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T.D’A.

DIRITTO COMMERCIALE 1

DIRITTO D’IMPRESA

9 CFU

Prof. Gustavo Olivieri

CANALE A

1 T.D’A.

Testo di riferimento: G.F. Campobasso Vol. 1 - Diritto dell’Impresa, 7a ed.

INTRODUZIONE

DIRITTO COMMERCIALE

Il moderno è quella parte del diritto privato che ha per

oggetto e regola l’attività e gli atti d’impresa.È il diritto privato delle imprese, parte

centrale del diritto privato dell’economia.

Nel nostro sistema di diritto privato è infatti possibile individuare un articolato e

IMPRENDITORI:

organico complesso di norme riferito agli

soggetti cioè che esercitano professionalmente attività economica organizzata

finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi.

Si tratta di complesso normativo che riguarda sia i singoli rapporti economici in cui si

sviluppa l’attività d’impresa sia l’attività d’impresa unitariamente considerata.

ATTI D’IMPRESA,

È predisposta per il profilo degli i singoli atti di autonomia privata a

contenuto patrimoniale (obbligazioni e contratti), una disciplina che favorisce celerità e

sicurezza alla circolazione dei beni e un’adeguata tutela del credito.E allo stesso tempo

un sistema di norme che regola l’organizzazione e l’esercizio dell’ATTIVITÀ

D’IMPRESA unitariamente considerata, dando rilievo all’unità dei singoli atti d’impresa.

STATUTO PROFESSIONALE:

Gli imprenditori sono infatti assoggettati allo

in parte omogeneo e in parte articolato in base all’oggetto e alle dimensioni

dell’impresa.È fonte di diritti e obblighi peculiari e diversi da quelli riconosciuti

o imposti a chi imprenditore non è.

Il fine dello statuto è rendere razionale ed efficiente il funzionamento delle

singole imprese e del sistema imprenditoriale nel suo complesso, nell’interesse

non solo delle imprese,ma anche dei creditori delle stesse e in generale per un

corretto e ordinato funzionamento dell’economia di mercato.

La necessità di creare una disciplina specifica nasce dalle scelte prese per il nostro

sistema politico ed economico.

Innanzitutto il nostro paese ha un modello di sviluppo economico basato sull’economia

di mercato il che presuppone:

A. la tendenziale libertà dei privati di dedicarsi alla produzione e alla distribuzione di

quanto necessario per il soddisfacimento dei bisogni materiali della collettività e di

modellare il proprio comportamento sul mercato in base alla logica del massimo

guadagno, del tornaconto personale.

B. libertà di coesistenza di una pluralità di operatori economici (privati e pubblici) e la

libertà di competizione economica fra quanti operano sul mercato.

Il tutto per perseguire il benessere collettivo seguendo comunque le coordinate dei

pubblici poteri che operano nella vita economica, legittimati dalla stessa Costituzione

(art.41,2° e 3° comma - 42).

PERCHÈ DIRITTO COMMERCIALE?

La denominazioni si basa su ragioni essenzialmente storiche.

Il diritto commerciale moderno infatti è tutt’altro che il diritto dei soli commercianti e del

commercio come potrebbe indurre a pensar l’aggettivo usato.

2 T.D’A.

Imprese giuridicamente commerciali sono oggi quelle dedite al commercio e non solo:

industriali, bancarie, assicurative, di trasporto, ecc., ad eccezione di quelle agricole ( ciò

si deduce dall’art. 2195 c.c., rappresenta la norma delimitativa delle attività

giuridicamente commerciali).

Nel nostro sistema inoltre tutti gli imprenditori (non solo quelli commerciali) sono

sottoposti ad uno speciale statuto professionale, sia pure meno ampio per quello

dettato per gli imprenditori commerciali. CARATTERI FONDAMENTALI

La prospettiva storica ci consente però di cogliere i del

diritto commerciale che lo distinguono dalle altre parti del diritto privato:

A. Diritto speciale: si fonda su proprio e unitari principi ispiratori e si compone di

norme che non valgono per la generalità dei consociati.

B. Diritto tendente all’uniformità internazionale: la vita economica presenta esigenze

giuridiche comuni a tutti i paesi di economia di mercato e ciò si enfatizza con la

progressiva liberalizzazione dei rapporti commerciali internazionali, propria dell’era

della globalizzazione e della civiltà industriale in cui viviamo.

