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PRESUPPOSIZIONE
L'ipotesi in cui il rischio era imprevedibile: sopravvenuta impossibilità della prestazione e onerosità eccessiva sopravvenuta
I criteri di distribuzione del rischio sono previsti dalle norme del Codice Civile. Le norme più rilevanti sono:
Art. 1218 c.c.: Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
La norma disciplina la RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE, che sorge in caso di inadempimento dell'obbligazione e presuppone, quindi, un preesistente rapporto tra i soggetti.
La regola è che il debitore deve sempre rispondere delle conseguenze dannose dell'inadempimento, salvo che l'inadempienza sia stata determinata da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore stesso.
Art.
1176 c.c.: Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Il debitore deve usare la diligenze che, nelle circostanze verificatesi, ci si può ragionevolmente attendere.
Art. 1175 c.c.: Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza. Il principio stabilito dall'art. 1218 c.c. è temperato: il debitore non è tenuto fino al limite dell'impossibile, ma solo nei limiti della diligenza e della correttezza.
Effetti della risoluzione: La risoluzione ha efficacia retroattiva, il contratto si scioglie ex tunc, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
La risoluzione per inadempimento: La RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO è testualmente prevista per i contratti con prestazioni corrispettive, nei quali il sacrificio di ciascuna delle parti trova la sua
giustificazione nella controprestazione che deve essere eseguita dall'altra → VINCOLO SINALLAGMATICO.Art 1453 c.c.: Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
La legge prevede il rimedio della risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui si riscontrino anomalie nel funzionamento del sinallagma dopo la conclusione del contratto. In tal caso, quindi, il fondamento economico dell'attribuzione non è viziato sin dall'origine, ma viene ad alterarsi in seguito. La risoluzione mira, pertanto, a riequilibrare la posizione economico-patrimoniale dei contraenti eliminando non il contratto, ma i suoi effetti: essa, così, incide non sull'atto, ma sul rapporto. Ne consegue la possibilità di chiedere oltre la risoluzione anche il risarcimento dei
danni: infatti, l'atto era valido e le obbligazioni dovevano essere eseguite (TRABUCCHI). Se in un contratto a prestazioni corrispettive una parte non adempie la prestazione cui era tenuta, la parte adempiente può chiedere giudizialmente l'adempimento o esercitare il diritto alla risoluzione: una volta chiesta la risoluzione, non può più chiedere l'adempimento. Presupposto fondamentale della risoluzione è l'inadempimento colpevole della controparte, giacché si ritiene che la mancata esecuzione dell'obbligo contrattuale deve essere imputabile al contraente. La risoluzione per inadempimento può essere: RISOLUZIONE GIUDIZIALE RISOLUZIONE DI DIRITTO La risoluzione per inadempimento giudiziale Partendo dall'assetto dispositivo del codice civile, si può notare che l'autonomia privata s'estrinseca nel senso che le parti possono prevedere un meccanismo di risoluzione stragiudiziale automatica delcontratto.La CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA disciplinata dall'art. 1456 c.c. rappresenta, invero, uno strumento diautotutela privata, che, inserendosi nel sinallagma contrattuale, consente al creditore deluso la risoluzionedel contratto senza costituire in mora l'altra parte - ma soltanto previa comunicazione - in caso di mancatoo inesatto adempimento di quest'ultimo delle obbligazioni dovute, rispetto alle quali la clausola è operante.Si tratta, dunque, di una forma di reazione che l'ordinamento appresta a vantaggio del contraente forte incaso di inadempimento della controparte, in base alla quale il contratto si risolve automaticamente, senza ilricorso allo strumento giudiziale. Nella stessa logica della clausola risolutiva espressa si muovono i seguentiistituti, in cui il fenomeno della risoluzione opera in maniera automatica: RISOLUZIONE DI DIRITTO.
CONDIZIONE RISOLUTIVA DI INADEMPIMENTO: le parti stabiliscono che, al verificarsi della
Condizione di inadempimento, si avvera l'evento da cui dipende la risoluzione del contratto. Le parti, ergo, deducendo in condizione l'inadempimento, esercitano l'autonomia privata che gli fa capo.
TERMINE ESSENZIALE: qualificato espressamente dall'art. 1457 c.c., che consente alle parti disciogliersi dal vincolo contrattuale, inutilmente decorso il termine utile per l'adempimento della prestazione di una delle parti in favore dell'altra.
DIFFIDA AD ADEMPIERE: atto unilaterale e recettizio e formale consistente nell'intimazione di adempiere in un congruo termine, con la dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risoluto.
