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PROCURATORI

Art. 2209 - Procuratori

«Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in

base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti

pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso.»

x. Def.

L’art. suddetto ci dà la definizione. Sono dunque degli ausiliari subordinati di grado

inferiore rispetto all’institore in quanto a differenza di questo:

a) non sono posti a capo dell’impresa o di un ramo o di una sede secondaria;

b) pur essendo degli ausiliari con funzioni direttive, il loro potere decisionale è

settore operativo

circoscritto ad un determinato dell’impresa o ad una serie

specifica di atti.

Esempio, il dirigente del personale, il direttore del settore pubblicità.

x. Poteri rappresentativi

Vengono applicate alcune norme proprie della disciplina dell’institore: art. 2206

(pubblicità della procura institoria) e art. 2207 (modifica e revoca della stessa).

Quindi, in mancanza di specifiche limitazioni iscritte nel registro delle imprese, i

ex legge

procuratori sono investiti di un potere di rappresentanza generale

alla specie di operazioni

dell’imprenditore: generale rispetto per le quali essi sono stati

investiti di autonomo potere decisionale.

Es. il dirigente del settore acquisti potrà compiere in nome dell’imprenditore tutti gli atti

che tipicamente rientrano in tale funzione, ma non avrà poteri di rappresentanza né di

gestione ad es nel settore pubblicità.

Non sono richiamate altre disposizioni previste per l’institore.

Il procuratore quindi:

- non ha la rappresentanza processuale, attiva e/o passiva dell’imprenditore, neppure

per gli atti da lui posti in essere, se tale potere non gli è conferito;

- non è soggetto agli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle

scritture contabili; 80 T.D’A.

- non trova applicazione l’art. 2208: l’imprenditore non risponderà per gli atti, pur

pertinenti all’esercizio dell’impresa, compiuti da un procuratore senza svendita del

nome dell’imprenditore stesso.

Tesi un tempo prevalente

I procuratori sarebbero degli ausiliari privi di qualsiasi potere di gestione la cui funzione

si esaurirebbe nel porre in essere gli atti di impresa decisi dall’imprenditore o

dall’institore, in forza di una specifica procura ad essi rilasciata.

COMMESSI

x.Def. esecutive materiali

Sono ausiliari subordinati cui sono affidate mansioni e che li

pongono in contatto con i terzi.

Es. commesso del negozio, impiegato di banca addetto agli sportelli, cameriere del bar.

x. Poteri rappresentativi

- Potere di rappresentanza dell’imprenditore anche in mancanza di specifico atto di

conferimento. Il potere è però più limitato rispetto a quello delle figure suddette. Il

principio base è dato dal comma 2 del seguente articolo.

Art. 2210 - Poteri dei commessi dell’imprenditore

«I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni contenute nell'atto di

conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente

comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.

Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la

consegna, né concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso, salvo che siano a

ciò espressamente autorizzati.»

- è loro riconosciuta, limitatamente agli affari da essi conclusi, la legittimazione a

ricevere per conto dell’imprenditore le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione dei

contratti ed i reclami relativi alle inadempienze contrattuali;

- è riconosciuta altresì la legittimazione a chiedere provvedimenti cautelari

nell’interesse dell’imprenditore;

Puntualizzano poi l’art. 2210, 2211 e 2213.

Gli atti per i quali serve una espressa autorizzazione sono:

a) esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere

dilazioni o sconti che non siano d’uso;

b) potere di derogare alle condizioni generali di contratto dell’impresa;

c) esigere il prezzo fuori dei locali stessi se preposti alla vendita nei locali dell’impresa

(salvo che consegnino quietanza firmata dall’imprenditore) o esigerlo all’interno

dell’impresa se alla riscossione è destinata apposita cassa;

x. Ampliamento o limitazione dei poteri

L’imprenditore può ampliare o limitare tali poteri.

Non è previsto un sistema di pubblicità legale, quindi le limitazioni saranno opponibili ai

terzi solo se portate a conoscenza degli stessi con mezzi idonei (es. avvisi affissi nei

locali di vendita), o se si prova l’effettiva conoscenza.

81 T.D’A.

Capitolo quinto: L’AZIENDA

Artt. 2555-2562

x. Nozione

Art. 2555 - Nozione

«L’azienda e' il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio

dell’impresa.»

- Rapporto azienda/impresa: è un rapporto di mezzo a fine -> l’azienda costituisce

l’apparato strumentale (locali, macchinari, attrezzature, materie prime, merci, ecc) di

cui l’imprenditore si avvale per lo svolgimento e nello svolgimento della propria

attività.

- organizzazione

Unità funzionale dell’azienda: poniamo attenzione sul dato ->

l’azienda è un insieme di beni eterogenei (mobili e immobili, materiali e immateriali,

fungibili e infungibili), che subisce modificazioni qualitative e quantitative anche

unità di tipo

radicali nel corso dell’attività. È un complesso che resta caratterizzato da

funzionale, per il coordinamento ed il rapporto di complementarietà fra i diversi

elementi costitutivi instaurato dall’imprenditore e soprattutto per l’unitaria

destinazione ad uno specifico fine produttivo.

