Estratto del documento

DIRITTO COMMERCIALE

→ Sviluppo storico della disciplina

Diritto commerciale colloca la sua origine con l’attività mercantile nel Basso Medioevo

(XI-XIII sec), periodo in cui si passa da un sistema economico feudale,sostanzialmente

statico (con il feudo), a un sistema incentrato sul commercio, cioè di scambio di merci più

ampio e quindi a un sistema economico più ampio; questo comporta l’emersione (più

urgente) di nuove esigenze che esigono risposte diverse da quelle che poteva offrire il diritto

comune(canonico e romano) non trovavano risposte adeguate. All’interno delle corporazioni

dell’epoca si sviluppano delle consuetudini che nel tempo si formalizzano negli statuti delle

corporazioni; nasce così lo ius mercatorum (cioè la specialità del diritto), un diritto che

supera la dimensione locale (il commercio era internazionale).

Con la nascita degli Stati nazionali si passa dal diritto delle corporazioni a diritto statale,

anche per l’acquisizione di influenza politica del ceto imprenditoriale; rimane comunque un

diritto speciale di base soggettiva (del soggetto, ovvero dei commercianti) fino alla fine del

700, perchè d a un lato c’è stata la rivoluzione industriale, con cui è stata introdotta la

produzione di massa (modello di fabbrica, catena di montaggio, ecc), e dall’altro la

rivoluzione francese che, abolendo una distinzione tra ceti, favorendo il passaggio da una

specializzazione su base soggettiva (commercianti) a una specializzazione a base oggettiva

(gli atti di commercio),

Con le codificazioni del XIX sec viene istituzionalizzato il dualismo con il diritto civile; fino ad

arrivare all’unificazione in un unico codice civile nel 1942, con una “commercializzazione” del

diritto civile. Ancora oggi abbiamo una stratificazione di discipline: la fonte primaria è il

codice civile, ma nel tempo si sono affiancate altre importanti fonti, in particolare il diritto

comunitario (dell’UE, principalmente con le direttive recepite da leggi nazionali), il quale ha

l’obiettivo di: 1- instaurare di un mercato unico in libera concorrenza; 2- conseguenti

interventi di armonizzazione degli ordinamenti (quindi da un lato c’è la volontà di unificare,

dall’altro c’è competizione tra ordinamenti). 1

L’IMPRESA

→ La definizione giuridica di imprenditore

Distinzioni terminologiche

▪ Imprenditore (soggetto)

▪ Impresa (attività)

▪ Azienda (oggetto o strumento dell’attività)

Premessa di metodo: la definizione di una fattispecie non è mai fine a se stessa, è sempre

funzionale all'applicazione di una certa disciplina

▪ La stessa nozione può avere significati diversi in base alla disciplina applicabile

▪ La delimitazione della fattispecie o le distinzioni al suo interno non hanno valenza

“ontologica”, in assoluto, ma solo in relazione all’applicazione o non applicazione di certe

regole

Principali suddivisioni

▪ In base al tipo di soggetto:

- pubblico / privato

- individuale / collettivo

▪ In base alle dimensioni dell’organizzazione: piccolo / non piccolo (= medio o grande)

▪ In base al tipo di attività: agricolo / commerciale.

Il legislatore del ‘42 proponeva una nozione generale di impresa ma non tutti i fenomeni

produttivi dovevano essere assoggettati alla stessa disciplina; in particolare, i due fenomeni

imprenditoriali cui si attribuiva questa più stretta rilevanza normativa sono:

- guardando alla natura della produzione, si enuclea dalla nozione generale di impresa

l’impresa agricola

- guardando alla dimensione dell’organizzazione, si enuclea dalla nozione generale di

impresa la piccola impresa

La disciplina in cui non rientravano queste due sottofattispecie era costituita da istituti

finalizzati a tutelare gli interessi dei finanziatori -> imprese commerciali, a cui il diritto

dell’impresa era indirizzato nella sua interezza.

→ Il piccolo imprenditore

All’interno della fattispecie impresa sono previste alcune distinzioni, funzionali a

un’applicazione differenziata della disciplina.

Un criterio di distinzione attiene alle dimensioni dell’organizzazione dell’attività ed è

incentrata sulla definizione di piccolo imprenditore (art. 2083):

- Chi esercita un’attività professionale prevalentemente organizzata con il lavoro

proprio o dei propri familiari

- In via esemplificativa: coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti

Art. 2083: attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro del titolare e dei

componenti della sua famiglia (figure soggettive del coltivatore diretto del fondo,

dell’artigiano e del piccolo commerciante).

La scelta di attribuire alla piccola impresa rilevanza normativa più ristretta può cogliersi

soprattutto nel fatto che tale processo si incentra essenzialmente sul fattore produttivo del

lavoro (del titolare e dei suoi familiari, quindi di cui già si dispone).

