Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 193
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Cardarelli Maria Cecilia, libro consigliato Diritto commerciale, Marco Cian Pag. 1 Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Cardarelli Maria Cecilia, libro consigliato Diritto commerciale, Marco Cian Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 193.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Cardarelli Maria Cecilia, libro consigliato Diritto commerciale, Marco Cian Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 193.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Cardarelli Maria Cecilia, libro consigliato Diritto commerciale, Marco Cian Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 193.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Cardarelli Maria Cecilia, libro consigliato Diritto commerciale, Marco Cian Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 193.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Cardarelli Maria Cecilia, libro consigliato Diritto commerciale, Marco Cian Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 193.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Cardarelli Maria Cecilia, libro consigliato Diritto commerciale, Marco Cian Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 193.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Cardarelli Maria Cecilia, libro consigliato Diritto commerciale, Marco Cian Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 193.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Cardarelli Maria Cecilia, libro consigliato Diritto commerciale, Marco Cian Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 193.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Cardarelli Maria Cecilia, libro consigliato Diritto commerciale, Marco Cian Pag. 41
1 su 193
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

DELLA SOCIETÀ

I. Lo scioglimento del singolo rapporto sociale

Fonte dello scioglimento del singolo rapporto può essere la volontà del socio interessato (recesso) o degli altri

soci (esclusione facoltativa). In alcuni casi manca una manifestazione di volontà, e lo scioglimento consegue ad

una previsione legale (esclusione di diritto) o ad un evento naturale (morte), ma in quest'ultimo caso la volontà

degli altri soci assume comunque rilevanza in quanto può determinare la prosecuzione del rapporto con gli eredi

del socio defunto (sempre che questi acconsentano).

1. Morte del socio 79

“Salvo

Art. 2284: contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono

liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con

gli eredi stessi e questi vi acconsentano”

L'articolo appena citato esprime il principio secondo cui la morte di un socio determina l'obbligo della società di

liquidare la quota agli eredi dello stesso. Nel modello legale si è quindi preservata la continuazione della società,

evitando che il venir meno di una partecipazione ne determini lo scioglimento. Al contempo, non si è prevista

l'automatica trasmissione della quota di partecipazione del defunto ai suoi eredi, come invece accade,

limitatamente alla quota del socio accomandante, nella s.a.s., e per tutte le quote nelle S.r.l. Il principio descritto,

tuttavia, vale a condizione che nel termine di sei mesi previsto per la liquidazione della quota agli eredi non

vengano adottate decisioni che incidano sulla situazione determinatasi.

Le alternative che i soci superstiti possono privilegiare sono due, ed entrambe presuppongono una decisione

modificativa dell'atto costitutivo da assumersi all’unanimità:

i soci superstiti possono preferire lo scioglimento anticipato per motivi di ordine soggettivo, qualora

motivi d’ordine

ritengano la figura del socio deceduto essenziale per la prosecuzione dell'attività; per

oggettivo, qualora reputino impossibile liquidare la sua quota senza privare la società del patrimonio

necessario alla prosecuzione dell'attività;

la seconda alternativa, ossia la continuazione della società con gli eredi, richiede il consenso degli eredi

del socio. Si discute al riguardo se possa ritenersi sufficiente il consenso anche soltanto di alcuni degli

eredi (che dunque subentreranno pro quota), o si renda comunque necessario, come pare preferibile, il

consenso di tutti. Poiché il subentro non comporta di per sé il frazionamento della quota del socio

defunto, in caso gli eredi siano più d'uno si formerà una comunione degli stessi sulla quota ed occorrerà il

consenso di tutti anche in merito alla nomina di un rappresentante comune per l'esercizio dei diritti

sociali.

2. Recesso

“Ogni

Art. 2285: socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta

la vita di uno dei soci.

Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.

Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso

di almeno tre mesi.”

L'articolo appena citato prevede il recesso del socio distinguendo tra società a tempo determinato e a tempo

indeterminato.

a) Per le società a tempo indeterminato non vi sono limiti in merito ai presupposti per l'esercizio del

diritto. Dunque i soci sono liberi di recedere (c.d. recesso ad nutum) con l'onere di rispettare un termine

di preavviso di tre mesi. Ai fini del recesso, il codice equipara alle società a tempo indeterminato quelle

contratte per tutta la vita di uno dei soci. In queste ultime sussiste pur sempre un termine finale (la morte

di un socio), ma lo stesso non è determinabile a priori. Tale regola va applicata anche qualora la società,

pur essendo formalmente a tempo determinato, contempli un termine non previamente determinabile o

comunque tale da superare le aspettative di vita medie dell'essere umano.

b) Per le società a tempo determinato, invece, l'ordinamento subordina la validità del recesso alla

sussistenza di una giusta causa o ad una apposita previsione dell'atto costitutivo.

1. Quanto alla previsione di cause facoltative di recesso, il legislatore non sembra porre limiti sul punto

all'autonomia privata, nonostante l'inevitabile depauperamento del patrimonio sociale che si genera in

occasione del rimborso di quote della società, anche in ragione della minore attenzione dedicata alla

tutela del capitale sociale nella s.n.c. Si potrà cosi prevedere che i soci abbiano diritto di recedere

qualora si verifichino eventi relativi alla loro persona (ad es., quando trasferiscano la loro residenza

in regione diversa da quella ove ha sede la società) o alla società (ad es., qualora entro un dato

periodo non siano raggiunti determinati obiettivi di fatturato).

