1
CAPITOLO 1 - L’IMPRENDITORE
I
l sistema legislativo
Ladisciplina delle attività economiche
, nel nostrosistema giuridico,ruota attorno alla figura dell’imprenditore
.
Il codice civile distingue diversi tipi di imprese ed imprenditori in base a tre criteri:
L’
oggetto dell’impresa che determina la distinzione tra imprenditore agricolo e imprenditore
1. commerciale
2. L
a dimensione dell’impresa in base alla quale è individuato il piccolo imprenditore e, di riflesso,
l’imprenditore medio-grande
3. L
a natura del soggetto che esercita l’impresa che determina la tripartizione legislativa fra impresa
individuale
, impresa costituita in forma disocietàedimpresa pubblica
.
T
utti gli imprenditori sono assoggettati ad una disciplina di base comune: lo statuto generale
dell’imprenditore
, che comprende parte della disciplina dell’azienda e dei segni distintivi, la disciplina dei
consorzi e quella a tutela della concorrenza e del mercato.
C
hi è imprenditore commerciale non piccolo è poi assoggettato ad un ulteriore statuto: lo statuto tipico
dell’imprenditore commerciale
, che riguarda l’iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità
legale, la disciplina dellarappresentanzacommerciale,lescritturecontabili,ilfallimento,lealtreprocedure
concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese
insolventi.
L
a nozione generale di imprenditore Art. 2082 cc
“E’ imprenditore commerciale chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al
fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.
L
’art.2082fissairequisitiminimichedevonoricorrereperchéundatosoggettosiaespostoall’applicazione
della disciplina dettata dal codice per l’impresa e per l’imprenditore.
D
allostessoarticolosiricavachel’impresaèattività(seriecoordinatadiatti),edattivitàsiacaratterizzatada
uno specifico scopo (produzione o scambio di beni e servizi), sia da specifiche modalità di svolgimento
(
o
rganizzazione, economicità, professionalità
).
E
’ controverso se altri requisiti, come la liceità dell’attività svolta
, lo scopo di lucro (ossia l’intento
dell’imprenditore di ricavare un profitto) e la destinazione al mercato dei beni o servizi prodotti, siano
necessari perché si abbia attività d’impresa ed acquisto della qualità d’imprenditore.
L
’attività produttiva
L’impresa è attività (serie di atti) finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. E’ attività
produttiva(insensolato)dinuovaricchezza
.Taleèinfattianchel’
attivitàdiscambiocheincremental’utilità
dei beni spostandoli nel tempo e/o nello spazio.
I
rrilevante è invece la natura dei beni o deiserviziprodottioscambiatiediltipodibisognocheessisono
destinati a soddisfare.
E
’ irrilevante inoltre che l’attività produttiva costituisca anchegodimentodibenipreesistenti,considerando
però che non è impresa l’attività di mero godimento che non dà luogo alla produzione di beni o servizi.
Michela Sedda
2
E
’ infine ormai opinione prevalente che la qualità di imprenditore deveesserericonosciutaanchequando
l’attività produttiva svolta èillecita
, e ciò sianei casi meno gravi che in quelli più gravi.
F
erma restando l’applicazione delle previste sanzioni amministrative e/o penali, nonvièalcunmotivoper
sottrarre chiviolalaleggeallenormechetutelanoicreditoridiunimprenditorecommerciale;veroè,però,
chechisvolgeattivitàd’impresaviolandolaleggenonpotràavvalersidellenormechetutelanol’imprenditore
nei confronti dei terzi.
L
’organizzazione - Impresa e lavoro autonomo
Non è concepibileattivitàdiimpresasenzal’impiegocoordinatodifattoriproduttivi:senzal’impiegocioèdi
capitale e lavoro propri e/o altrui.
N
ormale e tipico è che l’imprenditore crei un complesso produttivo, formato da persone e da beni
strumentali. A questo tipico aspetto del fenomeno imprenditoriale illegislatoresiriferiscequandoqualifica
l’impresacomeattivitàorganizzata,quandodisciplinaillavoro,equandodefinisce(all’art.2555cc)l’azienda
come “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.
T
uttociòènormale,mabisognavedereciòcheènecessarioaffinchéunadataattivitàproduttivapossadirsi
organizzata in forma di impresa.
E
’ormaipacificocheèimprenditoreanchechioperasenzautilizzarealtruiprestazionilavorativeautonomeo
subordinate: l’organizzazione imprenditoriale puòessereancheorganizzazionedisolicapitaliedelproprio
lavoro intellettuale e/o manuale.
N
on è necessario inoltre che l’attività organizzativa dell’imprenditore si concretizzi nella creazione di un
apparato aziendale composto di beni mobili ed immobili
, poiché l’impiego e l’organizzazione dei fattori
produttivi possono ridursi anche al solo impiego di mezzi finanziari propri e/o altrui.
C
osa succede però quando l’attività produttiva si fonda esclusivamente sul lavoropersonaledelsoggetto
agente,enonvengonoutilizzatinélavoroaltruinécapitali(proprioaltrui)?Lasempliceorganizzazioneafini
produttivi del proprio lavoro non può essere considerata organizzazione di tipo imprenditoriale e in
mancanzadiunminimodi“
e
tero-organizzazione
”devenegarsil’esistenzadiimpresa,siapurepiccola.Fin
quandononsiritienesuperatalasogliadellasempliceauto-organizzazionedelpropriolavorosièsemplici
lavoratori autonomi.
