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Regole per la società

Qualora venga meno una delle due categorie di soci la società si scioglie se nel termine di centottantagiorni essa non viene ripristinata. Se a estinguersi è la categoria degli accomandatari, il collegio sindacale può nominare per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione in tale periodo un amministratore provvisorio, che non assume la qualità di socio accomandatario.

Sono ammissibili sia il sistema di amministrazione tradizionale sia quelli alternativi. Per evitare commistioni fra l'organo amministrativo e quello di controllo, gli accomandatari non possono votare nelle deliberazioni assembleari di nomina dei sindaci o del consiglio di sorveglianza; ovviamente non possono votare neanche nelle deliberazioni relative all'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

Documento realizzato da greta.lamonica01@universitadipavia.it

Le modificazioni dell'atto costitutivo vanno deliberate dall'assemblea.

straordinaria e approvate da tutti i soci accomandatari.

I soci accomandatari rispondono personalmente e illimitatamente verso i terzi per l'adempimento delle obbligazioni sociali. Essi godono tuttavia del c.d. beneficio della preventiva escussione così che il creditore prima di poter aggredire il patrimonio personale dell'accomandatario deve avere infruttuosamente escusso la società. La responsabilità illimitata non si estende alle obbligazioni sorte dopo l'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dalla carica di amministratore e neppure a quelle sorte prima della nomina.

LEZIONE XXX: S.R.L. COSTITUZIONE E STRUTTURA FINANZIARIA

Con la società a responsabilità limitata (s.r.l.) i soci possono organizzare la propria attività economica accedendo al beneficio della responsabilità limitata per le obbligazioni sociali a costi inferiori rispetto alla s.p.a., sotto il profilo sia finanziario sia dei vincoli.

organizzativi. Da un lato, infatti, il capitale minimo richiesto è di soli 10.000 euro e la disciplina dei conferimenti è meno rigorosa di quella della s.p.a. Dall'altro, la s.r.l. si caratterizza per la concessione ai soci di un'ampia autonomia contrattuale che, senza sacrifici sul piano della responsabilità, ne permette una spiccata "personalizzazione".

La disciplina legislativa della s.r.l. si connota per delineare il carattere maggiormente "chiuso" della società, per la spiccata attenzione a diritti e poteri dei soci come fissati nel contratto sociale e per una marcata semplificazione di molti adempimenti organizzativi, motivo di ulteriore riduzione di costi.

All'apertura all'autonomia negoziale corrisponde una disciplina legale lacunosa: ove i soci non si avvalgono del potere di riempire i vuoti normativi tramite l'atto costitutivo, il compito passa all'interprete. Ma, mentre in passato era agevole rivolgersi

alle regole dettate per la s.p.a., la rilevata personalizzazione della s.r.l. rende oggi meno sicuro questo percorso, dovendo anzi, per molti versi, guardarsi alla disciplina delle società di persone. Nel modello legislativo le concessioni in favore della libertà organizzativa dei soci sono compensate dall'accentuazione dei loro poteri di controllo e delle regole in tema di responsabilità da gestione: ciascun socio può avere accesso all'intera documentazione relativa all'amministrazione della società e può promuovere individualmente l'azione sociale di responsabilità contro amministratori o loro gestori. Tutela dei terzi: La valorizzazione del ruolo dei soci e della loro autonomia negoziale e l'accentuata semplificazione, pur in presenza del beneficio della responsabilità limitata, dovrebbero essere bilanciate anche da una rete di protezione dei terzi, e in particolare dei creditori sociali: tuttavia lanecessità del contemperamento nonappare pienamente realizzata. Un ruolo non secondario nella ricerca di un punto di equilibrio appare,tuttavia, destinato a essere svolto dagli interpreti e, in partico lar modo, dalla giurisprudenza.Così configurata la s.r.l. è un modello societario molto versatile. Può infatti essere utilizzato dai soggetti cheintendono avviare un'attività economica a rischio limitato con un basso investimento iniziale; da quelleimprese che, in fase di crescita, abbisognano dell'intervento di soci finanziatori e che con le regolenormative e l'autonomia statutaria possono loro garantire poteri di controllo e di intervento nella gestione.I vantaggi di autonomia e di semplificazione sono poi massimizzati quando non vi siano soci di minoranzache possono esercitare i poteri di controllo sopra indicati.Documento realizzato da greta.lamonica01@universitadipavia.itLa versatilità della s.r.l. è stata enfatizzatanel 2012 dal suo utilizzo in chiave di agevolazione all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali: è stata introdotta la s.r.l. semplificata che consente alle persone fisiche di costituire una s.r.l. con capitale compreso tra le 9.999 Euro. 2) Costituzione- Forma e fasi La costituzione della s.r.l. si articola in due fasi: la stipulazione dell'atto costitutivo e la sua iscrizione nel registro delle imprese. L'atto costitutivo va redatto nella forma dell'atto pubblico: può trattarsi di un contratto o di un atto unilaterale. L'unica modalità di costituzione è quella c.d. simultanea, in cui le parti compaiono contestualmente innanzi al notaio incaricato di rogare l'atto pubblico, al quale spetta il compito di verificare la sussistenza delle condizioni previste per la costituzione (le stesse dell'art. 2329 per la s.p.a. con la precisazione che la stima dei conferimenti in natura avviene in base alle regole specifiche previste dalla legge).

s.r.l.). Il notaio deve procedere entro 20 giorni al deposito dell'atto costitutivo presso il registro delle imprese con i documenti che comprovano la sussistenza di tali condizioni.