2. Per quanto riguarda la giusta causa, di solito, la pretesa del socio di recedere non viene assecondata

dagli altri, che negano la sussistenza della giusta causa. Ne consegue un fronte di tensione tra soci,

con l'apertura di un contenzioso giudiziario volto ad accertare la genuinità dei presupposti del recesso

e, non di rado, con la reazione degli altri soci consistente nella decisione di escludere il socio che ha

dichiarato di voler recedere. 80

Decisamente più convincente appare a tesi che àncora il recesso ad ogni situazione oggettiva che aggravi, seppur

indirettamente, la responsabilità del socio o le condizioni di rischio economico in presenza del quale egli aveva

aderito al contratto sociale.

Si tende correttamente a negare, invece, che la giusta causa possa essere integrata da situazioni soggettive del

socio, quali gravi malattie, impedimenti fisici o età avanzata. Naturalmente, resta ferma la possibilità che dette

vicende, se conducono all'interdizione o inabilitazione del socio (o all'attivazione dell'amministrazione di

sostegno), legittimino gli altri soci ad escludere il socio stesso dalla s.n.c.

3. Esclusione facoltativa

L'esclusione facoltativa è la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale legata ad un'iniziativa promossa

dalla stessa società, attraverso una decisione adottata dagli altri soci. Si tratta di una decisione facoltativa,

quindi gli altri soci sono liberi anche di soprassedere, mantenendo inalterato il rapporto con il socio (al contrario

di quanto accade nelle ipotesi di esclusione di diritto).

I presupposti dell'esclusione facoltativa possono essere raggruppati in tre grandi categorie:

a) Gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dall'atto costitutivo:

Questo gruppo di ipotesi ricomprende l’obbligo

1. di effettuare il conferimento promesso nel contratto.

2. Integra, inoltre, la violazione del divieto di concorrenza posto a carico del socio.

3. Tra le gravi inadempienze va ricompreso anche il comportamento del socio contrario al principio di

buona fede, quando si riscontri un uso sistematico dei diritti di controllo o di veto del socio con

l'unico fine di condurre la società alla dissoluzione.

b) Interdizione, inabilitazione del socio o sua condanna a pena che comporti l'interdizione, anche

temporanea, dai pubblici uffici: il secondo gruppo di ipotesi presenta carattere eterogeneo.

1. Le ipotesi di interdizione ed inabilitazione assumono rilevanza in quanto incidono, seppure

indirettamente, sulla composizione della base sociale. Di regola, infatti, gli eventi indicati

determinano il subingresso del tutore (o l'affiancamento al socio del curatore) nell'esercizio dei diritti

sociali. E tale tipologia di evento viene ritenuta sufficiente a porre gli altri soci (o l'altro socio) nella

condizione di decidere l'estromissione del socio interessato.

2. Per converso, la condanna penale di un socio rischia di proiettare un'ombra di discredito sulla

società, pregiudicando la sua immagine commerciale. Il chiaro riferimento alla condanna induce a

non considerare sufficienti a giustificare l'esclusione del socio misure cautelari penali che colpiscono

il suo patrimonio, quand'anche prevedano la nomina di un custode o di un amministratore giudiziario

della quota (sequestro penale o sequestri antimafia).

c) Impossibilità sopravvenuta della prestazione dedotta nel conferimento per inidoneità del socio a

svolgere l'opera conferita (conferimento d'opera); perimento della cosa dovuto a causa non imputabile

agli amministratori (conferimento in godimento); perimento della cosa che il socio si è obbligato a

trasferire prima che la proprietà sia acquistata dalla società.

Terzo ed ultimo gruppo di casi attiene a particolari tipologie di conferimento, che presentano un rischio

peculiare di regola assente nelle ipotesi di conferimento in danaro, conferimento di crediti o conferimento

(immediatamente traslativo) di beni in proprietà. In effetti, tanto il conferimento di beni in godimento

quanto il conferimento d'opera richiedono che per un determinato arco temporale permangano

determinate condizioni tali da assicurare alla società l'acquisizione dell'utilità dal socio: l'idoneità del

socio ad effettuare l'opera promessa; l'attitudine del bene ad essere oggetto di godimento. ESEMPIO: se il

socio si è impegnato a prestare una determinata opera per la durata di dieci anni dal suo ingresso in

società, e dopo otto anni diviene fisicamente inabile a svolgere l'opera promessa, lo stesso socio viene a

trovarsi in una condizione di (parziale) inadempimento rispetto alla società.

4. Profili procedimentali. Opposizione all’esclusione

Sul piano procedimentale, l'esclusione va decisa dai soci a maggioranza, non computandosi nel numero di questi il

socio da escludere. Il riferimento al numero dei soci postula che si tratti di maggioranza per teste, nel senso che

ciascun socio esprime un singolo voto, indipendentemente dall'entità della partecipazione al capitale o agli utili

della s.n.c. Ammessi al voto devono ritenersi anche i soci "non di capitale" ovvero quei soci che partecipano agli

utili ed alle perdite, ma non hanno conferito denaro o altri beni suscettibili di rimborso al valore nominale.

l’efficacia dell’esclusione decorre dopo

Proprio per la delicatezza della vicenda, la legge prevede che trenta

giorni dalla comunicazione della stessa al socio escluso. 81

La legge prescrive dunque la comunicazione al socio della decisione di esclusione, concedendo allo stesso un

termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione stessa per promuovere opposizione

innanzi al tribunale competente.

Se invece il socio escluso si oppone tempestivamente, può chiedere che venga sospesa l�

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
193 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher KingJames94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università del Salento o del prof Cardarelli Maria Cecilia.