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LEZIONI DI DIRITTO CANONICO

Giuseppe Dalla Torre (5^ edizione aggiornata - 2022)

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Riassunto realizzato nel 2024 da Davide Angelini

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INTRODUZIONE

1. Problemi di definizione

Con l'espressione “diritto canonico” si intende ordinariamente indicare la manifestazione del diritto nella vita

della Chiesa cattolica.

Più precisamente si deve notare che con l'espressione “diritto canonico” si vuole indicare anzitutto il

complesso delle norme che regolano la vita della Chiesa cattolica, al proprio interno ed anche nelle relazioni

che essa intrattiene con le altre società, in particolare con gli Stati e la comunità internazionale. Esso può

dunque definirsi (secondo una definizione del passato) come «l'insieme delle norme giuridiche, poste o fatte

valere dagli organi competenti della Chiesa cattolica, secondo le quali è organizzata e opera essa Chiesa e

dalle quali è regolata l'attività dei fedeli, in relazione ai fini che della Chiesa son propri » (DEL GIUDICE).

Oppure (secondo una definizione più moderna) può definirsi come «l'ordinamento della Chiesa cattolica,

cioè l'insieme di fattori che danno alla Chiesa la struttura di una società giuridicamente organizzata»

(LOMBARDIA).

Questa seconda definizione contiene in sé la distinzione fra la giuridicità, che è insista in essa Chiesa in

quanto Corpo di Cristo che si incarna in un corpo sociale, ed il complesso delle norme poste dalla legittima

autorità ecclesiastica a regolamentazione della vita nella comunità ecclesiale.

È ciò che Giovanni Paolo II ha sottolineato nella presentazione ufficiale del vigente codice canonico per la

Chiesa latina, quando ha affermato che «se la Chiesa Corpo di Cristo è compagine organizzata, se

comprende in sé dette diversità di membra e funzioni, se si riproduce nella molteplicità delle Chiese

particolari, allora tanto fitta è in essa la trama delle relazioni che il diritto c'è già, non può non esserci».

Ma l'espressione “diritto canonico” possiede anche un altro significato, nel senso che con essa si intende

indicare la scienza che studia la Chiesa nella sua dimensione giuridica e l'esperienza giuridica che in essa si

produce; che indaga il complesso di norme che reggono la comunità ecclesiale, così come le forme ed il

funzionamento dell'organizzazione ecclesiastica. Si tratta di una scienza che costituisce una delle branche

della più ampia scienza giuridica (vederemo più avanti le problematiche connesse con la scienza teologica).

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L'espressione “diritto canonico” si riferisce, quindi, anche alla disciplina che è oggetto di insegnamento nelle

istituzioni formative della Chiesa (seminari, studentati religiosi, università ecclesiastiche) e nelle istituzioni

universitarie.

2. La questione terminologica

Dal punto di vista etimologico, il termine “canonico” deriva dal greco kànon, che vuol dire regola. Per antica

tradizione, risalente al IV secolo, esso è stato adoperato per indicare le leggi ecclesiastiche destinate a

disciplinare la vita del popolo di Dio, in modo da distinguerle dalle leggi civili (latinamente leges o nòmoi in

greco), destinate a regolare la vita dei popoli di questa terra, in quanto organizzate in società politiche. Fu in

particolare il Concilio di Nicea (325 d.C.) che esplicitamente trattò dei canones disciplinares, cioè delle

norme giuridiche ecclesiastiche in senso proprio, distinguendoli dai canones fidei e dai canones morum,

facendo riferimento ai princìpi dogmatici e morali.

L'espressione “diritto canonico” è però entrata nell'uso comune, per indicare il diritto della Chiesa, solo dal

secolo VIII. Si deve però notare che dopo il Concilio Vaticano II (1962-1965) è sempre più ricorrente, per

indicare il diritto della Chiesa, l'uso dell'espressione diritto ecclesiale (ius ecclesiale) in luogo di diritto

canonico (ius canonicum).

Sotto il profilo terminologico occorre, poi, fare ulteriori distinzioni.

