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EFFETTI L.G. SUI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Al momento della dichiarazione di fallimento, vi sono dei contratti in corso di esecuzione e stabilire quale sia la sorte di tali contratti non è problema di agevole soluzione.

In seguito al fallimento per tali atti vi può essere: "Scioglimento del contratto, automatico di diritto": rientrano in tale categoria:

  • I contratti di borsa a termine su merci o titoli. Il loro carattere speculativo potrebbe infatti comportare situazioni pregiudizievoli per il patrimonio della procedura concorsuale.
  • L'associazione in partecipazione in caso di fallimento dell'associante.
  • I contratti di conto corrente ordinario e bancario, commissione e mandatario. La finalità liquidativa della procedura è infatti incompatibile con la reciprocità delle rimesse propria del conto corrente.
  • Fra i contratti che si sciolgono di diritto vi è anche l'appalto con una particolarità però:
entro 60 giorni dalla liquidazione, il curatore può dichiarare di voler subentrare nel contratto offrendo dall'apertura delle garanzie. Il committente in bonis può opporsi alla prosecuzione quando la considerazione della qualità soggettiva è stato un motivo determinante del contratto dell'appaltatore. "Subingresso automatico": Secondo gruppo di contratti che continua nonostante la liquidazione giudiziale di una delle parti in quanto per legge tali contratti sono ritenuti vantaggiosi per la massa dei creditori. Rientrano in tale categoria: - Il contratto di locazione di immobili. In caso di apertura della liquidazione nei confronti del conduttore il curatore può però recedere in ogni momento dal contratto corrispondendo al locatore un recesso (indennizzo giusto indennizzo per l'anticipato determinato dal giudice delegato). Il curatore può recedere anticipatamente anche in caso di liquidazione giudiziale del locatore.

recesso devedella procedura eessere dichiarato entro un anno dall’apertura ha ad effetto solo dopo 4 annistessa.dall’apertura- L’affitto di azienda: quando viene aperta la liquidazione nei confronti del concedente, il curatore piòrecedere entro 60gg.- Il contratto di edizione: che però si risolve se entro un anno il curatore non continua l’esercizioeditoriale odell’impresa non la cede ad altro editore.- Il contratto di cessione di crediti di impresa (factoring) in caso di liquidazione giudiziale delcedente. Il curatore può recedere dal contratto, ma il recesso opera solo per i crediti non ancora sortialla data della dichiarazione di apertura della procedura.- Il leasing finanziario, in caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente.“sospensione del contratto”Vi è infine un terzo gruppo di contratti la cui sorte non è prefissata dalla legge.Essi restano sospesi in seguito

All'apertura della liquidazione nei confronti di una delle parti e sarà il curatore a decidere se sciogliere il contratto o continuarlo. In questo secondo caso tutte le obbligazioni maturate nel corso della procedura dovranno essere adempiute dal curatore in prededuzione. Il contraente in bonis può chiedere al giudice delegato di fissare un termine (non superiore a 60gg) decorso il quale il contratto si intende sciolto se il curatore non opta per la continuazione. In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, ad esempio per la restituzione degli anticipi. Rientra in questa terza categoria:

  • Il contratto di vendita: la regola della sospensione del contratto è tuttavia applicabile solo alla vendita con effetti obbligatori. Nella vendita con effetti reali invece la cosa è già passata in proprietà del compratore prima della liquidazione giudiziale sul patrimonio del venditore.

Il dell'apertura contratto, perciò, non siscioglie: il venditore dovrà consegnare la cosa ed il compratore pagarne il prezzo. Rimane sospeso il preliminare di vendita di immobili (compromesso) dove tale contratto per essereopponibile alla liquidazione deve essere stato trascritto e la trascrizione deve essere ancora efficacealla data di apertura della procedura.

I contratti di esecuzione continuata o periodica come la somministrazione. La scelta spetta in ognicaso al curatore che dovrà pagare per intero il prezzo delle consegne avvenute o dei servizi erogatidella liquidazione giudiziale.dopo l'apertura.

Rimane sospeso anche il mandato in caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti delmandante, ma con una peculiarità: se il curatore subentra nel contratto, i crediti del mandatario sonocompiutada soddisfare in prededuzione, ma solo per l'attività dopo l'apertura della procedura. Questa regola è da ritenere.

Applicabile anche al mandato in rem propriam: il mandato conferito anche del mandatario nell'interesse o di terzi.

Rimangono sospesi anche il leasing finanziario in caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'utilizzatore, valgono regole speciali già esaminate.

Può tuttavia rimanere sospeso anche il contratto di assicurazione contro i danni: l'assicuratore può recedere dal contratto adducendo che la prosecuzione determina un aggravamento del rischio.

Ricordiamo inoltre anche l'associazione in partecipazione in caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'associato e il contratto di agenzia nei confronti del proponente.

