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PROCURATORI
Art. 2209 - Procuratori
«Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in
base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti
pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso.»
x. Def.
L’art. suddetto ci dà la definizione. Sono dunque degli ausiliari subordinati di grado
inferiore rispetto all’institore in quanto a differenza di questo:
a) non sono posti a capo dell’impresa o di un ramo o di una sede secondaria;
b) pur essendo degli ausiliari con funzioni direttive, il loro potere decisionale è
settore operativo
circoscritto ad un determinato dell’impresa o ad una serie
specifica di atti.
Esempio, il dirigente del personale, il direttore del settore pubblicità.
x. Poteri rappresentativi
Vengono applicate alcune norme proprie della disciplina dell’institore: art. 2206
(pubblicità della procura institoria) e art. 2207 (modifica e revoca della stessa).
Quindi, in mancanza di specifiche limitazioni iscritte nel registro delle imprese, i
ex legge
procuratori sono investiti di un potere di rappresentanza generale
alla specie di operazioni
dell’imprenditore: generale rispetto per le quali essi sono stati
investiti di autonomo potere decisionale.
Es. il dirigente del settore acquisti potrà compiere in nome dell’imprenditore tutti gli atti
che tipicamente rientrano in tale funzione, ma non avrà poteri di rappresentanza né di
gestione ad es nel settore pubblicità.
Non sono richiamate altre disposizioni previste per l’institore.
Il procuratore quindi:
- non ha la rappresentanza processuale, attiva e/o passiva dell’imprenditore, neppure
per gli atti da lui posti in essere, se tale potere non gli è conferito;
- non è soggetto agli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle
scritture contabili; 80 T.D’A.
- non trova applicazione l’art. 2208: l’imprenditore non risponderà per gli atti, pur
pertinenti all’esercizio dell’impresa, compiuti da un procuratore senza svendita del
nome dell’imprenditore stesso.
Tesi un tempo prevalente
I procuratori sarebbero degli ausiliari privi di qualsiasi potere di gestione la cui funzione
si esaurirebbe nel porre in essere gli atti di impresa decisi dall’imprenditore o
dall’institore, in forza di una specifica procura ad essi rilasciata.
COMMESSI
x.Def. esecutive materiali
Sono ausiliari subordinati cui sono affidate mansioni e che li
pongono in contatto con i terzi.
Es. commesso del negozio, impiegato di banca addetto agli sportelli, cameriere del bar.
x. Poteri rappresentativi
- Potere di rappresentanza dell’imprenditore anche in mancanza di specifico atto di
conferimento. Il potere è però più limitato rispetto a quello delle figure suddette. Il
principio base è dato dal comma 2 del seguente articolo.
Art. 2210 - Poteri dei commessi dell’imprenditore
«I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni contenute nell'atto di
conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente
comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.
Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la
consegna, né concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso, salvo che siano a
ciò espressamente autorizzati.»
- è loro riconosciuta, limitatamente agli affari da essi conclusi, la legittimazione a
ricevere per conto dell’imprenditore le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione dei
contratti ed i reclami relativi alle inadempienze contrattuali;
- è riconosciuta altresì la legittimazione a chiedere provvedimenti cautelari
nell’interesse dell’imprenditore;
Puntualizzano poi l’art. 2210, 2211 e 2213.
Gli atti per i quali serve una espressa autorizzazione sono:
a) esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere
dilazioni o sconti che non siano d’uso;
b) potere di derogare alle condizioni generali di contratto dell’impresa;
c) esigere il prezzo fuori dei locali stessi se preposti alla vendita nei locali dell’impresa
(salvo che consegnino quietanza firmata dall’imprenditore) o esigerlo all’interno
dell’impresa se alla riscossione è destinata apposita cassa;
x. Ampliamento o limitazione dei poteri
L’imprenditore può ampliare o limitare tali poteri.
Non è previsto un sistema di pubblicità legale, quindi le limitazioni saranno opponibili ai
terzi solo se portate a conoscenza degli stessi con mezzi idonei (es. avvisi affissi nei
locali di vendita), o se si prova l’effettiva conoscenza.
81 T.D’A.
Capitolo quinto: L’AZIENDA
Artt. 2555-2562
x. Nozione
Art. 2555 - Nozione
«L’azienda e' il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio
dell’impresa.»
- Rapporto azienda/impresa: è un rapporto di mezzo a fine -> l’azienda costituisce
l’apparato strumentale (locali, macchinari, attrezzature, materie prime, merci, ecc) di
cui l’imprenditore si avvale per lo svolgimento e nello svolgimento della propria
attività.
