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DIRITTO COSTITUZIONALE
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In copertina:
Un mosaico che richiama all’unità della Patria, ovvero
all’indivisibilità della Repubblica
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FRANCESCO MIRAGLIUOLO
DIRITTO
COSTITUZIONALE
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Questa sintesi, per quanto ampia e articolata, non intende in alcun
modo sostituirsi al manuale ado ato dal docente né alle lezioni:
vuole piu osto o rire a studentesse e studenti uno strumento di
ripasso e di orientamento allo studio, utile a ssare i passaggi
conce uali fondamentali e a ricostruire i nessi tra gli istituti.
L’impostazione è volutamente chiara e discorsiva, con richiami
interni che facilitano i collegamenti logici e tematici.
Laddove opportuno, il testo è integrato da riferimenti essenziali di
diri o costituzionale comparato, diri o parlamentare e teoria
delle fonti del diri o, così da evidenziare le intersezioni tra forma
di governo, procedimento di produzione normativa, ruolo degli
organi costituzionali e tecniche di controllo di costituzionalità.
Tali integrazioni hanno un taglio meramente ricognitivo e sono
nalizzate a fornire coordinate di contesto, non a sostituire lo
studio delle opere di riferimento né l’esame dire o delle fonti.
Il lavoro non ha pretese di esaustività né di originalità scienti ca:
alcune sempli cazioni sono state ado ate per ragioni dida iche e
ogni a ermazione va comunque veri cata sui manuali indicati dal
docente, sui materiali di corso e sulle fonti normative e
giurisprudenziali vigenti. Data la possibile evoluzione degli
indirizzi do rinali e giurisprudenziali, si raccomanda di controllare
eventuali aggiornamenti.
Si suggerisce di utilizzare questa sintesi come mappa per il ripasso
e come supporto alla preparazione orale, dopo la le ura del
manuale, per chiarire dubbi, ordinare gli argomenti e ripercorrere
rapidamente de nizioni, principi e e e i applicativi. Eventuali
imprecisioni o refusi possono essere segnalati per successive
revisioni. 7
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INDICE
LO STUDIO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE: 13
UNA INTRODUZIONE DA LEGGERE 13
1. CHE COS’È IL DIRITTO? 13
2. OGGETTO E FUNZIONE DEL DIRITTO COSTITUZIONALE 18
3. COME SI STUDIA IL DIRITTO COSTITUZIONALE 19
I. LO STATO: NOZIONI INTRODUTTIVE 23
1. IL POTERE POLITICO 23
2. LO STATO 25
2.9.1 L’apparato burocratico 35
2.9.3 Gli enti pubblici 37
2.9.4. La potestà pubblica 38
2.9.5. U ci ed organi 38
2.9.6. Organi costituzionali 39
II. FORME DI STATO 41
1. “FORMA DI STATO” 41
2. Rappresentanza politica 62
III. LA SEPARAZIONE DEI POTERI 69
IV. LA REGOLA DI MAGGIORANZA 75
5. LO STATO E LA SOCIETÀ MULTICULTURALE 80
VI. STATO UNITARIO, STATO FEDERALE E STATO REGIONALE 85
VII. L’UNIONE EUROPEA 98
III. LA COSTITUZIONE 116
I. SIGNIFICATI DI “COSTITUZIONE” 116
II. POTERE COSTITUENTE E POTERI COSTITUITI 119
III. Costituzioni “ essibili” e costituzioni “rigide” 120
IV. Le garanzie della rigidità costituzionale 124
V. Costituzione scritta e diritto costituzionale 125
VI. Disposizioni, norme, regole, principi, valori, interessi 127
VII. La Costituzione italiana 128
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IV. FORME DI GOVERNO 131
I. Forme di governo e forme di stato 131
II. I criteri di classi cazione 132
III. La monarchia costituzionale 135
IV. La forma di governo parlamentare 137
V. La forma di governo parlamentare a prevalenza del Governo: il Regno
Unito 139
VI. La forma di governo parlamentare a prevalenza del Parlamento: la III
Repubblica francese 141
VII. La razionalizzazione della forma di governo parlamentare dopo la prima
guerra mondiale: la Repubblica di Weimar 142
VIII. La razionalizzazione nel secondo dopoguerra: la IV Repubblica francese
144
IX. La forma di governo parlamentare in Italia 145
X. La forma di governo parlamentare nella Repubblica federale tedesca 148
XI. Le tendenze del parlamentarismo contemporaneo 151
XII. La forma di governo presidenziale 152
XIII. Il presidenzialismo negli Stati Uniti d’America 153
XIV. La forma di governo direttoriale: la Confederazione svizzera 157
XV. La forma di governo semipresidenziale 158
