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L'art. 9 prevede, inoltre, che tutte le eventuali a) alla vendita delle attività finanziarie oggetto del
sostituzioni od integrazioni della garanzia siano pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento
considerate valide anche se effettuate in epoca sospetta del proprio credito e fino a concorrenza del valore
anteriore all'apertura della procedura di insolvenza, dell’obbligazione finanziaria garantita;
disciplinando problemi già affrontati nel nostro b) all’appropriazione delle attività finanziarie oggetto
ordinamento. del pegno – se diverse dal contante – fino a
concorrenza del valore dell’obbligazione finanziaria
Il d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170, con il quale si è data garantita, a condizione che tale facoltà sia prevista
attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva nel contratto di garanzia finanziaria e che lo stesso ne
2002/47/CE in materia di contratti di garanzia preveda i criteri di valutazione;
finanziaria, ha come principale obiettivo la protezione c) all’utilizzo del contante oggetto della garanzia per
del mercato e della certezza e definitività delle estinguere l’obbligazione finanziaria garantita.
operazioni che sul medesimo si svolgono dal c.d. rischio In relazione a queste ipotesi si deve segnalare come la
sistemico. soddisfazione dell’interesse del creditore beneficiario
Al medesimo tempo, il decreto di attuazione opera una della garanzia si attui direttamente, senza la mediazione
maggiore apertura al potere di autonomia dei privati e il preventivo controllo degli organi della giurisdizione.
nella costruzione dei modelli di garanzia mobiliare. Si prevede soltanto che il creditore pignoratizio debba
dare immediato avviso per iscritto al datore della
Sul piano dell’utilizzo della garanzia l’articolo 5 del garanzia – o, se del caso, agli organi della procedura
decreto introduce il principio del “diritto di uso” della fallimentare o amministrativa – delle modalità di
garanzia, attuando in tal modo uno dei principali escussione adottate e dell’importo ricavato e che debba
suggerimenti della dottrina, la quale da tempo indicava provvedere contestualmente alla restituzione
nella possibilità di impiegare produttivamente o dell’eccedenza; inoltre, che le condizioni di realizzo
economicamente il bene oggetto della garanzia, fermo delle attività finanziarie e i criteri di valutazione delle
restando il vincolo reale, una delle linee evolutive del stesse nonché delle obbligazioni finanziarie garantite
sistema delle garanzie reali al fine di modernizzarlo. debbano essere «ragionevoli sotto il profilo
L’articolo 5 del decreto, nel costruire il principio di uso commerciale», e che tale ragionevolezza possa essere
della garanzia, prevede che “il creditore pignoratizio controllata in sede giudiziale ancorché entro serrati
che si sia avvalso della facoltà indicata ha l'obbligo di termini di decadenza.
ricostituire la garanzia equivalente in sostituzione
della garanzia originaria entro la data di scadenza Fortemente innovativa è anche la regola in forza della
dell'obbligazione, finanziaria garantita” e si quale – se espressamente previsto nel contratto
preoccupa di precisare che “la ricostituzione della costitutivo della garanzia – il creditore pignoratizio può
garanzia equivalente non comporta costituzione di disporre delle attività finanziarie oggetto del pegno
una nuova garanzia e si considera effettuata alla data anche mediante alienazione, con l’obbligo di ricostituire
di prestazione della garanzia originaria”. una garanzia equivalente in sostituzione di quella
originaria: la ricostituzione della garanzia equivalente
Il principio (posto alla base della garanzia rotativa) non comporta la costituzione di una nuova garanzia e si
secondo cui in caso di costituzione di una garanzia considera effettuata alla data di prestazione della
equivalente viene escluso ogni effetto novativo, nonché garanzia originaria.
la possibilità che tale obbligo possa formare oggetto di
una clausola di compensazione per close-out, trova La regolazione di diritto concorsuale delle garanzie
applicazione anche nel settore della cessione del credito finanziarie prevede una sostanziale immunità delle
e del trasferimento della proprietà con funzione di garanzie medesime di fronte all'eventuale insolvenza, e
garanzia. soprattutto l'esonero dagli effetti della falcidia
concorsuale su alcune negoziazioni.
In tal modo il decreto, nell' escludere la “costituzione di La norma vuole evitare che l'apertura di una procedura
una nuova garanzia”, conferma nel nostro ordinamento di liquidazione e/o di una procedura di risanamento,
la validità ed efficacia della garanzia rotativa, dato che, ovvero di una procedura fallimentare, nei confronti del
in base alla norma, la sostituzione del bene mantiene costituente la garanzia possa automaticamente
l’originario valore di garanzia del vincolo, (poiché la comportare la perdita di efficacia del contratto “soltanto
garanzia equivalente si considera costituita alla data di in base al fatto” dell’anteriorità o della contestualità
costituzione della garanzia originaria), purché della costituzione della garanzia con il momento di
quest’ultima venga ricostruita con una “garanzia apertura della procedura concorsuale, ovvero in ragione
equivalente”. della circostanza che la garanzia sia stata prestata dopo
l'apertura della procedura, ma senza che la controparte
Di particolare rilievo risultano le regole dettate in finanziaria fosse a conoscenza dell'avvio della
materia di escussione del pegno. procedura.
