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15. OMOLOGAZIONE. LA TRANSAZIONE SULLA FALSITÀ DEI DOCUMENTI
La legge prevede due casi in cui è prevista l’omologazione del tribunale, ovviamente in forma
scritta:
1. la transazione nei giudizi civili di falso
2. le transazioni sulle indennità per infortuni sul lavoro
L’omologazione è un provvedimento di volontaria giurisdizione mediante il quale viene esercitato
un controllo sulla legittimità dell’atto.
Premessa sulla transazione sulla falsità dei documenti può essere solo una lite che già si trova in
sede giudiziale, una lite instaurata in seguito a querela di falso.
L’oggetto della transazione è la situazione esistente tra le parti con l’inclusione fra le reciproche
concessioni del non uso o uso del documento. Quindi la questione sulla falsità del documento
viene superata dalle parti, nell’ambito di una lite più vasta.
L’omologazione è inidonea a sanare i vizi della transazione o quelli del provvedimento. Il rifiuto di
omologazione rende inutile la transazione.
art. 1968.
(Transazione sulla falsita' di documenti).
La transazione nei giudizi civili di falso non produce alcun effetto, se non e' stata omologata dal
tribunale, sentito il pubblico ministero.
L’interesse pubblico all’accertamento dell’autenticità e con esso l’esigenza di omologazione
vengono meno con la sentenza di accertamento della falsità o il rigetto della querela.
L’omologazione deve ritenersi necessaria salvo che le parti pendente il giudizio di querela di falso,
non compongano la lite su cui il documento è destinato a dispiegare effetti disponendo del
documento stesso.
III: I SOGGETTI
16. I SOGGETTI DELLA TRANSAZIONE E LA CAPACITÀ DI TRANSIGERE
I soggetti capaci di agire dispongono della capacità di transigere.
Art. 1966.
(Capacita' a transigere e disponibilita' dei diritti).
Per transigere le parti devono avere la capacita' di disporre dei diritti che formano oggetto della
lite.
La transazione e' nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono
sottratti alla disponibilita' delle parti.
La norma si riferisce alla “capacita' di disporre dei diritti che formano oggetto della lite” , invece
l’incapacità di agire trova disciplina nell’art. 1425 dove è prevista l’annullabilità del contratto
concluso dall’incapace legale.
1. bisogna considerare i requisiti affinché una transazione produca effetti nei confronti di incapaci
o limitatamente capaci, distinguendo il regime della facoltà di concludere il contratto dacché sia
ritenuto atto di ordinaria o straordinaria amministrazione. La transazione non è costantemente un
atto di straordinaria amministrazione: a determinare tale qualificazione è l’atto intorno al quale è
sorta la lite o il rapporto su cui la transazione dispiega i suoi effetti.
Es. il minore capace a prestare lavoro è munito di speciale capacità d’agire in ordine all’esercizio
dei diritti e delle azioni che derivano dal contratto di lavoro.
Es. il minore emancipato può transigere anche al di fuori degli affari dell’impresa.
Es. il minore ammesso al matrimonio, assistito dai genitori, tutore... può transigere sulle
convenzioni matrimoniali.
Es. minore emancipato e inabilitato possono transigere senza assistenza per atti non eccedenti
l’ordinaria amministrazione.
Art. 375. (Autorizzazione del tribunale).
Il tutore non puo' senza l'autorizzazione del tribunale:
1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento; 2) costituire pegni o
ipoteche;
3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
Questo articolo è soggetto a diverse interpretazioni. Per risolvere la questi giova l’art. 320 comma
3: i genitori possono concludere transazioni a seconda che vengano composte controversie
relative ad atti di ordinaria o straordinaria amministrazione. Nel primo caso senza autorizzazione,
negli altri casi con autorizzazione del giudice tutelare.
Occorre interpretare l’art. 375 alla luce del 320. Appare opportuno ritenere che il 375 n. 4 alluda
alle transazioni che hanno ad oggetto quanto ai numeri precedenti.
-minore emancipato e inabilitato possono transigere da soli per atti di ordinaria amministrazione,
con l’assistenza di genitore o curatore più autorizzazione del giudice cautelare per atti di
straordinaria amministrazione.
2. l’immesso nel possesso temporaneo dei beni dell’assente può validamente compiere transazioni
per quanto concerne l’ordinaria amministrazione, per quelle che riguardano titolarità dei beni,
alienazione...la transazione può essere conclusa solo per necessità o utilità evidente con
l’autorizzazione del giudice.
3. l’erede che accetta con beneficio di inventario decade dallo stesso se transige relativamente ai
diritti sui beni ereditari senza l’autorizzazione giudiziaria e senza le forme prescritte dal cpc,
eccetto che la transazione riguardi beni mobili e siano trascorsi 5 anni dalla dichiarazione di
accettare con beneficio. È una sanzione a carico dell’erede che così facendo potrebbe danneggiare
i terzi creditori dell’eredità.