XVI. Il semipresidenzialismo nella V Repubblica francese 160
XVII. La forma di governo semiparlamentare: Israele (1992–2001) 161
XVIII. Forme di governo e sistemi politici 162
XIX. I sistemi elettorali e la legislazione di contorno 163
V. L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE IN ITALIA 176
1. LA FORMA DI GOVERNO ITALIANA: EVOLUZIONE E CARATTERI
GENERALI 176
2. Il Governo 192
3. Il Parlamento 218
3.1.1 Il bicameralismo perfetto 219
3.1.2. Il Parlamento in seduta comune 220
3.1.3. I regolamenti e il ruolo del Parlamento 221
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3.1.4. L’organizzazione interna delle Camere 222
3.2.1 Durata in carica del Parlamento e regole decisionali 228
3.2.3 Le prerogative parlamentari 231
3.2.4 Gli interna corporis 233
3.3.1 La funzione legislativa 234
3.3.2 La funzione parlamentare di controllo 235
3.3.3 Atti parlamentari di indirizzo 236
3.3.4 Le inchieste parlamentari: pro li generali 237
3.4. Parlamento e Unione europea 239
3.5.1 La nanza pubblica nella Costituzione 240
3.5.2. Entrate e spese pubbliche nella Costituzione e nell’esperienza
repubblicana 241
3.5.3 La riforma costituzionale del 2012 e l’introduzione del principio
dell’equilibrio di bilancio 243
3.5.4. Il ciclo di bilancio tra vincoli europei e autonomie territoriali 245
3.5.5. Il processo di bilancio: l’intreccio fra legge e regolamento parlamentare
246
3.5.6. La copertura nanziaria delle leggi 247
4. Presidente della Repubblica 248
4.6.1. I dati costituzionali e il sistema politico 256
4.6.2. L’esperienza italiana 257
4.6.3 Dopo lo scioglimento: l’ordinaria amministrazione 258
VI . REGIONI E GOVERNO LOCALE 264
3.1 La Commissione bicamerale integrata 268
3.2 La Conferenza Stato-Regioni e le altre Conferenze 269
3.3 Il principio di leale collaborazione 270
6.1 La c.d. “forma di governo transitoria” 273
6.2 Il margine delle scelte statutarie 274
VII . L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 278
3.1 L’accesso alla magistratura 280
3.2 Indipendenza, autonomia e inamovibilità della magistratura ordinaria 282
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VIII. LE FONTI DEL DIRITTO 287
IX. GIUSTIZIA COSTITUZIONALE 342
1. Che cos’è la giustizia costituzionale 342
2. La Corte costituzionale 347
3. IL CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ DELLE LEGGI 360
3.4.1. De nizioni 364
3.4.2. Giudice e giudizio 365
3.4.3. L’introduzione della questione e l’ordinanza di rinvio 365
3.4.4 Le parti 367
3.5.1 De nizioni 369
3.5.2 L’atto introduttivo e il giudizio 370
3.6.1. Decisioni di inammissibilità 372
3.6.2. Decisioni di rigetto 373
3.6.3. Decisioni di accoglimento 374
3.6.4. Sentenze “interpretative” di rigetto 375
3.6.5. Sentenze “manipolative” di accoglimento 378
4. I con itti di attribuzione tra i poteri dello Stato 386
5. I con itti di attribuzione tra Stato e Regioni 390
6. Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo 392
7. La giustizia politica 394
X. DIRITTI E LIBERTÀ 397
1. Principio di eguaglianza 397
2. Libertà e diritti costituzionalmente garantiti 399
3. L’applicazione delle garanzie costituzionali 402
4. I diritti della sfera individuale 406
5. I diritti della sfera pubblica 411
6. I diritti sociali 415
7. I diritti della sfera economica 418
8. I diritti della sfera politica 421
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LO STUDIO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE
UNA INTRODUZIONE DA LEGGERE
SOMMARIO 1. Che cos’è il diri o? - 1.1 De nizioni - 1.2 Pluralità degli ordinamenti - 1.3 Norme
sociali e norme giuridiche - 1.4 “Diri o” e punti di vista - 2. Ogge o e funzione del diri o
costituzionale - 3. Come si studia il diri o costituzionale
1. CHE COS’È IL DIRITTO?
1.1 De nizioni
Se chiedi a un medico che cosa sia la vita o la salute, è facile che esiti, divaghi o si
rifugi in una de nizione tecnica, probabilmente poco impegnativa o non del tu o
chiara. Lo stesso accade se chiedi a un giurista che cos’è il diri o. Il diri o è ciò
con cui il giurista vive e lavora ogni giorno: ne è un tecnico, più o meno eccellente
o specialista; e tu avia è probabile che non si sia mai interrogato davvero sulla
sua essenza, né abbia cercato una de nizione pienamente soddisfacente.