Qualora si guardi alle fonti da cui le norme promanano, si suole parlare di diritto (meramente ecclesiastico) o

diritto umano per fare riferimento alle norme poste dalla competente autorità ecclesiastica (Pontefice,

Concilio ecumenico, Vescovi, ecc.), distinto dal diritto divino naturale o diritto naturale, vale a dire l'insieme

di norme poste da Dio all'atto della creazione e comuni a tutti gli uomnini, nonché dal diritto divino positivo,

promulgato per mezzo della Rivelazione e contenuto nella Sacra Scrittura e nella Tradizione. Il diritto della

Chiesa, in quanto realtà complessa risultante di un duplice elemento umano e divino, è dunque costituito dal

diritto ecclesiastico (o diritto umano ) e dal diritto divino ( naturale e positivo ).

Giova notare che l'espressione “diritto ecclesiastico” ha, nel linguaggio giuridico, anche un diverso

significato: con essa, infatti, i giuristi che studiano il diritto che regge la società politica indicano le norme

poste dal legislatore statale a disciplina del fenomeno religioso e, specialmente, delle confessioni religiose;

trattasi di una branca del diritto pubblico statale.

3. Attualità del diritto canonico

Le ragioni dello studio del diritto canonico nelle università italiane possono sinteticamente ridursi a tre

fondamentali.

La prima attiene alla formazione generale del giurista, il quale necessita di una solida formazione teorica,

alimentata di concetti e di categorie, sperimentata nell'esercizio della logica, integrata da conoscenze

storiche, filosofiche, politiche, economiche, sociali. Di qui la presenza nei curricula degli studi giuridici di

insegnamenti di base (come la filosofia del diritto o il diritto romano), e di insegnamenti affini o integrativi

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(come appunto il diritto canonico), che sono ritenuti indispensabili per la preparazione del giurista.

In questo senso molto formativo è lo studio del diritto comparato che, attraverso il raffronto di due o più

ordinamenti giuridici, tende a coglierne gli elementi di somiglianza e di diversità, approfondendone le

ragioni (storiche, culturali, politiche, economiche, cc.). Esso ha principalmente lo scopo di aprire la cultura

del giurista alla consapevolezza della pluralità delle esperienze giuridiche, così come alla conoscenza degli

elementi di analogia o di diversità che distinguono le une dalle altre.

Lo studio del diritto canonico da parte di chi è avviato allo studio del diritto dello Stato costituisce, nella

prospettiva comparatistica, un utile strumento di raffronto.

In particolare il diritto canonico appare, rispetto ai diritti secolari, interessante dal punto di vista della

comparazione. Perchè da un lato, a differenza degli altri diritti religiosi (es. diritto ebraico e diritto islamico)

manifesta un alto grado di prossimità ai diritti secolari, presentando caratteri analoghi a questi; dall'altro lato

perchè, come tutti i diritti religiosi, presenta caratteri peculiari, essendo orientato non solo da una prospettiva

verso il di qui e ora dell'uomo, ma la sua proeizione verso il “tempo di Dio”, al di là.

Nell'iniziazione agli studi giuridici, inoltre, lo studio del diritto canonico (come anche anche la filosofia del

diritto) appare particolarmente utile per aprire le conoscenze alla realtà del diritto, per far acquisire la

consapevolezza della complessità delle esperienze giuridiche; in sintesi, per sollecitare intellettualmente

l'avvertenza che il diritto non si esaurisce nel solo diritto della comunità politica (Stati, organizzazioni

sovranazionali e internazionali, ecc.).

Una seconda ragione attiene alle ragioni della storia.

Si deve ricordare, in merito, che nella lunga stagione dell'età medievale, nella quale il cristianesimo vebbe a

forgiare l'identità degli europei, la loro mentalità e la loro cultura, il diritto della Chiesa ebbe un ruolo

determinante nella formazione e nello sviluppo della civiltà giuridica europea. Nel Sacro Romano Impero,

cioè nella comunità che si era venuta costruendo sul legame della stessa fede cristiana che superava e univa

le differenze (di etnia, di lingua, di costumi, del diritto), si era venuto formando un connubio tra il diritto

secolare (la lex mundana) e il diritto canonico (la lex ecclesiastica), che dette vita a quella peculiare

esperienza giuridica definita con l'espressione “l'uno e l'altro diritto” (utrumque ius), in cui la scienza

giuridica progredì nello studio del diritto secolare (in particolare del diritto romano) e del diritto canonico.