L’EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO COMMERCIALE

Il diritto commerciale è una materia di diritto positivo. Però per capire le regole vigenti

bisogna avere per sommi capi idea di come si sono formate le stesse.La via della seta,

Silk Road,

la cos’è? Cosa indica dal punto di vista storico? La Cina ora sta investendo

miliardi per aprire nuove rotte commerciali. Ma c’erano già due rotte commerciali: la via

di mare e la via di terra. C’è una via di acqua che passa attraverso l’Oceano Indiano,

arriva nel corno d’Africa e poi risale per entrare via terra sul Nilo, da cui poi si andava

nel Mediterraneo. Poi c’è la via di terra, che partiva dall’antica capitale Guanzhou e,

attraverso i territori del Nord, cioè della Mongolia, passava a Nord delle grandi catene

montuose fino alle steppe e poi per Samarcanda, in Persia, fino al Mediterraneo. Tutto

questo quando avveniva? Queste vie erano battute per rotte commerciali già intorno al

XIII secolo. Una delle famiglie che battevano queste strade erano i Polo, che venivano

da Venezia. Si parla di Eurasia, perché è quasi un unico continente. Queste vie

servivano a scambiare merci. Cosa si produceva in Cina o in Oriente che veniva portato

poi dai mercanti veneziani, genovesi, pisani, amalfitani? Cosa si era inventato Flavio

3 T.D’A.

Gioia, capitano della flotta amalfitana, importandola dall’Oriente? La bussola. In quel

periodo in Europa c’era già un sistema di mercati e di mercanti attivissimo, che

addirittura non si limitava al bacino del Mediterraneo, ma trafficava regolarmente con

l’altra parte del mondo, l’unica a quel tempo già conosciuta. Fino al 1492 il baricentro di

questo traffico era composto dall’Europa — cioè dal Mediterraneo e soprattutto

dall’Italia — e dalla Cina.

In Europa intorno al XIII secolo, in quel periodo di rinascita e di sviluppo dei traffici

commerciali, si cominciano a formare le istituzioni del diritto commerciale, gli istituti

giuridici che fanno da supporto a questo sistema di mercati e di mercanti. In quelle

città, che allora erano Repubbliche, le c.d. Repubbliche marinare, guidate da oligarchie

illuminate, si mettono le basi del diritto commerciale. Il diritto commerciale emerge

attorno a questi luoghi di aggregazione che erano i mercati, intesi allora come luoghi

fisici dove periodicamente i mercanti si recavano per vendere o scambiare le merci che

arrivavano dal lontano Oriente e viceversa. Dall’Oriente arrivavano anche i beni

considerati così preziosi da essere considerati moneta di scambio, cioè la seta, di cui

fino a un certo momento la Cina deteneva il monopolio — ossia era l’unica che sapeva

come si produceva la seta e difendeva rigorosamente questo segreto industriale sulla

produzione della seta. Non c’era solo la seta che andava da Est a Ovest. C’erano anche

altri prodotti, magari meno preziosi, ma ugualmente utili, per es. le spezie, le pietre

preziose, i tappeti, ecc. Da Ovest cosa si produceva e scambiava con queste merci? Gli

occidentali cosa vendevano? Colori, tessuti, armi, manufatti di vario genere. In questi

mercati, che periodicamente si tenevano in vari luoghi dell’Europa, non solo in Italia ma

per es. anche nelle Fiandre e in Francia, venivano scambiati questi beni.

ORIGINI E CONSOLIDAMENTO DEL IUS MERCATORUM

La società di allora fino al 1000 circa era una società feudale. C’erano i nobili che

possedevano la terra, i servi della gleba che la coltivavano e il clero che viveva di

rendita. Dal 1000 in poi si sviluppano e fioriscono le città, che assumono anche

un’autonoma rilevanza politica: Pisa, Amalfi, Genova e Venezia sono Repubbliche, cioè

non fanno parte di Stati sovrani, come l’Impero con l’imperatore o lo Stato della Chiesa

con il papa. Non si erano ancora formati Stati nazionali. Per es., più di metà della

Spagna era ancora sotto la dominazione araba.

In Italia nascono queste città, che sono amministrate dai cittadini, da chi ci vive. In

queste città si fa strada un nuovo ceto politico, che ha una sua forza economica, cioè i

mercanti, che sono all’origine della borghesia moderna.

