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RIFORMA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

1) NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO non presuppone più l'insolvenza dell'imprenditore ma solo una situazione di CRISI D'IMPRESA e non sono richiesti i requisiti di meritevolezza.

2) ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI è concordato preventivo: modo in cui viene raggiunto l'accordo e per maggiore libertà delle parti nel determinare il contenuto che

3) LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA si applica verso imprese svolgono attività di particolare rilievo economico e sociale (es. imprese bancarie o assicurative); porta all'eliminazione dell'impresa dal mercato e alla disgregazione del complesso produttivo assicurando il soddisfacimento paritario dei creditori. È una procedura AMMINISTRATIVA

4) AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE INSOLVENTI idea iniziale era di soddisfare i creditori mantenendo il complesso produttivo e i posti

diriformata nel 1999lavoro, ma non ci sono stati i risultati sperati ed è stata procedura concorsuale mista, sia giudiziale che amministrativa, che si articola) dichiarazione stato insolvenza da parte del giudicein 2 fasi: 1 , e solo dopo averaccertato che vi siano possibilità di ripresa economica ammette l'imprenditore allaprocedura in esame. Altrimenti dichiara il fallimento. 2) gestione procedura chespetta all'autorità amministrativa, prima spetta a un commissario giudiziale e poi aprogramma per soddisfare iuno ministeriale. Quest'ultimo provvede a predisporre uncreditori con la cessione dei complessi aziendali entro 1 anno, o a consentire checapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazionel'imprenditore recuperi la inprogramma non superiore a 2 anni.un7) AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ACCELERATA nell'emergenza dell'insolvenza del gruppo Parmalat il decreto legge del 2003 ha introdotto regole speciali per

La ristrutturazione di imprese di grandissime dimensioni. Le regole prevedono l'immediata ammissione all'amministrazione straordinaria da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Solo dopo l'apertura interviene il giudice per verificare lo stato d'insolvenza dell'imprenditore. PROCEDURE CONCORSUALI DEGLI ALTRI IMPRENDITORI DIVERSI DA QUELLI COMMERCIALI NON PICCOLI 1) Procedura di liquidazione dei beni come il fallimento è volta a liquidare il patrimonio del debitore insolvente ripartendo il ricavato tra i creditori rispettando la par condicio creditorum. 2) Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento finalizzato al raggiungimento di una soluzione della crisi da sovraindebitamento concordata tra debitore e creditori. 3) Piano del consumatore riservato a consumatori incolpevoli del proprio sovraindebitamento, si ha la predisposizione di un piano da parte del debitore per superare il dissesto ma non

È richiesto il consenso dei creditori ma solo l'autorizzazione del tribunale.

IL FALLIMENTO

Presupposti per il fallimento:

  1. Qualità di imprenditore commerciale del debitore
  2. Insolvenza del debitore
  3. Superamento dei limiti fissati dalla legge fallimentare
  4. Inadempimenti complessivamente superiori all'importo fissato dalla legge dei limiti perché

Il fallimento presenta sostituito dalla liquidazione coatta amministrativa alcune categorie di:

  1. È per imprenditore commerciale individuate da leggi speciali (es. imprese bancarie e assicurative) sostituito dall'amministrazione straordinaria
  2. È delle grandi imprese insolventi quando ricorrono i presupposti di quest'ultima
  3. Enti pubblici sono esonerati dal fallimento
  4. Gli start-up innovative sono soggette solo alle procedure concorsuali delle società dette crisi da sovrandebitamento con esclusione del fallimento e altre procedure

Il primo presupposto oggettivo è lo stato d'insolvenza del debitore, e l'imprenditore versa in stato d'insolvenza quando "non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni in una situazione patologica irreversibile che coinvolge tutto il patrimonio". L'insolvenza di regola non consente di soddisfare le obbligazioni dell'imprenditore.

L'insolvenza si manifesta con l'inadempimento di una o più obbligazioni, ma può manifestarsi anche con altri fatti come pagamenti con mezzi anormali, fuga o latitanza dell'imprenditore...

DIFFERENZA INSOLVENZA E INADEMPIMENTO:

Insolvenza: indice dello stato di insolvenza del debitore

Inadempimento: situazione in cui l'imprenditore è inadempiente senza essere insolvente, ad esempio se ha mezzi patrimoniali per soddisfare i debiti ma non li paga.

liquidi e non paga perché ritiene di non dover pagare o per negligenza. Non è insolvente colui per una temporanea difficoltà di inadempimento, e non si verifica neanche se le passività superano le attività. In ogni caso per aprire il fallimento devono esserci sia insolvenza che inadempimento. La vecchia disciplina prevedeva di procedere con un rito sommario se le passività non superavano 1.500.000 lire, con la riforma del 2006 non vi è più il rito sommario, tuttavia si dichiara fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'ultimo bilancio non superano 30.000 euro (importo aggiornato ogni 3 anni dal Ministro della giustizia in base alla svalutazione della moneta). Infine è necessario che il debitore abbia superato i limiti patrimoniali e reddituali fissati dalla legge fallimentare all'art. 1 2° comma, e non è soggetto a fallimento l'imprenditore che.

