Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
EFFICACIA NORMATIVA
• dall’iscrizione dipende l’applicabilità di una certa disciplina o di un certo regime giuridico.
Quella normativa è sempre un’e cacia aggiuntiva
riguarda le società di persone —> si prevede che solo con l’iscrizione nel registro delle imprese di questo ente si
applichi un certo regime: anche qui viene in rilievo la tutela dei terzi —> la società di persone iscritte nel registro delle
imprese hanno una autonomia patrimoniale superiore rispetto a quelle non iscritte. Questa conseguenza segregazione
non perfetta, ma più signi cativa rispetto al patrimonio dei soci, richiede una pubblicità. Ha e cacia normativa
l’iscrizione delle società di persone perchè il suo atto costitutivo produce i suoi e etti anche se non è iscritto.
2. Iscrizione nelle sezioni speciali:
Tale iscrizione hanno e cacia di pubblicità notizia: l’iscrizione consente di prendere conoscenza del fatto o dell’atto
iscritto, ma non lo rende di per sé opponibile ai terzi dovendosi sempre a tal ne provare l’e ettiva conoscenza (non si
ingenera alcuna presunzione). Anche qui ci sono delle eccezioni:
• per l’impresa agricola, al sua iscrizione ha e cacia dichiarativa —> questo è dovuto al fatto che l’impresa agricola è
stat avvicinata all’impresa commerciale, soprattutto sotto il pro lo dell’organizzazione e dell’importanza degli interessi
coinvolti, perchè la realtà economica dell’impresa agricola coinvolge l mercato tanto quanto lo fa un’impresa
commerciale
• start up innovative, alla cui iscrizione nell’apposita sezione speciale l’art. 25, co. 8, del d.l. 179/2012 assegna e cacia
normativa deposito
La pubblicità d’impresa si realizza non solo attraverso la tecnica dell’iscrizione ma anche attraverso il = una
tecnica attraverso cui si rende conoscibile una certa informazione nei confronti di terzi
Il deposito è prescritto per alcuni atti per i quali non sarebbe pensabile o sensato prevedere un’iscrizione e gli e etti che
ad essa si associano.
Ripasso:
1. L’azienda è un insieme di risorse di capitale, risorse umane e ambientali —> non è mai un bene complesso
2. Il trasferimento di un fascio di posizioni giuridiche è uno degli e etti dell’operazione. Avvicendamento di una
persona all’imprenditore è la funzione del trasferimento d’azienda
3. A che ni serve la scrittura privata autenticata? Per l’iscrizione nel registro delle imprese, che serve a ni
pubblicitari, ma non riguarda la validità dell’atto.
4. Divieto di concorrenza non riguarda le imprese preesistenti —> Divieto di concorrenza non riguarda ogni attività
dell’alienante, perchè si devono considerare gli interessi dell’alienante, che devono essere bilanciati secondo l’art.
41 della cost. (Libertà di iniziativa economica) —> questo principio si vede in parte nell’art. 2557.
5. Nel trasferimento d’azienda la cessione dei crediti è opponibile a tutti con l’iscrizione nel registro delle imprese —>
la cessione dell’azienda, nell’interesse dell’alienante e dell’acquirente, si prevede che al posto della noti ca o
accettazione, l’opponibilità si ha con l’iscrizione nel registro delle imprese.
6. Il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante —> Se non ha pagato dovrà pagare l’acquirente e
richiedere la ripartizione dell’indebito all’alienante
7. Dei debiti esistenti al momento del trasferimento risponde l’alienante, perchè sono debiti suoi e non diventano mai
debiti dell’acquirente —> se risulta dalla scritture contabili, risponde anche l’acquirente
8. L’alienante è liberato dai debiti preesistenti se risultano dai libri contabili e il ceduto vi acconsente
ffi fi
fi ffi ff fi ffi ffi ffi fi ff fi ff ff ff ffi fi ffi
ff ffi fi
9. Con riferimento ai contratti, l’acquirente subentra nei contratti privi di carattere personale —> non è necessario il
consenso del terzo contraente (si prevede una cessione automatica)—> serve il consenso del terzo contrante, per i
contratti a carattere personale.
10. Con riferimento ai contratti, l’acquirente subentra in quei contratti a prestazione corrispettive non ancora
completamente eseguite.
11. La disciplina della cessione dei contratti, ex art. 2258 c.c. —> non richiede alcun consenso —> è un trasferimento
automatico, non serve la menzione dell’acquirente e nemmeno che si sappiano quali sono i contatti che vengono
ceduti
12. Il terzo contraente può recedere dal contratto entro tre mesi per giusta causa
SEZIONE TERZA: L’ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA
La struttura organizzativa
dell’impresa può essere guardata sotto diversi pro li:
componenti,
1. Dal punto di vista delle possiamo distinguere:
La struttura composta dagli asset materiali e immateriali, cioè il complesso dei fattori produttivi oggettivi
• La struttura collaborativa, cioè il personale
•
2. Dal punto di vista delle sue funzioni, distinguiamo:
struttura decisionale —> il complesso dei soggetti che concorrono ad assumere le decisioni e a porre in essere gli
• atti giuridici in cui l’impresa si svolge
Struttura esecutiva —> il complesso dei fattori per mezzo dei quali è realizzato il prodotto o servizio o erto sul
• mercato
Il diritto non fornisce speci ci strumenti giuridici per l’organizzazione dell’impresa —> l’imprenditore, per il
procacciamento dei fattori produttivi i materiali e personali, si avvale delle fattispecie contrattuali a disposizioni di ogni
soggetto.
