T.D’A.
DIRITTO COMMERCIALE 1
DIRITTO D’IMPRESA
9 CFU
Prof. Gustavo Olivieri
CANALE A
1 T.D’A.
Testo di riferimento: G.F. Campobasso Vol. 1 - Diritto dell’Impresa, 7a ed.
INTRODUZIONE
DIRITTO COMMERCIALE
Il moderno è quella parte del diritto privato che ha per
oggetto e regola l’attività e gli atti d’impresa.È il diritto privato delle imprese, parte
centrale del diritto privato dell’economia.
Nel nostro sistema di diritto privato è infatti possibile individuare un articolato e
IMPRENDITORI:
organico complesso di norme riferito agli
soggetti cioè che esercitano professionalmente attività economica organizzata
finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi.
Si tratta di complesso normativo che riguarda sia i singoli rapporti economici in cui si
sviluppa l’attività d’impresa sia l’attività d’impresa unitariamente considerata.
ATTI D’IMPRESA,
È predisposta per il profilo degli i singoli atti di autonomia privata a
contenuto patrimoniale (obbligazioni e contratti), una disciplina che favorisce celerità e
sicurezza alla circolazione dei beni e un’adeguata tutela del credito.E allo stesso tempo
un sistema di norme che regola l’organizzazione e l’esercizio dell’ATTIVITÀ
D’IMPRESA unitariamente considerata, dando rilievo all’unità dei singoli atti d’impresa.
STATUTO PROFESSIONALE:
Gli imprenditori sono infatti assoggettati allo
in parte omogeneo e in parte articolato in base all’oggetto e alle dimensioni
dell’impresa.È fonte di diritti e obblighi peculiari e diversi da quelli riconosciuti
o imposti a chi imprenditore non è.
Il fine dello statuto è rendere razionale ed efficiente il funzionamento delle
singole imprese e del sistema imprenditoriale nel suo complesso, nell’interesse
non solo delle imprese,ma anche dei creditori delle stesse e in generale per un
corretto e ordinato funzionamento dell’economia di mercato.
La necessità di creare una disciplina specifica nasce dalle scelte prese per il nostro
sistema politico ed economico.
Innanzitutto il nostro paese ha un modello di sviluppo economico basato sull’economia
di mercato il che presuppone:
A. la tendenziale libertà dei privati di dedicarsi alla produzione e alla distribuzione di
quanto necessario per il soddisfacimento dei bisogni materiali della collettività e di
modellare il proprio comportamento sul mercato in base alla logica del massimo
guadagno, del tornaconto personale.
B. libertà di coesistenza di una pluralità di operatori economici (privati e pubblici) e la
libertà di competizione economica fra quanti operano sul mercato.
Il tutto per perseguire il benessere collettivo seguendo comunque le coordinate dei
pubblici poteri che operano nella vita economica, legittimati dalla stessa Costituzione
(art.41,2° e 3° comma - 42).
PERCHÈ DIRITTO COMMERCIALE?
La denominazioni si basa su ragioni essenzialmente storiche.
Il diritto commerciale moderno infatti è tutt’altro che il diritto dei soli commercianti e del
commercio come potrebbe indurre a pensar l’aggettivo usato.
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Imprese giuridicamente commerciali sono oggi quelle dedite al commercio e non solo:
industriali, bancarie, assicurative, di trasporto, ecc., ad eccezione di quelle agricole ( ciò
si deduce dall’art. 2195 c.c., rappresenta la norma delimitativa delle attività
giuridicamente commerciali).
Nel nostro sistema inoltre tutti gli imprenditori (non solo quelli commerciali) sono
sottoposti ad uno speciale statuto professionale, sia pure meno ampio per quello
dettato per gli imprenditori commerciali. CARATTERI FONDAMENTALI
La prospettiva storica ci consente però di cogliere i del
diritto commerciale che lo distinguono dalle altre parti del diritto privato:
A. Diritto speciale: si fonda su proprio e unitari principi ispiratori e si compone di
norme che non valgono per la generalità dei consociati.
B. Diritto tendente all’uniformità internazionale: la vita economica presenta esigenze
giuridiche comuni a tutti i paesi di economia di mercato e ciò si enfatizza con la
progressiva liberalizzazione dei rapporti commerciali internazionali, propria dell’era
della globalizzazione e della civiltà industriale in cui viviamo.
