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LE AZIONI
ART. 2346: “La partecipazione sociale è rappresentata da azioni”
Azione = unità di suddivisione del capitale sociale, partecipazione sociale minima, tutte le azioni sono fra
loro uguali, indivisibili, non sono fondibili, non cumulabili: capitale sociale di 100.000, viene diviso in
1000 azioni ognuna di valore pari a 100. I soci diventano azionisti (soci = azionisti di una spa), ogni socio
non ha una quota ma un tot di azioni che determina il diritto alla partecipazione agli utili
Sono le azioni che conferiscono la qualifica di socio e ne determinano i poteri
le spa sono “unioni di sacchi di danaro”, in cui tra associati si
c.d. spersonalizzazione della partecipazione:
rileva il valore monetario del contributo del singolo, quindi la partecipazione viene percepita solo come un
“bene”, suscettibile di collocamento e circolazione nel mercato.
38 l’unità minima di investimento.
IL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI: le azioni rappresentano Spetta
all’autonomia statutaria fissare (no irreversibile: aumento capitale; raggruppamento) tale entità minima di
valore, che deve essere uguale per tutte le azioni (fungibilità, spersonalizzazione) e riportato sul titolo.
esprimente una (≠
È questo il c.d. valore nominale dell’azione frazione del capitale sociale valore reale che
un’equivalente frazione
corrisponde ad ma del patrimonio netto).
Il valore nominale può essere espresso o inespresso (azioni senza valore nominale: 2346, co. 3).
Azioni con valore nominale espresso: 10.000 azioni ciascuna azione a valore nominale 1 euro, capitale sociale
10.000 euro. Valore nominale minimo che si può investire nella società è 1 euro = minimo che devo pagare
per una azione, sottoscrivo un tot di azioni a un tot di euro. Se il valore nominale è 0,70 centesimi, io non
posso dire investo 1 euro, si possono investire multipli quindi 0,70, 1,4, etc e quindi 1,2 etc azioni.
Azioni con valore nominale inespresso: statuto della società non esprime il valore nominale delle azioni, si
ricava facendo il rapporto tra il capitale sociale (che deve essere sempre espresso) e il numero di azioni, quindi
10.000 capitale con 10.000 azioni, rapporto pari a 1 euro che è il valore nominale. Se si lascia inespresso non
serve modificare il valore nominale delle azioni, se è espresso deve essere modificato il valore nominale nello
statuto della società.
Art. 2325–bis: → disciplinate essenzialmente dal
CHIUSE = non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio codice civile,
pochi soci → disciplinate dalle
APERTE = vi fanno ricorso leggi speciali e, per quanto da queste non previsto, dal codice
civile, i soci sono tanti. A loro volta, si dividono in due sottocategorie, a seconda che le loro azioni siano:
quotate in mercati regolamentati: azioni collocate in un luogo aperto al pubblico dove chiunque può
comprare azioni = non è necessario che qualcuno le venda ma basta andare in borsa, oppure
diffuse fra il pubblico in misura rilevante (116 tuf): non esiste un mercato per queste azioni, al massimo
per venderle si può ricorre al “porta a porta” = qualcuno disposto a venderle
–
S.P.A. LA STRUTTURA FINANZIARIA
Lo svolgimento di un’attività d’impresa presuppone ed implica la raccolta di risorse finanziarie. Queste,
complessivamente considerate, compongono quella che viene detta la struttura finanziaria della società.
Società quotate ci deve essere un flottante scambi continui per rimanere in borsa
Salvo il limite minimo di capitale, la definizione della struttura finanziaria è libera, dal pdv sia quantitativo
sia qualitativo. (di rischio) → → azioni →
a) essenziale: CAPITALE provvista primaria di rischio status socii
b) eventuale:
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI (2346 u.c.)
OBBLIGAZIONI (2410)
STRUMENTI FINANZIARI ASSIMILABILI ALLE OBBLIGAZIONI (2411, co. 3)
IL CAPITALE SOCIALE
come fatto = insieme dei conferimenti effettuati o promessi dai soci
39
definitivamente destinate all’esercizio
come regola = le risorse imputate a capitale devono restare
dell’attività sociale
Sottoscrizione del capitale sociale: delle azioni vuol dire stipulare il contratto con cui ci si impegna a
effettuare conferimenti almeno pari al valore del capitale sociale, cioè a rispettare il valore del proprio
conferimento
Liberazione del capitale sociale: fare effettivamente il conferimento alla società e libero le azioni
≠ acquisto e vendita delle azioni: rapporto fra socio e un terzo e non socio e la società (mercato primario),
chi compra le azioni, terzo, paga il prezzo a chi vende le azioni, socio, per diventare azionista (mercato
secondario)
FISSITÀ del capitale sociale (= tendenziale invariabilità nel tempo):
modificarne l’entità
o gli amministratori non possono (occorre formale modifica dello statuto)
o gli amministratori non possono distribuire utili in presenza di una perdita (2433, co. 3)
o il rimborso dei conferimenti non è libero (2445)
o un valore pari a quello del capitale deve essere iscritto al passivo (2424)
FORMAZIONE del capitale sociale:
è quello dell’art. 2327:
1. Cifra: unico limite capitale minimo (sottoscritto) di una spa = 50.000 euro.
l’attivo deve sempre
È condizione sia per la costituzione, sia per la sopravvivenza (2484) della società:
eccedere il passivo per almeno 50.000 euro (indicato anche nella corrispondenza)
