DIRITTO COMMERCIALE
→ Sviluppo storico della disciplina
Diritto commerciale colloca la sua origine con l’attività mercantile nel Basso Medioevo
(XI-XIII sec), periodo in cui si passa da un sistema economico feudale,sostanzialmente
statico (con il feudo), a un sistema incentrato sul commercio, cioè di scambio di merci più
ampio e quindi a un sistema economico più ampio; questo comporta l’emersione (più
urgente) di nuove esigenze che esigono risposte diverse da quelle che poteva offrire il diritto
comune(canonico e romano) non trovavano risposte adeguate. All’interno delle corporazioni
dell’epoca si sviluppano delle consuetudini che nel tempo si formalizzano negli statuti delle
corporazioni; nasce così lo ius mercatorum (cioè la specialità del diritto), un diritto che
supera la dimensione locale (il commercio era internazionale).
Con la nascita degli Stati nazionali si passa dal diritto delle corporazioni a diritto statale,
anche per l’acquisizione di influenza politica del ceto imprenditoriale; rimane comunque un
diritto speciale di base soggettiva (del soggetto, ovvero dei commercianti) fino alla fine del
700, perchè d a un lato c’è stata la rivoluzione industriale, con cui è stata introdotta la
produzione di massa (modello di fabbrica, catena di montaggio, ecc), e dall’altro la
rivoluzione francese che, abolendo una distinzione tra ceti, favorendo il passaggio da una
specializzazione su base soggettiva (commercianti) a una specializzazione a base oggettiva
(gli atti di commercio),
Con le codificazioni del XIX sec viene istituzionalizzato il dualismo con il diritto civile; fino ad
arrivare all’unificazione in un unico codice civile nel 1942, con una “commercializzazione” del
diritto civile. Ancora oggi abbiamo una stratificazione di discipline: la fonte primaria è il
codice civile, ma nel tempo si sono affiancate altre importanti fonti, in particolare il diritto
comunitario (dell’UE, principalmente con le direttive recepite da leggi nazionali), il quale ha
l’obiettivo di: 1- instaurare di un mercato unico in libera concorrenza; 2- conseguenti
interventi di armonizzazione degli ordinamenti (quindi da un lato c’è la volontà di unificare,
dall’altro c’è competizione tra ordinamenti). 1
L’IMPRESA
→ La definizione giuridica di imprenditore
Distinzioni terminologiche
▪ Imprenditore (soggetto)
▪ Impresa (attività)
▪ Azienda (oggetto o strumento dell’attività)
Premessa di metodo: la definizione di una fattispecie non è mai fine a se stessa, è sempre
funzionale all'applicazione di una certa disciplina
▪ La stessa nozione può avere significati diversi in base alla disciplina applicabile
▪ La delimitazione della fattispecie o le distinzioni al suo interno non hanno valenza
“ontologica”, in assoluto, ma solo in relazione all’applicazione o non applicazione di certe
regole
Principali suddivisioni
▪ In base al tipo di soggetto:
- pubblico / privato
- individuale / collettivo
▪ In base alle dimensioni dell’organizzazione: piccolo / non piccolo (= medio o grande)
▪ In base al tipo di attività: agricolo / commerciale.
Il legislatore del ‘42 proponeva una nozione generale di impresa ma non tutti i fenomeni
produttivi dovevano essere assoggettati alla stessa disciplina; in particolare, i due fenomeni
imprenditoriali cui si attribuiva questa più stretta rilevanza normativa sono:
- guardando alla natura della produzione, si enuclea dalla nozione generale di impresa
l’impresa agricola
- guardando alla dimensione dell’organizzazione, si enuclea dalla nozione generale di
impresa la piccola impresa
La disciplina in cui non rientravano queste due sottofattispecie era costituita da istituti
finalizzati a tutelare gli interessi dei finanziatori -> imprese commerciali, a cui il diritto
dell’impresa era indirizzato nella sua interezza.
→ Il piccolo imprenditore
All’interno della fattispecie impresa sono previste alcune distinzioni, funzionali a
un’applicazione differenziata della disciplina.
Un criterio di distinzione attiene alle dimensioni dell’organizzazione dell’attività ed è
incentrata sulla definizione di piccolo imprenditore (art. 2083):
- Chi esercita un’attività professionale prevalentemente organizzata con il lavoro
proprio o dei propri familiari
- In via esemplificativa: coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti
Art. 2083: attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro del titolare e dei
componenti della sua famiglia (figure soggettive del coltivatore diretto del fondo,
dell’artigiano e del piccolo commerciante).
