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Collegio di Garanzia dello
Sport, che quelle
controversie è chiamato a
decidere, ai sensi dell’art.
54, comma 3, del Codice
della Giustizia del CONI, in
unico grado.
All’incompetenza così
dichiarata consegue
l’annullamento della
decisione della Corte
Federale di Appello della
FIGC n. 029/2020-2021, del
15 ottobre 2020, qui
impugnata, e con essa
della decisione n. 2/TFN-SD
2020/2021 del Tribunale
Federale Nazionale,
Sezione Disciplinare della
FIGC. Tale conclusione
preclude l’esame delle altre
questioni dedotte nel
presente giudizio di
legittimità, che devono
reputarsi assorbite.
Costituisce in proposito
principio ormai pacifico
anche nel sistema della
giustizia sportiva (sin dalle
decisioni dell’Alta Corte di
Giustizia Sportiva del CONI,
11 novembre 2013, n. 29 e
2 Pag 12 dicembre 2013, n.
33), anche ai sensi dell’art.
2, comma 6, del Codice di
Giustizia Sportiva del CONI,
la translatio iudicii in favore
di altro giudice che, diverso
da quello originariamente
adìto, sia competente a
decidere alla stregua di una
differente previsione: quali
sono integrate, nella
specie, dall’art. 53, comma
3, del Regolamento della
LND, e dal rinvio ad esso,
contenuto nell’art. 87,
comma 4, del Codice di
Giustizia Sportiva del CONI.
CU. N11 CGS 05/02/2021 sig. Vito Tagliente propone
gravame avverso la
decisione della Corte
Sportiva d'Appello c/o la
Federazione Sportiva
Automobilistica Nazionale
dell'Automobile Club
D'Italia (ACI Sport) n. CS
2/20, pubblicata sul sito
federale in data 5 ottobre
2020 e notificata in pari
data, con la quale è stato
accolto l'appello proposto
dal sig. Giacomo Liuzzi
avverso la decisione n. 3
del 28 dicembre 2019 del
Collegio dei Commissari
Sportivi della
manifestazione
automobilistica XXXVII
Pedavena Croce d'Aune -
che aveva escluso il sig.
Liuzzi dalla classifica di
gara 1 - e, per l'effetto, lo
stesso Liuzzi è stato
reinserito nella classifica di
gara 1, per la violazione, da
parte dei Commissari
Tecnici, dei commi 1 e 2
dell'art. 6 App. 5 del RSN.
Le doglianze vengono
articolate in due motivi: il
primo afferente alla
asserita nullità della
sentenza per omissione
delle firme dei membri del
Collegio e il secondo per
vizi di omessa o
insufficiente motivazione e
la errata interpretazione
dell’art. 6 App. 5 RSN. n
virtù del principio della
ragione più liquida -
secondo il quale, come è
noto, una domanda o un
ricorso possono (e in alcuni
ordinamenti debbono)
essere respinti o accolti
sulla base della soluzione di
una questione assorbente e
di più agevole e rapido
scrutinio, pur se
logicamente subordinata (e
quindi senza che sia
necessario esaminare
previamente tutte le altre
secondo l’ordine previsto,
per esempio, nel diritto
processuale
dell’ordinamento giuridico
della Repubblica Italiana
dagli artt. 276 cod. proc.
civ. e 118 disp. att. cod.
proc. civ.) - si ritiene di
iniziare dall’esame dal
secondo motivo di gravame
concernente
insufficiente/contraddittoria
e illogica motivazione della
decisione impugnata L’art.
54 CGS CONI consente il
ricorso al Collegio di
Garanzia dello Sport
“esclusivamente per
violazioni di norme di
diritto, nonché per omessa
o insufficiente motivazione
circa un punto decisivo
della controversia che
abbia formato oggetto di
disputa tra le parti”,
stabilendo, pertanto, un
confine preciso di
ammissibilità dei ricorsi. Sul
punto, le Sezioni Unite di
Questo Collegio hanno
affermato che, “in virtù del
richiamo che l’art. 2
comma 6 CGS CONI opera
nei confronti delle norme
generali del processo civile
occorre conformarsi all’art.
360 c.p.c e Pag 4
qualificare il ricorso al
Collegio di Garanzia dello
Sport, come un mezzo di
impugnazione a critica
vincolata. Ne consegue che
in tale sede, qualificabile
come giudizio di legittimità,
è preclusa la possibilità di
rivalutare eccezioni,
argomentazioni e risultanze
istruttorie acquisite nella
fase di merito, al fine di
rispettare l’ordine dei gradi
di giustizia” (decisione n.