L’art. 4 del d. lgs n. 179/2004 stabilisce che al verificarsi Tali regole servono ad evitare l'applicazione della “zero
di un evento determinante l’escussione della garanzia, il hour rule”, secondo la quale la sentenza dichiarativa di
creditore pignoratizio ha facoltà, anche in caso di fallimento ha efficacia retroattiva e decorre dall'ora zero
apertura di una procedura fallimentare o di liquidazione del giorno in cui è stata pronunciata.
coatta amministrativa, di procedere: L'eliminazione dell'effetto retroattivo che deriva
dall'abbandono del principio dell'ora zero, comporta
l'inapplicabilità alle operazioni garantite dell'inefficacia concorrenza ed alterando le condizioni di parità di
di cui alla legge fallimentare, che diversamente trattamento dei soggetti che operano nel mercato.
verrebbero ad operare a seguito dell'intervenuta
dichiarazione di fallimento. Il legislatore comunitario, si è posto l'obiettivo di
La norma, proprio poiché vuole evitare l'inefficacia rendere più efficiente, e più competitivo il mercato, ed al
dell'atto per mera sussistenza di situazioni oggettive, medesimo tempo di ridurre il rischio dell'insolvenza
sposta sul piano della rilevanza dello stato soggettivo di sistemica, ed ha cercato di attuarlo mediante
conoscenza del beneficiario la prova liberatoria diretta l'introduzione di una serie progressiva e continua di
ad ottenere la salvezza dell'atto, e quindi consente al direttive.
beneficiario della garanzia una prova liberatoria diversa Esse sono rivolte, sia a dare certezza alle situazioni
ed ulteriore rispetto a quella fino ad oggi riservata alla giuridiche oggetto dei rapporti di credito, rimuovendo le
parte convenuta sia nel giudizio diretto alla asimmetrie informative ovvero le diversità di disciplina
dichiarazione di inefficacia dell'atto, sia nel giudizio nell'uso degli strumenti di garanzia, sia a mitigare il
revocatorio. rischio di credito inevitabilmente connesso con gli
affidamenti finanziari, mediante l'uniformazione del
Il beneficiario potrà, in caso di prestazione di una regime giuridico dei negozi di garanzia.
garanzia finanziaria o di sorgere dell'obbligazione
finanziaria garantita contestuale o successiva L’uniformità della disciplina in materia di garanzie
all'avvio della procedura di insolvenza, provare finanziarie, che ha fatto seguito all’attuazione della
perfino “di non aver potuto essere a conoscenza direttiva 2002/47, ha permesso un evidente
dell'apertura della procedura”, anche se l'atto alleggerimento degli oneri giuridici e amministrativi
dispositivo è stato posto in essere lo stesso giorno in legati all’operatività delle garanzie, rendendo più
cui si è aperta la procedura e addirittura dopo il suo semplici le procedure di costituzione, perfezionamento,
momento di apertura. validità e realizzo delle stesse.
È emersa, fin dai primi tempi di applicazione della
Il pegno, seppur nella limitata prospettiva offerta dalla disciplina, la rilevanza che anche i crediti, come oggetto
disciplina delle garanzie finanziarie, diventa un “tipo di garanzia, hanno nei mercati finanziari.
normativo generale di attrazione” di altre e diverse
fattispecie già tipiche. La nuova direttiva 2009/44/CE modifica la direttiva
La disposizione rafforza la già acquisita “tipicità legale” 2002/47/CE, relativa ai contratti di garanzia finanziaria
della garanzia rotativa, ampliandone però ulteriormente per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti.
lo spettro di azione, su un duplice e concorrente piano di Il testo normativo introduce, una serie di disposizioni
valutazione. che, per quanto più direttamente riguarda il tema delle
Da un lato precisandone normativamente i suoi possibili garanzie, hanno quale obiettivo prioritario quello di
oggetti (che quindi da ora non sono unicamente i titoli inserire anche i crediti nel quadro dei possibili oggetti
dematerializzati e i titoli di Stato, ma anche per la dei contratti di garanzia finanziaria.
costituzione in garanzia di qualunque strumento
finanziario), sia con riferimento alla applicabilità della L’ampliamento delle garanzie finanziare anche ai crediti,
relativa disciplina ad ogni tipo di garanzia riconducibile nelle intenzioni del legislatore comunitario, dovrebbe
nella definizione di “collateral” ai sensi del decreto, sia avere, anche l’obiettivo di agevolare l’accesso al credito
infine, sul piano della funzionalità e dell'efficacia della da parte dei consumatori, quando rivestono la qualità di
garanzia, con riguardo al più rilevante problema della debitori, giacché tale circostanza potrebbe determinare
sua revocabilità concorsuale. effetti benefici sulla concorrenza e al medesimo tempo
rendere più agevole l’accesso al credito per i
La propagazione degli effetti dell'insolvenza sul consumatori.
mercato: quello che viene definito come “rischio
sistemico”, cioè il pericolo che l'incapacità di un Nella prospettiva di un ampliamento della tutela di tutti i
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