Il lavoro del titolare e dei suoi familiari deve costituire il fattore essenziale . 2

La categoria del piccolo imprenditore aveva originariamente la funzione di delimitare

un’area di esenzione da alcune parti della disciplina dell’impresa, in ragione del rapporto

costi-benefici dell’applicazione di tali regole alle realtà imprenditoriali di minori

dimensioni (pubblicità legale, scritture contabili, procedure concorsuali).

Col tempo però questa distinzione ha progressivamente perso importanza

- Alcune esenzioni sono venute meno (iscrizione nel registro, scritture contabili a fini

tributari)

- Ai fini delle procedure concorsuali, l’art. 2083 è stato sostituito da parametri

quantitativi all’art. 2, comma 1, lett. d), cod. crisi (prima: art. 1 l. fall.)

- Sono state introdotte ulteriori e diverse nozioni di piccola impresa nell’ambito di leggi

speciali (es.: Statuto delle imprese, Legge quadro per l’artigianato)

→ L’imprenditore agricolo

Nozione: art 2135 -> attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e

attività connesse.

Si attribuisce all’impresa agricola rilevanza normativa più ristretta, in quanto tale fenomeno si

caratterizzava per avere un processo produttivo incentrato essenzialmente sul fondo e

l’impresa agricola si sostanziava nello sfruttamento del fondo; poichè essa non presentava

particolari esigenze di investimento, dato che i fattori produttivi coincidevano in larga parte

con il fondo, il legislatore ha optato per una disciplina di portata più circoscritta.

La versione originaria di questo articolo è stata integrata di due commi che descrivono cosa

sono le attività agricole essenziali e le attività agricole per connessione.

Attività agricole essenziali: nella versione originaria della norma si poteva ritenere che

rientrassero solo quelle di coltivazione e allevamento di bestiame che avevano luogo sul

fondo; con l’introduzione dei nuovi commi, la norma stabilisce che un’attività è di coltivazione

o di allevamento se utilizza o può utilizzare il fondo. Quindi il fondo passa da essere fattore

produttivo essenziale a essere fattore produttivo eventuale, non più elemento

caratterizzante.

Elemento caratterizzante della nuova nozione è la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico.

Attività agricole connesse: quelle attività che utilizzano come materia prima prevalente i

prodotti derivanti dall’attività di coltivazione e/o di allevamento di animali esercitata dal

medesimo oggetto.

Perciò oggi sono attività agricole per connessione tutte le attività di manipolazione,

trasformazione e commercializzazione di prodotti che provengono prevalentemente

dall’attività agricola essenziale -> es. esercita attività agricola per connessione il produttore

di uva che anzichè vendere la stessa sul mercato ortofrutticolo la utilizza per trasformarla in

vino e vendere così il vino ottenuto.

Inoltre, sono attività connesse quelle attività di produzione e di fornitura di beni e servizi

ottenuti impiegando principalmente le attrezzature o le risorse che costituiscono l’agenda

agricola dello stesso soggetto (il riferimento è principalmente alle attività di agriturismo). 3

Anche in questo caso, la distinzione era in origine funzionale alla disapplicazione di gran

parte della disciplina dell’impresa, in ragione delle caratteristiche che le imprese agricole

tipicamente presentavano al tempo.

▪ Attività principalmente incentrate sul fondo di proprietà dell’imprenditore e con attività

connesse di carattere economicamente secondario

→ Minori complessità organizzative e finanziarie

→ Minori esigenze di tutela dei terzi (pubblicità, scritture contabili, rappresentanza,

procedure concorsuali)

▪ Esposizione dell’attività anche al c.d. rischio biologico, oltre al rischio di impresa

→ Esenzione dalla disciplina fallimentare, che all’epoca aveva anche una valenza

punitiva per il fallito

Nel tempo, però, la realtà dell’impresa agricola ha attraversato una significativa

modernizzazione, recepita in una legge di riforma della disciplina di settore (d. lgs. n.

228/2001) che ha altresì ampliato i confini della nozione giuridica

▪ Attività essenziali: dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, connesse anche

solo potenzialmente con il fondo (incluse anche, per es., le coltivazioni artificiali o gli

allevamenti in batteria)

▪ Attività connesse: se sono svolte utilizzando prevalentemente le materie prodotte, o le

attrezzature impiegate, nelle attività essenziali

La definizione odierna comprende quindi realtà imprenditoriali che possono essere

caratterizzate anche da elevata complessità organizzativa e finanziaria, così indebolendo

la ragion d’essere di un trattamento giuridico differenziato tra imprese agricole e

commerciali.

