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EFFICACIA NORMATIVA

• dall’iscrizione dipende l’applicabilità di una certa disciplina o di un certo regime giuridico.

Quella normativa è sempre un’e cacia aggiuntiva

riguarda le società di persone —> si prevede che solo con l’iscrizione nel registro delle imprese di questo ente si

applichi un certo regime: anche qui viene in rilievo la tutela dei terzi —> la società di persone iscritte nel registro delle

imprese hanno una autonomia patrimoniale superiore rispetto a quelle non iscritte. Questa conseguenza segregazione

non perfetta, ma più signi cativa rispetto al patrimonio dei soci, richiede una pubblicità. Ha e cacia normativa

l’iscrizione delle società di persone perchè il suo atto costitutivo produce i suoi e etti anche se non è iscritto.

2. Iscrizione nelle sezioni speciali:

Tale iscrizione hanno e cacia di pubblicità notizia: l’iscrizione consente di prendere conoscenza del fatto o dell’atto

iscritto, ma non lo rende di per sé opponibile ai terzi dovendosi sempre a tal ne provare l’e ettiva conoscenza (non si

ingenera alcuna presunzione). Anche qui ci sono delle eccezioni:

• per l’impresa agricola, al sua iscrizione ha e cacia dichiarativa —> questo è dovuto al fatto che l’impresa agricola è

stat avvicinata all’impresa commerciale, soprattutto sotto il pro lo dell’organizzazione e dell’importanza degli interessi

coinvolti, perchè la realtà economica dell’impresa agricola coinvolge l mercato tanto quanto lo fa un’impresa

commerciale

• start up innovative, alla cui iscrizione nell’apposita sezione speciale l’art. 25, co. 8, del d.l. 179/2012 assegna e cacia

normativa deposito

La pubblicità d’impresa si realizza non solo attraverso la tecnica dell’iscrizione ma anche attraverso il = una

tecnica attraverso cui si rende conoscibile una certa informazione nei confronti di terzi

Il deposito è prescritto per alcuni atti per i quali non sarebbe pensabile o sensato prevedere un’iscrizione e gli e etti che

ad essa si associano.

Ripasso:

1. L’azienda è un insieme di risorse di capitale, risorse umane e ambientali —> non è mai un bene complesso

2. Il trasferimento di un fascio di posizioni giuridiche è uno degli e etti dell’operazione. Avvicendamento di una

persona all’imprenditore è la funzione del trasferimento d’azienda

3. A che ni serve la scrittura privata autenticata? Per l’iscrizione nel registro delle imprese, che serve a ni

pubblicitari, ma non riguarda la validità dell’atto.

4. Divieto di concorrenza non riguarda le imprese preesistenti —> Divieto di concorrenza non riguarda ogni attività

dell’alienante, perchè si devono considerare gli interessi dell’alienante, che devono essere bilanciati secondo l’art.

41 della cost. (Libertà di iniziativa economica) —> questo principio si vede in parte nell’art. 2557.

5. Nel trasferimento d’azienda la cessione dei crediti è opponibile a tutti con l’iscrizione nel registro delle imprese —>

la cessione dell’azienda, nell’interesse dell’alienante e dell’acquirente, si prevede che al posto della noti ca o

accettazione, l’opponibilità si ha con l’iscrizione nel registro delle imprese.

6. Il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante —> Se non ha pagato dovrà pagare l’acquirente e

richiedere la ripartizione dell’indebito all’alienante

7. Dei debiti esistenti al momento del trasferimento risponde l’alienante, perchè sono debiti suoi e non diventano mai

debiti dell’acquirente —> se risulta dalla scritture contabili, risponde anche l’acquirente

8. L’alienante è liberato dai debiti preesistenti se risultano dai libri contabili e il ceduto vi acconsente

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9. Con riferimento ai contratti, l’acquirente subentra nei contratti privi di carattere personale —> non è necessario il

consenso del terzo contraente (si prevede una cessione automatica)—> serve il consenso del terzo contrante, per i

contratti a carattere personale.

10. Con riferimento ai contratti, l’acquirente subentra in quei contratti a prestazione corrispettive non ancora

completamente eseguite.

11. La disciplina della cessione dei contratti, ex art. 2258 c.c. —> non richiede alcun consenso —> è un trasferimento

automatico, non serve la menzione dell’acquirente e nemmeno che si sappiano quali sono i contatti che vengono

ceduti

12. Il terzo contraente può recedere dal contratto entro tre mesi per giusta causa

SEZIONE TERZA: L’ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA

La struttura organizzativa

dell’impresa può essere guardata sotto diversi pro li:

componenti,

1. Dal punto di vista delle possiamo distinguere:

La struttura composta dagli asset materiali e immateriali, cioè il complesso dei fattori produttivi oggettivi

• La struttura collaborativa, cioè il personale

2. Dal punto di vista delle sue funzioni, distinguiamo:

struttura decisionale —> il complesso dei soggetti che concorrono ad assumere le decisioni e a porre in essere gli

• atti giuridici in cui l’impresa si svolge

Struttura esecutiva —> il complesso dei fattori per mezzo dei quali è realizzato il prodotto o servizio o erto sul

• mercato

Il diritto non fornisce speci ci strumenti giuridici per l’organizzazione dell’impresa —> l’imprenditore, per il

procacciamento dei fattori produttivi i materiali e personali, si avvale delle fattispecie contrattuali a disposizioni di ogni

soggetto.