- L’azienda ha rilievo economico prima che giuridico -> i beni organizzati ad azienda:

consentono la produzione di utilità nuove, diverse e maggiori di quelle traibili dai

* singoli beni isolatamente considerati. Sul piano statico l’azienda si risolve nei beni

che la compongono; sul piano dinamico essa è un nuovo «valore», per l’attitudine

alla produzione di nuova ricchezza che l’organizzazione le conferisce.È questo

valore dinamico che acquista importanza.

- Avviamento -> è una qualità dell’azienda. è il maggior valore che il complesso

unitario acquista di regola rispetto alla somma dei valori dei singoli beni che in un

dato momento lo costituiscono. In sostanza è l’attitudine a consentire la realizzazione

di un profitto. Potendo dipendere sia da fattori oggettivi che soggettivi, distinguiamo

tra: oggettivo:

° avviamento ricollegabile a fattori suscettibili di permanere anche se

muta il titolare dell’azienda in quanto insiti nel coordinamento funzionale

esistente fra i diversi beni;

soggettivo:

° avviamento dovuto all’abilità operativa dell’imprenditore sul

mercato ed in particolare alla sua abilità nel formarsi, conservare ed accrescere

clientela.

la

- Rilievo normativo -> dobbiamo sottolineare a tal proposito che l’unità economica

dell’azienda e gli interessi, sia individuali sia generali, al mantenimento di tale unità

trovano riconoscimento nel codice civile, artt. 2556-2562, disciplina per il

trasferimento dell’azienda.

Il trasferimento a titolo definitivo (es. vendita) o temporaneo (es. usufrutto ed

affitto) dell’azienda è sottoposto ad un regime normativo che deroga alla

disciplina di diritto comune delle corrispondenti vicende circolatorie aventi ad

oggetto singoli beni (anche aziendali) o complessi di beni non finalizzati allo

ex lege

svolgimento di attività di impresa. I particolari effetti mirano a favorire la

conservazione dell’unità economica del valore di avviamento dell’azienda, a

tutela di quanti su tale unità e su tale valore hanno fatto specifico affidamento.

Si mira a tutelare anche la circolazione dell’azienda come complesso unitario e

quindi al mantenimento dell’efficienza e funzionalità dei complessi produttivi.

82 T.D’A.

x. Natura giuridica dell’azienda

TEORIE UNITARIE TEORIE ATOMISTICHE

Tesi Considerano l’azienda come un bene unico, Concepisce l’azienda come una semplice

nuovo e distinto rispetto ai singoli beni che la pluralità di beni tra loro funzionalmente

compongono. Si afferma dunque che l’azienda collegati e sui quali l’imprenditore può vantare

è un bene immateriale, rappresentato diritti diversi (proprietà, diritti reali limitati, diritti

dall’organizzazione stessa. L’azienda è stata personali di godimento).Non esiste un bene

qualificata anche come una universalità di azienda formante oggetto di autonomo diritto

beni. di proprietà o di altro diritto reale unitario. Le

Il titolare dell’azienda ha sulla stessa un vero e norme che parlano di proprietà o di

proprio diritto di proprietà unitario, destinato a proprietario dell’azienda e di usufrutto hanno

coesistere con i diritti (reali e obbligatori) che quindi un significato tecnico.

vanta sui singoli beni. Potrebbe tutelare il suo

diritto sul complesso aziendale con gli

strumenti che l’ordinamento concede al titolare

del diritto di proprietà, anche se non vanta tale

diritto su alcuni beni aziendali. L’azienda è un

nuovo bene sotto ogni profilo e a tutti gli effetti.

Critica Incontra limiti nei dati normativi.

L’unificazione giuridica dei beni aziendali è

solo relativa e funzionale, dato che per il

trasferimento del complesso aziendale

dovranno essere necessariamente osservate

le «forme stabilite dalla legge per il

trasferimento dei singoli beni che compongono

l’azienda». È assente una legge di circolazione

propria dell’azienda e ciò nega la piena unità

giuridica e la natura di nuovo bene della

stessa. La concezione atomistica si lascia preferire.

Conclu

sione Non è contestabile però che la salvaguardia

dell’unità funzionale dell’azienda debba

fungere da criterio interpretativo della relativa

disciplina nei punti in cui essa non risulti

chiara.

x. Azienda e universalità

Giurisprudenza e Dottrina propongono questa definizione.

Anche tale discussione è comunque sterile.

L’azienda è equiparata alle universalità di beni dall’art. 670 c.p.c., che prevede il

sequestro giudiziario «di azienda o di altre universalità di beni». Questa equi

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A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher tamara-727 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Olivieri Gustavo.