Inoltre, poiché le riforme della legge fallimentare del 2005-2007 hanno eliminato la valenza

punitiva del fallimento, l’esenzione da questa procedura non costituisce più un

trattamento di favore sotto il profilo economico (lo è ancora, invece, sotto il profilo penale).

In ogni caso, alcune differenze di disciplina sono venute meno (iscrizione nel registro delle

imprese, tenuta delle scritture contabili a fini fiscali) o si sono ridotte (dal 2012, anche i

debitori esenti dal fallimento possono ricorrere a procedure di composizione delle crisi da

sovraindebitamento, ispirate al modello delle procedure concorsuali riformate).

→ Le tipologie di soggetti

Un’altra distinzione interna alla fattispecie impresa riguarda le tipologie di soggetti

giuridici che possono esercitare un’attività di impresa

- Persone fisiche / enti

- Enti pubblici / enti privati

Queste distinzioni non sono funzionali, come le precedenti, a togliere, bensì ad aggiungere.

● Non individuano tanto ambiti di esenzione parziale dall’applicazione della disciplina

dell’impresa

● Ma costituiscono soprattutto la base su cui si innestano segmenti di disciplina

ulteriore, che si aggiungono alla disciplina generale dell’impresa 4

→ Gli enti imprenditori

Questo ulteriore apparato di regole ha a che fare con il carattere “artificiale” dei soggetti

imprenditori che non sono persone fisiche (ovverosia, oggi, la normalità dei casi)

- All’imprenditore individuale si applica tutta la disciplina generale dell’impresa

- Agli enti (= soggetti non persone fisiche) si applica un ulteriore complesso di regole,

necessarie per il loro “funzionamento”.

Si tratta infatti di “centri di imputazione” di rapporti giuridici, che possono avere diversa

origine e che, per poter fungere da soggetto di rapporti giuridici patrimoniali nei quali si

articola un’attività di impresa, devono essere dotati di almeno due elementi essenziali

▪ Un definito apparato decisionale, attraverso cui sia individuato chi può prendere

decisioni per conto dell’ente e chi può impegnare lo stesso ente in rapporti giuridici

patrimoniali

▪ Un patrimonio che costituisca garanzia generica per le obbligazioni assunte (art.

2740c.c.)

Gli enti che esercitano un’impresa devono perciò essere soggetti a un’ulteriore disciplina

che regoli almeno questi due aspetti.

→ L’impresa commerciale

Non si rinviene una norma che contenga la relativa nozione, infatti essa si desume all’art

2195, norma di disciplina, cioè che contiene un precetto comportamentale (obbligo di

pubblicità) riferito a chi pone in essere delle attività come un’attività bancaria o assicurativa,

un’attività di trasporto per terra, acqua e aria, ecc. Riassuntivamente, l’impresa commerciale

è un’attività di produzione di beni e servizi che si qualifica come industriale e/o un’attività di

circolazione di beni che si qualifica come intermediaria. A queste due categorie si aggiunge

l’impresa civile come le imprese artigiane, imprese finanziarie, imprese primarie e imprese di

pubblici spettacoli e le agenzie matrimoniali.

→ Le imprese pubbliche

Si fa riferimento a un fenomeno produttivo imprenditoriale di natura commerciale esercitato

da o riconducibile ad un soggetto di diritto pubblico (un ente pubblico). Un’attività

commerciale può costituire oggetto esclusivo o principale di un ente pubblico, che si

qualifica dunque come ente pubblico economico, oppure può costituire un’iniziativa

secondaria di un ente che quindi si può qualificare come ente pubblico non economico.

Inoltre è possibile che un ente pubblico detenga il controllo di una società, si parla dunque di

società in mano pubblica.

Ente pubblico economico: ente che si prefigge di perseguire il suo fine istituzionale

attraverso un’attività commerciale.

Ente pubblico non economico: realizza i molteplici fini istituzionali attraverso un’azione che si

articola in numerose iniziative che non presentano i caratteri dell’impresa

Società in mano pubblica: società la cui partecipazione di controllo è detenuta da un ente

pubblico.

Dunque in queste tre forme un ente pubblico può direttamente o tramite società esercitare

un’attività economica, il cui oggetto può ad es essere una fornitura di un servizio pubblico,

dunque si parla di servizi pubblici -> possono essere a rilevanza economica (è possibile

dunque fornire un margine di profitto) (questa categoria inoltre, a differenza dei secondi la

cui scelta è discrezionale dell’ente pubblico, deve essere gestita da una società in house)

oppure privi di rilevanza economica (solo con l’obiettivo di copertura dei costi). 5

L’impresa pubblica può presentarsi nella forma di società pubblica (impresa-società),

dell’ente pubblico economico (impresa-ente) o all’interno del contesto organizzativo di un

ente pubblico non economico (impresa-organo).