La scelta di attribuire alla piccola impresa rilevanza normativa più ristretta può cogliersi
soprattutto nel fatto che tale processo si incentra essenzialmente sul fattore produttivo del
lavoro (del titolare e dei suoi familiari, quindi di cui già si dispone).
Il lavoro del titolare e dei suoi familiari deve costituire il fattore essenziale . 2
La categoria del piccolo imprenditore aveva originariamente la funzione di delimitare
un’area di esenzione da alcune parti della disciplina dell’impresa, in ragione del rapporto
costi-benefici dell’applicazione di tali regole alle realtà imprenditoriali di minori
dimensioni (pubblicità legale, scritture contabili, procedure concorsuali).
Col tempo però questa distinzione ha progressivamente perso importanza
- Alcune esenzioni sono venute meno (iscrizione nel registro, scritture contabili a fini
tributari)
- Ai fini delle procedure concorsuali, l’art. 2083 è stato sostituito da parametri
quantitativi all’art. 2, comma 1, lett. d), cod. crisi (prima: art. 1 l. fall.)
- Sono state introdotte ulteriori e diverse nozioni di piccola impresa nell’ambito di leggi
speciali (es.: Statuto delle imprese, Legge quadro per l’artigianato)
→ L’imprenditore agricolo
Nozione: art 2135 -> attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e
attività connesse.
Si attribuisce all’impresa agricola rilevanza normativa più ristretta, in quanto tale fenomeno si
caratterizzava per avere un processo produttivo incentrato essenzialmente sul fondo e
l’impresa agricola si sostanziava nello sfruttamento del fondo; poichè essa non presentava
particolari esigenze di investimento, dato che i fattori produttivi coincidevano in larga parte
con il fondo, il legislatore ha optato per una disciplina di portata più circoscritta.
La versione originaria di questo articolo è stata integrata di due commi che descrivono cosa
sono le attività agricole essenziali e le attività agricole per connessione.
Attività agricole essenziali: nella versione originaria della norma si poteva ritenere che
rientrassero solo quelle di coltivazione e allevamento di bestiame che avevano luogo sul
fondo; con l’introduzione dei nuovi commi, la norma stabilisce che un’attività è di coltivazione
o di allevamento se utilizza o può utilizzare il fondo. Quindi il fondo passa da essere fattore
produttivo essenziale a essere fattore produttivo eventuale, non più elemento
caratterizzante.
Elemento caratterizzante della nuova nozione è la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico.
Attività agricole connesse: quelle attività che utilizzano come materia prima prevalente i
prodotti derivanti dall’attività di coltivazione e/o di allevamento di animali esercitata dal
medesimo oggetto.
Perciò oggi sono attività agricole per connessione tutte le attività di manipolazione,
trasformazione e commercializzazione di prodotti che provengono prevalentemente
dall’attività agricola essenziale -> es. esercita attività agricola per connessione il produttore
di uva che anzichè vendere la stessa sul mercato ortofrutticolo la utilizza per trasformarla in
vino e vendere così il vino ottenuto.
Inoltre, sono attività connesse quelle attività di produzione e di fornitura di beni e servizi
ottenuti impiegando principalmente le attrezzature o le risorse che costituiscono l’agenda
agricola dello stesso soggetto (il riferimento è principalmente alle attività di agriturismo). 3
Anche in questo caso, la distinzione era in origine funzionale alla disapplicazione di gran
parte della disciplina dell’impresa, in ragione delle caratteristiche che le imprese agricole
tipicamente presentavano al tempo.
▪ Attività principalmente incentrate sul fondo di proprietà dell’imprenditore e con attività
connesse di carattere economicamente secondario
→ Minori complessità organizzative e finanziarie
→ Minori esigenze di tutela dei terzi (pubblicità, scritture contabili, rappresentanza,
procedure concorsuali)
▪ Esposizione dell’attività anche al c.d. rischio biologico, oltre al rischio di impresa
→ Esenzione dalla disciplina fallimentare, che all’epoca aveva anche una valenza
punitiva per il fallito
Nel tempo, però, la realtà dell’impresa agricola ha attraversato una significativa
modernizzazione, recepita in una legge di riforma della disciplina di settore (d. lgs. n.
