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DIRITTO COSTITUZIONALE

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In copertina:

Un mosaico che richiama all’unità della Patria, ovvero

all’indivisibilità della Repubblica

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FRANCESCO MIRAGLIUOLO

DIRITTO

COSTITUZIONALE

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Questa sintesi, per quanto ampia e articolata, non intende in alcun

modo sostituirsi al manuale ado ato dal docente né alle lezioni:

vuole piu osto o rire a studentesse e studenti uno strumento di

ripasso e di orientamento allo studio, utile a ssare i passaggi

conce uali fondamentali e a ricostruire i nessi tra gli istituti.

L’impostazione è volutamente chiara e discorsiva, con richiami

interni che facilitano i collegamenti logici e tematici.

Laddove opportuno, il testo è integrato da riferimenti essenziali di

diri o costituzionale comparato, diri o parlamentare e teoria

delle fonti del diri o, così da evidenziare le intersezioni tra forma

di governo, procedimento di produzione normativa, ruolo degli

organi costituzionali e tecniche di controllo di costituzionalità.

Tali integrazioni hanno un taglio meramente ricognitivo e sono

nalizzate a fornire coordinate di contesto, non a sostituire lo

studio delle opere di riferimento né l’esame dire o delle fonti.

Il lavoro non ha pretese di esaustività né di originalità scienti ca:

alcune sempli cazioni sono state ado ate per ragioni dida iche e

ogni a ermazione va comunque veri cata sui manuali indicati dal

docente, sui materiali di corso e sulle fonti normative e

giurisprudenziali vigenti. Data la possibile evoluzione degli

indirizzi do rinali e giurisprudenziali, si raccomanda di controllare

eventuali aggiornamenti.