U
nminimodilavoroaltruiodicapitale(etero-organizzazione)èpursemprenecessarioperaversiimpresa,
sia pure piccola. In mancanza, si avrà semplice lavoro autonomo, NON imprenditoriale.
E
conomicità dell’attività e scopo di lucro
L’impresaèattivitàeconomica,enell’art.2082ccl’economicitàèrichiestainaggiuntaalloscopoproduttivo
dell’attività.
N
e consegue che per aversi impresa è essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo
economico
: secondo modalità cioè che consentano quantomeno la copertura dei costi con i ricavi ed
assicurino l’autosufficienza economica; altrimenti si avrebbe consumo e non produzione di ricchezza.
L
oscopodilucro
,siasoggettivo(intesocomemoventepsicologicodell’imprenditore)cheoggettivo,nonè
contestabile, ma nemmeno è considerabile come un requisito essenziale dell’attività d’impresa.
Michela Sedda
3
Q
uestopoichélanozionediimprenditoreènozioneunitaria
,comuneatutteleimpreseegliimprenditori,e
comprende anche imprese pubbliche, mutualistiche e sociali, alle quali è estraneo lo scopo di lucro.
N
ozioneunitaria→Comprensivasiadell’impresaprivata,siadell’impresapubblica.Ciòimplicacherequisito
essenziale può essere considerato solo ciò che è comune a tutte le imprese e a tutti gli imprenditori.
L
a professionalità
Professionalità = Carattere professionale dell’attività → Requisito espressamente richiesto dall’art. 2082 cc
L
’impresa è stabile inserimento nel settore della produzione e della distribuzione e solo tale stabile
inserimento giustifica l’applicazione della disciplina dell’impresa a chi opera nel mondo degli affari.
Professionalitàsignifica perciòesercizio abitualee non occasionale di una data attività produttiva.
L
a professionalità non richiede però che l’attività imprenditoriale sia svolta in modo continuo e senza
interruzioni
. Essanonrichiede neppure che quelladi impresa sia l’
attività unica o principale
.
S
i può avere impresa anche quando si opera per il compimentodiununicoaffare
,sequestocomportail
compimento di operazioni molteplici e l’utilizzo di un apparato produttivo complesso.
I
noltre, nonostante di regola le imprese operino per il mercato, destinando allo scambio i beni e i servizi
prodotti, imprenditore può essere qualificato anche chi produce benioservizidestinatiadusooconsumo
personale (
impresa per conto proprio
).
Ladestinazione al mercatodella produzione non ècarattere essenziale perché si abbia attività d’impresa.
I
mpresa e professionisti intellettuali
I liberi professionisti non sono imprenditori
. Le disposizioni in tema di impresa si applicano alle
professioniintellettualisolose“l’eserciziodellaprofessionecostituisceelementodiunaattivitàorganizzatain
forma di impresa”.
I
l professionista intellettuale che si limita a svolgere la propria attività non diventa mai imprenditore, né
quando esercita la professione avvalendosi dei mezzi strettamentenecessariall’esplicazionedelleproprie
energieintellettuali,néquandosiavvalediunavastaschieradicollaboratoriediuncomplessoapparatodi
mezzi materiali, dando vita ad un’organizzazione complessa di capitale e/o lavoro.
I
professionisti non sono imprenditori per libera scelta del legislatore, poiché i requisiti propri dell’attività
d’impresa possono facilmente ricorrere in molti casi.
Attività dei professionisti:
- E’ attività produttiva di servizi, di regola condotta con metodo economico e a scopo di lucro.
E’attivitànellaqualel’organizzazionedicapitaleedialtruiprestazionilavorativepuòassumererilievo
- preminente rispetto alla prestazione d’opera intellettuale del professionista. Michela Sedda
4
CAPITOLO 2 - LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI
I
mprenditore agricolo (art. 2135 cc) ed imprenditore commerciale (art.2195 cc) sono le due categorie di
imprenditoricheilcodicedistingueinbaseall’oggettodell’attività
.Stabilireseunimprenditoreèagricoloo
commerciale serve per definire l’ambito di operatività.
L
’imprenditore agricolo - Le attività agricole essenziali
Chi è imprenditore agricolo è sottoposto alladisciplinaprevistaperl’imprenditoreingenerale
,edèinvece
esonerato dall’applicazione della disciplina propria dell’imprenditore commerciale
, fatta eccezione per gli
accordi di ristrutturazione dei debiti e per le procedure concorsuali da sovraindebitamento
.L’imprenditore
agricolo gode perciò di untrattamento di favorerispettoall’imprenditore commerciale.
A
rt.2135cc,1°comma→“
E
’imprenditoreagricolochiesercitaunadelleseguentiattività:coltivazionedel
fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse
.
”
- Contiene l’
elencazione delle attività tipicamentee tradizionalmente agricole principali
.
A
rt. 2135 cc, 2° comma → “
P
er coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali
(cambiato nel 2001, prima era allevamento di bestiame) si intendono le attività dirette alla cura ed allo
sviluppodiunciclobiologicoodiunafasenecessariadelciclostesso,dicaratterev
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