ESERCIZIO PROVVISORIO DELL'IMPRESA E AFFITTO DELL'AZIENDA

Con l'apertura della liquidazione giudiziale l'attività di impresa si arresta ed i beni sono destinati ad essere liquidati per soddisfare i creditori. Quando ciò è funzionale ad

Può tuttavia avere una continuazione, sia pure provvisoria, dell'attività una migliore liquidazione del complesso aziendale o si spera di venderlo in blocco.

DUE SONO LE IPOTESI PREVISTE DALL'ART.21 CCI:

  1. La prima si ha con sentenza che dichiara aperta la procedura. In tale provvedimento il tribunale dell'impresa, purché tale prosecuzione non arrechi può autorizzare il curatore a proseguire l'esercizio pregiudizio ai creditori.
  2. La seconda interviene dopo che è stato nominato il comitato dei creditori. Questo deve infatti di continuare o di riprendere l'esercizio dell'impresa, fissandone anche pronunziarsi sull'opportunità la durata.

Solo se il parere è favorevole il giudice delegato può disporre la continuazione o la ripresa dell'attività.

La continuazione è un provvedimento che richiede particolare cautela date le conseguenze che la stessa produce per i creditori.

concorsuali.dell'impresa

Durante l'esercizio tutti i contratti pendenti proseguono salvo che il curatore non intendao scioglierli.sospenderne l'esecuzione di larga parte dell'attivo da parte

La continuazione dell'attività può perciò comportare l'assorbimentodei nuovi creditori (con grave pregiudizio per i creditori concorsuali e privilegiati). Quindi è unprovvedimento eccezionale che si giustifica solo se tende alla migliore liquidazione del patrimonioddel debitore. Non può essere impiegata (la continuazione) a fini di conservazione dei posti di lavoro otentativi di risanamento dell'impresa. l'affitto

La conservazione del complesso aziendale può essere realizzata anche attraversoin quanto presenta il vantaggio di non far gravare sulla massa concorsuale i debiti contratti dall'affittuariodell'azienda,nell'esercizio dell'impresa.

L'attività di impresa è

Infatti imputabile all'affittuario, che la gestisce personalmente ed assume in proprio le relative obbligazioni, mentre dovrà corrispondere alla procedura il canone pattuito.

Prevede una disciplina speciale dell'affitto d'azienda nella Il codice della crisi e dell'insolvenza liquidazione giudiziale che integra ed in parte deroga le regole generali esposte nel primo volume.

L'affitto di azienda o di specifici rami di essa è autorizzato dal giudice delegato quando appaiao di parti della stessa.utile al fine della vendita dell'azienda.

Tale affitto però non deve intralciare o ritardare la liquidazione dei beni: la legge prescrive pertanto che di tale esigenza si tenga conto nel determinare la durata del contratto.

L'affittuario subentra in tutti i contratti aziendali che non abbiano carattere personale e non si della procedura.siano sciolti in seguito all'apertura.

Alla fine dell'affitto, il complesso

aziendale viene retrocesso alla liquidazione giudiziale. Lanemmeno per iprocedura non assume però alcuna responsabilità per i debiti sorti durante l'affitto, debiti di lavoro. L'affittuario rimane pertanto unico debitore per le obbligazioni che assume e i creditori concorsuali sono così posti al riparo dalle conseguenze di una cattiva gestione da parte di quest'ultimo. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA - Accertamento del passivo; - Liquidazione dell'attivo; - Ripartizione dell'attivo. ACCERTAMENTO DEL PASSIVO: L'accertamento del passivo costituisce la fase centrale e più delicata della procedura di liquidazione. L'accertamento giudiziario è la fase nella quale emergono aspri conflitti fra i creditori e il debitore. L'accertamento del passivo è diretto ad accertare quali creditori hanno diritto a partecipare al fallimento, l'ammontare dei loro crediti e gli eventuali diritti di prelazione. Come funziona? - La procedura di accertamento del passivo viene avviata dal giudice; - I creditori devono presentare le loro domande di ammissione al passivo entro un determinato termine; - Il giudice valuta le domande e decide quali creditori ammettere al passivo; - Viene redatto un elenco dei creditori ammessi al passivo e dei relativi crediti; - I creditori possono proporre opposizione contro le decisioni del giudice; - Alla fine della procedura di accertamento del passivo, viene stabilito l'ammontare complessivo del passivo e l'elenco dei creditori ammessi.

Il accertamento del passivo si apre con la domanda di ammissione dei creditori. La domanda si presenta con ricorso da depositare in cancelleria almeno 30 giorni prima della data di udienza di esame fissata nella sentenza di fallimento.

Essa deve, fra l'altro, indicare le generalità del creditore, l'oggetto del credito e gli elementi di diritto su cui si fonda.

Sul creditore incombe anche l'onere di provare che il suo credito è anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale.

Nella domanda di ammissione i creditori devono indicare l'indirizzo di posta elettronica presso il quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura. In mancanza, tali comunicazioni si effettuano esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Analoga domanda deve essere presentata per la restituzione o la rivendicazione di beni di proprietà di terzi che sono stati appresi alla massa concorsuale in quanto erano in possesso.

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A.A. 2022-2023
35 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher VERO000000008 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Molise o del prof Palmieri Gianmaria.