228/2001) che ha altresì ampliato i confini della nozione giuridica
▪ Attività essenziali: dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, connesse anche
solo potenzialmente con il fondo (incluse anche, per es., le coltivazioni artificiali o gli
allevamenti in batteria)
▪ Attività connesse: se sono svolte utilizzando prevalentemente le materie prodotte, o le
attrezzature impiegate, nelle attività essenziali
La definizione odierna comprende quindi realtà imprenditoriali che possono essere
caratterizzate anche da elevata complessità organizzativa e finanziaria, così indebolendo
la ragion d’essere di un trattamento giuridico differenziato tra imprese agricole e
commerciali.
Inoltre, poiché le riforme della legge fallimentare del 2005-2007 hanno eliminato la valenza
punitiva del fallimento, l’esenzione da questa procedura non costituisce più un
trattamento di favore sotto il profilo economico (lo è ancora, invece, sotto il profilo penale).
In ogni caso, alcune differenze di disciplina sono venute meno (iscrizione nel registro delle
imprese, tenuta delle scritture contabili a fini fiscali) o si sono ridotte (dal 2012, anche i
debitori esenti dal fallimento possono ricorrere a procedure di composizione delle crisi da
sovraindebitamento, ispirate al modello delle procedure concorsuali riformate).
→ Le tipologie di soggetti
Un’altra distinzione interna alla fattispecie impresa riguarda le tipologie di soggetti
giuridici che possono esercitare un’attività di impresa
- Persone fisiche / enti
- Enti pubblici / enti privati
Queste distinzioni non sono funzionali, come le precedenti, a togliere, bensì ad aggiungere.
● Non individuano tanto ambiti di esenzione parziale dall’applicazione della disciplina
dell’impresa
● Ma costituiscono soprattutto la base su cui si innestano segmenti di disciplina
ulteriore, che si aggiungono alla disciplina generale dell’impresa 4
→ Gli enti imprenditori
Questo ulteriore apparato di regole ha a che fare con il carattere “artificiale” dei soggetti
imprenditori che non sono persone fisiche (ovverosia, oggi, la normalità dei casi)
- All’imprenditore individuale si applica tutta la disciplina generale dell’impresa
- Agli enti (= soggetti non persone fisiche) si applica un ulteriore complesso di regole,
necessarie per il loro “funzionamento”.
Si tratta infatti di “centri di imputazione” di rapporti giuridici, che possono avere diversa
origine e che, per poter fungere da soggetto di rapporti giuridici patrimoniali nei quali si
articola un’attività di impresa, devono essere dotati di almeno due elementi essenziali
▪ Un definito apparato decisionale, attraverso cui sia individuato chi può prendere
decisioni per conto dell’ente e chi può impegnare lo stesso ente in rapporti giuridici
patrimoniali
▪ Un patrimonio che costituisca garanzia generica per le obbligazioni assunte (art.
2740c.c.)
Gli enti che esercitano un’impresa devono perciò essere soggetti a un’ulteriore disciplina
che regoli almeno questi due aspetti.
→ L’impresa commerciale
Non si rinviene una norma che contenga la relativa nozione, infatti essa si desume all’art
2195, norma di disciplina, cioè che contiene un precetto comportamentale (obbligo di
pubblicità) riferito a chi pone in essere delle attività come un’attività bancaria o assicurativa,
un’attività di trasporto per terra, acqua e aria, ecc. Riassuntivamente, l’impresa commerciale
è un’attività di produzione di beni e servizi che si qualifica come industriale e/o un’attività di
circolazione di beni che si qualifica come intermediaria. A queste due categorie si aggiunge
l’impresa civile come le imprese artigiane, imprese finanziarie, imprese primarie e imprese di
pubblici spettacoli e le agenzie matrimoniali.
→ Le imprese pubbliche
Si fa riferimento a un fenomeno produttivo imprenditoriale di natura commerciale esercitato
da o riconducibile ad un soggetto di diritto pubblico (un ente pubblico). Un’attività
commerciale può costituire oggetto esclusivo o principale di un ente pubblico, che si
qualifica dunque come ente pubblico economico, oppure può costituire un’iniziativa
secondaria di un ente che quindi si può qualificare come ente pubblico non economico.
