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ATTO DI FUSIONE
Il procedimento di fusione si conclude con la stipulazione dell'atto di fusione da parte dei rappresentanti legali delle società interessate, che danno così attuazione alle relative delibere assembleari.
L'atto di fusione deve essere sempre redatto per atto pubblico (anche se la società risultante dalla fusione è una società di persone): esso deve essere iscritto nel registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede di tutte le società partecipanti alla fusione e di quello, eventualmente diverso, della società risultante dalla fusione.
Gli effetti della fusione decorrono dall'ultima iscrizione nel registro delle imprese: si produce pertanto l'unificazione soggettiva e patrimoniale delle diverse società.
Una volta eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione prescritte per legge, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere più pronunciata e resta.
salvo solo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione: ciò significa che i soci hanno a disposizione solo l'intervallo di tempo che intercorre tra la delibera di fusione e l'ultima iscrizione dell'atto di fusione per proporre ed eventualmente ottenere la sospensione della stipula dell'atto di fusione (dopodiché la fusione è inattaccabile).
SCISSIONE
Con la scissione il patrimonio di una società è scomposto ed assegnato in tutto o in parte ad altre società, con contestuale assegnazione ai soci della prima di azioni o quote delle società beneficiarie del trasferimento patrimoniale: in altri termini, con la scissione si ha la suddivisione di un unico patrimonio sociale e di un'unica compagine societaria in più società.
Nella scissione, le azioni o quote delle società beneficiarie del trasferimento patrimoniale sono acquisite
direttamente dai soci della società che si scinde e non da quest'ultima, sicché per i soci il contratto sociale continua in nuove e diverse strutture societarie. La scissione può assumere forme diverse e può essere innanzitutto totale o parziale: - nella scissione totale, l'intero patrimonio della società che si scinde viene trasferito a più società; la prima società quindi si estingue senza però che si abbia liquidazione della stessa, dato che l'attività continua tramite le società beneficiarie della scissione; - nella scissione parziale, solo una parte del patrimonio della società che si scinde viene trasferita ad una o più altre società; la società scissa resta quindi in vita con un patrimonio ridotto e continua l'attività parallelamente alle società beneficiarie. Possono essere beneficiarie della scissione: a) società di nuova costituzione,che nascono per gemmazione dalla società che si scinde (scissione in senso stretto); in tal caso, i soci della società scissa sono inizialmente i soli soci della società che risulta dalla scissione; b) una o più società preesistenti (scissione per incorporazione), che vedono nel contempo incrementati il loro patrimonio e la compagine sociale per l'ingresso dei soci nella società scissa. Come per la fusione, è espressamente stabilito che alla scissione non possono partecipare società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo. IL PROCEDIMENTO - Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione (quindi anche quelli delle società beneficiarie se preesistenti) devono redigere un unitario progetto di scissione, sottoposto alla stessa pubblicità prevista per il progetto di fusione; oltre alle indicazioni stabilite per quest'ultimo, il progetto di scissione deve contenere: a)l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in danaro;
i criteri di distribuzione ai soci delle azioni o quote delle società beneficiarie.
Nella scissione totale, le attività di incerta attribuzione sono ripartite fra le società beneficiarie in proporzione della quota di patrimonio netto trasferita a ciascuna di esse: delle passività di dubbia imputazione rispondono invece in solido tutte le società beneficiarie; nella scissione parziale, invece, le relative attività restano in capo alla società trasferente mentre delle passività rispondono in solido sia questa sia le società beneficiarie.
Non è fatto obbligo alla società che si scinde di attribuire a ciascun socio un pacchetto assortito di azioni o quote di tutte le società beneficiarie della scissione: l'attuale disciplina riconosce però ai
soci che non approvano la scissione il diritto di fareacquistare le proprie partecipazioni dai soggetti indicati nel progetto di scissione perun corrispettivo determinato secondo le norme in tema di recesso.
Per la situazione patrimoniale, la relazione degli amministratori e quella degli esperti è integralmente richiamata la disciplina della fusione; si ha rinvio alla fusione anche per le altre fasi del procedimento di scissione (delibera di scissione, pubblicità, opposizione dei creditori e stipula dell'atto di scissione). Tali fasi devono essere percorse anche dalle società beneficiarie qualora si tratti di società preesistenti: se invece beneficiarie della scissione sono società di nuova costituzione, l'atto di scissione (da redigere sempre per atto pubblico) vale anche come atto costitutivo delle stesse.