Si suggerisce di utilizzare questa sintesi come mappa per il ripasso

e come supporto alla preparazione orale, dopo la le ura del

manuale, per chiarire dubbi, ordinare gli argomenti e ripercorrere

rapidamente de nizioni, principi e e e i applicativi. Eventuali

imprecisioni o refusi possono essere segnalati per successive

revisioni. 7

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INDICE

LO STUDIO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE: 13

UNA INTRODUZIONE DA LEGGERE 13

1. CHE COS’È IL DIRITTO? 13

2. OGGETTO E FUNZIONE DEL DIRITTO COSTITUZIONALE 18

3. COME SI STUDIA IL DIRITTO COSTITUZIONALE 19

I. LO STATO: NOZIONI INTRODUTTIVE 23

1. IL POTERE POLITICO 23

2. LO STATO 25

2.9.1 L’apparato burocratico 35

2.9.3 Gli enti pubblici 37

2.9.4. La potestà pubblica 38

2.9.5. U ci ed organi 38

2.9.6. Organi costituzionali 39

II. FORME DI STATO 41

1. “FORMA DI STATO” 41

2. Rappresentanza politica 62

III. LA SEPARAZIONE DEI POTERI 69

IV. LA REGOLA DI MAGGIORANZA 75

5. LO STATO E LA SOCIETÀ MULTICULTURALE 80

VI. STATO UNITARIO, STATO FEDERALE E STATO REGIONALE 85

VII. L’UNIONE EUROPEA 98

III. LA COSTITUZIONE 116

I. SIGNIFICATI DI “COSTITUZIONE” 116

II. POTERE COSTITUENTE E POTERI COSTITUITI 119

III. Costituzioni “ essibili” e costituzioni “rigide” 120

IV. Le garanzie della rigidità costituzionale 124

V. Costituzione scritta e diritto costituzionale 125

VI. Disposizioni, norme, regole, principi, valori, interessi 127

VII. La Costituzione italiana 128

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IV. FORME DI GOVERNO 131

I. Forme di governo e forme di stato 131

II. I criteri di classi cazione 132

III. La monarchia costituzionale 135

IV. La forma di governo parlamentare 137

V. La forma di governo parlamentare a prevalenza del Governo: il Regno

Unito 139

VI. La forma di governo parlamentare a prevalenza del Parlamento: la III

Repubblica francese 141

VII. La razionalizzazione della forma di governo parlamentare dopo la prima

guerra mondiale: la Repubblica di Weimar 142

VIII. La razionalizzazione nel secondo dopoguerra: la IV Repubblica francese

144

IX. La forma di governo parlamentare in Italia 145

X. La forma di governo parlamentare nella Repubblica federale tedesca 148

XI. Le tendenze del parlamentarismo contemporaneo 151

XII. La forma di governo presidenziale 152

XIII. Il presidenzialismo negli Stati Uniti d’America 153

XIV. La forma di governo direttoriale: la Confederazione svizzera 157

XV. La forma di governo semipresidenziale 158

XVI. Il semipresidenzialismo nella V Repubblica francese 160

XVII. La forma di governo semiparlamentare: Israele (1992–2001) 161

XVIII. Forme di governo e sistemi politici 162

XIX. I sistemi elettorali e la legislazione di contorno 163

V. L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE IN ITALIA 176

1. LA FORMA DI GOVERNO ITALIANA: EVOLUZIONE E CARATTERI

GENERALI 176

2. Il Governo 192

3. Il Parlamento 218

3.1.1 Il bicameralismo perfetto 219

3.1.2. Il Parlamento in seduta comune 220

3.1.3. I regolamenti e il ruolo del Parlamento 221

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3.1.4. L’organizzazione interna delle Camere 222

3.2.1 Durata in carica del Parlamento e regole decisionali 228

3.2.3 Le prerogative parlamentari 231

3.2.4 Gli interna corporis 233

3.3.1 La funzione legislativa 234

3.3.2 La funzione parlamentare di controllo 235

3.3.3 Atti parlamentari di indirizzo 236

3.3.4 Le inchieste parlamentari: pro li generali 237

3.4. Parlamento e Unione europea 239

3.5.1 La nanza pubblica nella Costituzione 240

3.5.2. Entrate e spese pubbliche nella Costituzione e nell’esperienza

repubblicana 241

3.5.3 La riforma costituzionale del 2012 e l’introduzione del principio

dell’equilibrio di bilancio 243

3.5.4. Il ciclo di bilancio tra vincoli europei e autonomie territoriali 245

3.5.5. Il processo di bilancio: l’intreccio fra legge e regolamento parlamentare

246

3.5.6. La copertura nanziaria delle leggi 247

4. Presidente della Repubblica 248

4.6.1. I dati costituzionali e il sistema politico 256

4.6.2. L’esperienza italiana 257

4.6.3 Dopo lo scioglimento: l’ordinaria amministrazione 258

VI . REGIONI E GOVERNO LOCALE 264

3.1 La Commissione bicamerale integrata 268

3.2 La Conferenza Stato-Regioni e le altre Conferenze 269

3.3 Il principio di leale collaborazione 270

6.1 La c.d. “forma di governo transitoria” 273

6.2 Il margine delle scelte statutarie 274

VII . L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 278

3.1 L’accesso alla magistratura 280

3.2 Indipendenza, autonomia e inamovibilità della magistratura ordinaria 282

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VIII. LE FONTI DEL DIRITTO 287

IX. GIUSTIZIA COSTITUZIONALE 342

1. Che cos’è la giustizia costituzionale 342

2. La Corte costituzionale 347

3. IL CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ DELLE LEGGI 360

3.4.1. De nizioni 364

3.4.2. Giudice e giudizio 365

3.4.3. L’introduzione della questione e l’ordinanza di rinvio 365

3.4.4 Le parti 367

3.5.1 De nizioni 369

3.5.2 L’atto introduttivo e il giudizio 370

3.6.1. Decisioni di inammissibilità 372

3.6.2. Decisioni di rigetto 373

3.6.3. Decisioni di accoglimento 374

3.6.4. Sentenze “interpretative” di rigetto 375

3.6.5. Sentenze “manipolative” di accoglimento 378

4. I con itti di attribuzione tra i poteri dello Stato 386

5. I con itti di attribuzione tra Stato e Regioni 390

6. Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo 392

7. La giustizia politica 394

X. DIRITTI E LIBERTÀ 397

1. Principio di eguaglianza 397

2. Libertà e diritti costituzionalmente garantiti 399

3. L’applicazione delle garanzie costituzionali 402

4. I diritti della sfera individuale 406

5. I diritti della sfera pubblica 411

6. I diritti sociali 415

7. I diritti della sfera economica 418

8. I diritti della sfera politica 421

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LO STUDIO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE

UNA INTRODUZIONE DA LEGGERE

SOMMARIO 1. Che cos’è il diri o? - 1.1 De nizioni - 1.2 Pluralità degli ordinamenti - 1.3 Norme

sociali e norme giuridiche - 1.4 “Diri o” e punti di vista - 2. Ogge o e funzione del diri o

costituzionale - 3. Come si studia il diri o costituzionale

1. CHE COS’È IL DIRITTO?

1.1 De nizioni

Se chiedi a un medico che cosa sia la vita o la salute, è facile che esiti, divaghi o si

rifugi in una de nizione tecnica, probabilmente poco impegnativa o non del tu o

chiara. Lo stesso accade se chiedi a un giurista che cos’è il diri o. Il diri o è ciò

con cui il giurista vive e lavora ogni giorno: ne è un tecnico, più o meno eccellente

o specialista; e tu avia è probabile che non si sia mai interrogato davvero sulla

sua essenza, né abbia cercato una de nizione pienamente soddisfacente.

