LEZIONI DI DIRITTO CANONICO
Giuseppe Dalla Torre (5^ edizione aggiornata - 2022)
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Riassunto realizzato nel 2024 da Davide Angelini
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INTRODUZIONE
1. Problemi di definizione
Con l'espressione “diritto canonico” si intende ordinariamente indicare la manifestazione del diritto nella vita
della Chiesa cattolica.
Più precisamente si deve notare che con l'espressione “diritto canonico” si vuole indicare anzitutto il
complesso delle norme che regolano la vita della Chiesa cattolica, al proprio interno ed anche nelle relazioni
che essa intrattiene con le altre società, in particolare con gli Stati e la comunità internazionale. Esso può
dunque definirsi (secondo una definizione del passato) come «l'insieme delle norme giuridiche, poste o fatte
valere dagli organi competenti della Chiesa cattolica, secondo le quali è organizzata e opera essa Chiesa e
dalle quali è regolata l'attività dei fedeli, in relazione ai fini che della Chiesa son propri » (DEL GIUDICE).
Oppure (secondo una definizione più moderna) può definirsi come «l'ordinamento della Chiesa cattolica,
cioè l'insieme di fattori che danno alla Chiesa la struttura di una società giuridicamente organizzata»
(LOMBARDIA).
Questa seconda definizione contiene in sé la distinzione fra la giuridicità, che è insista in essa Chiesa in
quanto Corpo di Cristo che si incarna in un corpo sociale, ed il complesso delle norme poste dalla legittima
autorità ecclesiastica a regolamentazione della vita nella comunità ecclesiale.
È ciò che Giovanni Paolo II ha sottolineato nella presentazione ufficiale del vigente codice canonico per la
Chiesa latina, quando ha affermato che «se la Chiesa Corpo di Cristo è compagine organizzata, se
comprende in sé dette diversità di membra e funzioni, se si riproduce nella molteplicità delle Chiese
particolari, allora tanto fitta è in essa la trama delle relazioni che il diritto c'è già, non può non esserci».
Ma l'espressione “diritto canonico” possiede anche un altro significato, nel senso che con essa si intende
indicare la scienza che studia la Chiesa nella sua dimensione giuridica e l'esperienza giuridica che in essa si
produce; che indaga il complesso di norme che reggono la comunità ecclesiale, così come le forme ed il
funzionamento dell'organizzazione ecclesiastica. Si tratta di una scienza che costituisce una delle branche
della più ampia scienza giuridica (vederemo più avanti le problematiche connesse con la scienza teologica).
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L'espressione “diritto canonico” si riferisce, quindi, anche alla disciplina che è oggetto di insegnamento nelle
istituzioni formative della Chiesa (seminari, studentati religiosi, università ecclesiastiche) e nelle istituzioni
universitarie.
2. La questione terminologica
Dal punto di vista etimologico, il termine “canonico” deriva dal greco kànon, che vuol dire regola. Per antica
tradizione, risalente al IV secolo, esso è stato adoperato per indicare le leggi ecclesiastiche destinate a
disciplinare la vita del popolo di Dio, in modo da distinguerle dalle leggi civili (latinamente leges o nòmoi in
greco), destinate a regolare la vita dei popoli di questa terra, in quanto organizzate in società politiche. Fu in
particolare il Concilio di Nicea (325 d.C.) che esplicitamente trattò dei canones disciplinares, cioè delle
norme giuridiche ecclesiastiche in senso proprio, distinguendoli dai canones fidei e dai canones morum,
facendo riferimento ai princìpi dogmatici e morali.
L'espressione “diritto canonico” è però entrata nell'uso comune, per indicare il diritto della Chiesa, solo dal
secolo VIII. Si deve però notare che dopo il Concilio Vaticano II (1962-1965) è sempre più ricorrente, per
indicare il diritto della Chiesa, l'uso dell'espressione diritto ecclesiale (ius ecclesiale) in luogo di diritto
canonico (ius canonicum).
Sotto il profilo terminologico occorre, poi, fare ulteriori distinzioni.
