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Gli Amministratori

Struttura e funzioni dell'organo amministrativo

Nel sistema tradizionale, la società per azioni non quotata può avere sia un amministratore unico sia una pluralità di amministratori, che formano in tal caso il consiglio di amministrazione.

Alle società quotate è imposta l'amministrazione pluripersonale, allo scopo di consentire la nomina di almeno un amministratore da parte dei soci di minoranza e di almeno un amministratore indipendente.

Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione può essere liberamente determinato dallo statuto.

Il consiglio di amministrazione può essere articolato al suo interno con la creazione di uno o più organi delegati, che danno luogo alle figure del comitato esecutivo e degli amministratori delegati.

Gli amministratori sono l'organo cui è affidata in via esclusiva la gestione dell'impresa sociale e a essi spetta compiere tutte le operazioni.

necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Gli amministratori sono investiti per legge delle seguenti funzioni:

  1. Deliberano su tutti gli argomenti attinenti alla gestione della società che non siano riservati dalla legge all'assemblea (potere gestorio).
  2. Tutti o alcuni hanno la rappresentanza generale della società. Hanno cioè il potere di manifestare all'esterno la volontà sociale ponendo in essere i singoli atti giuridici in cui si concretizza l'attività sociale.
  3. Danno impulso all'attività dell'assemblea: la convocano e ne fissano l'ordine del giorno. Danno attuazione alle delibere della stessa ed hanno il potere-dovere di impugnare quelle che violano la legge o l'atto costitutivo.
  4. Devono curare la tenuta dei libri e delle scritture contabili della società ed in particolare devono redigere annualmente il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione.

dell'assemblea.

Devono provvedere agli adempimenti pubblicitari prescritti dalla legge.

Devono prevenire il compimento di atti pregiudizievoli per la società.

Gli amministratori sono personalmente responsabili dell'adempimento dei loro doveri sia civilmente che penalmente.

Nomina

I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo.

Successivamente la loro nomina compete all'assemblea ordinaria.

Lo statuto può riservare la nomina di un amministratore indipendente ai possessori di strumenti finanziari partecipativi.

Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la legge o lo statuto possono riservare la nomina di uno o più amministratori allo Stato o ad enti pubblici, purché siano titolari di una partecipazione sociale ed in proporzione alla partecipazione stessa.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è possibile riconoscere diritti speciali di nomina allo Stato.

o ad enti pubblici mediante attribuzione agli stessi di strumenti finanziari partecipativi o azioni speciali, ma si deve ritenere valido il limite numerico di un solo amministratore. Nelle società quotate almeno un amministratore deve essere espresso dalla minoranza. Inoltre, almeno un componente del consiglio di amministrazione deve essere un amministratore indipendente, deve cioè essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci e degli ulteriori requisiti eventualmente previsti dallo statuto. Infine, lo statuto deve prevedere modalità di nomina volte ad assicurare l'equilibrio fra uomini e donne nella composizione dell'organo amministrativo. Il numero degli amministratori è fissato nello statuto. Questo però può anche limitarsi ad indicare il numero minimo e massimo ed in tal caso sarà l'assemblea che procede alla nomina a fissare di volta in volta il numero degli amministratori. Gli amministratoripossono essere soci o non soci. Specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza sono richiesti da leggi speciali per gli amministratori di società che svolgono determinate attività (bancaria, assicurativa...). Non possono essere nominati amministratori l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (cause di ineleggibilità). Numerose cause di incompatibilità sono previste da leggi speciali (ad esempio, impiegati civili dello Stato, membri del Parlamento, avvocati). Le cause di incompatibilità, diversamente da quelle di ineleggibilità, comportano solo che l'interessato è tenuto ad optare fra l'uno e l'altro ufficio. Non rendono perciò invalida la delibera di nomina. La nomina degli amministratori non

può essere fatta per un periodo superiore a 3 esercizi. Essi sono però rieleggibili, se l'atto costitutivo non dispone diversamente.