Per svolgere il lavoro quotidiano, il medico come il giurista può accontentarsi di

de nizioni minime dell’ogge o della propria professione, lasciando ad altri

l’approfondimento teorico. Il giurista a ida questo compito alla loso a del diri o

e procede con de nizioni “minimaliste”.

In questo quadro, il termine “diri o” è usato nel linguaggio dei giuristi almeno in

due sensi. In senso sogge ivo indica una pretesa: per questo si dice “ho il diri o

di…” o “è un mio diri o”. In senso ogge ivo indica invece l’insieme delle norme,

cioè un ordinamento giuridico; così si parla di “diri o civile” o di “diri o tedesco”. I

due signi cati sono stre amente interdipendenti: non ha senso dire “è un mio

diri o”, usando “diri o” in senso sogge ivo, se quella pretesa non trova riscontro

in una norma che la riconosca e ne fornisca gli strumenti di tutela. E, d’altra parte,

è di icile immaginare un ordinamento giuridico che non abbia come scopo

principale a ribuire diri i, in senso sogge ivo, e predisporre i mezzi per

proteggerli.

1.2 Pluralità degli ordinamenti 13

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De nire il diri o, in senso ogge ivo, come un insieme di norme non risolve il

problema: sposta la questione su che cosa sia una “norma giuridica”. Inoltre

viviamo dentro molti ordinamenti diversi: siamo ci adini dell’Unione europea e

dell’Italia, residenti in una Regione e in un Comune; possiamo appartenere a una

Chiesa, a un circolo, a una società sportiva o a un sindacato, far parte di una

famiglia e di un gruppo di amici. Ognuno di questi contesti ha regole proprie, più o

meno esplicite. Il diri o è lo strumento con cui la vita sociale si organizza, dal

livello più semplice al più complesso: lo riassume il brocardo “ubi societas, ibi ius”.

Ogni nostro comportamento può essere valutato secondo le regole di ciascun

ordinamento, e non è de o che tali regole o giudizi coincidano. Pensiamo ad

Anna, che decide di convivere con il suo ragazzo. Se è maggiorenne, per lo Stato

la scelta è lecita e prote a: sta creando una “famiglia di fa o” che gode di alcune

tutele. Per la sua famiglia, però, la decisione è inacce abile e viene condannata;

nel circolo parrocchiale la scelta può costarle il lavoro, mentre per il Comune è un

presupposto per accedere a sostegni alle giovani famiglie; le amiche rompono i

rapporti, la società di pallavolo applaude perché il ragazzo gioca in Serie A. La

stessa azione fa sca are divieti, obblighi, premi o sanzioni diversi a seconda

dell’ordinamento che giudica.

Quali conseguenze subisce Anna? Nell’“ordinamento familiare” la regola violata

può suonare così: “di casa si esce solo con l’anello al dito”. La sanzione massima è

l’espulsione: “va ene da questa casa”. Analogamente, circolo, parrocchia, scuola

o gruppo di amiche possono reagire con l’esclusione in forme diverse: radiazione,

scomunica, espulsione. Questa è la sanzione estrema che gli ordinamenti non

statuali possono minacciare. Un tempo non era così: la Chiesa ca olica non si

fermava alla scomunica e, com’è noto, streghe ed eretici venivano puniti anche

con il rogo; le famiglie avevano ben altri poteri di “correzione” nei confronti dei

gli ritenuti “snaturati”.

E non ragioneremmo così neppure oggi se vivessimo altrove, ad esempio in

contesti dove una certa interpretazione della legge coranica svolge anche la

funzione di legge penale. Ciò mostra che i fenomeni giuridici sono stre amente

legati alle coordinate storiche e geogra che. Nelle nostre, il diri o dello Stato si è

di erenziato dagli altri ordinamenti e ha o enuto un risultato decisivo: il

monopolio della forza coercitiva. Il nostro ordinamento riconosce e garantisce le

“formazioni sociali”, cioè gli altri ordinamenti che nascono nella società; ma solo il

diri o statale può prevedere, come sanzione, l’uso della forza sica, come

l’arresto o il carcere. Chiunque altro tentasse di imporre con la forza il rispe o

delle proprie regole comme erebbe un reato, cioè violerebbe il diri o dello Stato,

con conseguente sanzione coercitiva. 14

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1.3 Norme sociali e norme giuridiche