Per svolgere il lavoro quotidiano, il medico come il giurista può accontentarsi di
de nizioni minime dell’ogge o della propria professione, lasciando ad altri
l’approfondimento teorico. Il giurista a ida questo compito alla loso a del diri o
e procede con de nizioni “minimaliste”.
In questo quadro, il termine “diri o” è usato nel linguaggio dei giuristi almeno in
due sensi. In senso sogge ivo indica una pretesa: per questo si dice “ho il diri o
di…” o “è un mio diri o”. In senso ogge ivo indica invece l’insieme delle norme,
cioè un ordinamento giuridico; così si parla di “diri o civile” o di “diri o tedesco”. I
due signi cati sono stre amente interdipendenti: non ha senso dire “è un mio
diri o”, usando “diri o” in senso sogge ivo, se quella pretesa non trova riscontro
in una norma che la riconosca e ne fornisca gli strumenti di tutela. E, d’altra parte,
è di icile immaginare un ordinamento giuridico che non abbia come scopo
principale a ribuire diri i, in senso sogge ivo, e predisporre i mezzi per
proteggerli.
1.2 Pluralità degli ordinamenti 13
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De nire il diri o, in senso ogge ivo, come un insieme di norme non risolve il
problema: sposta la questione su che cosa sia una “norma giuridica”. Inoltre
viviamo dentro molti ordinamenti diversi: siamo ci adini dell’Unione europea e
dell’Italia, residenti in una Regione e in un Comune; possiamo appartenere a una
Chiesa, a un circolo, a una società sportiva o a un sindacato, far parte di una
famiglia e di un gruppo di amici. Ognuno di questi contesti ha regole proprie, più o
meno esplicite. Il diri o è lo strumento con cui la vita sociale si organizza, dal
livello più semplice al più complesso: lo riassume il brocardo “ubi societas, ibi ius”.
Ogni nostro comportamento può essere valutato secondo le regole di ciascun
ordinamento, e non è de o che tali regole o giudizi coincidano. Pensiamo ad
Anna, che decide di convivere con il suo ragazzo. Se è maggiorenne, per lo Stato
la scelta è lecita e prote a: sta creando una “famiglia di fa o” che gode di alcune
tutele. Per la sua famiglia, però, la decisione è inacce abile e viene condannata;
nel circolo parrocchiale la scelta può costarle il lavoro, mentre per il Comune è un
presupposto per accedere a sostegni alle giovani famiglie; le amiche rompono i
rapporti, la società di pallavolo applaude perché il ragazzo gioca in Serie A. La
stessa azione fa sca are divieti, obblighi, premi o sanzioni diversi a seconda
dell’ordinamento che giudica.
Quali conseguenze subisce Anna? Nell’“ordinamento familiare” la regola violata
può suonare così: “di casa si esce solo con l’anello al dito”. La sanzione massima è
l’espulsione: “va ene da questa casa”. Analogamente, circolo, parrocchia, scuola
o gruppo di amiche possono reagire con l’esclusione in forme diverse: radiazione,
scomunica, espulsione. Questa è la sanzione estrema che gli ordinamenti non
statuali possono minacciare. Un tempo non era così: la Chiesa ca olica non si
fermava alla scomunica e, com’è noto, streghe ed eretici venivano puniti anche
con il rogo; le famiglie avevano ben altri poteri di “correzione” nei confronti dei
gli ritenuti “snaturati”.
E non ragioneremmo così neppure oggi se vivessimo altrove, ad esempio in
contesti dove una certa interpretazione della legge coranica svolge anche la
funzione di legge penale. Ciò mostra che i fenomeni giuridici sono stre amente
legati alle coordinate storiche e geogra che. Nelle nostre, il diri o dello Stato si è
di erenziato dagli altri ordinamenti e ha o enuto un risultato decisivo: il
monopolio della forza coercitiva. Il nostro ordinamento riconosce e garantisce le
“formazioni sociali”, cioè gli altri ordinamenti che nascono nella società; ma solo il
diri o statale può prevedere, come sanzione, l’uso della forza sica, come
l’arresto o il carcere. Chiunque altro tentasse di imporre con la forza il rispe o
delle proprie regole comme erebbe un reato, cioè violerebbe il diri o dello Stato,
con conseguente sanzione coercitiva. 14
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1.3 Norme sociali e norme giuridiche
Se chiedi a un medico che cosa sia la vita o la salute, è facile che esiti, divaghi o si
rifugi in una de nizione tecnica, probabilmente poco chiara. Lo stesso accade se
chiedi a un giurista che cos’è il diri o. Il diri o è ciò con cui il giurista vive e lavora
ogni giorno: ne è un tecnico, più o meno specialista; e tu avia è probabile che
non si sia mai interrogato davvero sulla sua essenza, né abbia cercato una
de nizione pienamente soddisfacente. Per lavorare, il medico come il giurista si
accontenta di de nizioni minime, lasciando l’approfondimento teorico ad altri. Il
giurista lo a ida alla loso a del diri o e procede con de nizioni “minimaliste”.