Presentacongiuntamente i seguenti requisiti:

  1. Attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro risultante dagli ultimi 3 esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento
  2. Ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento
  3. Ammontare dei debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro

FALLIMENTO DELL'IMPRENDITORE CESSATO E DEFUNTO

La cessazione dell'attività e la morte non sottraggono al fallimento, che può essere dichiarato solo se non è trascorso più di 1 anno dalla cancellazione del reg. delle imprese richiesto anche dall'erede purché l'eredità Imprenditore defunto il fallimento può essere non si sia già confusa nel suo patrimonio in quanto accettata senza beneficio d'inventario. Sui beni dell'erede concorrono sia i suoi

creditori personali che quelli dell'imprenditore defunto, nei confronti di cui l'erede è divenuto responsabile illimitatamente in seguito all'accettazione pure e semplice dell'eredità. Tenere distinti il patrimonio del de cuius con quello dell'erede, e l'erede non può essere tenuto a pagare i debiti del de cuius oltre quanto abbia ricevuto per effetto della successione. Beneficio d'inventario: consente di proteggere il patrimonio dell'erede, limitando la sua responsabilità ai beni ereditati. L'erede non può essere tenuto a pagare i debiti del de cuius oltre quanto abbia ricevuto per effetto della successione. Morte sopravvenuta: se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue verso gli eredi anche se hanno accettato l'eredità con beneficio d'inventario. Se vi sono più eredi devono designare uno che li rappresenti nella procedura, in mancanza è designato dal giudice delegato. DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO La dichiarazione di fallimento può essere richiesta da uno o più creditori, ed è l'ipotesi più frequente. Può essere richiesta anche dal debitore, se è un imprenditore.può avere interesse nel proprio fallimento per sottrarsi a azioni esecutive individuali in atto. È un obbligo, sanzionato l'inerzia provoca l'aggravamento del dissesto. Penalmente, quando l'insolvenza dell'imprenditore risulti da reati fallimentari (fuga o latitanza, trafugamento dell'attivo...) per promuovere l'azione penale anche prima della dichiarazione di fallimento, però la condanna può essere pronunciata dopo la dichiarazione di fallimento NON PIÙ dal tribunale d'ufficio. La competenza spetta al tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa (di regola coincide con quella indicata nell'atto costitutivo e quella risultante dal registro delle imprese) ma in caso di discordanza interviene il tribunale del luogo dove effettivamente vi è il centro amministrativo della società. Se la sede principale è all'estero.È competente il tribunale italiano del luogo dove l'imprenditore ha la sede secondaria più importante. Però la dichiarazione di fallimento estera non preclude quella italiana. In caso di dichiarazione di incompetenza del tribunale adito, la procedura è trasferita d'ufficio al tribunale competente e tutti gli atti precedentemente compiuti restano validi. 1) Istruttoria prefallimentare - il tribunale decide sulla richiesta di fallimento con uno speciale procedimento in camera di consiglio, e può delegare lo svolgimento dell'istruttoria a un giudice relatore, mentre la decisione finale deve essere presa collegialmente. Il debitore e i creditori parti devono essere sentiti in udienza, la convocazione viene fatta mediante posta elettronica certificata con congruo (almeno 15 gg). Il tribunale ha poteri inquisitori e può svolgere le indagini, in ogni caso ordina la presentazione dei bilanci degli ultimi 3 esercizi e una situazione patrimoniale, economica.

finanziaria aggiornata

  1. Provvedimenti cautelari o conservativi:
    • Per evitare di perdere le azioni revocatorie, dato che il periodo per la determinazione degli atti revocabili si calcola a ritroso dal giorno di dichiarazione di fallimento, il presidente del tribunale può abbreviare i termini della procedura in casi di urgenza.
  2. Ci può essere il rigetto della domanda con decreto motivato, e il creditore istante può fare reclamo alla corte d'appello entro 30 giorni dalla comunicazione. Il pubblico ministero e il debitore possono fare lo stesso.
  3. Se il ricorso è accolto, la corte non può pronunciare direttamente il fallimento ma rimette gli atti al tribunale per la pronuncia di fallimento.
  4. Il fallimento è dichiarato con sentenza che contiene i provvedimenti necessari per lo...
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
93 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher _chiara25 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Bruno Sabrina.