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EGUAGLIANZA, PROPORZIONALITA’ E RAGIONEVOLEZZA

Con l’evoluzione giurisprudenziale della Corte, l’eguaglianza costituzionale smette di

essere concepita come un mero divieto di discriminazione, cioè come mero parametro

rivolto ad evitare discriminazioni, ma ha un’evoluzione, cioè dal comma 2 la

giurisprudenza ricava un canone ermeneutico/interpretativo, che non si esaurisce

nel divieto di discriminazione, ma che investe l’intero sistema → una valutazione più

complessiva più ampia, a tal punto che il canone della ragionevolezza, che nasce

dal principio di eguaglianza, ad un certo punto supera il principio di

eguaglianza, cioè implicando una valutazione più ampia, va a tenere in

considerazione non soltanto il principio di uguaglianza, ma anche gli altri principi

identificativi del sistema.

La ragionevolezza non è intesa solo come rispetto del principio di eguaglianza, ma

come conformità di quell’atto, che si considera ragionevole, ai principi

identificativi del sistema.

Ormai la ragionevolezza è un criterio ermeneutico (lo dice la Corte Costituzionale).

- Dal principio di uguaglianza si arriva alla ragionevolezza, che trae origine dall’art 3,

ma che diventa un canone ermeneutico più ampio, che consente di individuare la

disciplina più adeguata, la ragione giustificatrice, alla luce di tutti i principi

costituzionali identificativi del sistema.

Giovanni Perlingieri (il figlio di Pietro Perlingieri) ha scritto un libro sulla

“Il criterio di ragionevolezza rappresenta il collante tra

ragionevolezza nel quale dice:

la norma e la realtà fattuale, consente cioè di guardare il sistema, gli interessi

coinvolti, i valori, di bilanciare i principi interessati e di individuare la soluzione più

congruo.”

Il canone della ragionevolezza viene affiancato da un altro criterio ermeneutico,

perché il procedimento ermeneutico-sistematico-assiologico si basa su 2 criteri:

criterio di ragionevolezza

- (che implica una valutazione anche di tipo qualitativo);

principio o canone della proporzionalità

- . → anche questo principio di

proporzionalità va letto in chiave assiologica come criterio di valutazione di tipo

segnatamente quantitativo.

- La proporzionalità induce l’interprete ad effettuare un controllo quantitativo

- e la ragionevolezza, invece, impone una valutazione più ampia anche dal punto di

vista qualitativo.

Tant’è che, dice sempre Giovanni Perlingieri, nell’attività ermeneutica la

ragionevolezza finisce con ricomprendere in sé anche la proporzionalità; in

quella ampia valutazione complessiva è evidente che si farà un controllo di tipo

quantitativo e un controllo di tipo qualitativo.

Sono 2 criteri, quello della ragionevolezza e della proporzionalità, ermeneutici che

consentono di individuare la disciplina più adeguata.

il problema della NORMA COSTITUZIONALE.

- Il dibattito intorno alla natura e alla funzione della norma costituzionale. -

Qual è la natura della norma costituzionale e qual è la sua funzione? 36 36

● c’è una prima TEORIA che vede tra i maggiori esponenti Quadri → la norma cost,

ha una mera funzione di limite alla norma ordinaria

si dice, .

Cioè tale teoria prevede che : la norma costituzionale è considerata un mero limite a

quella ordinaria; secondo questa teoria, il principio costituzionale non ha una portata

normativa, ma costituisce un limite per il legislatore, nel senso che il legislatore,

nell’esercizio del potere legislativo che la costituzione gli riconosce, dovrà produrre

norme che non siano in contrasto con i principi costituzionali.

CRITICA questa TEORIA, secondo Perlingieri, incontra dei limiti; “se è

dice Perlingieri

fuori discussione che la norma costituzionale funga da limite, è anche vero che non è

l’unica funzione che va riconosciuta alla norma costituzionale , perché quest’ultima è

dotata anche di una “capacità PROMOZIONALE”, cioè la norma costituzionale

non serve solo a limitare la norma ordinaria, ma anche a PROMUOVERE

l’attuazione del personalismo e solidarismo nell’ambito della carta

costituzionale.

Dunque, questa prima teoria viene criticata.

● La seconda teoria afferma che la NORMA COSTITUZIONALE non sia semplicemente

un limite, ma abbia una rilevanza meramente interpretativa.

CHE COSA SIGNIFICA “UNA RILEVANZA MERAMENTE INTERPRETATIVA”?

Significa che, secondo questa teoria, la norma costituzionale non è solo un limite, però

non è una vera norma, cioè non assolve ad una funzione normativa. In sostanza è un

parametro interpretativo;

CRITICA “sicuramente il principio costituzionale ha anche una

Perlingieri dice

funzione interpretativa, infatti si devono interpretare le norme ordinarie alla luce dei

principi costituzionali”

“non c’è dubbio che il principio costituzionale, oltre ad essere un

Ma, dice Perlingieri

limite, abbia anche una rilevanza interpretativa (l’interpretazione assiologica del

sistema ordinamentale è l’interpretazione della normativa ordinaria alla luce dei

anche questa teoria difetta perché non utilizza a

principi costituzionali), ma

pieno la norma costituzionale, cioè è una interpretazione ancora

eccessivamente riduttiva ossia pecca per difetto, perché il principio

costituzionale è molto di più”.