XII sec: tramonta il sistema feudale -> le città si ripopolano.si organizzano i Comuni ->

l’economia si riapre.i traffici mercantili e la produzione artigiana assume importanza ->

artigiani e mercanti fondano le Corporazioni di Arti e Mestieri per la difesa dei loro

interessi ->

Oggi sono viste in senso negativo ma al tempo indicava l’organizzazione dei

* corporativo

mercanti in senso (esistevano anche quelle degli artigiani, dei pittori,

ogni attività produttiva in realtà), all’interno delle quali i mercanti si davano delle

proprie regole; sono capitolati dove venivano disciplinate le ore di lavoro, le quantità

le tecniche, le modalità con cui si poteva vendere-> AUTOREGOLAMENTAZIONE: la

corporazione dava delle regole, a partire dall’accesso al mercato, estremamente

rigido. Non si poteva produrre un qualsiasi prodotto appartenente alla corporazione

se non si era iscritto alla “matricola”, l’albo dei mercanti: se non si era iscritti non si

poteva esercitare l’attività mercantile -> l’esercizio abusivo derivava dall’esercizio

senza essere iscritti all’albo. Accesso alla corporazione: C’erano degli esami da

4 T.D’A.

superare, severissimi, per poter accedere ad una determinata professione. Ciò

valeva per una qualsiasi attività commerciale. Organi giurisdizionali propri: Queste

regole dettate dalla corporazione, se contestate, non venivano create, interpretate e

applicate dal giudice ordinario, ma da mercanti, giudici eletti dalla corporazione.Si

crea un diritto processuale dei mercanti. Solo nei casi più gravi si andava ad una

istanza più elevata

-> lo Ius Comune non è in grado di soddisfare le esigenze dei mercanti: serve un diritto

rispondente alle necessità dei mercanti e allo sviluppo dei traffici commerciali nonché

una giustizia amministrata secondo gli usi mercantili -> si abbandona il formalismo del

Ius Comune (solennità delle forme negoziali, atteggiamento di favore per il debitore,

divieto canonico di stipulazione degli interessi per i mutui…) e si adottano nuovi principi

e norme consuetudinarie -> nascono nuovi istituti -> organi di giustizia diversi (come

detto): i consoli, formati in seno alle rispettive corporazioni, che decidono secondo

regole consuetudinarie ispirate all’equità, alla tutela del credito, allo svincolo dalle

contrattazioni dalle rigide forme del diritto comune, al rigore nell’adempimento delle

obbligazioni contratte -> le norme consuetudinarie vengono poi trasfuse negli Statuti

delle Corporazioni -> si estende la competenza della giurisdizione mercantile anche a

coloro che esercitano la mercatura pur non essendo iscritti nei ruoli delle Corporazioni

XVI sec:

-> viene estesa alle controversie mercanti fra mercanti e non mercanti —> si

consolida il IUS MERCATORUM: diritto professionale dei mercanti distinto e

contrapposte rispetto al ius civile.

Caratteri

Diritto speciale: proprie fonti (gli statuti mercantili) e di propri organi di giustizia

• (specialità formale). Basato su principi e regole proprie - facilità degli scambi e tutela

del credito - che caratterizzano sia la disciplina dei singoli atti mercantili, sia la

disciplina dell’attività mercantile globalmente considerata (specialità sostanziale).

Diritto di classe: espressione dello stesso ceto mercantile e della sua autonomia

• corporativa, tuttavia non asservito agli interessi di una classe, di gruppi ristretti, bensì

un generale sviluppo della ricchezza.

Vocazione universale: si diffonde in ogni zona dell’Europa continentale. È

• originariamente un diritto internazionale uniforme.

Istituti del diritto mercantile

Principio della libertà delle forme contrattuali nella conclusione degli affari mercantili;

• Iscrizione all’albo: oggi si ritrova nell’iscrizione nel registro delle imprese;

• Tutela del creditore: il debitore deve pagare puntualmente alla scadenza e non può

• ottenere dal giudice dilazioni; i debiti scaduti producono automaticamente interessi;

datio in solutum;

non è consentita la se gli obbligati sono più, essi si presumono

obbligati in solido; chi non pagava i debiti poteva essere addirittura punito con la

pena capitale e nel migliore dei casi con l’arresto. Ulteriore sanzione era la bancarotta,

la distruzione della sua azienda, del banco dove esponeva e vendeva le sue merci;

Nuovi contratti: es. di assicurazione, di scambio (antecedente della nostra cambiale);

• Nuovi istituti: scrittura contabili (viene inventata la tecnica della partita doppia,