Se chiedi a un medico che cosa sia la vita o la salute, è facile che esiti, divaghi o si

rifugi in una de nizione tecnica, probabilmente poco chiara. Lo stesso accade se

chiedi a un giurista che cos’è il diri o. Il diri o è ciò con cui il giurista vive e lavora

ogni giorno: ne è un tecnico, più o meno specialista; e tu avia è probabile che

non si sia mai interrogato davvero sulla sua essenza, né abbia cercato una

de nizione pienamente soddisfacente. Per lavorare, il medico come il giurista si

accontenta di de nizioni minime, lasciando l’approfondimento teorico ad altri. Il

giurista lo a ida alla loso a del diri o e procede con de nizioni “minimaliste”.

In questo quadro, “diri o” è usato almeno in due sensi. In senso sogge ivo indica

una pretesa: per questo diciamo “ho il diri o di…”, “è un mio diri o”. In senso

ogge ivo indica l’insieme delle norme, cioè un ordinamento giuridico; così

parliamo di “diri o civile” o di “diri o tedesco”. I due signi cati sono stre amente

interdipendenti: non ha senso rivendicare “è un mio diri o” se quella pretesa non

trova riscontro in una norma che la riconosca e ne fornisca gli strumenti di tutela;

e non ha senso immaginare un ordinamento che non abbia tra i suoi scopi

assegnare diri i sogge ivi e predisporre i mezzi per proteggerli.

De nire il diri o, in senso ogge ivo, come un insieme di norme non risolve però il

problema: lo sposta sulla domanda che cosa sia una “norma giuridica”. Inoltre

viviamo immersi in molti “insiemi di norme”, cioè in molti ordinamenti: siamo

ci adini dell’Unione europea e dell’Italia, residenti in una Regione e in un

Comune; possiamo appartenere a una Chiesa, a un’associazione, a una società

sportiva o a un sindacato; facciamo parte di una famiglia e, spesso senza

accorgercene, di un gruppo di amici, anch’essi organizzati secondo regole di

comportamento più o meno esplicite. Il diri o è lo strumento con cui la vita

sociale si organizza dal livello più semplice al più complesso: lo riassume il

brocardo “ubi societas, ibi ius”.

Ogni nostro comportamento può essere valutato secondo le regole di ciascuno

di questi ordinamenti, e non è a a o de o che regole e giudizi coincidano.

Pensiamo ad Anna, che decide di convivere con il suo ragazzo. Se è maggiorenne,

per lo Stato la sua scelta è libera e legi ima; sta dando vita a una “famiglia di

fa o” che gode di alcune tutele. Per la sua famiglia, invece, la decisione è

inacce abile e condannata; nel circolo parrocchiale la scelta può costarle il

lavoro, mentre per il Comune è un presupposto per accedere a sostegni

economici destinati alle giovani famiglie; le amiche interrompono i rapporti

perché non sono state coinvolte, la società di pallavolo applaude perché il

ragazzo gioca in Serie A. La stessa azione a iva divieti, obblighi, premi o sanzioni

diversi a seconda dell’ordinamento che giudica.

Quali conseguenze ne derivano? Nell’“ordinamento familiare” la regola violata

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può suonare così: “di casa si esce solo con l’anello al dito”. La sanzione massima è

l’espulsione: “va ene da questa casa”. Analogamente, circolo, parrocchia, scuola

o gruppo di amiche possono reagire con l’esclusione in forme diverse: radiazione,

scomunica, espulsione. Questa è la sanzione estrema che gli ordinamenti non

statali possono minacciare. Un tempo non era così: la Chiesa ca olica non si

fermava alla scomunica e, com’è noto, streghe ed eretici venivano puniti anche

con il rogo; le famiglie rivendicavano ampi poteri di “correzione” verso i gli

ritenuti “snaturati”. E non ragioneremmo così neppure oggi se vivessimo altrove,

ad esempio in contesti dove una certa interpretazione della legge coranica

svolge anche la funzione di legge penale. Questo mostra che i fenomeni giuridici

sono legati alle coordinate storiche e geogra che.

Nelle nostre coordinate, il diri o dello Stato si è di erenziato dagli altri

ordinamenti e ha o enuto un risultato decisivo: il monopolio della forza

coercitiva. Il nostro ordinamento riconosce e garantisce le “formazioni sociali”,

cioè gli altri ordinamenti che nascono nella società; ma solo il diri o statale può

prevedere, come sanzione, l’uso della forza sica, come l’arresto o il carcere.

Chiunque altro tentasse di impo

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fmiragliuolo97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Lucarelli Alberto.
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