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LE AZIONI

ART. 2346: “La partecipazione sociale è rappresentata da azioni”

Azione = unità di suddivisione del capitale sociale, partecipazione sociale minima, tutte le azioni sono fra

loro uguali, indivisibili, non sono fondibili, non cumulabili: capitale sociale di 100.000, viene diviso in

1000 azioni ognuna di valore pari a 100. I soci diventano azionisti (soci = azionisti di una spa), ogni socio

non ha una quota ma un tot di azioni che determina il diritto alla partecipazione agli utili

Sono le azioni che conferiscono la qualifica di socio e ne determinano i poteri

le spa sono “unioni di sacchi di danaro”, in cui tra associati si

c.d. spersonalizzazione della partecipazione:

rileva il valore monetario del contributo del singolo, quindi la partecipazione viene percepita solo come un

“bene”, suscettibile di collocamento e circolazione nel mercato.

38 l’unità minima di investimento.

IL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI: le azioni rappresentano Spetta

all’autonomia statutaria fissare (no irreversibile: aumento capitale; raggruppamento) tale entità minima di

valore, che deve essere uguale per tutte le azioni (fungibilità, spersonalizzazione) e riportato sul titolo.

esprimente una (≠

È questo il c.d. valore nominale dell’azione frazione del capitale sociale valore reale che

un’equivalente frazione

corrisponde ad ma del patrimonio netto).

Il valore nominale può essere espresso o inespresso (azioni senza valore nominale: 2346, co. 3).

Azioni con valore nominale espresso: 10.000 azioni ciascuna azione a valore nominale 1 euro, capitale sociale

10.000 euro. Valore nominale minimo che si può investire nella società è 1 euro = minimo che devo pagare

per una azione, sottoscrivo un tot di azioni a un tot di euro. Se il valore nominale è 0,70 centesimi, io non

posso dire investo 1 euro, si possono investire multipli quindi 0,70, 1,4, etc e quindi 1,2 etc azioni.

Azioni con valore nominale inespresso: statuto della società non esprime il valore nominale delle azioni, si

ricava facendo il rapporto tra il capitale sociale (che deve essere sempre espresso) e il numero di azioni, quindi

10.000 capitale con 10.000 azioni, rapporto pari a 1 euro che è il valore nominale. Se si lascia inespresso non

serve modificare il valore nominale delle azioni, se è espresso deve essere modificato il valore nominale nello

statuto della società.

Art. 2325–bis: → disciplinate essenzialmente dal

CHIUSE = non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio codice civile,

pochi soci → disciplinate dalle

APERTE = vi fanno ricorso leggi speciali e, per quanto da queste non previsto, dal codice

civile, i soci sono tanti. A loro volta, si dividono in due sottocategorie, a seconda che le loro azioni siano:

 quotate in mercati regolamentati: azioni collocate in un luogo aperto al pubblico dove chiunque può

comprare azioni = non è necessario che qualcuno le venda ma basta andare in borsa, oppure

 diffuse fra il pubblico in misura rilevante (116 tuf): non esiste un mercato per queste azioni, al massimo

per venderle si può ricorre al “porta a porta” = qualcuno disposto a venderle

S.P.A. LA STRUTTURA FINANZIARIA

Lo svolgimento di un’attività d’impresa presuppone ed implica la raccolta di risorse finanziarie. Queste,

complessivamente considerate, compongono quella che viene detta la struttura finanziaria della società.

Società quotate ci deve essere un flottante scambi continui per rimanere in borsa

Salvo il limite minimo di capitale, la definizione della struttura finanziaria è libera, dal pdv sia quantitativo

sia qualitativo. (di rischio) → → azioni →

a) essenziale: CAPITALE provvista primaria di rischio status socii

b) eventuale:

 ALTRI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI (2346 u.c.)

 OBBLIGAZIONI (2410)

 STRUMENTI FINANZIARI ASSIMILABILI ALLE OBBLIGAZIONI (2411, co. 3)

IL CAPITALE SOCIALE

 come fatto = insieme dei conferimenti effettuati o promessi dai soci

39

 definitivamente destinate all’esercizio

come regola = le risorse imputate a capitale devono restare

dell’attività sociale

 Sottoscrizione del capitale sociale: delle azioni vuol dire stipulare il contratto con cui ci si impegna a

effettuare conferimenti almeno pari al valore del capitale sociale, cioè a rispettare il valore del proprio

conferimento

 Liberazione del capitale sociale: fare effettivamente il conferimento alla società e libero le azioni

 ≠ acquisto e vendita delle azioni: rapporto fra socio e un terzo e non socio e la società (mercato primario),

chi compra le azioni, terzo, paga il prezzo a chi vende le azioni, socio, per diventare azionista (mercato

secondario)

FISSITÀ del capitale sociale (= tendenziale invariabilità nel tempo):

modificarne l’entità

o gli amministratori non possono (occorre formale modifica dello statuto)

o gli amministratori non possono distribuire utili in presenza di una perdita (2433, co. 3)

o il rimborso dei conferimenti non è libero (2445)

o un valore pari a quello del capitale deve essere iscritto al passivo (2424)

FORMAZIONE del capitale sociale:

è quello dell’art. 2327:

1. Cifra: unico limite capitale minimo (sottoscritto) di una spa = 50.000 euro.

l’attivo deve sempre

È condizione sia per la costituzione, sia per la sopravvivenza (2484) della società:

eccedere il passivo per almeno 50.000 euro (indicato anche nella corrispondenza)

2. Oggetto = è la somma dei conferimenti (art. 2343-2344 c.c.)

• Effettuazione dei conferimenti:

o In denaro

o Beni in natura, in proprietà o in godimento

o Diritti di credito

• Due limiti per le S.p.A. (per una struttura patrimoniale più solida):

d’opera

o Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni e di servizi: possono però costituire

prestazioni accessorie ai conferimenti

o Non sono conferibili:

 Beni generici

 Beni futuri

 Prestazioni continue e periodiche

INTEGRITÀ DEL CAPITALE

 conferimento d’opera

Il divieto di

 l’azionista che li conferisce deve chiedere al presidente del

La stima dei conferimenti in natura:

tribunale la nomina di un esperto stimato (perito) che deve fare una relazione di stima attestando che il

valore del bene in natura o del credito non è inferiore alla cifra di capitale sociale che quel

conferimento è destinato a liberare

 L’integrazione del conferimento carente; il recesso; la riduzione del capitale

EFFETTIVITÀ DEL CAPITALE

 Il versamento del 25% del denaro deve essere versato dai soci immediatamente alla sottoscrizione, fino

a che gli amministratori non chiedono i conferimenti ancora dovuti (75%) il debito è congedato.

Socio moroso se al momento della richiesta dei versamenti ancora dovuti non li versa:

 non può più votare, 40

 gli amministratori possono trattarlo come un qualunque credito, intimandolo al pagamento,

chiedendo la condanna a pagare, quest’ultima possibilità è costosa

altrimenti lo citano in giudizio

quindi gli amministratori possono offrire le azioni scoperte (sottoscritte ma non liberate) agli altri

soci in proporzione ai diritti di ciascuno o ai terzi ad un valore almeno pari ai conferimenti ancora da

effettuare; se nessuno le libera si crea un problema in quanto ad esse non corrisponde il conferimento,

l’azionista inadempiente può considerarsi decaduto. entro l’anno solare

allora Gli amministratori

che le liberi, se nessuno lo fa quelle azioni si rivelano “carta

possono provare a trovare un altro

straccia” e le si annulla riducendo il capitale sociale.

 L’esecuzione integrale dei conferimenti in natura (100% da liberare immediatamente alla

sottoscrizione)

SPA COSTITUZIONE ART. 2328

La spa può essere costituita per contratto o per atto unilaterale (società unipersonale)

• Atto costitutivo normalmente contiene:

2. Manifestazione della volontà di costituire la società.

3. Dati essenziali della struttura organizzativa (attività, denominazione sociale = nome, sede, oggetto,

durata, capitale sociale…)

• Statuto contiene: norme relative al funzionamento della società (art. 2328/3 c.c. = solo per le s.p.a. in quanto

nelle s.r.l. tali norme sono contenute nello stesso atto costitutivo (2463/7; ma nella prassi=s.p.a.).

o Forma: ATTO PUBBLICO (anche per lo statuto in quanto «parte integrante») sempre a pena di nullità

deve essere redatto e firmato dal notaio dopo che accerta l’esistenza delle condizioni di

(v. 2332):

costituzione (le tre sotto) e lo iscrive nel r.i. con efficacia costitutiva

(certificazione volontà privata e conformità all’ordinamento) più che garantire

o Ratio: tutelare i terzi

ponderazione (altrimenti non si spiega perché regola diversa per le s. persone) (Art. 28 l.N.)

In relazione ai rapporti fra statuto e atto costitutivo, il primo documento anche se forma oggetto di atto separato

costituisce parte integrante del secondo: si è detto che atto costitutivo e statuto concorrono insieme a comporre

le regole dell'organizzazione, l'uno ponendosi al completamento dell'altro. Va anzi precisato che il documento

“statuto”

che viene nella prassi chiamato spesso materialmente contiene non sono le regole di funzionamento

dell'organizzazione ma anche i suoi elementi identificativi i quali, dunque, vengono di fatto prodotti anche in

esso.

LE CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE Art. 2329 c.c.

1. Integrale sottoscrizione del capitale sociale;

 Principio di effettività in senso lato: conferimento è oggetto di un vincolo giuridico immediatamente

vincolante all’esecuzione dei conferimenti

2. Il rispetto delle previsioni relative e alla stima dei conferimenti di beni

in natura e di crediti (artt. 2342-2343-2343ter c.c.)

 Principio di effettività in senso stretto e integrità del capitale: immediata e sicura disponibilità e

corrispondenza in termini di valore

3. Sussistenza delle autorizzazioni e delle altre condizioni richieste dalla legge speciale per la costituzione

della società, in relazione al suo particolare oggetto [es. per attività bancaria (a. 14 tub)].

41

Il ricorrere di tutte queste condizioni (≠ autorizzazioni richieste l’esercizio dell’attività) deve essere

per

può ricevere l’atto. Sono condizioni per la stipulazione, non per

verificata dal notaio rogante. In difetto non

l’iscrizione.

L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

l’iscrizione la società acquista personalità giuridica

EFFICACIA COSTITUTIVA: art. 2331: co

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
93 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giorgia_Syney di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Brighenti Stefano.