Atto costitutivo, iscrizione e nullità

Gli elementi necessari dell'atto costitutivo sono (art. 2463):

  1. dati anagrafici di ciascun socio (che nelle s.r.l.s. deve necessariamente essere persona fisica), la sede, e la denominazione sociale che deve contenere indicazione di s.r.l.
  2. attività che costituisce l'oggetto sociale. Questo deve essere, oltre che lecito e possibile, anche sufficientemente determinato. Si richiede sufficiente determinazione e nella s.r.l. anche la delibera assembleare per la decisione di compiere operazioni che modifichino sostanzialmente l'oggetto sociale.
  3. l'ammontare del capitale sociale, il cui importo minimo è di 10.000 Euro (9.999 per le s.r.l.s.), con la specifica indicazione dell'ammontare sottoscritto e di quello effettivamente

Versato all'atto dellacostituzione. La s.r.l. «normale» può essere costituita con 1 solo Euro di capitale; in tal caso, tuttavia, ogni⅕anno va accantonata a riserva legale una quota pari a degli utili netti di esercizio fino a quando lasomma di capitale sociale e riserva legale non raggiunga 10.000 euro.

4)La quota di partecipazione di ciascun socio che non può essere mai rappresentata da azioni5) concernenti l’amministrazione e lanorme relative al funzionamento della società indicando quellerappresentanza , nonché le persone cui è affidata l’amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati delcontrollo contabile. Queste indicazioni possono riguardare diversi profili: la durata della società, le cause discioglimento, emettibilità di titoli di debito, le modalità delle decisioni dei soci e l'indicazione delle materierimesse alla loro competenza, l'attribuzione ai singoli soci di di particolari.

La facoltà di nominare un organo interno di controllo o il revisore legale dei conti, la previsione di altre cause di recesso oltre quelle legali, l'adozione dei modelli di amministrazione, le regole sulla trasferibilità delle partecipazioni sociali.

Documento realizzato da greta.lamonica01@universitadipavia.it

6) L'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione a carico della società.

Nella s.r.l.s. l'atto costitutivo deve essere redatto in conformità al modello dello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia e le cui clausole sono inderogabili. A questo vincolo si accompagnano agevolazioni economiche: l'esenzione dai diritti di bollo e di segreteria, nonché dagli onorari notarili per l'atto costitutivo e la sua iscrizione nel registro delle imprese.

Come per le s.p.a., i soci fondatori che stipulano l'atto costitutivo possono riservarsi una partecipazione non superiore complessivamente a

1/10 degli utili netti e per un periodo massimo di 5 anni, indipendentemente dal mantenimento della qualità di soci. La disciplina della s.r.l. non fa menzione dello statuto, cioè di quel documento che costituisce atto separato dall'atto costitutivo, ma che ne forma parte integrante ed è destinato a contenere le regole di funzionamento della società. Tuttavia, deve ritenersi che allo "statuto" si applicano le stesse regole previste per l'atto costitutivo, anche con riferimento alla disciplina delle sue modifiche. Quanto all'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese e ai suoi effetti, la disciplina della s.r.l. richiama integralmente quella delle s.p.a.. Lo stesso vale per la disciplina della nullità della s.r.l.: ciò significa che l'omessa indicazione di taluno degli elementi dell'atto costitutivo comporta soltanto la necessità di integrarlo o, se possibile, di applicare in via

suppletiva la disciplina normativa.- Patti parasociali

La s.r.l. non contiene alcuna disciplina dei c. d. patti parasociali.

Nella s.r.l. peraltro, l'apertura all'autonomia statutaria consente di inserire nell'atto costitutivo molte delle previsioni che, in precedenza, erano avvolte nelle "penombre" del parasociale; in tal modo, anzi, ne viene rafforzata l'effettività tramite l'invalidità patti parasociali che siano il frutto della loro violazione e l'efficacia erga omnes delle regole statutarie (es possono essere inserite modalità di formazione delle decisioni dei soci che riproducono forme ed effetti del sindacato di voto).

Non è tuttavia precluso ai soci di affidare ad accordi parasociali regole attinenti al funzionamento della società. Altra ragione che, nella s.r.l., può indurre al mantenimento di patti parasociali sta nelle conseguenze che talvolta sono ricollegate all'adozione di determinate regole.

nell'atto costitutivo. P.e., la revisione nell'atto costitutivo dell'intrasferibilità delle partecipazioni sociali comporta il riconoscimento a favore
Dettagli
A.A. 2022-2023
164 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gretalamonica18 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Cera Mario.