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responsabili con gli amministratori per i danni da mancata vigilanza, ma questa responsabilità non
è automatica; devono essere imputabili di una violazione speci ca, come omissioni nel controllo o
mancata denuncia di irregolarità gravi. La responsabilità richiede un nesso causale tra il
comportamento colposo e il danno, e i sindaci non sono responsabili se il danno è dovuto solo
agli amministratori. Tuttavia, possono essere responsabili in modo esclusivo se violano il segreto
professionale o rilasciano false attestazioni, permettendo a soci o terzi danneggiati di agire contro
di loro.
2 - La revisione legale dei conti:
I - La funzione di controllo legale e il giudizio sul bilancio: La revisione legale dei conti è regolata
dal decreto legislativo 39/2010, che ha trasferito il controllo contabile da un collegio sindacale a
un revisore esterno, con alcune eccezioni statutarie. Questo decreto ha uni cato le norme per le
società azionarie e istituito un Registro dei revisori legali sotto il Ministero dell’Economia, con
regole speciali per enti di interesse pubblico come società quotate, alcune banche e
assicurazioni. Il revisore veri ca la contabilità sociale, la rilevazione degli atti di gestione e informa
i controllori sulla gestione contabile e sul bilancio. Esprime un giudizio sul bilancio, che può
essere positivo, positivo con rilievi, negativo o con impossibilità di espressione, in base ai risultati
del controllo. In caso di irregolarità gravi, il revisore approfondisce, segnala fatti censurabili al
collegio sindacale e collabora con esso. La revisione è continua durante l’esercizio, garantendo
una supervisione costante sui sistemi di controllo interno e sulla gestione aziendale.
II - Disciplina e responsabilità del revisore: La disciplina sulla revisione legale dei conti mira a
garantire l’indipendenza del revisore, limitando il potere del gruppo di maggioranza nella sua
nomina, che deve essere proposta dall’organo di controllo. L’assemblea può ri utare solo con
un’alternativa motivata. L’incarico dura tre esercizi, con possibilità di estensione no a nove, e
prevede una rotazione obbligatoria per evitare rinnovazioni prima di tre esercizi dalla cessazione
del precedente incarico. Il compenso deve essere adeguato e stabilito in anticipo, senza regali
dalla società o soggetti ad essa legati, salvo giusta causa e parere dell’organo di controllo. La
revoca è possibile solo per giusta causa, con parere obbligatorio dell’organo di controllo, senza
approvazione giudiziaria, mentre Consob e altri enti possono revocare d’u cio per irregolarità.
L’articolo 10 del d.lgs. 39/2010 impone al revisore di essere indipendente e obiettivo, non
coinvolto nelle decisioni societarie e senza con itti di interesse, rinunciando alla revisione se
compromessa. Soci e amministratori non devono interferire. La disciplina di erisce da quella dei
sindaci, con un focus sull’autodisciplina tramite associazioni professionali e Consob. Per le
società di interesse pubblico, sono vietati servizi diversi dalla revisione che compromettano
l’indipendenza, salvo eccezioni controllate da Consob, che richiede trasparenza sui compensi. Il
revisore deve seguire principi deontologici, mantenere scetticismo professionale, monitorare errori
o frodi, e valutare criticamente la documentazione. Ha poteri informativi e ispettivi, con obbligo di
documentare le attività. La responsabilità del revisore è solidale con quella degli amministratori
per danni causati in violazione dei doveri, secondo criteri professionali e standard nazionali ed
europei. Le azioni di responsabilità si prescrivono in cinque anni dalla data della relazione di
revisione.
3 - L’organismo di vigilanza: La disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs.
231/2001) richiede alle società private di implementare un modello organizzativo per prevenire
reati, compresi quelli societari, e di nominare un organismo di vigilanza (OdV) per monitorarne
l’e cacia. La non adozione o l’ine cacia del modello, così come l’assenza di un OdV
funzionante, espone la società a sanzioni se reati vengono commessi da dirigenti o dipendenti.
Inoltre, gli amministratori e gli organi di controllo sono responsabili per negligenza, causando
danni alla società e ai creditori a causa delle sanzioni amministrative.
I sistemi alternativi di amministrazione e controllo: il sistema dualistico e monistico (cap 52)
La disciplina consente alle società italiane di adottare, oltre al tradizionale sistema di
amministrazione e controllo, due sistemi alternativi: il sistema dualistico e il sistema monistico.
L’obiettivo è permettere l’ingresso di imprese con modelli organizzativi diversi. Il sistema
dualistico include un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza, quest’ultimo fungendo
da intermediario tra soci e amministrazione. Il sistema monistico prevede un unico organo
amministrativo con un comitato di controllo indipendente. In entrambi i sistemi, la revisione legale
dei conti è a data a un revisore esterno per mancanza di professionalità e indipendenza nei
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consigli di sorveglianza e nei comitati di controllo. L’adozione di questi sistemi richiede una scelta
statutaria, regolata dall’articolo 2381 del codice civile, e le norme del codice civile per il collegio
sindacale si applicano per analogia ai consigli di sorveglianza e ai comitati di controllo.