Qualora si guardi alle fonti da cui le norme promanano, si suole parlare di diritto (meramente ecclesiastico) o
diritto umano per fare riferimento alle norme poste dalla competente autorità ecclesiastica (Pontefice,
Concilio ecumenico, Vescovi, ecc.), distinto dal diritto divino naturale o diritto naturale, vale a dire l'insieme
di norme poste da Dio all'atto della creazione e comuni a tutti gli uomnini, nonché dal diritto divino positivo,
promulgato per mezzo della Rivelazione e contenuto nella Sacra Scrittura e nella Tradizione. Il diritto della
Chiesa, in quanto realtà complessa risultante di un duplice elemento umano e divino, è dunque costituito dal
diritto ecclesiastico (o diritto umano ) e dal diritto divino ( naturale e positivo ).
Giova notare che l'espressione “diritto ecclesiastico” ha, nel linguaggio giuridico, anche un diverso
significato: con essa, infatti, i giuristi che studiano il diritto che regge la società politica indicano le norme
poste dal legislatore statale a disciplina del fenomeno religioso e, specialmente, delle confessioni religiose;
trattasi di una branca del diritto pubblico statale.
3. Attualità del diritto canonico
Le ragioni dello studio del diritto canonico nelle università italiane possono sinteticamente ridursi a tre
fondamentali.
La prima attiene alla formazione generale del giurista, il quale necessita di una solida formazione teorica,
alimentata di concetti e di categorie, sperimentata nell'esercizio della logica, integrata da conoscenze
storiche, filosofiche, politiche, economiche, sociali. Di qui la presenza nei curricula degli studi giuridici di
insegnamenti di base (come la filosofia del diritto o il diritto romano), e di insegnamenti affini o integrativi
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(come appunto il diritto canonico), che sono ritenuti indispensabili per la preparazione del giurista.
In questo senso molto formativo è lo studio del diritto comparato che, attraverso il raffronto di due o più
ordinamenti giuridici, tende a coglierne gli elementi di somiglianza e di diversità, approfondendone le
ragioni (storiche, culturali, politiche, economiche, cc.). Esso ha principalmente lo scopo di aprire la cultura
del giurista alla consapevolezza della pluralità delle esperienze giuridiche, così come alla conoscenza degli
elementi di analogia o di diversità che distinguono le une dalle altre.
Lo studio del diritto canonico da parte di chi è avviato allo studio del diritto dello Stato costituisce, nella
prospettiva comparatistica, un utile strumento di raffronto.
In particolare il diritto canonico appare, rispetto ai diritti secolari, interessante dal punto di vista della
comparazione. Perchè da un lato, a differenza degli altri diritti religiosi (es. diritto ebraico e diritto islamico)
manifesta un alto grado di prossimità ai diritti secolari, presentando caratteri analoghi a questi; dall'altro lato
perchè, come tutti i diritti religiosi, presenta caratteri peculiari, essendo orientato non solo da una prospettiva
verso il di qui e ora dell'uomo, ma la sua proeizione verso il “tempo di Dio”, al di là.
Nell'iniziazione agli studi giuridici, inoltre, lo studio del diritto canonico (come anche anche la filosofia del
diritto) appare particolarmente utile per aprire le conoscenze alla realtà del diritto, per far acquisire la
consapevolezza della complessità delle esperienze giuridiche; in sintesi, per sollecitare intellettualmente
l'avvertenza che il diritto non si esaurisce nel solo diritto della comunità politica (Stati, organizzazioni
sovranazionali e internazionali, ecc.).
Una seconda ragione attiene alle ragioni della storia.
Si deve ricordare, in merito, che nella lunga stagione dell'età medievale, nella quale il cristianesimo vebbe a
forgiare l'identità degli europei, la loro mentalità e la loro cultura, il diritto della Chiesa ebbe un ruolo
determinante nella formazione e nello sviluppo della civiltà giuridica europea. Nel Sacro Romano Impero,
cioè nella comunità che si era venuta costruendo sul legame della stessa fede cristiana che superava e univa
le differenze (di etnia, di lingua, di costumi, del diritto), si era venuto formando un connubio tra il diritto
secolare (la lex mundana) e il diritto canonico (la lex ecclesiastica), che dette vita a quella peculiare
esperienza giuridica definita con l'espressione “l'uno e l'altro diritto” (utrumque ius), in cui la scienza
giuridica progredì nello studio del diritto secolare (in particolare del diritto romano) e del diritto canonico.
Se la fine del Sacro Romano Impero e la nascita di una pluralità di Stati sovrani con propri diritti nazionali
portarono alla fine di uno ius commune, l'incidenza del diritto canonico sull'esperienza giuridica europea ed
extraeuropea continuò a lungo nel tempo, fino alle soglie dell'età contemporanea, quando i processi di
secolarizzazione estromisero il diritto della Chiesa dagli ordinamenti statuali.
