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Estratto del documento

Collegio di Garanzia dello

Sport, che quelle

controversie è chiamato a

decidere, ai sensi dell’art.

54, comma 3, del Codice

della Giustizia del CONI, in

unico grado.

All’incompetenza così

dichiarata consegue

l’annullamento della

decisione della Corte

Federale di Appello della

FIGC n. 029/2020-2021, del

15 ottobre 2020, qui

impugnata, e con essa

della decisione n. 2/TFN-SD

2020/2021 del Tribunale

Federale Nazionale,

Sezione Disciplinare della

FIGC. Tale conclusione

preclude l’esame delle altre

questioni dedotte nel

presente giudizio di

legittimità, che devono

reputarsi assorbite.

Costituisce in proposito

principio ormai pacifico

anche nel sistema della

giustizia sportiva (sin dalle

decisioni dell’Alta Corte di

Giustizia Sportiva del CONI,

11 novembre 2013, n. 29 e

2 Pag 12 dicembre 2013, n.

33), anche ai sensi dell’art.

2, comma 6, del Codice di

Giustizia Sportiva del CONI,

la translatio iudicii in favore

di altro giudice che, diverso

da quello originariamente

adìto, sia competente a

decidere alla stregua di una

differente previsione: quali

sono integrate, nella

specie, dall’art. 53, comma

3, del Regolamento della

LND, e dal rinvio ad esso,

contenuto nell’art. 87,

comma 4, del Codice di

Giustizia Sportiva del CONI.

CU. N11 CGS 05/02/2021 sig. Vito Tagliente propone

gravame avverso la

decisione della Corte

Sportiva d'Appello c/o la

Federazione Sportiva

Automobilistica Nazionale

dell'Automobile Club

D'Italia (ACI Sport) n. CS

2/20, pubblicata sul sito

federale in data 5 ottobre

2020 e notificata in pari

data, con la quale è stato

accolto l'appello proposto

dal sig. Giacomo Liuzzi

avverso la decisione n. 3

del 28 dicembre 2019 del

Collegio dei Commissari

Sportivi della

manifestazione

automobilistica XXXVII

Pedavena Croce d'Aune -

che aveva escluso il sig.

Liuzzi dalla classifica di

gara 1 - e, per l'effetto, lo

stesso Liuzzi è stato

reinserito nella classifica di

gara 1, per la violazione, da

parte dei Commissari

Tecnici, dei commi 1 e 2

dell'art. 6 App. 5 del RSN.

Le doglianze vengono

articolate in due motivi: il

primo afferente alla

asserita nullità della

sentenza per omissione

delle firme dei membri del

Collegio e il secondo per

vizi di omessa o

insufficiente motivazione e

la errata interpretazione

dell’art. 6 App. 5 RSN. n

virtù del principio della

ragione più liquida -

secondo il quale, come è

noto, una domanda o un

ricorso possono (e in alcuni

ordinamenti debbono)

essere respinti o accolti

sulla base della soluzione di

una questione assorbente e

di più agevole e rapido

scrutinio, pur se

logicamente subordinata (e

quindi senza che sia

necessario esaminare

previamente tutte le altre

secondo l’ordine previsto,

per esempio, nel diritto

processuale

dell’ordinamento giuridico

della Repubblica Italiana

dagli artt. 276 cod. proc.

civ. e 118 disp. att. cod.

proc. civ.) - si ritiene di

iniziare dall’esame dal

secondo motivo di gravame

concernente

insufficiente/contraddittoria

e illogica motivazione della

decisione impugnata L’art.

54 CGS CONI consente il

ricorso al Collegio di

Garanzia dello Sport

“esclusivamente per

violazioni di norme di

diritto, nonché per omessa

o insufficiente motivazione

circa un punto decisivo

della controversia che

abbia formato oggetto di

disputa tra le parti”,

stabilendo, pertanto, un

confine preciso di

ammissibilità dei ricorsi. Sul

punto, le Sezioni Unite di

Questo Collegio hanno

affermato che, “in virtù del

richiamo che l’art. 2

comma 6 CGS CONI opera

nei confronti delle norme

generali del processo civile

occorre conformarsi all’art.

360 c.p.c e Pag 4

qualificare il ricorso al

Collegio di Garanzia dello

Sport, come un mezzo di

impugnazione a critica

vincolata. Ne consegue che

in tale sede, qualificabile

come giudizio di legittimità,

è preclusa la possibilità di

rivalutare eccezioni,

argomentazioni e risultanze

istruttorie acquisite nella

fase di merito, al fine di

rispettare l’ordine dei gradi

di giustizia” (decisione n.