Art. 2555 c.c. —> Nozione

“L'azienda e' il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”

= de nizione di azienda

Questa viene in rilievo, sotto il pro lo giuridico, solo quando è oggetto di atti di disposizione —> quando per il tramite

della sua vendita o concessioni in godimento, si realizza una sostituzione del soggetto che esercita l’impresa:

l’acquirente o l’usufruttuario o l’a ttuario, che diventa titolare degli asset materiali ed immateriali e dei apporti di lavoro.

Istituto che non attiene all’organizzazione dell’impresa —> ma a una vicenda concernente l’impresa stessa sotto il

pro lo soggettivo

L’organizzazione della struttura decisionale

Il diritto commerciale si occupa del pro lo funzionale —> della struttura decisionale dell’impresa, cioè della struttura di

funzioni in cui si articolano i poteri decisionali e dai quali si formano gli atti dell’impresa.

L’imprenditore persona sico gli amministratori non curano personalmente ogni atto, ma attribuiscono taluni poteri ai

propri collaboratori —> si forma così una struttura decisionale gerarchica, in cui l’imprenditore rappresenta il vertice,

mentre, più a valle, le decisioni vengono assunte e gli atti vengono compiuti da altri soggetti in nome e per conto del

titolare dell’impresa.

Art. 2086 c.c. —> gestione dell’impresa

“L'imprenditore e' il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori”

= Il codice civile prevede le gure funzionali che tipicamente compongono questa struttura, operando all’interno della

collaboratori interni

apparato organizzativo —> disciplina i e ne regola la posizione e i poteri

Disciplina il regime giuridico della sostituzione nel comportamento imprenditoriale concernente le decisioni e le

dichiarazioni delle iniziative imprenditoriali non piccole

fi fi fi fi fi ffi fi fi fi ff

Sintomatico della di erenza tra rappresentanza nel diritto civile e nel diritto commerciale.

L’imprenditore non può essere l’unico soggetto a spendere il nome dell’impresa, non può essere l’unico rappresentante:

più si amplia la produzione imprenditoriale più è importante avere soggetti che agiscano in suo nome e per suo conto. È

intrinseco quindi per un’attività commerciale di una certa dimensione avere dei rappresentanti.

Questo pone il problema della struttura e della comunicazione all’esterno di quali siano i soggetti legittimati a spendere

il nome dell’imprenditore.

Anche altri collaboratori possono essere a datari di poteri decisori, ma operando dall’esterno —> come collaboratori

autonomi: essi rimangono estranei all’impresa, alla quale sono legati da rapporti contrattuali di diritto privato che

regolano anche i loro poteri decisori —> Per i rappresentanti esterni si applicano le regole del diritto civile

collaboratori esterni

Questi sono:

- i mandatari

- Agenti

- Mediatori

Collaboratori interni

Il dato normativo contempla tre tipologie di collaboratori interni di impresa:

1. Institore (art. 2203 c.c.) = Collaboratori che occupano il livello più elevato nell’organigramma di impresa. Essi sono

preposte all’esercizio dell’impresa, ad una sede secondaria o ad un ramo particolare. Essi sono dei veri propri alter

ego dell’imprenditore; soggetti con quali che dirigenziali

2. Procuratore (art. 2209 c.c.) = collaboratori che occupano un livello intermedio nell’organigramma d’impresa —>

sono preposti al compimento di atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, vale a dire atti riconducibili ad uno speci co

ambito funzionale.

3. Commessi (art. 2210) = con collaboratori che occupano il livello più basso dell’organigramma d’impresa —> sono

preposti al compimento di operazioni che consentono all’impresa di interfacciarsi con i terzi e con il mercato,

attraverso l’accessione dei beni e dei servizi prodotti o dei beni in precedenza acquistati. Hanno quali che

essenzialmente esecutive

Disciplina generale

Ciascuna di queste gure è investita dei poteri necessari al compimento delle mansioni ad essa tipicamente sottostanti:

- poteri decisori = che consentono ai singoli collaboratori di assumere le decisioni rientranti nel proprio ambito

operativo

- Poteri dichiaratori = che consentono ai medesimi collaboratori di dare esecuzione alle decisioni prese, attraverso la

stipulazione di atti negoziali e di contratti con i terzi

Il dato normativo attribuisce ad ogni collaboratore i poteri di gestione esterna (cioè di rappresentanza) congrui rispetto

ai poteri di gestione interna (cioè decisori) chi ha esso fanno capo tipicamente e lo legittima il compimento di tutti quanti

gli atti necessari per dare attuazione alle decisioni assunte nell’esercizio delle sue funzioni.

Il potere di rappre

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A.A. 2023-2024
136 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bettinialice di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Carlotta Rinaldo.