Nel corso di questa lunga vicenda storica, il diritto canonico ha largamente influenzato la formazione e la
crescita dei diritti secolari. Per esempio, pensiamo, nell'ambito del diritto pubblico, al fatto che la Chiesa, con
le sue assemblee (concili, conclavi, sinodi, capitoli religiosi, ecc.), ha dato un contributo fondamentale alla
configurazione di princìpi e di regole che costituiscono la base dei moderni ordinamenti democratici (tra cui
il principio maggioritario, per cui è la volontà della maggioranza a prevalere su quella della minoranza).
Ma anche il concetto di sovranità è il frutto di una secolarizzazione dei concetti teologici che ispirarono
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l'elaborazione del diritto canonico dell'età classica (sec. XI-XII). Così come fu la “Rivoluzione pontificia” di
Gregorio VII a generare lo Stato moderno occidentale, di cui la Chiesa stessa fu il primo esempio, attraverso
l'affermazione della propria indipendenza nei confronti dell'Impero e l'esercizio di un potere legislativo
autonomo.
Nell'ambito del diritto privato si pensi poi al fatto che canonistiche sono le basi teoretiche della costruzione
della personalità giuridica degli enti, di modo da imputare agli stessi rapporti giuridici diversi e distinti
rispetto a quelli che fanno capo alle persone fisiche che in essi sussitono o per essi operano. Così come pure
l'istituto del matrimonio civile è nient'altro che la secolarizzazione del matrimonio canonico, di cui ripete le
concezioni di fondo, la struttura e le norme, espunti solo gli elementi più strettamente religiosi dello stesso.
Nell'ambito penale e processuale, pensiamo al modello penale inquisitorio, molto utilizzato negli ordinamenti
statali, che ha una precisa origine canonistica.
Se il diritto canonico ha così profondamente inciso nella formazione dei diritti secolari, il suo studio appare
utile e a volte necessario per la comprensione di norme e di istituti che da esso trassero vita e che poi, con
modificazioni più o meno incisive, sono entrati nell'esperienza giuridica degli Stati.
In questa età della globalizzazione, che porta sempre più i fenomeni giuridici ad essere trasversali rispetto
agli ordinamenti degli Stati, si pone sempre più per il giurista l'esigenza di conoscere gli altri ordinamwenti,
oltre a quello dello Stato in cui è chiamato a operare. Nel far questo, egli deve avere la consapevolezza che
gli ordinamenti giuridici secolari contemporanei si dividono sostanzialmente in due grandi famiglie
giuridiche: quella di civil law (cui appartiene l'ordinamento italiano), quella di common law (della quale
fanno parte gli ordinamenti anglo-americani). È interessante notare che tracce del diritto canonico si
riscontrano nell'una così come nell'altra famiglia giuridica. E ciò per la semplice ragione storica che
l'influenza del diritto della Chiesa sul diritto secolare europeo, da cui entrambe le famiglie traggono origine,
ebbe luogo per lungo tempo e prima dei processi di separazione e di distinzione che sono alle origini dei due
grandi sistemi giuridici.
La terza ragione dello studio del diritto canonico nelle università italiane è strettamente legata alla realtà
ordinamentale del nostro Paese.
L'Italia, infatti, è un Paese “a regime concordatario”, nel senso che disciplina i suoi rapporti con la Chiesa
cattolica attraverso un concordato. In quello vigente (modificato nel 1984) sussistono numerose disposizioni
che presuppongono o richiamano il diritto canonico (ad es. in materia matrimoniale o di enti ecclesiastici).
Un grande studioso francese del diritto e delle istituzioni della Chiesa, Gabirel Le Bras, dopo aver fatto luce
sul declino della rilevanza del diritto canonico negli ordinamenti giuridici secolari tra XVIII e XIX secolo,
lumeggiava il fenomeno nuovo della risorgenza del diritto canonico negli stessi ordinamenti statali. Una
risorgenza in forme inedite giacchè, a differenza di quanto era accaduto nella grande esperienza del diritto
comune, il diritto canonico produceva i suoi effetti non per diretta vigenza, ma attraverso la stessa volontà
del legislatore statale. «Poco a poco – scriveva Le Bras – gli Stati restituivano alla Chiesa e,
conseguentemente, al diritto canonico, il loro appoggio».