L’EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO COMMERCIALE
Il diritto commerciale è una materia di diritto positivo. Però per capire le regole vigenti
bisogna avere per sommi capi idea di come si sono formate le stesse.La via della seta,
Silk Road,
la cos’è? Cosa indica dal punto di vista storico? La Cina ora sta investendo
miliardi per aprire nuove rotte commerciali. Ma c’erano già due rotte commerciali: la via
di mare e la via di terra. C’è una via di acqua che passa attraverso l’Oceano Indiano,
arriva nel corno d’Africa e poi risale per entrare via terra sul Nilo, da cui poi si andava
nel Mediterraneo. Poi c’è la via di terra, che partiva dall’antica capitale Guanzhou e,
attraverso i territori del Nord, cioè della Mongolia, passava a Nord delle grandi catene
montuose fino alle steppe e poi per Samarcanda, in Persia, fino al Mediterraneo. Tutto
questo quando avveniva? Queste vie erano battute per rotte commerciali già intorno al
XIII secolo. Una delle famiglie che battevano queste strade erano i Polo, che venivano
da Venezia. Si parla di Eurasia, perché è quasi un unico continente. Queste vie
servivano a scambiare merci. Cosa si produceva in Cina o in Oriente che veniva portato
poi dai mercanti veneziani, genovesi, pisani, amalfitani? Cosa si era inventato Flavio
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Gioia, capitano della flotta amalfitana, importandola dall’Oriente? La bussola. In quel
periodo in Europa c’era già un sistema di mercati e di mercanti attivissimo, che
addirittura non si limitava al bacino del Mediterraneo, ma trafficava regolarmente con
l’altra parte del mondo, l’unica a quel tempo già conosciuta. Fino al 1492 il baricentro di
questo traffico era composto dall’Europa — cioè dal Mediterraneo e soprattutto
dall’Italia — e dalla Cina.
In Europa intorno al XIII secolo, in quel periodo di rinascita e di sviluppo dei traffici
commerciali, si cominciano a formare le istituzioni del diritto commerciale, gli istituti
giuridici che fanno da supporto a questo sistema di mercati e di mercanti. In quelle
città, che allora erano Repubbliche, le c.d. Repubbliche marinare, guidate da oligarchie
illuminate, si mettono le basi del diritto commerciale. Il diritto commerciale emerge
attorno a questi luoghi di aggregazione che erano i mercati, intesi allora come luoghi
fisici dove periodicamente i mercanti si recavano per vendere o scambiare le merci che
arrivavano dal lontano Oriente e viceversa. Dall’Oriente arrivavano anche i beni
considerati così preziosi da essere considerati moneta di scambio, cioè la seta, di cui
fino a un certo momento la Cina deteneva il monopolio — ossia era l’unica che sapeva
come si produceva la seta e difendeva rigorosamente questo segreto industriale sulla
produzione della seta. Non c’era solo la seta che andava da Est a Ovest. C’erano anche
altri prodotti, magari meno preziosi, ma ugualmente utili, per es. le spezie, le pietre
preziose, i tappeti, ecc. Da Ovest cosa si produceva e scambiava con queste merci? Gli
occidentali cosa vendevano? Colori, tessuti, armi, manufatti di vario genere. In questi
mercati, che periodicamente si tenevano in vari luoghi dell’Europa, non solo in Italia ma
per es. anche nelle Fiandre e in Francia, venivano scambiati questi beni.
ORIGINI E CONSOLIDAMENTO DEL IUS MERCATORUM
La società di allora fino al 1000 circa era una società feudale. C’erano i nobili che
possedevano la terra, i servi della gleba che la coltivavano e il clero che viveva di
rendita. Dal 1000 in poi si sviluppano e fioriscono le città, che assumono anche
un’autonoma rilevanza politica: Pisa, Amalfi, Genova e Venezia sono Repubbliche, cioè
non fanno parte di Stati sovrani, come l’Impero con l’imperatore o lo Stato della Chiesa
con il papa. Non si erano ancora formati Stati nazionali. Per es., più di metà della
Spagna era ancora sotto la dominazione araba.
In Italia nascono queste città, che sono amministrate dai cittadini, da chi ci vive. In
queste città si fa strada un nuovo ceto politico, che ha una sua forza economica, cioè i
mercanti, che sono all’origine della borghesia moderna.
