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LE PROCEDURE CONCORSUALI
La crisi dell'impresa commerciale
La Legge prevede:
- Per imprenditore commerciale non piccolo = 6 procedure concorsuali
- Per gli altri debitori (diversi dall'imprenditore commerciale non piccolo) = 3 procedure
Sono tutte procedure generali e collettive.
Generali = coinvolgono tutto il patrimonio dell'imprenditore e non solo singoli beni.
Collettive = coinvolgono tutti i creditori dell'imprenditore alla data in cui il dissesto è accertato e non singoli beni.
Le singole procedure concorsuali
Ci sono diverse procedure concorsuali che si adattano alle diverse crisi di impresa.
Si differenziano tra loro per presupposti oggettivi e soggettivi, finalità perseguita e autorità investita della procedura.
IL FALLIMENTO è il prototipo di procedura concorsuale.
Vi soggiace l'imprenditore commerciale insolvente, salvo che ricorrano gli specifici presupposti oggettivi e/o soggettivi stabiliti per le altre procedure.
concorsuali. È una procedura giudiziale che mira a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente, reintegrato e a ripartirne il ricavato tra i creditori (secondo il principio della par condicio creditorum). Dal 2005 si sono succedute delle Riforme che hanno innovato la Legge Fallimentare e hanno ridisegnato il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti. La nuova riforma mira ad evitare che la crisi di impresa sfoci in fallimento. Il nuovo concordato preventivo non presuppone più l'insolvenza dell'imprenditore, ma solo una situazione di crisi di impresa. L'accordo può perseguire la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori in qualsiasi forma. Perciò a seconda delle situazioni può liquidare tutto il patrimonio o il ritorno in bonis dell'impresa. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti si differenziano dal concordato preventivo per il modo in cui viene raggiunto l'accordo e la maggiore.libertà delle parti nel determinarne il contenuto.
IL FALLIMENTO
Presupposti:
- Qualità di imprenditore commerciale del debitore74
- Stato di insolvenza del debitore
- Superamento di almeno 1 dei limiti dimensionali fissati dall'art.1 comma 2 Legge Fallimentare
- Inadempimenti complessivamente superiori all'importo fissato dalla legge.
Presupposto soggettivo: limitazioni del fallimento.
Il fallimento è sostituito dalla liquidazione coatta amministrativa per alcune categorie di imprenditori commerciali individuate da Leggi speciali (es. banche).
Gli enti pubblici sono esonerati dal fallimento.
Le società start-up innovative sono soggette solo alle procedure concorsuali della crisi da sovraindebitamento.
Presupposti oggettivi:
- Stato di insolvenza: significa che l'imprenditore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Situazione patologica ed irreversibile del patrimonio dell'imprenditore. Si manifesta
insolvenza si sia verificato prima di tali eventio entro l'anno successivo].
La dichiarazione di fallimento
Il fallimento lo può dichiarare:
- Il debitore/imprenditore 75
- Il Pm [deve chiedere il fallimento quando lo stato di insolvenza derivida reati fallimentari].
- Su ricorso di 1 o più creditori l'ipotesi più frequente nella pratica.
Non è necessario che il credito vantato derivi da attività dell'impresa.[fallimento chiesto dall'imprenditore= l'imprenditore deve depositare in Tribunale una serie di docc. come le scritture contabili obbligatorie degli ultimi 3 esercizi che servono al Tribunale per accertare l'esistenza dei presupposti del fallimento].
Chi dichiara il fallimento? Competente è il Tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale.
Procedimento:
- Viene presentata la domanda di fallimento
- Il Tribunale decide in camera di consiglio
- Il debitore e i creditori vengono
- Nel procedimento interviene anche il pm (se ha assunto l'iniziativa)
- Decisione: rigetto della domanda di fallimento (motivata) o sentenza di fallimento.
- Se viene pronunciata la sentenza di fallimento il Giudice nomina il Giudice delegato + il curatore fallimentare. Ordina al fallito la produzione del bilancio + le scritture contabili obbligatorie + l'elenco dei creditori.
- La sentenza va notificata d'ufficio al debitore/imprenditore + al pm + al creditore che ha fatto istanza + annotata nel registro delle imprese.
- Reclamo. Revoca del Fallimento
- Possono proporre reclamo contro la dichiarazione di fallimento:
- Il fallito
- qualsiasi interessato
- Il reclamo deve essere fatto entro 30 gg. dalla notifica della sentenza (per il fallito). Entro 30 gg. dall'iscrizione nel registro delle imprese (per gli altri interessati). L'impugnazione non sospende però gli effetti del fallimento.
- Se viene accolto il reclamo = la dichiarazione di fallimento viene revocata.
- Tribunale Fallimentare: il Tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intera procedura. Sovraintende a tutti gli atti della procedura. Nomina il giudice delegato e il curatore (vigila sul loro operato). Sostituisce i componenti del comitato dei creditori.
- Giudice Delegato: vigila sul procedimento del fallimento. Forma lo stato passivo del fallimento e lo rende esecutivo con decreto.