Molte sono le cause di questa risorgenza. Prima fra tutte la crescente attività concordataria, che negli ultimi
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decenni ha visto la Santa Sede in un ruolo di protagonista nella vita della comunità internazionale e nei
rapporti con gli Stati. Attraversi i concordati, il diritto canonico “rientra” negli ordinamenti statali, non solo
perchè le norme concordatarie, con l'esecuzione, divengono norme canoniche particolari vigenti anche negli
ordinamenti civili; ma pure perchè le disposizioni concordatarie talora rinviano esplicitamente a norme del
diritto canonico, che così producono effetti negli ordinamenti secolari.
La globalizzazione, venendo ad affermare nell'esperienza giuridica i princìpi della personalità e dell'inter-
nazionalità, mostra una maggiore disponibilità a riconoscere uno spazio di concreta operatività ai diritti
religiosi nella vita delle società civili.
La globalizzazione, dunque, sembra diretta ad esaltare i princìpi di per sé favoritivi del ritorno di vigenza del
diritto canonico degli ordinamenti secolari. ___________
Capitolo primo – LO SPIRITO E LA CARNE
1. Perchè il diritto
Lo studio della Chiesa nella sua dimensione giuridica pone preliminarmente il problema di che cosa sia il
diritto e delle ragioni della sua esistenza.
Tra le risposte che la filosofia contemporanea ha dato all'interrogativo, assai convincente è quella che,
partendo dalla struttura di quell'essere che chiamiamo uomo, è giunta a cogliere la stretta e ineliminabile
connessione tra condizione umana e diritto (COTTA).
L'esperienza dimostra che ogni uomo ha dei limiti oggettivi; limiti che investono le sue capacità fisiche, così
come le sue capacità intellettive o volitive. Tuttavia ogni uomo, nei suoi limiti e nelle sue imperfezioni, ha in
sé, più o meno nitido, il modello della perfezione e verso di esso e fortemente proteso. Ha in sé la
consapevolezza di ciò che gli manca e di ciò di cui ha bisogno. Ordinariamente cerca di ovviare ai propri
limiti e bisogni associandosi con gli altri; il paradigma più chiaro, elementare, ma basilare, è dato dal
matrimonio: due essere umani, l'uno complementare all'altro, si fondono in un'unità fisica, spirituale,
affettiva e di vita per superare la carenze individuali.
Dall'altra parte l'uomo è limitato anche nel senso temporale. Pur aspirando all'immortalità è mortale, ed ha
chiara consapevolezza di questo ulteriore limite. Per questo è spinto a trovare modi di prolungamento nel
tempo della propria limitata esistenza (procreando figli, creando entità capaci a durare nel tempo).
Per superare i propri limiti tende a vivere in relazione.
Per contro, come è stato ugualmente notato (COTTA), la presenza degli altri è per ciascun uomo un dato
ambivalente: gli altri, oltre che di aiuto e di completamento, possono essere una minaccia alla vita,
all'integrità della persona, ai propri beni. Di qui la necessità di guardarsi dalle aggressioni e di predisporre le
difese necessarie (anche in questo caso tramite relazioni coi propri simili).
Concludendo, si può dire che, in sostanza, tutti gli uomini, per una ragione o per l'altra, sono collocati in una
condizione di coesistenzialità. Condizione alla quale non è possibile sottrarsi, così come non è possibile
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svestirsi della propria natura umana.
Questi fattori dell'esperienza esistenziale mettono chiaramente in evidenza le ragioni del diritto, che risulta
essere intimamente connesso con la natura propria dell'uomo. Come dicevano i romani, «hominum causa
omne consitututm est».
Si deve notare che il diritto ( ius ), che non deve essere confuso col diritto positivo ( lex ), è la regola della
relazione dell'uomo coi suoi simili; regola che è animata dal valore etico della gisutizia, per la quale devono
essere riconsociute ad ogni individuo la dignità di persona umana e le spettanze proprie di ogni uomo . Ciò
che è postulato dal diritto, la legge positiva cerca di attuare nel concreto delle diverse situazioni personali,
ambientali, sociali, culturali. Si può dire che tra la lex e lo ius ci sia una tensione perenne, costante, come tra
la materia plasmabile e il modello, sicchè ogni legge positiva, anche se opera del più abile legislatore, sarà
sempre imperfetta.
Talvolta il legislatore, anziché avvicinarsi al modello, se ne allontana: lex e ius divergon
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