XII sec: tramonta il sistema feudale -> le città si ripopolano.si organizzano i Comuni ->
l’economia si riapre.i traffici mercantili e la produzione artigiana assume importanza ->
artigiani e mercanti fondano le Corporazioni di Arti e Mestieri per la difesa dei loro
interessi ->
Oggi sono viste in senso negativo ma al tempo indicava l’organizzazione dei
* corporativo
mercanti in senso (esistevano anche quelle degli artigiani, dei pittori,
ogni attività produttiva in realtà), all’interno delle quali i mercanti si davano delle
proprie regole; sono capitolati dove venivano disciplinate le ore di lavoro, le quantità
le tecniche, le modalità con cui si poteva vendere-> AUTOREGOLAMENTAZIONE: la
corporazione dava delle regole, a partire dall’accesso al mercato, estremamente
rigido. Non si poteva produrre un qualsiasi prodotto appartenente alla corporazione
se non si era iscritto alla “matricola”, l’albo dei mercanti: se non si era iscritti non si
poteva esercitare l’attività mercantile -> l’esercizio abusivo derivava dall’esercizio
senza essere iscritti all’albo. Accesso alla corporazione: C’erano degli esami da
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superare, severissimi, per poter accedere ad una determinata professione. Ciò
valeva per una qualsiasi attività commerciale. Organi giurisdizionali propri: Queste
regole dettate dalla corporazione, se contestate, non venivano create, interpretate e
applicate dal giudice ordinario, ma da mercanti, giudici eletti dalla corporazione.Si
crea un diritto processuale dei mercanti. Solo nei casi più gravi si andava ad una
istanza più elevata
-> lo Ius Comune non è in grado di soddisfare le esigenze dei mercanti: serve un diritto
rispondente alle necessità dei mercanti e allo sviluppo dei traffici commerciali nonché
una giustizia amministrata secondo gli usi mercantili -> si abbandona il formalismo del
Ius Comune (solennità delle forme negoziali, atteggiamento di favore per il debitore,
divieto canonico di stipulazione degli interessi per i mutui…) e si adottano nuovi principi
e norme consuetudinarie -> nascono nuovi istituti -> organi di giustizia diversi (come
detto): i consoli, formati in seno alle rispettive corporazioni, che decidono secondo
regole consuetudinarie ispirate all’equità, alla tutela del credito, allo svincolo dalle
contrattazioni dalle rigide forme del diritto comune, al rigore nell’adempimento delle
obbligazioni contratte -> le norme consuetudinarie vengono poi trasfuse negli Statuti
delle Corporazioni -> si estende la competenza della giurisdizione mercantile anche a
coloro che esercitano la mercatura pur non essendo iscritti nei ruoli delle Corporazioni
XVI sec:
-> viene estesa alle controversie mercanti fra mercanti e non mercanti —> si
consolida il IUS MERCATORUM: diritto professionale dei mercanti distinto e
contrapposte rispetto al ius civile.
Caratteri
Diritto speciale: proprie fonti (gli statuti mercantili) e di propri organi di giustizia
• (specialità formale). Basato su principi e regole proprie - facilità degli scambi e tutela
del credito - che caratterizzano sia la disciplina dei singoli atti mercantili, sia la
disciplina dell’attività mercantile globalmente considerata (specialità sostanziale).
Diritto di classe: espressione dello stesso ceto mercantile e della sua autonomia
• corporativa, tuttavia non asservito agli interessi di una classe, di gruppi ristretti, bensì
un generale sviluppo della ricchezza.
Vocazione universale: si diffonde in ogni zona dell’Europa continentale. È
• originariamente un diritto internazionale uniforme.
Istituti del diritto mercantile
Principio della libertà delle forme contrattuali nella conclusione degli affari mercantili;
• Iscrizione all’albo: oggi si ritrova nell’iscrizione nel registro delle imprese;
• Tutela del creditore: il debitore deve pagare puntualmente alla scadenza e non può
• ottenere dal giudice dilazioni; i debiti scaduti producono automaticamente interessi;
datio in solutum;
non è consentita la se gli obbligati sono più, essi si presumono
obbligati in solido; chi non pagava i debiti poteva essere addirittura punito con la
pena capitale e nel migliore dei casi con l’arresto. Ulteriore sanzione era la bancarotta,
la distruzione della sua azienda, del banco dove esponeva e vendeva le sue merci;
Nuovi contratti: es. di assicurazione, di scambio (antecedente della nostra cambiale);
• Nuovi istituti: scrittura contabili (viene inventata la tecnica della partita doppia,
• probabilmente da un frate), disciplina degli ausiliari, disciplina della concorrenza; titoli
di credito e in particolare la cambiale*
* è l’archetipo dei titoli di credito. Si chiamava lettera di cambio. Serviva ai
mercanti per andare da un luogo all’altro per acquistare merci senza portare il
denaro in viaggio. Erano notevoli i pericoli durante i viaggi e l’esposizione al
rischio era ulteriore considerando il denaro. Così la banca rilasciava una lettera
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di cambio, con nome e cognome del mercanto, dove si riportava la richiesta di
rilasciare una determinata somma di denaro che idealmente veniva spostata e
non solo, ma anche a cambiarla nella valuta del luogo dove poi il denaro
sarebbe stato speso. L’idea di incorporare in un documento il diritto di credito
ha fatto sì che il d. di credito potesse circolare come un bene mobile, con
modalità più celeri e sicure.