Inoltre è possibile che un ente pubblico detenga il controllo di una società, si parla dunque di
società in mano pubblica.
Ente pubblico economico: ente che si prefigge di perseguire il suo fine istituzionale
attraverso un’attività commerciale.
Ente pubblico non economico: realizza i molteplici fini istituzionali attraverso un’azione che si
articola in numerose iniziative che non presentano i caratteri dell’impresa
Società in mano pubblica: società la cui partecipazione di controllo è detenuta da un ente
pubblico.
Dunque in queste tre forme un ente pubblico può direttamente o tramite società esercitare
un’attività economica, il cui oggetto può ad es essere una fornitura di un servizio pubblico,
dunque si parla di servizi pubblici -> possono essere a rilevanza economica (è possibile
dunque fornire un margine di profitto) (questa categoria inoltre, a differenza dei secondi la
cui scelta è discrezionale dell’ente pubblico, deve essere gestita da una società in house)
oppure privi di rilevanza economica (solo con l’obiettivo di copertura dei costi). 5
L’impresa pubblica può presentarsi nella forma di società pubblica (impresa-società),
dell’ente pubblico economico (impresa-ente) o all’interno del contesto organizzativo di un
ente pubblico non economico (impresa-organo).
In un contesto economico e sociale impostato sul modello dell’economia di mercato in
libera concorrenza, l’iniziativa imprenditoriale dovrebbe essere lasciata di regola ai soggetti
privati e solo in via eccezionale dovrebbe essere affidata a soggetti di diritto pubblico.
In realtà nel contesto italiano, dal Secondo Dopoguerra fino agli anni Novanta, le imprese
pubbliche hanno occupato un ruolo centrale nei principali settori dell’economia (banche,
telecomunicazioni, energia, trasporti, ecc.).
Dagli anni Novanta è stato avviato un processo di privatizzazione di gran parte delle
imprese pubbliche (spesso su impulso dell’attività di armonizzazione comunitaria).
Oggi i casi di esercizio di imprese da parte di soggetti di diritto pubblico sono rimasti in
numero esiguo.
Tuttavia l’intervento pubblico in alcuni importanti settori imprenditoriali continua a svolgersi
attraverso il controllo da parte dell’amministrazione pubblica di società di diritto privato.
Bisogna infatti distinguere tra
- Privatizzazione formale: trasformazione degli enti pubblici in soggetti di diritto privato
(soprattutto s.p.a.), ma permanenza di partecipazioni di controllo in capo allo Stato o ad
altre amministrazioni pubbliche
- In ogni caso, queste imprese sono soggette alla disciplina dell’impresa e delle
società come un soggetto privato.
Privatizzazione sostanziale: trasformazione degli enti pubblici in soggetti di diritto
privato e vendita delle partecipazioni a privati (mediante offerta al pubblico o trattativa
privata).
• Se si tratta di settori strategici, però, sono rimasti poteri speciali dello Stato su alcuni
aspetti più delicati per gli interessi nazionali (c.d. golden power)
→ Gli enti pubblici
Tra i (pochi) soggetti di diritto pubblico rimasti, si distingue tra
▪ Enti pubblici economici, il cui fine istituzionale è perseguito esclusivamente o
principalmente mediante l’attività di impresa
▪ Enti pubblici non economici, il cui fine istituzionale è perseguito attraverso varie attività,
tra le quali può rientrare anche un’attività d’impresa.
Questi enti sono soggetti a quasi tutta la disciplina dell’impresa (eccezioni: procedure
concorsuali apposite in luogo della disciplina delle crisi nel caso di enti pubblici ed
esenzione dal regime di pubblicità per gli enti pubblici non economici).
L’ulteriore disciplina riguardante l’apparato decisionale e la garanzia patrimoniale di tali
enti è oggetto del diritto pubblico. 6
→ Impresa privata
Fenomeno produttivo imprenditoriale che assume la forma giuridica di diritto privato:
persona fisica (impresa individuale), la società (impresa societaria) o un altro ente privato
non societario.
Tra i soggetti privati non p
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Abriani Niccolò, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, a cur…
-
Riassunto esame diritto commerciale, docente Santagata, libro consigliato diritto commerciale a cura di Marco Cian,…
-
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Ottolia Andrea, libro consigliato Manuale di diritto commerciale , A cur…
-
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Cian Marco, libro consigliato Manuale di diritto commerciale (S.p.a. e s…