93/2017) e tale principio è
stato di recente ribadito
anche da Questa Sezione
(cfr. decisione n. 42/2020),
affermando
l’inammissibilità del ricorso
“proprio in forza della
funzione del Collegio di
Garanzia, quest’ultimo è da
considerarsi un organo che
decide su un giudizio a
critica ed a parti vincolate
nel quale il perimetro delle
censure alla sentenza deve
essere dettagliatamente
declinato sottolineando i
caratteri di specificità,
completezza e riferibilità
alla decisione impugnata
nei termini della violazione
di legge e/o di carente o
omessa motivazione su un
punto decisivo delle
controversia”il contrasto
tra dispositivo e
motivazione non determina
nullità della sentenza, ma si
risolve con la logica
prevalenza dell'elemento
decisionale su quello
giustificativo, in quanto è il
dispositivo letto in udienza
che costituisce l'atto con
cui il giudice estrinseca la
volontà della legge nel caso
concreto”
CU. N12 CGS 05/02/2021 provvedimento della Corte
Sportiva d'Appello
Territoriale presso il
Comitato Regionale Veneto
FIGC - LND, pubblicato con
C.U. n. 33 del 21 ottobre
2020 (stagione sportiva
2020/2021), con il quale,
nel respingere il reclamo
della Società ricorrente
avverso la decisione del
Giudice Sportivo
Territoriale, di cui al C.U. n.
29 del 7 ottobre 2020,
pubblicata con Comunicato
della Delegazione
Provinciale di Verona, sono
state confermate, a carico
della Pro Sambonifacese, la
non omologazione del
risultato di 0-1 conseguito
sul campo nell'incontro
Albaredo Calcio - Pro
Sambonifacese. alla
notificazione, quest’ultima
segue le forme ordinarie
del codice di procedura
civile (artt. 137 e ss. c.p.c.),
oppure può essere
effettuata anche in proprio
dal difensore secondo i
dettami della legge
53/1994 (si veda, sul punto,
l’art. 3- bis, comma 1, della
testé citata norma che
stabilisce: “la notificazione
con modalità telematica si
esegue a mezzo di posta
elettronica certificata
all'indirizzo risultante da
pubblici elenchi, nel
rispetto della normativa,
anche regolamentare,
concernente la
sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione
dei documenti informatici)
anche via pec (posta
elettronica certificata), la
cui fonte normativa è
rinvenibile nel DPR 11
febbraio 2005, n. 68
(Regolamento recante
disposizioni per l’utilizzo
della posta elettronica
certificata, a norma
dell’articolo 27 della legge
16 gennaio 2003, n. 3), e
che all’art. 1, comma 2,
lett. G) la definisce come “
ogni sistema di posta
elettronica nel quale è
fornita al mittente
documentazione elettronica
attestante l'invio e la
consegna di documenti
informatici”; quest’ultima
norma, ai fini che qui
interessano, va raccordata
con la lettera f) del
predetto articolo 1, comma
2, del DPR 11 febbraio
2005, n. 68, in cui si
declina anche la definizione
del messaggio di posta
elettronica certificata come
“un documento informatico
composto dal testo del
messaggio, dai dati di
certificazione e dagli
eventuali documenti
informatici allegati”. tal
proposito, è bene avvertire
che, come si diceva
innanzi, ove la
dichiarazione allegata
come file alla pec (o la pec
stessa) non sia stata
sottoscritta mediante firma
digitale, è come spedire
una raccomandata
cartacea non firmata, cioè
priva di “contenuto”
giuridico senz’altro riferibile
al mittente titolare della
pec. Tale principio, che
distingue concettualmente
il “contenente” dal
“contenuto”, ha trovato un
primo conforto nella
giurisprudenza di
legittimità, per la quale “la
spedizione
dell'impugnazione
mediante raccomandata
inviata con il mezzo
telematico attraverso il
servizio internet di posta
raccomandata online, non
consentendo la
trasmissione dell'atto
scritto in originale, in
quanto si sostanzia
nell'inoltro di un testo o
un'immagine in formato
digitale che le poste
provvedono
successivamente a
stampare e recapitare al
destinatario, deve ritenersi
inidonea a soddisfare i
requisiti di forma prescritti,
a pena di inammissibilità,
per la proposizione e la
spedizione dell'atto
d'impugnazione” a
trasmissione (invio e
ricezione) di una pec è
valida agli effetti di legge,
siccome attestata
rispettivamente dalle
ricevute di accettazione e
di avvenuta consegna, che
vengono generate in base
alla seguente procedura: la
pec spedita dal mittente
passa prima dal suo
gestore di posta, che gli
rilascia anzitutto la ricevuta
di accettazione e, quindi,
inoltra la pec al gestore di
posta del destinatario, il
quale mette anzitutto la
pec a disposizione del
destinatario nella sua
casella di posta e, quindi,
rilascia al mittente la
ricevuta di consegna, che
certifica in modo opponibile
ai terzi sia la consegna
della pec sia il momento
della consegna stessa al
destinatario (c.d. data
certa), e ciò
indipendentemente
dall’avvenuta sua lettura
da parte del destinatario
medesimo, giacché “il
documento informatico
trasmesso per via
telematica si intende
consegnato al destinatario
se reso disponibile
all’indirizzo elettronico da
questi dichiarato, nella
casella di posta elettronica
del destinatario messa a
disposizione dal gestore”
Questa Sezione ben
conosce i principi dettati
dalla giurisprudenza della
Suprema Corte di
Cassazione in relazione alla
sanatoria della nullità per
raggiungimento dello scopo
(cfr. Corte di Cassazione,
terza