- Curatore: è l'organo preposto all'amministrazione del patrimonio fallimentare. Compie tutte le operazioni relative al patrimonio fallimentare. Gestisce il patrimonio. È investito del ruolo di pubblico ufficiale mentre svolge tali funzioni. Viene nominato dal Tribunale.
- I beni personali
- Pensioni
- Assegni di mantenimento
- Vestiti, strumenti da lavoro ecc (beni che non possono mai essere pignorati).
fallimento è revocata (soggetto a pubblicità nel registro delle imprese). Però sul piano patrimoniale non si revocano gli effetti che il fallimento ha già prodotto eventualmente.
Gli organi del Fallimento:
Entro 60 gg. dalla dichiarazione di fallimento il curatore deve presentare al giudice delegato una relazione sulle cause del dissesto dell'impresa e le eventuali responsabilità del fallito.
4) Comitato dei creditori: organo nominato dal Giudice delegato entro 30 gg. dalla sentenza di fallimento. Composto da 3 o 5 membri nominati dai creditori. Vigila sull'operato del curatore e ne autorizza gli atti, esprime pareri in merito. Nei casi previsti dalla legge il comitato dei creditori deve essere informato dal curatore su alcune operazioni. Il comitato ha diritto di ispezionare i documenti del fallimento. Hanno la responsabilità come i sindaci della spa.
Effetti del Fallimento
Effetti patrimoniali: La sentenza di fallimento produce molti effetti:
- Verso il fallito: Effetti patrimoniali, Effetti personali, Effetti penali
- Effetti patrimoniali: con la dichiarazione di fallimento il fallito perde l'amministrazione e il possesso dei suoi beni, ma rimane sempre
Se il fallito è proprietario di una casa può continuare ad abitarci con la sua famiglia fino alla vendita.
Beni sopravvenuti se pervengono ulteriori beni al fallito durante il fallimento (eredità, donazione, vincite alla lotteria ecc) si attraggono al fallimento e vengono perciò spossessati.
Però devono essere sottratte le passività (es. tassazione per tali atti).
Il curatore fallimentare può decidere di non acquisire i beni sopravvenuti se ritiene che non incrementerebbero la massa attiva.
Derelizione = il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può decidere di non
acquisire un bene al fallimento o rinunciare a liquidarlo dopo che è stato appreso nella massa fallimentare ove ritenga che ciò sia antieconomico. In tale caso il bene ritorna nel patrimonio del fallito ed è perciò aggredibile con singole azioni esecutive. Durante il fallimento, il fallito può anche intraprendere nuova attività di impresa. Però non potrà disporre dei beni vincolati al fallimento. Perdita della capacità processuale dell'imprenditore: durante la procedura di fallimento l'imprenditore fallito non può stare in giudizio come attore o convenuto perché al suo posto ci sarà il curatore. EFFETTI PERSONALI DEL FALLIMENTO Effetti che ricadono sulla persona del fallito. - Perdita del segreto epistolare: tutte le missive che arrivano all'imprenditore per la sua attività di impresa devono essere consegnate direttamente al curatore. - Perdita dellao dei creditori). Gli effetti del fallimento per i creditori sono i seguenti: 1. Sospensione delle azioni esecutive: i creditori non possono intraprendere azioni esecutive individuali contro il fallito per il recupero dei propri crediti. Tutte le azioni esecutive sono sospese e devono essere gestite dal curatore fallimentare. 2. Par condicio creditorum: tutti i creditori devono essere trattati in modo paritario. Ciò significa che i creditori non possono essere favoriti o svantaggiati rispetto agli altri creditori. Il curatore fallimentare deve distribuire i beni del fallito in modo equo tra tutti i creditori. 3. Verifica dei crediti: i creditori devono presentare una dichiarazione di credito al curatore fallimentare entro un determinato periodo di tempo. Il curatore verifica la validità dei crediti e li inserisce nel quadro generale dei creditori. 4. Divieto di pagamento selettivo: il fallito non può effettuare pagamenti selettivi a favore di alcuni creditori a discapito degli altri. Tutti i pagamenti devono essere gestiti dal curatore fallimentare e devono essere effettuati in base alle priorità stabilite dalla legge. 5. Liquidazione dei beni: il curatore fallimentare ha il compito di liquidare i beni del fallito al fine di soddisfare i creditori. I beni possono essere venduti o liquidati in altro modo per ottenere il denaro necessario per il pagamento dei creditori. 6. Estinzione dei debiti: una volta che i beni del fallito sono stati liquidati e i creditori sono stati pagati in base alle priorità stabilite dalla legge, i debiti del fallito vengono estinti. Il fallito viene quindi liberato dai suoi debiti e può iniziare una nuova attività. È importante notare che i creditori possono essere soddisfatti solo fino all'importo dei beni del fallito. Se i beni non sono sufficienti per soddisfare tutti i creditori, essi riceveranno solo una parte dei loro crediti.