Cessazione della carica

Sono cause di cessazione dall'ufficio prima della scadenza del termine:

  1. La revoca da parte dell'assemblea, che può essere deliberata liberamente in ogni tempo, salvo il diritto degli amministratori al risarcimento dei danni se non sussiste una giusta causa.
  2. La rinuncia (dimissioni) da parte degli amministratori.
  3. La decadenza dall'ufficio, qualora sopraggiunga una delle cause di ineleggibilità.
  4. La morte.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto solo dal momento in cui l'organo amministrativo è stato riconosciuto.

Gli amministratori scaduti rimangono quindi in carica, con pienezza di poteri, fino all'accettazione della nomina da parte dei nuovi amministratori (prorogatio).

Le dimissioni dell'amministratore hanno effetto

immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori. In caso contrario, le dimissioni hanno effetto solo dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori. Nei casi in cui gli effetti della cessazione non sono differiti o differibili (morte, decadenza, dimissioni della minoranza degli amministratori), è dettata una particolare disciplina per la sostituzione degli amministratori. Sono previste 3 ipotesi: 1) Se rimane in carica più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea, i superstiti provvedono a sostituire provvisoriamente quelli venuti meno, con delibera consiliare approvata dal collegio sindacale (cooptazione). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che potrà confermarli o sostituirli. 2) Se viene a mancare più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea non si può procedere alla cooptazione, ma si deve convocare immediatamente l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. 3) Se viene a mancare l'unico amministratore nominato dall'assemblea, si deve convocare immediatamente l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

luogo alla cooptazione.I superstiti devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti ed inuovi amministratori così nominati scadono con i superstiti.

3) Se vengono a cessare tutti gli amministratori o l'amministratore unico, il collegiosindacale deve convocare con urgenza l'assemblea per la ricostituzione dell'organoamministrativo.Nel frattempo il collegio sindacale può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

L'attuale disciplina riconosce la validità delle clausole statutarie che prevedono la cessazione ditutti gli amministratori e la conseguente ricostruzione dell'intero collegio da parte dell'assemblea aseguito della cessazione di alcuni amministratori.

La nomina e la cessazione della carica degli amministratori è soggetta ad iscrizione nel registrodelle imprese.

Compenso

Gli amministratori hanno diritto ad un compenso per la loro attività.Questo può consistere

anche in una partecipazione agli utili della società o nell'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. Modalità e misura del compenso sono determinati dall'atto costitutivo o dall'assemblea dell'atto di nomina. Per gli amministratori investiti di particolari cariche (ad esempio, l'amministratore delegato), la remunerazione è stabilita dallo stesso consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Divieti Gli amministratori di società per azioni non possono: - assumere la qualità di soci a responsabilità illimitata in società concorrenti - esercitare un'attività concorrente per conto proprio o altrui - essere amministratori o direttori generali in società concorrenti L'inosservanza del divieto espone l'amministratore alla revoca dall'ufficio per giusta causa ed al risarcimento degli eventuali danni arrecati alla società..Il consiglio di amministrazioneLa società per azioni può avere sia un amministratore unico, sia una pluralità di amministratori.L'amministratore unico riunisce in sé ed esercita individualmente tutte le funzioni proprie dell'organo amministrativo.Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione, retto da un presidente scelto dallo stesso consiglio fra i suoi membri, qualora non sia già stato nominato dall'assemblea.In tal caso l'attività è esercitata collegialmente.Le relative decisioni devono essere perciò adottate in apposite riunioni alle quali devono assistere i sindaci.Lo statuto può prevedere che le riunioni del consiglio di amministrazione avvengano anche mediante mezzi di telecomunicazione.Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente dello stesso, il quale ne fissa anche l'ordinedel giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni del CdA (delibere consiliari) è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, salvo che lo statuto non richieda un quorum costitutivo più elevato. Le deliberazioni sono approvate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti (voto per teste). L'atto costitutivo può tuttavia stabilire una diversa maggioranza. Non è ammesso il voto per rappresentanza. Possono essere impugnate tutte le delibere del CdA che non sono prese in conformità della legge o dello statuto. L'impugnativa può essere proposta dagli amministratori assenti o dissenzienti e dal collegio sindacale (ma non dai soci) entro 90 giorni dalla data della deliberazione. Quando la delibera consiliare leda direttamente un dirittodel socio questi avrà diritto di
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Publisher
A.A. 2019-2020
157 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Federico95xx di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Corvese Ciro Gennaro.