• probabilmente da un frate), disciplina degli ausiliari, disciplina della concorrenza; titoli

di credito e in particolare la cambiale*

* è l’archetipo dei titoli di credito. Si chiamava lettera di cambio. Serviva ai

mercanti per andare da un luogo all’altro per acquistare merci senza portare il

denaro in viaggio. Erano notevoli i pericoli durante i viaggi e l’esposizione al

rischio era ulteriore considerando il denaro. Così la banca rilasciava una lettera

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di cambio, con nome e cognome del mercanto, dove si riportava la richiesta di

rilasciare una determinata somma di denaro che idealmente veniva spostata e

non solo, ma anche a cambiarla nella valuta del luogo dove poi il denaro

sarebbe stato speso. L’idea di incorporare in un documento il diritto di credito

ha fatto sì che il d. di credito potesse circolare come un bene mobile, con

modalità più celeri e sicure.

Nuove forme associative tipiche per l’esercizio in comune dell’attività mercantile:

• società in nome collettivo, società in accomandita semplice;

Nasce il fallimento: tipico modo di definizione del dissesto finanziario che chiama tutti

• condicio creditorum)

creditori a partecipare proporzionalmente (par alle perdite

causate dall’insolvenza commerciale.

Nasce il diritto d’autore: se ci spingiamo a qualche secolo dopo la scoperta delle

• Americhe, arriviamo a un’altra grande rivoluzione tecnologica, cioè la stampa.

Gutenberg rivoluziona il tipo di produzione dei libri. Si pone un tema: se io sono

l’autore di un libro e consegno la mia opera allo stampatore, che ha questo strumento

rivoluzionario che ne può fare copie, il mio compenso è sulla copia originale che gli

n

consegno o deve essere anche su tutte le copie che questo signore venderà? A

n

questa domanda all’epoca nessuno era in grado di rispondere, perché il mio diritto

era sul libro, sul sulla mia opera, di cui perdo il controllo non

corpus mechanicus,

appena la consegno allo stampatore. Nasce così il diritto d’autore, o meglio il diritto di

copia, il che non è un’invenzione dei mercanti, perché qui interviene la

copyright,

Corona inglese per prima, lo Stato, proprio per regolare gli effetti di un’innovazione

tecnologica che cambia completamente le caratteristiche di un certo mercato, quello

delle opere letterarie.

Nascono i brevetti per l’invenzione: nascono per assicurare all’inventore la possibilità

• di sfruttare per un certo periodo in regime di esclusiva, quindi senza che nessuno se

ne possa appropriare, il frutto della sua capacità inventiva.

PERIODO MERCANTILISTA - XVI secolo

Si formano gli Stati monarchici a base nazionale o regionale in Europa e si afferma la

fine

politica interventista dello Stato nella vita economica -> autonomia privata delle

corporazioni -> l’attività economica è ora uno strumento di accrescimento dello stato e

di espansione coloniale -> il d. comm. diventa statale e nazionale -> la giurisdizione

mercantile passa dai consoli ai Tribunali dello Stato, pur restando distinta da quella

civile per la formazione dei tribunali speciali di commercio -> compaiono i prototipi della

moderna società per azioni: le compagnie olandesi e inglesi costituite per concessione

regia, nelle quali si afferma il principio della responsabilità limitata dei soci e della

divisione del capitale in azioni -> nascono di riflesso le borse di valori -> si forma una

prima disciplina dei brevetti industriali per le esigenze di tutela dell’industria.

DOPO LA RIVOLUZIONE FRANCESE 1789

Crea un momento di frattura rispetto al passato.Segna il superamento della struttura

corporativa della società. Nasce lo Stato liberale. All’inizio del 1800 in Francia e in tutti i

paesi occupati da Napoleone si aboliscono le corporazioni, per essere sostituite da un

principio di segno opposto: il principio di libertà in campo economico, per cui chiunque

è libero di intraprendere l’attività che più gli aggrada. Dunque, la rivoluzione francese

abolisce il sistema corporativo e il sistema di leggi che le corporazioni si erano date fino

a quel momento con dei principi di carattere nazionale e generale, che non riguardano

più i mercanti o i commercianti o gli artigiani, bensì “tutti coloro che esercitano per

6 T.D’A.

professione abituale attività di commercio o di industria” — queste sono le parole del

primo Quindi, si sostituisce un sistema corporativo con un sistema di

Code commercial.

fonte statuale che non abolisce il

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher tamara-727 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Olivieri Gustavo.
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