In un contesto economico e sociale impostato sul modello dell’economia di mercato in

libera concorrenza, l’iniziativa imprenditoriale dovrebbe essere lasciata di regola ai soggetti

privati e solo in via eccezionale dovrebbe essere affidata a soggetti di diritto pubblico.

In realtà nel contesto italiano, dal Secondo Dopoguerra fino agli anni Novanta, le imprese

pubbliche hanno occupato un ruolo centrale nei principali settori dell’economia (banche,

telecomunicazioni, energia, trasporti, ecc.).

Dagli anni Novanta è stato avviato un processo di privatizzazione di gran parte delle

imprese pubbliche (spesso su impulso dell’attività di armonizzazione comunitaria).

Oggi i casi di esercizio di imprese da parte di soggetti di diritto pubblico sono rimasti in

numero esiguo.

Tuttavia l’intervento pubblico in alcuni importanti settori imprenditoriali continua a svolgersi

attraverso il controllo da parte dell’amministrazione pubblica di società di diritto privato.

Bisogna infatti distinguere tra

- Privatizzazione formale: trasformazione degli enti pubblici in soggetti di diritto privato

(soprattutto s.p.a.), ma permanenza di partecipazioni di controllo in capo allo Stato o ad

altre amministrazioni pubbliche

- In ogni caso, queste imprese sono soggette alla disciplina dell’impresa e delle

società come un soggetto privato.

Privatizzazione sostanziale: trasformazione degli enti pubblici in soggetti di diritto

privato e vendita delle partecipazioni a privati (mediante offerta al pubblico o trattativa

privata).

• Se si tratta di settori strategici, però, sono rimasti poteri speciali dello Stato su alcuni

aspetti più delicati per gli interessi nazionali (c.d. golden power)

→ Gli enti pubblici

Tra i (pochi) soggetti di diritto pubblico rimasti, si distingue tra

▪ Enti pubblici economici, il cui fine istituzionale è perseguito esclusivamente o

principalmente mediante l’attività di impresa

▪ Enti pubblici non economici, il cui fine istituzionale è perseguito attraverso varie attività,

tra le quali può rientrare anche un’attività d’impresa.

Questi enti sono soggetti a quasi tutta la disciplina dell’impresa (eccezioni: procedure

concorsuali apposite in luogo della disciplina delle crisi nel caso di enti pubblici ed

esenzione dal regime di pubblicità per gli enti pubblici non economici).

L’ulteriore disciplina riguardante l’apparato decisionale e la garanzia patrimoniale di tali

enti è oggetto del diritto pubblico. 6

→ Impresa privata

Fenomeno produttivo imprenditoriale che assume la forma giuridica di diritto privato:

persona fisica (impresa individuale), la società (impresa societaria) o un altro ente privato

non societario.

Tra i soggetti privati non p

Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 146
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Semeghini Danilo, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, a cura di Cian, Giappichelli, Marco Cian Pag. 1 Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Semeghini Danilo, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, a cura di Cian, Giappichelli, Marco Cian Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 146.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Semeghini Danilo, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, a cura di Cian, Giappichelli, Marco Cian Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 146.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Semeghini Danilo, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, a cura di Cian, Giappichelli, Marco Cian Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 146.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Semeghini Danilo, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, a cura di Cian, Giappichelli, Marco Cian Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 146.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Semeghini Danilo, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, a cura di Cian, Giappichelli, Marco Cian Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 146.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Semeghini Danilo, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, a cura di Cian, Giappichelli, Marco Cian Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 146.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Semeghini Danilo, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, a cura di Cian, Giappichelli, Marco Cian Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 146.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Semeghini Danilo, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, a cura di Cian, Giappichelli, Marco Cian Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 146.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Semeghini Danilo, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, a cura di Cian, Giappichelli, Marco Cian Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 146.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Semeghini Danilo, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, a cura di Cian, Giappichelli, Marco Cian Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 146.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Semeghini Danilo, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, a cura di Cian, Giappichelli, Marco Cian Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 146.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Semeghini Danilo, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, a cura di Cian, Giappichelli, Marco Cian Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 146.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Semeghini Danilo, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, a cura di Cian, Giappichelli, Marco Cian Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 146.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Semeghini Danilo, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, a cura di Cian, Giappichelli, Marco Cian Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 146.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Semeghini Danilo, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, a cura di Cian, Giappichelli, Marco Cian Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 146.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Semeghini Danilo, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, a cura di Cian, Giappichelli, Marco Cian Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 146.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Semeghini Danilo, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, a cura di Cian, Giappichelli, Marco Cian Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 146.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Semeghini Danilo, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, a cura di Cian, Giappichelli, Marco Cian Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 146.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Semeghini Danilo, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, a cura di Cian, Giappichelli, Marco Cian Pag. 91
1 su 146
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Francescaaa_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Semeghini Danilo.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community