In questo quadro, “diri o” è usato almeno in due sensi. In senso sogge ivo indica
una pretesa: per questo diciamo “ho il diri o di…”, “è un mio diri o”. In senso
ogge ivo indica l’insieme delle norme, cioè un ordinamento giuridico; così
parliamo di “diri o civile” o di “diri o tedesco”. I due signi cati sono stre amente
interdipendenti: non ha senso rivendicare “è un mio diri o” se quella pretesa non
trova riscontro in una norma che la riconosca e ne fornisca gli strumenti di tutela;
e non ha senso immaginare un ordinamento che non abbia tra i suoi scopi
assegnare diri i sogge ivi e predisporre i mezzi per proteggerli.
De nire il diri o, in senso ogge ivo, come un insieme di norme non risolve però il
problema: lo sposta sulla domanda che cosa sia una “norma giuridica”. Inoltre
viviamo immersi in molti “insiemi di norme”, cioè in molti ordinamenti: siamo
ci adini dell’Unione europea e dell’Italia, residenti in una Regione e in un
Comune; possiamo appartenere a una Chiesa, a un’associazione, a una società
sportiva o a un sindacato; facciamo parte di una famiglia e, spesso senza
accorgercene, di un gruppo di amici, anch’essi organizzati secondo regole di
comportamento più o meno esplicite. Il diri o è lo strumento con cui la vita
sociale si organizza dal livello più semplice al più complesso: lo riassume il
brocardo “ubi societas, ibi ius”.
Ogni nostro comportamento può essere valutato secondo le regole di ciascuno
di questi ordinamenti, e non è a a o de o che regole e giudizi coincidano.
Pensiamo ad Anna, che decide di convivere con il suo ragazzo. Se è maggiorenne,
per lo Stato la sua scelta è libera e legi ima; sta dando vita a una “famiglia di
fa o” che gode di alcune tutele. Per la sua famiglia, invece, la decisione è
inacce abile e condannata; nel circolo parrocchiale la scelta può costarle il
lavoro, mentre per il Comune è un presupposto per accedere a sostegni
economici destinati alle giovani famiglie; le amiche interrompono i rapporti
perché non sono state coinvolte, la società di pallavolo applaude perché il
ragazzo gioca in Serie A. La stessa azione a iva divieti, obblighi, premi o sanzioni
diversi a seconda dell’ordinamento che giudica.
Quali conseguenze ne derivano? Nell’“ordinamento familiare” la regola violata
15
tt tt fi fi tt tt ff tt tt fi tt fi fi tt tt fi tt tt tt ff tt tt tt tt tt
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può suonare così: “di casa si esce solo con l’anello al dito”. La sanzione massima è
l’espulsione: “va ene da questa casa”. Analogamente, circolo, parrocchia, scuola
o gruppo di amiche possono reagire con l’esclusione in forme diverse: radiazione,
scomunica, espulsione. Questa è la sanzione estrema che gli ordinamenti non
statali possono minacciare. Un tempo non era così: la Chiesa ca olica non si
fermava alla scomunica e, com’è noto, streghe ed eretici venivano puniti anche
con il rogo; le famiglie rivendicavano ampi poteri di “correzione” verso i gli
ritenuti “snaturati”. E non ragioneremmo così neppure oggi se vivessimo altrove,
ad esempio in contesti dove una certa interpretazione della legge coranica
svolge anche la funzione di legge penale. Questo mostra che i fenomeni giuridici
sono legati alle coordinate storiche e geogra che.
Nelle nostre coordinate, il diri o dello Stato si è di erenziato dagli altri
ordinamenti e ha o enuto un risultato decisivo: il monopolio della forza
coercitiva. Il nostro ordinamento riconosce e garantisce le “formazioni sociali”,
cioè gli altri ordinamenti che nascono nella società; ma solo il diri o statale può
prevedere, come sanzione, l’uso della forza sica, come l’arresto o il carcere.
Chiunque altro tentasse di impo
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