
- Altre attività ausiliarie alle precedenti (ex impresa di agenzia, di mediazione, di pubblicità…).
Sono queste le attività produttive che esemplificano l’impresa commerciale: tuttavia, dovrà comunque essere considerata come commerciale ogni impresa che, in base alla sua natura, non sia qualificabile come agricola.
Piccolo imprenditore e impresa familiare
La dimensione dell’impresa è il secondo criterio di differenziazione della disciplina degli imprenditori. Il piccolo imprenditore è sottoposto alla disciplina generale dell’imprenditore ma è esonerato, anche se esercita attività commerciale, dalla tenuta delle scritture contabili, dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali dell’imprenditore commerciale (potendo usufruire solo delle procedure da sovraindebitamento) e l’iscrizione nel registro delle imprese non ha funzione di pubblicità legale.
La nozione di piccolo imprenditore va dunque a restringere ulteriormente l’ambito di applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale, che può quindi essere visto come lo statuto proprio del solo imprenditore commerciale non piccolo. La nozione di piccola impresa si desume dall’art. 2083, il quale afferma che “sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro...
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