Nuove forme associative tipiche per l’esercizio in comune dell’attività mercantile:
• società in nome collettivo, società in accomandita semplice;
Nasce il fallimento: tipico modo di definizione del dissesto finanziario che chiama tutti
• condicio creditorum)
creditori a partecipare proporzionalmente (par alle perdite
causate dall’insolvenza commerciale.
Nasce il diritto d’autore: se ci spingiamo a qualche secolo dopo la scoperta delle
• Americhe, arriviamo a un’altra grande rivoluzione tecnologica, cioè la stampa.
Gutenberg rivoluziona il tipo di produzione dei libri. Si pone un tema: se io sono
l’autore di un libro e consegno la mia opera allo stampatore, che ha questo strumento
rivoluzionario che ne può fare copie, il mio compenso è sulla copia originale che gli
n
consegno o deve essere anche su tutte le copie che questo signore venderà? A
n
questa domanda all’epoca nessuno era in grado di rispondere, perché il mio diritto
era sul libro, sul sulla mia opera, di cui perdo il controllo non
corpus mechanicus,
appena la consegno allo stampatore. Nasce così il diritto d’autore, o meglio il diritto di
copia, il che non è un’invenzione dei mercanti, perché qui interviene la
copyright,
Corona inglese per prima, lo Stato, proprio per regolare gli effetti di un’innovazione
tecnologica che cambia completamente le caratteristiche di un certo mercato, quello
delle opere letterarie.
Nascono i brevetti per l’invenzione: nascono per assicurare all’inventore la possibilità
• di sfruttare per un certo periodo in regime di esclusiva, quindi senza che nessuno se
ne possa appropriare, il frutto della sua capacità inventiva.
PERIODO MERCANTILISTA - XVI secolo
Si formano gli Stati monarchici a base nazionale o regionale in Europa e si afferma la
fine
politica interventista dello Stato nella vita economica -> autonomia privata delle
corporazioni -> l’attività economica è ora uno strumento di accrescimento dello stato e
di espansione coloniale -> il d. comm. diventa statale e nazionale -> la giurisdizione
mercantile passa dai consoli ai Tribunali dello Stato, pur restando distinta da quella
civile per la formazione dei tribunali speciali di commercio -> compaiono i prototipi della
moderna società per azioni: le compagnie olandesi e inglesi costituite per concessione
regia, nelle quali si afferma il principio della responsabilità limitata dei soci e della
divisione del capitale in azioni -> nascono di riflesso le borse di valori -> si forma una
prima disciplina dei brevetti industriali per le esigenze di tutela dell’industria.
DOPO LA RIVOLUZIONE FRANCESE 1789
Crea un momento di frattura rispetto al passato.Segna il superamento della struttura
corporativa della società. Nasce lo Stato liberale. All’inizio del 1800 in Francia e in tutti i
paesi occupati da Napoleone si aboliscono le corporazioni, per essere sostituite da un
principio di segno opposto: il principio di libertà in campo economico, per cui chiunque
è libero di intraprendere l’attività che più gli aggrada. Dunque, la rivoluzione francese
abolisce il sistema corporativo e il sistema di leggi che le corporazioni si erano date fino
a quel momento con dei principi di carattere nazionale e generale, che non riguardano
più i mercanti o i commercianti o gli artigiani, bensì “tutti coloro che esercitano per
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professione abituale attività di commercio o di industria” — queste sono le parole del
primo Quindi, si sostituisce un sistema corporativo con un sistema di
Code commercial.
fonte statuale che non abolisce il
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