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Nel giudizio penale vale l'oltre ogni ragionevole dubbio, in quello civile il più probabile che non.

Nel primo caso l'attenzione è sul danneggiante e sulla pena, nel secondo, meno rigoroso, l'attenzione è sul danneggiato e sul risarcimento.

Oggi l'orientamento adottato è scissionistico mentre prima era più unitario: si parlava infatti di pregiudizialità penale, cioè se uno stesso fatto potesse costituire sia illecito civile che reato esso se accertato in sede penale doveva esserlo anche in sede civile. L'unico caso di valutazione autonoma di un fatto in sede civile era il caso in cui nel penale "il fatto non costituiva reato" perché questo avrebbe comunque potuto costituire illecito civile. Nel nuovo cpp la pregiudizialità penale viene meno quindi si può arrivare a conclusioni differenti nel civile e nel penale: la causalità probabile ha infatti un ruolo diverso scaricando.

Sulla responsabilità civile gli effetti di un fatto che non costituisce reato. Per queste ragioni Castronovo ritiene che non debbano essere usati criteri differenti per definire la probabilità del nesso.

Causalità plurima e causalità concorrente

  • Causalità plurima: ci sono più cause, tutte in grado di causare autonomamente l'evento dannoso (es. Due colpi ugualmente mortali al cuore). L'art 41 cp fonda responsabilità di entrambe perché entrambe hanno concorso a cagionarlo in concreto.
  • Causalità concorrente: più cause nessuna idonea a causare il danno da sola. Sono tutte rilevanti. Es. Responsabilità solidale ex art. 2055: "se il fatto dannoso è imputabile a più persone tutte sono obbligate in solido al risarcimento".

Causalità alternativa e causalità alternativa-ipotetica

  • Causalità alternativa reale: mancata individuazione della causa o cause imputabili tra quelle possibili.
L'incertezza permette comunque la responsabilità di tutti* causalità alternativa ipotetica: c'è una causa certa che ha causato il danno e una incerta che avrebbe cagionato il danno se la prima non ci fosse stata quindi è una causa successiva. Rileva solo una causa che quella che effettivamente ha cagionato il danno. Art. 41 co2: cause sopravvenute: quella causa che interrompe la catena causale precedente ed è stata da sola in grado di causare il danno e il suo autore sarà responsabile. Questo salvo che l'azione precedente costituisca reato. Es. Tizio ferisce Caio, Sempronio lo uccide. Anche Tizio risponde per lesione. Capitolo 7 - LA COLPA La colpa come presupposto della responsabilità La colpa è stata per molto tempo criterio d'imputazione della responsabilità civile fino a perdere quella pretesa di esclusività che la caratterizzava, potendo parlare oggi anche di responsabilità oggettiva. La colpa

è rimasta centrale ma solo per i fatti illeciti, quila colpa è necessaria per il configurarsi del fatto illecito.

La colpevolezza tra cp e ccInsieme al dolo, la colpa rientra in quella che chiamiamo“colpevolezza”, centrale nel 2043 cc: dolo o colpa sono i profili dellacondotta che ha cagionato il danno con la differenza che il dolo nonè sempre necessario mentre per la colpa vale il principio in legeAquilia et Levissima culpa venit.

Una interpretazione erronea degli artt. 42-43 cp potrebbe farpensare che la colpa sia qualcosa in meno del dolo ma non è così.

L'art. 42, 1 c.p. stabilisce che "nessuno può essere punito perun'azione o per un'omissione preveduta dalla legge come reato senon l'ha commessa con coscienza e volontà"; l'art. 43, 1 c.p.qualifica il delitto "doloso o secondo l'intenzione quando l'eventodannoso o pericoloso è dall'agente preveduto e voluto

come conseguenza della propria azione [...] colposo o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline". Dal combinato disposto delle due norme, emergerebbe che colpa e dolo hanno in comune la coscienza e la volontà della condotta e che si differenziano per la volizione dell'evento. Questo è stato smentito dalla dottrina più recente perché nell'illecito colposo non sempre la condotta è cosciente e volontaria (es. automaticità di un gesto) e comunque ad integrare la colpa è sufficiente la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti. Per il principio di unicità dell'ordinamento la definizione di colpa degli artt. 42-43 cp rileva sicuramente anche nella responsabilità civile ma è bene

fatta distinzione tra responsabilità penale e responsabilità civile. Perché? Perché nel penale è in gioco la libertà del soggetto, in civile ad essere in gioco è il patrimonio del danneggiante. Criterio misuratore della colpa nel cc L'art. 43 rimanda all'art. 1176 cc. La colpa dal diritto romano è stata intesa come mancanza di diligenza quindi un correlato negativo della diligenza e lo afferma anche la relazione al codice che indica come criterio misuratore della colpa il comportamento dell'uomo diligente, il buon padre di famiglia. Il modello di diligenza instaurato è oggettivo ma bisogna tener conto, lo conferma Mengoni, anche della soggettività della colpa cioè delle capacità e attitudini personali. L'imperizia come colpa contrattuale ed extracontrattuale Oltre alla diligenza la colpa è mancanza di perizia. Essa è disciplinata dal comma 2 del 1176 e deve "essere

La colpa come violazione di un dovere di comportamento

La colpa è violazione di un dovere di comportamento. Come detto, pur essendo definita come deviazione da uno standard comportamentale (o socialmente richiesto) si deve tener conto di alcuni elementi soggettivi. Non è infatti possibile confondere la colpa con la responsabilità oggettiva perché nella prima c'è imputabilità della condotta (capacità di intendere e di volere) e nella seconda no. La responsabilità oggettiva nasce in una prospettiva di distacco dalla colpa e dai suoi presupposti. Se anche si fa prevalere la colpa in senso oggettivo non si annulla il profilo soggettivo dato dalla rimproverabilità soggettiva.

Resta allora valida la differenza tra colpa e responsabilità oggettiva la quale si fonda su elementi diversi da quelli della colpa, tra i quali non figura mai la condotta del soggetto responsabile.

Colpa in senso oggettivo e soggettivo

Ai fini di valutazione della colpa basta verificare che vi sia stata difformità da una regola di condotta e che ci siano i due elementi della colpa:

  • imputabilità
  • possibilità di osservare il parametro richiesto

Se uno dei due elementi manca non si può parlare di colpa (nel diritto tedesco differenza simile è tra diligenza interiore ed esteriore).

Sappiamo che nel diritto civile la colpa è violazione di una regola comportamentale mentre in diritto penale la colpa necessita di una qualificazione in termini di rimproverabilità ai fini della punibilità.

Questo porta a dover capire se la condotta:

  • È esigibile da un soggetto
  • È difforme dalla regola comportamentale

Da qui si parla di:

colpa generica:

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Publisher
A.A. 2022-2023
18 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Fedm99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Lionzo Andrea.