Art. 2555 c.c. —> Nozione
“L'azienda e' il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”
= de nizione di azienda
Questa viene in rilievo, sotto il pro lo giuridico, solo quando è oggetto di atti di disposizione —> quando per il tramite
della sua vendita o concessioni in godimento, si realizza una sostituzione del soggetto che esercita l’impresa:
l’acquirente o l’usufruttuario o l’a ttuario, che diventa titolare degli asset materiali ed immateriali e dei apporti di lavoro.
Istituto che non attiene all’organizzazione dell’impresa —> ma a una vicenda concernente l’impresa stessa sotto il
pro lo soggettivo
L’organizzazione della struttura decisionale
Il diritto commerciale si occupa del pro lo funzionale —> della struttura decisionale dell’impresa, cioè della struttura di
funzioni in cui si articolano i poteri decisionali e dai quali si formano gli atti dell’impresa.
L’imprenditore persona sico gli amministratori non curano personalmente ogni atto, ma attribuiscono taluni poteri ai
propri collaboratori —> si forma così una struttura decisionale gerarchica, in cui l’imprenditore rappresenta il vertice,
mentre, più a valle, le decisioni vengono assunte e gli atti vengono compiuti da altri soggetti in nome e per conto del
titolare dell’impresa.
Art. 2086 c.c. —> gestione dell’impresa
“L'imprenditore e' il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori”
= Il codice civile prevede le gure funzionali che tipicamente compongono questa struttura, operando all’interno della
collaboratori interni
apparato organizzativo —> disciplina i e ne regola la posizione e i poteri
Disciplina il regime giuridico della sostituzione nel comportamento imprenditoriale concernente le decisioni e le
dichiarazioni delle iniziative imprenditoriali non piccole
fi fi fi fi fi ffi fi fi fi ff
Sintomatico della di erenza tra rappresentanza nel diritto civile e nel diritto commerciale.
L’imprenditore non può essere l’unico soggetto a spendere il nome dell’impresa, non può essere l’unico rappresentante:
più si amplia la produzione imprenditoriale più è importante avere soggetti che agiscano in suo nome e per suo conto. È
intrinseco quindi per un’attività commerciale di una certa dimensione avere dei rappresentanti.
Questo pone il problema della struttura e della comunicazione all’esterno di quali siano i soggetti legittimati a spendere
il nome dell’imprenditore.
Anche altri collaboratori possono essere a datari di poteri decisori, ma operando dall’esterno —> come collaboratori
autonomi: essi rimangono estranei all’impresa, alla quale sono legati da rapporti contrattuali di diritto privato che
regolano anche i loro poteri decisori —> Per i rappresentanti esterni si applicano le regole del diritto civile
collaboratori esterni
Questi sono:
- i mandatari
- Agenti
- Mediatori
Collaboratori interni
Il dato normativo contempla tre tipologie di collaboratori interni di impresa:
1. Institore (art. 2203 c.c.) = Collaboratori che occupano il livello più elevato nell’organigramma di impresa. Essi sono
preposte all’esercizio dell’impresa, ad una sede secondaria o ad un ramo particolare. Essi sono dei veri propri alter
ego dell’imprenditore; soggetti con quali che dirigenziali
2. Procuratore (art. 2209 c.c.) = collaboratori che occupano un livello intermedio nell’organigramma d’impresa —>
sono preposti al compimento di atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, vale a dire atti riconducibili ad uno speci co
ambito funzionale.
3. Commessi (art. 2210) = con collaboratori che occupano il livello più basso dell’organigramma d’impresa —> sono
preposti al compimento di operazioni che consentono all’impresa di interfacciarsi con i terzi e con il mercato,
attraverso l’accessione dei beni e dei servizi prodotti o dei beni in precedenza acquistati. Hanno quali che
essenzialmente esecutive
Disciplina generale
Ciascuna di queste gure è investita dei poteri necessari al compimento delle mansioni ad essa tipicamente sottostanti:
- poteri decisori = che consentono ai singoli collaboratori di assumere le decisioni rientranti nel proprio ambito
operativo
- Poteri dichiaratori = che consentono ai medesimi collaboratori di dare esecuzione alle decisioni prese, attraverso la
stipulazione di atti negoziali e di contratti con i terzi
Il dato normativo attribuisce ad ogni collaboratore i poteri di gestione esterna (cioè di rappresentanza) congrui rispetto
ai poteri di gestione interna (cioè decisori) chi ha esso fanno capo tipicamente e lo legittima il compimento di tutti quanti
gli atti necessari per dare attuazione alle decisioni assunte nell’esercizio delle sue funzioni.
Il potere di rappre