- organizzazione
Unità funzionale dell’azienda: poniamo attenzione sul dato ->
l’azienda è un insieme di beni eterogenei (mobili e immobili, materiali e immateriali,
fungibili e infungibili), che subisce modificazioni qualitative e quantitative anche
unità di tipo
radicali nel corso dell’attività. È un complesso che resta caratterizzato da
funzionale, per il coordinamento ed il rapporto di complementarietà fra i diversi
elementi costitutivi instaurato dall’imprenditore e soprattutto per l’unitaria
destinazione ad uno specifico fine produttivo.
- L’azienda ha rilievo economico prima che giuridico -> i beni organizzati ad azienda:
consentono la produzione di utilità nuove, diverse e maggiori di quelle traibili dai
* singoli beni isolatamente considerati. Sul piano statico l’azienda si risolve nei beni
che la compongono; sul piano dinamico essa è un nuovo «valore», per l’attitudine
alla produzione di nuova ricchezza che l’organizzazione le conferisce.È questo
valore dinamico che acquista importanza.
- Avviamento -> è una qualità dell’azienda. è il maggior valore che il complesso
unitario acquista di regola rispetto alla somma dei valori dei singoli beni che in un
dato momento lo costituiscono. In sostanza è l’attitudine a consentire la realizzazione
di un profitto. Potendo dipendere sia da fattori oggettivi che soggettivi, distinguiamo
tra: oggettivo:
° avviamento ricollegabile a fattori suscettibili di permanere anche se
muta il titolare dell’azienda in quanto insiti nel coordinamento funzionale
esistente fra i diversi beni;
soggettivo:
° avviamento dovuto all’abilità operativa dell’imprenditore sul
mercato ed in particolare alla sua abilità nel formarsi, conservare ed accrescere
clientela.
la
- Rilievo normativo -> dobbiamo sottolineare a tal proposito che l’unità economica
dell’azienda e gli interessi, sia individuali sia generali, al mantenimento di tale unità
trovano riconoscimento nel codice civile, artt. 2556-2562, disciplina per il
trasferimento dell’azienda.
Il trasferimento a titolo definitivo (es. vendita) o temporaneo (es. usufrutto ed
affitto) dell’azienda è sottoposto ad un regime normativo che deroga alla
disciplina di diritto comune delle corrispondenti vicende circolatorie aventi ad
oggetto singoli beni (anche aziendali) o complessi di beni non finalizzati allo
ex lege
svolgimento di attività di impresa. I particolari effetti mirano a favorire la
conservazione dell’unità economica del valore di avviamento dell’azienda, a
tutela di quanti su tale unità e su tale valore hanno fatto specifico affidamento.
Si mira a tutelare anche la circolazione dell’azienda come complesso unitario e
quindi al mantenimento dell’efficienza e funzionalità dei complessi produttivi.
82 T.D’A.
x. Natura giuridica dell’azienda
TEORIE UNITARIE TEORIE ATOMISTICHE
Tesi Considerano l’azienda come un bene unico, Concepisce l’azienda come una semplice
nuovo e distinto rispetto ai singoli beni che la pluralità di beni tra loro funzionalmente
compongono. Si afferma dunque che l’azienda collegati e sui quali l’imprenditore può vantare
è un bene immateriale, rappresentato diritti diversi (proprietà, diritti reali limitati, diritti
dall’organizzazione stessa. L’azienda è stata personali di godimento).Non esiste un bene
qualificata anche come una universalità di azienda formante oggetto di autonomo diritto
beni. di proprietà o di altro diritto reale unitario. Le
Il titolare dell’azienda ha sulla stessa un vero e norme che parlano di proprietà o di
proprio diritto di proprietà unitario, destinato a proprietario dell’azienda e di usufrutto hanno
coesistere con i diritti (reali e obbligatori) che quindi un significato tecnico.
vanta sui singoli beni. Potrebbe tutelare il suo
diritto sul complesso aziendale con gli
strumenti che l’ordinamento concede al titolare
del diritto di proprietà, anche se non vanta tale
diritto su alcuni beni aziendali. L’azienda è un
nuovo bene sotto ogni profilo e a tutti gli effetti.
Critica Incontra limiti nei dati normativi.
L’unificazione giuridica dei beni aziendali è
solo relativa e funzionale, dato che per il
trasferimento del complesso aziendale
dovranno essere necessariamente osservate
le «forme stabilite dalla legge per il
trasferimento dei singoli beni che compongono
l’azienda». È assente una legge di circolazione
propria dell’azienda e ciò nega la piena unità
giuridica e la natura di nuovo bene della
stessa. La concezione atomistica si lascia preferire.
Conclu
sione Non è contestabile però che la salvaguardia
dell’unità funzionale dell’azienda debba
fungere da criterio interpretativo della relativa
disciplina nei punti in cui essa non risulti
chiara.
x. Azienda e universalità
Giurisprudenza e Dottrina propongono questa definizione.
Anche tale discussione è comunque sterile.
L’azienda è equiparata alle universalità di beni dall’art. 670 c.p.c., che prevede il
sequestro giudiziario «di azienda o di altre universalità di beni». Questa equi