2. Oggetto = è la somma dei conferimenti (art. 2343-2344 c.c.)
• Effettuazione dei conferimenti:
o In denaro
o Beni in natura, in proprietà o in godimento
o Diritti di credito
• Due limiti per le S.p.A. (per una struttura patrimoniale più solida):
d’opera
o Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni e di servizi: possono però costituire
prestazioni accessorie ai conferimenti
o Non sono conferibili:
Beni generici
Beni futuri
Prestazioni continue e periodiche
INTEGRITÀ DEL CAPITALE
conferimento d’opera
Il divieto di
l’azionista che li conferisce deve chiedere al presidente del
La stima dei conferimenti in natura:
tribunale la nomina di un esperto stimato (perito) che deve fare una relazione di stima attestando che il
valore del bene in natura o del credito non è inferiore alla cifra di capitale sociale che quel
conferimento è destinato a liberare
L’integrazione del conferimento carente; il recesso; la riduzione del capitale
EFFETTIVITÀ DEL CAPITALE
Il versamento del 25% del denaro deve essere versato dai soci immediatamente alla sottoscrizione, fino
a che gli amministratori non chiedono i conferimenti ancora dovuti (75%) il debito è congedato.
Socio moroso se al momento della richiesta dei versamenti ancora dovuti non li versa:
non può più votare, 40
gli amministratori possono trattarlo come un qualunque credito, intimandolo al pagamento,
chiedendo la condanna a pagare, quest’ultima possibilità è costosa
altrimenti lo citano in giudizio
quindi gli amministratori possono offrire le azioni scoperte (sottoscritte ma non liberate) agli altri
soci in proporzione ai diritti di ciascuno o ai terzi ad un valore almeno pari ai conferimenti ancora da
effettuare; se nessuno le libera si crea un problema in quanto ad esse non corrisponde il conferimento,
l’azionista inadempiente può considerarsi decaduto. entro l’anno solare
allora Gli amministratori
che le liberi, se nessuno lo fa quelle azioni si rivelano “carta
possono provare a trovare un altro
straccia” e le si annulla riducendo il capitale sociale.
L’esecuzione integrale dei conferimenti in natura (100% da liberare immediatamente alla
sottoscrizione)
SPA COSTITUZIONE ART. 2328
La spa può essere costituita per contratto o per atto unilaterale (società unipersonale)
• Atto costitutivo normalmente contiene:
2. Manifestazione della volontà di costituire la società.
3. Dati essenziali della struttura organizzativa (attività, denominazione sociale = nome, sede, oggetto,
durata, capitale sociale…)
• Statuto contiene: norme relative al funzionamento della società (art. 2328/3 c.c. = solo per le s.p.a. in quanto
nelle s.r.l. tali norme sono contenute nello stesso atto costitutivo (2463/7; ma nella prassi=s.p.a.).
o Forma: ATTO PUBBLICO (anche per lo statuto in quanto «parte integrante») sempre a pena di nullità
deve essere redatto e firmato dal notaio dopo che accerta l’esistenza delle condizioni di
(v. 2332):
costituzione (le tre sotto) e lo iscrive nel r.i. con efficacia costitutiva
(certificazione volontà privata e conformità all’ordinamento) più che garantire
o Ratio: tutelare i terzi
ponderazione (altrimenti non si spiega perché regola diversa per le s. persone) (Art. 28 l.N.)
In relazione ai rapporti fra statuto e atto costitutivo, il primo documento anche se forma oggetto di atto separato
costituisce parte integrante del secondo: si è detto che atto costitutivo e statuto concorrono insieme a comporre
le regole dell'organizzazione, l'uno ponendosi al completamento dell'altro. Va anzi precisato che il documento
“statuto”
che viene nella prassi chiamato spesso materialmente contiene non sono le regole di funzionamento
dell'organizzazione ma anche i suoi elementi identificativi i quali, dunque, vengono di fatto prodotti anche in
esso.
LE CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE Art. 2329 c.c.
1. Integrale sottoscrizione del capitale sociale;
Principio di effettività in senso lato: conferimento è oggetto di un vincolo giuridico immediatamente
vincolante all’esecuzione dei conferimenti
2. Il rispetto delle previsioni relative e alla stima dei conferimenti di beni
in natura e di crediti (artt. 2342-2343-2343ter c.c.)
Principio di effettività in senso stretto e integrità del capitale: immediata e sicura disponibilità e
corrispondenza in termini di valore
3. Sussistenza delle autorizzazioni e delle altre condizioni richieste dalla legge speciale per la costituzione
della società, in relazione al suo particolare oggetto [es. per attività bancaria (a. 14 tub)].
41
Il ricorrere di tutte queste condizioni (≠ autorizzazioni richieste l’esercizio dell’attività) deve essere
per
può ricevere l’atto. Sono condizioni per la stipulazione, non per
verificata dal notaio rogante. In difetto non
l’iscrizione.
L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
l’iscrizione la società acquista personalità giuridica
EFFICACIA COSTITUTIVA: art. 2331: co