● Dunque, TEORIA DI PERLINGIERI, la norma costituzionale:

- ha una valenza di limite,

- ha una valenza interpretativa,

- ma ha una valenza ulteriore e cioè la norma costituzionale, lungi dall’avere una

funzione normativa

natura meramente programmatica1, assolve ad una . → Funzione

normativa significa che anche i principi costituzionali sono norme.

“Programmatica”

1 vuol dire indirizzata al legislatore.

I PRINCIPI DEL SISTEMA ORDINAMENTALE, applicazione diretta

Il nostro sistema ordinamentale, caratterizzato dalla pluralità crescente delle fonti, ma

dalla sua unitarietà, è composto di regole e di principi entrambe qualificate come

NORME.

Ovviamente vi è una differenza. Innanzitutto quando noi parliamo di funzione

normativa dei principi dobbiamo tenere a mente una divisione tra principi.

Vi sono: 37

- i PRINCIPI GENERALI (es. principio di tutela dell’affidamento del terzo in buona

fede; il principio della par condicio creditorum), ma non sono principi assoluti,

fondamentali che esprimono un valore.

37

- Il PRINCIPIO è ASSOLUTO quando è la massima espressione di un valore; quindi i

principi identificativi attraverso i quali il giurista deve interpretare l’atto normativo,

piuttosto che l’atto di autonomia, sono fondamentali, assoluti, che vanno bilanciati;

esprimendo i valori posti a base di un determinato ordinamento (nel nostro caso il

art 2 Cost)

solidarismo e il personalismo – ex sono principi identificativi del

sistema, perché se mutano, muta il sistema nella sua totalità e nella sua complessità.

- Poi ci sono i PRINCIPI TECNICI che sono dei principi che non sono né generali, né

assoluti o fondamentali, che vengono utilizzati dall’interprete nella lettura e

nell’applicazione; servono all’interprete per individuare, per interpretare la normativa

ordinaria nella maniera più confacente agli interessi concretamente sottesi ad un

determinato rapporto.

I principi norme sono ovviamente:

- i principi costituzionali

- e i principi europei.

I principi sono:

- principi espressi (come quelli della Costituzione),

- ma possono essere anche dei principi inespressi, cioè che si ricavano a loro volto

da altri principi, ma che pur sempre connotano il nostro ordinamento. Come si

Posta la natura normativa di questi principi si pone un problema →

applicano? Cioè hanno sì una portata normativa, ma trovano un’applicazione

indiretta, oppure hanno un’applicazione diretta?

Rispetto al dibattito rispetto all’applicabilità o non applicabilità diretta dei

principi si sono consolidati due contrapposti orientamenti:

➔ Teoria elaborata in Germania con RAISER (e sostenuta da giuristi anche in Italia

quale Cataudella e Rescigno� parte autorevole della lettera italiana vivente che è

ancora favorevole all’interpretazione indiretta dei principi) la quale sostiene che il

principio costituzionale possa, sicuramente, trovare applicazione anche nei rapporti di

diritto civile, però MAI autonomamente, ma soltanto attraverso “un filtro”, cioè

es clausola

attraverso la mediazione o di una norma regola o di una clausola generale (

generale di buona fede). questo

La dottrina tedesca parlava di applicazione indiretta, ma attraverso un filtro,

filtro qual è?

Ci possono essere 2 filtri che si interpongono tra il rapporto fattuale e l’applicazione

del principio:

clausola generale

- La o

normativa di dettaglio

- La , cioè le norme regole.

Secondo la TEORIA DELL’APPLICAZIONE INDIRETTA O MEDIATA, il principio

costituzionale non può trovare un’applicazione diretta, un’immediata applicazione,

cioè il giudice non lo può richiamare direttamente e applicarlo nella risoluzione della 38

questione, ma può richiamare il principio costituzionale o attraverso l’applicazione di

una regola oppure attraverso il richiamo di una clausola generale.

Quindi applicazione indiretta significa che, il principio costituzionale trova

collocazione anche nei rapporti di diritto civile, però sempre attraverso il

richiamo o ad una regola che lo traduca o attraverso una clausola generale.

Secondo questa teoria, in sostanza il principio costituzionale si può

richiamare attraverso la tecnica del “combinato disposto”.

COS’È IL COMBINATO DISPOSTO? È una tecnica interpretativa per cui la disciplina,

del caso concreto, viene richiamata non già attraverso l’interpretazione di una singola

disposizione, ma attraverso l’interpretazione di due disposizioni insieme, combinate

tra loro � “ai sensi del combinato disposto” vuol dire “ai sensi di quanto dispone l’art 1

e l’art 5” (per esempio). 38

Quindi, dice Perlingieri, in buona sostanza i fautori della tesi dell’applicazione indiretta

dei principi, fanno leva sulla tecnica del combinato disposto, cioè richiamano il

principio costituzionale, ma sempre combinatamente con una norma-regola, cioè con

una norma fonte primaria.

TESI PROSPETTATA DA PERLINGIERI E DA ALTRA AUTOREVOLE DOTTRINA FAVOREVOLE

ALL’APPLICAZIONE DIRE

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
63 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gigixdvr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Lazzarelli Federica.