Patto di irresolubilità: Ci si chiede se la disciplina legale della risoluzione del contratto possa essere derogata dalle parti, nel senso che il rischio riguardante gli effetti della sopravvenienza possa essere integralmente addossato al contraente debitore.
schema della cosiddetta "polizza a perdere", in cui l'assicurato è tenuto a denunciare il sinistro all'assicuratore entro un determinato termine dalla sua scoperta. Tuttavia, questa modalità di gestione dei sinistri ha spesso portato a controversie tra le parti, in quanto l'assicurato potrebbe scoprire il sinistro solo dopo la scadenza del termine di denuncia. Le clausole claims made sono state introdotte per superare questo problema. Queste clausole prevedono che l'assicurato sia tenuto a denunciare il sinistro all'assicuratore non solo entro un determinato termine dalla sua scoperta, ma anche entro un determinato periodo di validità della polizza. In questo modo, l'assicurato ha la certezza che il sinistro sarà coperto dalla polizza, anche se scoperto dopo la scadenza del termine di denuncia. Le clausole claims made sono state adottate principalmente nei contratti di assicurazione professionale, come ad esempio l'assicurazione per la responsabilità civile professionale degli avvocati o dei medici. Questo perché in queste professioni i sinistri possono essere scoperti anche dopo molto tempo dalla loro commissione. Tuttavia, le clausole claims made possono essere utilizzate anche in altri tipi di contratti assicurativi, come ad esempio l'assicurazione per la responsabilità civile delle imprese. In ogni caso, è importante leggere attentamente le clausole della polizza per comprendere come funzionano e quali sono i termini di denuncia previsti. In conclusione, le clausole claims made rappresentano uno strumento utile per garantire la copertura assicurativa anche per i sinistri scoperti dopo la scadenza del termine di denuncia. Tuttavia, è fondamentale valutare attentamente le condizioni della polizza e consultare un esperto del settore per assicurarsi di avere la copertura adeguata alle proprie esigenze.periodo di efficacia. Nel caso delle clausole claims made, invece, la copertura si estende solo alle richieste di risarcimentoche pervengono alla compagnia durante il periodo di vigenza del contratto, indipendentemente dalmomento in cui il fatto si è verificato. Questa differenza può avere un impatto significativo sulla tutela dell'assicurato. Nel modello LOSSOCCURRENCE, l'assicurato è protetto anche dopo la scadenza del contratto, nel caso in cui un fattoaccaduto durante il periodo di efficacia del contratto dia origine a una richiesta di risarcimento in unmomento successivo. Nel modello CLAIMS MADE, invece, l'assicurato è coperto solo per le richieste dirisarcimento pervenute durante il periodo di vigenza del contratto, indipendentemente dal momento in cuiil fatto si è verificato. È importante quindi valutare attentamente il tipo di clausola presente nel contratto assicurativo, percomprendere fino a quando si è protetti e quali sono i limiti temporali della copertura assicurativa.scadenza.fi Nel sistema claims made, invece, la compagnia assicuratrice non è tenuta a tenere indenne ilcontraente se la richiesta perviene dopo la scadenza del contratto, anche se l'evento che la originasi sia verificato nel periodo di vigenza del rapporto assicurativo.
Può aversi risoluzione per inadempimento anche con riguardo ad un titolo non contrattuale?
Corrispettività senza contratto
Poniamo l'esempio della PRELAZIONE LEGALE, che si ha quando in casi tassativi, la legge prevede il diritto diprelazione a favore di un determinato soggetto, senza necessità che le parti stipulino una convenzione adhoc. Tale forma di prelazione reca le seguenti caratteristiche: ha fonte nella legge, ha efficacia reale, èopponibile ai terzi, attribuisce al prelazionario il DIRITTO DI RISCATTO O RETRATTO → qualora il soggettopassivo (il coerede alienante, il proprietario del fondo rustico..) trasferisca il bene a terzi in violazione deldiritto di prelazione,
Il titolare di tale diritto potrà riscattare il bene alienato dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa, pagando il relativo prezzo e sostituendosi a lui come acquirente.
Le ipotesi più note di prelazione legale sono: il retratto successorio (PRELAZIONE EREDITARIA), la prelazione a favore dei conduttori degli immobili non ad uso abitativo (PRELAZIONE URBANA), la prelazione a favore del coltivatore diretto e del confinante (PRELAZIONE AGRARIA), la prelazione a favore dello Stato nel caso di alienazione a titolo oneroso di beni di interesse storico, artistico e archeologico (PRELAZIONE ARTISTICA).
La giurisprudenza esclude la possibilità di far leva sulla risoluzione per inadempimento con riferimento alla prelazione legale perché, presupponendo l'inadempimento di obbligazioni derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive, essa non potrebbe essere applicata quando fonte dell'obbligazione è la legge.
un’interpretazione funzionale dell’istituto ammette che la risoluzione per inadempimento debba valere per tutte le lesioni della corrispettività, a prescindere dal titolo (contrattuale o meno) del rapporto da cui derivano. Tale orientamento consente di esperire il rimedio ogni qualvolta ricorra la sua ragion d’essere, ossia la violazione del nesso di corrispettività tra le prestazioni, anche quando non scaturenti da contratto ma da fonte legale (come nel caso del rapporto tra retraente e retrattato ove sia inadempiuto dal primo l’obbligo di pagare il prezzo; o in quello dell’inadempimento di specifiche obbligazioni precontrattuali ex lege se non sia previsto rimedio ad hoc e non vi sia spazio per il recesso). Può aversi risoluzione per inadempimento anche con riguardo a contratti non caratterizzati da specifica corrispettività diretta? Contratti associativi, donazione modale, patto di famiglia. Vi sono ipotesi testuali di risoluzione dicontratti non caratterizzati da specifica corrispettività:
- Nei CONTRATTI ASSOCIATIVI (il contratto di società non è un contratto sinallagmatico) la reazione contro l'inadempimento è il RECESSO DEL SO