93/2017) e tale principio è

stato di recente ribadito

anche da Questa Sezione

(cfr. decisione n. 42/2020),

affermando

l’inammissibilità del ricorso

“proprio in forza della

funzione del Collegio di

Garanzia, quest’ultimo è da

considerarsi un organo che

decide su un giudizio a

critica ed a parti vincolate

nel quale il perimetro delle

censure alla sentenza deve

essere dettagliatamente

declinato sottolineando i

caratteri di specificità,

completezza e riferibilità

alla decisione impugnata

nei termini della violazione

di legge e/o di carente o

omessa motivazione su un

punto decisivo delle

controversia”il contrasto

tra dispositivo e

motivazione non determina

nullità della sentenza, ma si

risolve con la logica

prevalenza dell'elemento

decisionale su quello

giustificativo, in quanto è il

dispositivo letto in udienza

che costituisce l'atto con

cui il giudice estrinseca la

volontà della legge nel caso

concreto”

CU. N12 CGS 05/02/2021 provvedimento della Corte

Sportiva d'Appello

Territoriale presso il

Comitato Regionale Veneto

FIGC - LND, pubblicato con

C.U. n. 33 del 21 ottobre

2020 (stagione sportiva

2020/2021), con il quale,

nel respingere il reclamo

della Società ricorrente

avverso la decisione del

Giudice Sportivo

Territoriale, di cui al C.U. n.

29 del 7 ottobre 2020,

pubblicata con Comunicato

della Delegazione

Provinciale di Verona, sono

state confermate, a carico

della Pro Sambonifacese, la

non omologazione del

risultato di 0-1 conseguito

sul campo nell'incontro

Albaredo Calcio - Pro

Sambonifacese. alla

notificazione, quest’ultima

segue le forme ordinarie

del codice di procedura

civile (artt. 137 e ss. c.p.c.),

oppure può essere

effettuata anche in proprio

dal difensore secondo i

dettami della legge

53/1994 (si veda, sul punto,

l’art. 3- bis, comma 1, della

testé citata norma che

stabilisce: “la notificazione

con modalità telematica si

esegue a mezzo di posta

elettronica certificata

all'indirizzo risultante da

pubblici elenchi, nel

rispetto della normativa,

anche regolamentare,

concernente la

sottoscrizione, la

trasmissione e la ricezione

dei documenti informatici)

anche via pec (posta

elettronica certificata), la

cui fonte normativa è

rinvenibile nel DPR 11

febbraio 2005, n. 68

(Regolamento recante

disposizioni per l’utilizzo

della posta elettronica

certificata, a norma

dell’articolo 27 della legge

16 gennaio 2003, n. 3), e

che all’art. 1, comma 2,

lett. G) la definisce come “

ogni sistema di posta

elettronica nel quale è

fornita al mittente

documentazione elettronica

attestante l'invio e la

consegna di documenti

informatici”; quest’ultima

norma, ai fini che qui

interessano, va raccordata

con la lettera f) del

predetto articolo 1, comma

2, del DPR 11 febbraio

2005, n. 68, in cui si

declina anche la definizione

del messaggio di posta

elettronica certificata come

“un documento informatico

composto dal testo del

messaggio, dai dati di

certificazione e dagli

eventuali documenti

informatici allegati”. tal

proposito, è bene avvertire

che, come si diceva

innanzi, ove la

dichiarazione allegata

come file alla pec (o la pec

stessa) non sia stata

sottoscritta mediante firma

digitale, è come spedire

una raccomandata

cartacea non firmata, cioè

priva di “contenuto”

giuridico senz’altro riferibile

al mittente titolare della

pec. Tale principio, che

distingue concettualmente

il “contenente” dal

“contenuto”, ha trovato un

primo conforto nella

giurisprudenza di

legittimità, per la quale “la

spedizione

dell'impugnazione

mediante raccomandata

inviata con il mezzo

telematico attraverso il

servizio internet di posta

raccomandata online, non

consentendo la

trasmissione dell'atto

scritto in originale, in

quanto si sostanzia

nell'inoltro di un testo o

un'immagine in formato

digitale che le poste

provvedono

successivamente a

stampare e recapitare al

destinatario, deve ritenersi

inidonea a soddisfare i

requisiti di forma prescritti,

a pena di inammissibilità,

per la proposizione e la

spedizione dell'atto

d'impugnazione” a

trasmissione (invio e

ricezione) di una pec è

valida agli effetti di legge,

siccome attestata

rispettivamente dalle

ricevute di accettazione e

di avvenuta consegna, che

vengono generate in base

alla seguente procedura: la

pec spedita dal mittente

passa prima dal suo

gestore di posta, che gli

rilascia anzitutto la ricevuta

di accettazione e, quindi,

inoltra la pec al gestore di

posta del destinatario, il

quale mette anzitutto la

pec a disposizione del

destinatario nella sua

casella di posta e, quindi,

rilascia al mittente la

ricevuta di consegna, che

certifica in modo opponibile

ai terzi sia la consegna

della pec sia il momento

della consegna stessa al

destinatario (c.d. data

certa), e ciò

indipendentemente

dall’avvenuta sua lettura

da parte del destinatario

medesimo, giacché “il

documento informatico

trasmesso per via

telematica si intende

consegnato al destinatario

se reso disponibile

all’indirizzo elettronico da

questi dichiarato, nella

casella di posta elettronica

del destinatario messa a

disposizione dal gestore”

Questa Sezione ben

conosce i principi dettati

dalla giurisprudenza della

Suprema Corte di

Cassazione in relazione alla

sanatoria della nullità per

raggiungimento dello scopo

(cfr. Corte di Cassazione,

terza

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
40 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher petrux22 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale o del prof Trinchi Alessandro.