Idem vale per il curatore dell’eredità giacente. Il chiamato all’eredità può transigere relativamente
alla sua eredità.
4. nell’ambito delle spa possono transigere sull’azione di responsabilità deliberata contro gli
amministratori i nuovi amministratori solo se lo delibera espressamente l’assemblea e purché non
vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenta 1/5 del capitale sociale.
5. il potere di transigere può anche essere attribuito con un atto di autonomia privata: il mandato.
Può anche essere ricompreso in un mandato generale?
Art. 1708. (Contenuto del mandato).
Il mandato comprende non solo gli atti per i quali e' stato conferito, ma anche quelli che sono
necessari al loro compimento.
Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non
sono indicati espressamente.
Leggendo questo articolo possiamo dedurre che un mandato generale è idoneo ad attribuire il
potere di transigere in ordine a controversie che riguardano atti o rapporti di ordinaria
amministrazione.
6. la legittimazione a transigere dei soggetti capaci può essere circondata da alcune tutele per
proteggere la loro posizione.
Art. 2113. (Rinunzie e transazioni).
Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da
disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui
all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.
Non sono neanche valide le transazioni aventi ad oggetto i diritti dell’affittuario di fondo rustico in
materia di contratti agrari salvo che siano stipulate con l’assistenza di organizzazioni professionali
agricole o davanti al giudice competente.
Probabilmente alla base di questi previsioni vi è una supposta minorità psichica del lavoratore, e vi
è disparità di forza contrattuale connessa allo squilibrio socioeconomico delle parti.
IV. OGGETTO E PATOLOGIA
17. L’oggetto della transazione e l’attitudine del contratto a disporne. Transazione e diritti
indisponibili. La nullità della transazione. Transazione generale e speciale; divisibile e indivisibile
Art. 1966.
(Capacita' a transigere e disponibilita' dei diritti).
Per transigere le parti devono avere la capacita' di disporre dei diritti che formano oggetto della
lite.
La transazione e' nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono
sottratti alla disponibilita' delle parti.
Il secondo comma si riferisce agli status personali, diritti della personalità, obbligazione naturale e
di prestare alimenti. Questi diritti sono anche privi del connotato della patrimonialità, quindi la
transazione su questi è nulla.
Posseggono invece il connotato di patrimonialità le situazioni soggettive patrimoniali da essi
derivanti. Es: lo stato di figlio attribuisce la qualità di legittimario e quindi il diritto ad una quota
dell’eredità.
Oggetto della transazione può essere la consistenza di questi diritti patrimoniali.
La transazione non può contestare lo status, in tal caso sarebbe nulla. Quindi bisogna accertarsi
che le parti non abbiano transatto sullo status che è fonte del diritto, ma che abbiano transatto
sulla consistenza del diritto.
Idem vale per i diritti della personalità, sono insuscettibili di dismissione, ma suscettibili di
sfruttamento patrimoniale: es. utilizzazione della propria immagine.
-diritto agli alimenti: possono essere oggetto di transazione solo le prestazioni arretrate e non
quelle future. Per la giurisprudenza si può transigere anche sulla misura e il modo di
corresponsione.
- intransigibilità dell’obbligazione naturale, però se la transazione riguarda la natura civile o
naturale, la transazione sarà la fonte esclusiva del nuovo rapporto, quindi ha effetto innovativo.
L’oggetto della transazione non è quindi la LITE, poiché non può avere i requisiti di cui all’art. 1346
rispetto all’oggetto del contratto, né le reciproche concessioni, che concorrono a individuare la
funzione della transazione.
TRANSAZIONE COMPLESSA-MISTA: la transazione realizza la composizione della lite disponendo di
prestazioni estranee alla situazione controversa.
Quindi qual è l’oggetto della transazione?
Le prestazioni in cui consistono le reciproche concessioni: i diritti di cui si dispone.
TRANSAZIONE GENERALE: non è necessario individuare le singole controversie affinché questa sia
valida, perché le parti la hanno conclusa sopra tutti i loro affari, intendendo così chiudere ogni
contestazione sui loro precedenti rapporti.
TRANSAZIONE SPECIALE: riguarda un affare determinato producendo l’effetto preclusivo
limitatamente ad esso.
Accertare se ci si trovi davanti ad una transazione generale divisibile o ad una pluralità di
transazioni speciali documentate in un unico contesto dipende dall’interpretazione del contratto.
18. L’oggetto, l’interpretazione, l’ambito dell’efficacia preclusiva
Qual è il valore della dichiarazione di rinunciare preventivamente ad ogni futura pretesa
dipendente dalla situazione su cui si è transatto?
Bisogna accertare se le parti abbiano inteso ampliare l’ambito della transazione rispetto all