La scissione diventa efficace a partire dalla data in cui è stata eseguita l'ultima iscrizione dell'atto di scissione nel
registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie: a partire da tale momento, ciascuna delle società beneficiarie assume i diritti e gli obblighi della società scissa che le sono stati attribuiti nell'atto di scissione; tuttavia, è stabilito che ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico. Vale infine per l'invalidità dell'atto di scissione la stessa disciplina dettata per la fusione.
MUTUE ASSICURATRICI (O SOCIETA' DI MUTUA ASSICURAZIONE): sono società cooperative caratterizzate dalla stretta interdipendenza che per legge esiste tra la qualità di socio e quella di assicurato: non si può acquistare la qualità di socio se non assicurandosi presso la società e, viceversa, si perde la qualità di socio.
assicuratrici, le posizioni di socio e assicurato sono strettamente collegate. La cessazione del rischio assicurato comporta la fine del rapporto assicurativo e societario. Per le obbligazioni sociali, come il pagamento delle indennità assicurative, la società risponde con il proprio patrimonio. I soci assicurati sono obbligati a versare contributi che costituiscono sia un conferimento che un premio di assicurazione. Se il patrimonio sociale non è sufficiente per svolgere l'attività assicurativa, l'atto costitutivo può prevedere la creazione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità. Questi fondi possono essere costituiti da conferimenti speciali da parte dei soci assicurati o di terzi, che possono anche diventare soci.Assicuratrici possono dunque coesistere 2 categorie di soci: soci assicuratie soci sovventori, i quali si limitano a conferire il capitale necessario per l'attività sociale senza essere assicurati. Valgono anche qui le regole viste in precedenza tese ad evitare che i sovventori prendano il sopravvento nella gestione della società.
I TITOLI DI CREDITO
CAPITOLO QUARANTESIMO: I TITOLI DI CREDITO IN GENERALE
I TITOLI DI CREDITO sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto ad una determinata prestazione, la quale può consistere:
- nel pagamento di una somma di denaro, come avviene nella cambiale, nell'assegno bancario e circolare e nelle obbligazioni di società (titoli di credito in senso stretto);
Si distinguono leggi speciali che regolano alcune figure tipiche di titoli di credito come la cambiale, l'assegno bancario e circolare e i titoli azionari: tuttavia, il codice civile del 1942 ha introdotto anche una disciplina.
generale dei titoli di credito (artt.1992-2027). La funzione tipica e costante dei titoli di credito è quella di rendere più semplice, rapida e sicura la circolazione dei diritti di credito, neutralizzando i rischi e gli inconvenienti che al riguardo presenta la disciplina della cessione del credito: essi sono in grado di assolvere a tale funzione per la particolare disciplina giuridica cui sono assoggettati, la quale muove dall'idea di creare un modello che consenta di far circolare i crediti secondo regole analoghe a quelle che governano la circolazione dei beni mobili. La disciplina in esame realizza questa idea con un complesso di regole che, sia pure sulla base di una finzione giuridica, elevano il documento ad equivalente materiale del diritto: la finzione giuridica consiste nel ritenere che sia oggetto di circolazione il documento (cosa mobile) anziché il diritto in esso menzionato (mentre in realtà è l'opposto) e consente di stabilire unparticolare collegamento giuridico tra documento e diritto (cioè tra bene mobile ed entità immateriale), superando così gli inconvenienti propri della cessione del credito; tale collegamento si esprime sinteticamente affermando che nel titolo di credito il diritto è incorporato nel documento e si concretizza in 4 principi cardine…
a) Il primo è il principio dell'autonomia in sede di circolazione del diritto cartolare fissato dall'art.1994 c.c., con norma che ricalca sostanzialmente il principio "possesso di buona fede vale titolo" proprio dei beni mobili: l'articolo afferma che "chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione". Esso consente di neutralizzare il più grave dei rischi della cessione del credito, cioè quello che chi trasferisce il credito non sia titolare.
dello stesso (in tal caso il cessionario non acquista nulla): il possessore in buona fede di un titolo di credito