Nonostante siano stati introdotti da oltre quindici anni, questi sistemi hanno avuto una di usione
limitata, probabilmente a causa di incertezze interpretative e timori pratici.
1- Il sistema dualistico:
I - Il consiglio di sorveglianza: Il sistema dualistico separa nettamente proprietà e gestione, con
l’assemblea dei soci che nomina un consiglio di sorveglianza per controllare la legalità della
gestione e avere poteri decisionali chiave, come la nomina, il compenso e la revoca degli
amministratori. Questo sistema ra orza il potere del gruppo di controllo e limita l’in uenza della
minoranza, ed è usato soprattutto in società pubbliche o fusioni per garantire maggiore controllo e
rappresentanza. Il consiglio di sorveglianza è collegiale, composto da almeno tre membri,
nominati in parte dall’atto costitutivo e in parte dall’assemblea ordinaria; nelle società quotate, un
componente è nominato dalla minoranza. I requisiti di professionalità e indipendenza sono più
stringenti nelle società quotate rispetto a quelle non quotate. I membri ricevono un compenso
stabilito dall’assemblea, immodi cabile durante il mandato di tre esercizi, e la revoca richiede
maggiori garanzie e controlli rispetto al collegio sindacale. Il consiglio di sorveglianza ha ampia
autonomia, con revoca non immediata e spesso soggetta a giudizio preventivo del tribunale,
garantendo maggiore protezione ai suoi membri rispetto ad altri organi di controllo.
II - Le funzioni del consiglio di sorveglianza. Il ruolo dell’assemblea: Il sistema dualistico include
un consiglio di sorveglianza con funzioni di controllo simili a quelle del collegio sindacale,
monitorando il rispetto della legge, i principi di corretta amministrazione, lo statuto e
l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Le sue funzioni
ispettive sono esercitate collegialmente, con possibilità di deleghe individuali. Nelle società
quotate, alcuni poteri, come la richiesta di informazioni e la convocazione del consiglio, spettano
anche al singolo consigliere. Il consiglio di sorveglianza può convocare l’assemblea in casi di
irregolarità gravi e ha poteri di vigilanza sull’attività degli amministratori, riferendo almeno una
volta l’anno all’assemblea. La nomina e revoca dei componenti del consiglio di gestione spettano
al consiglio di sorveglianza, che può anche riservarsi competenze gestionali di rilievo, riducendo il
ruolo dell’assemblea ordinaria rispetto al sistema tradizionale, dove l’assemblea mantiene alcune
competenze esclusive come la distribuzione degli utili, la nomina del revisore e l’azione di
responsabilità contro gli amministratori.
III - Le modalità di funzionamento del consiglio di sorveglianza: Il consiglio di sorveglianza
funziona secondo regole precise stabilite dal codice: il presidente deve essere eletto
dall’assemblea e non può essere nominato dal consiglio stesso. Il consiglio si riunisce almeno
trimestralmente, come il collegio sindacale, mentre nelle società quotate può essere convocato
anche su richiesta di un singolo componente. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza
della maggioranza dei membri e le decisioni si prendono con la maggioranza assoluta dei
presenti. Le delibere sono soggette a un controllo giudiziario e possono essere impugnate con
riferimento alle norme sul consiglio di amministrazione. L’eventuale annullamento delle delibere è
l’unica sanzione prevista, e la responsabilità del consiglio si con gura in base alla diligenza
richiesta ai suoi componenti. Il regime di responsabilità è analogo a quello del collegio sindacale: i
membri rispondono personalmente per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri di vigilanza e
gestione, con possibilità di azioni giudiziarie anche da parte dei creditori o della società stessa
qualora la gestione sia stata scorretta o dannosa.
IV - Il consiglio di gestione: Nel sistema amministrativo a consiglio di gestione, l’organo
responsabile della gestione esclusiva dell’impresa è composto da uno o più amministratori, che
possono non essere soci. I primi membri sono nominati nell’atto costitutivo, mentre quelli
successivi sono scelti dal consiglio di sorveglianza, con il numero stabilito dallo statuto. Il
compenso degli amministratori è deciso dal consiglio di sorveglianza, a meno che lo statuto non
lo riservi all’assemblea ordinaria. La revoca degli amministratori spetta esclusivamente al consiglio
di sorveglianza, anche senza giusta causa, ma con risarcimento del danno. L’incarico dura
generalmente tre anni, con possibilità di sostituzione in caso di cessazione anticipata, deliberata
dal consiglio di sorveglianza. Il consiglio di gestione può delegare funzioni ai membri per una
struttura decisionale più snella, con gestione prevalentemente individuale, regolata da norme
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precise per convocazione e delibere. Azioni di responsabilità contro gli amministratori possono
essere promosse dall’assemblea o dal consiglio di sorveglianza, con voto favorevole di almeno un
terzo dei suoi compon