Se la fine del Sacro Romano Impero e la nascita di una pluralità di Stati sovrani con propri diritti nazionali

portarono alla fine di uno ius commune, l'incidenza del diritto canonico sull'esperienza giuridica europea ed

extraeuropea continuò a lungo nel tempo, fino alle soglie dell'età contemporanea, quando i processi di

secolarizzazione estromisero il diritto della Chiesa dagli ordinamenti statuali.

Nel corso di questa lunga vicenda storica, il diritto canonico ha largamente influenzato la formazione e la

crescita dei diritti secolari. Per esempio, pensiamo, nell'ambito del diritto pubblico, al fatto che la Chiesa, con

le sue assemblee (concili, conclavi, sinodi, capitoli religiosi, ecc.), ha dato un contributo fondamentale alla

configurazione di princìpi e di regole che costituiscono la base dei moderni ordinamenti democratici (tra cui

il principio maggioritario, per cui è la volontà della maggioranza a prevalere su quella della minoranza).

Ma anche il concetto di sovranità è il frutto di una secolarizzazione dei concetti teologici che ispirarono

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l'elaborazione del diritto canonico dell'età classica (sec. XI-XII). Così come fu la “Rivoluzione pontificia” di

Gregorio VII a generare lo Stato moderno occidentale, di cui la Chiesa stessa fu il primo esempio, attraverso

l'affermazione della propria indipendenza nei confronti dell'Impero e l'esercizio di un potere legislativo

autonomo.

Nell'ambito del diritto privato si pensi poi al fatto che canonistiche sono le basi teoretiche della costruzione

della personalità giuridica degli enti, di modo da imputare agli stessi rapporti giuridici diversi e distinti

rispetto a quelli che fanno capo alle persone fisiche che in essi sussitono o per essi operano. Così come pure

l'istituto del matrimonio civile è nient'altro che la secolarizzazione del matrimonio canonico, di cui ripete le

concezioni di fondo, la struttura e le norme, espunti solo gli elementi più strettamente religiosi dello stesso.

Nell'ambito penale e processuale, pensiamo al modello penale inquisitorio, molto utilizzato negli ordinamenti

statali, che ha una precisa origine canonistica.

Se il diritto canonico ha così profondamente inciso nella formazione dei diritti secolari, il suo studio appare

utile e a volte necessario per la comprensione di norme e di istituti che da esso trassero vita e che poi, con

modificazioni più o meno incisive, sono entrati nell'esperienza giuridica degli Stati.

In questa età della globalizzazione, che porta sempre più i fenomeni giuridici ad essere trasversali rispetto

agli ordinamenti degli Stati, si pone sempre più per il giurista l'esigenza di conoscere gli altri ordinamwenti,

oltre a quello dello Stato in cui è chiamato a operare. Nel far questo, egli deve avere la consapevolezza che

gli ordinamenti giuridici secolari contemporanei si dividono sostanzialmente in due grandi famiglie

giuridiche: quella di civil law (cui appartiene l'ordinamento italiano), quella di common law (della quale

fanno parte gli ordinamenti anglo-americani). È interessante notare che tracce del diritto canonico si

riscontrano nell'una così come nell'altra famiglia giuridica. E ciò per la semplice ragione storica che

l'influenza del diritto della Chiesa sul diritto secolare europeo, da cui entrambe le famiglie traggono origine,

ebbe luogo per lungo tempo e prima dei processi di separazione e di distinzione che sono alle origini dei due

grandi sistemi giuridici.

La terza ragione dello studio del diritto canonico nelle università italiane è strettamente legata alla realtà

ordinamentale del nostro Paese.

L'Italia, infatti, è un Paese “a regime concordatario”, nel senso che disciplina i suoi rapporti con la Chiesa

cattolica attraverso un concordato. In quello vigente (modificato nel 1984) sussistono numerose disposizioni

che presuppongono o richiamano il diritto canonico (ad es. in materia matrimoniale o di enti ecclesiastici).

Un grande studioso francese del diritto e delle istituzioni della Chiesa, Gabirel Le Bras, dopo aver fatto luce

sul declino della rilevanza del diritto canonico negli ordinamenti giuridici secolari tra XVIII e XIX secolo,

lumeggiava il fenomeno nuovo della risorgenza del diritto canonico negli stessi ordinamenti statali. Una

risorgenza in forme inedite giacchè, a differenza di quanto era accaduto nella grande esperienza del diritto

comune, il diritto canonico produceva i suoi effetti non per diretta vigenza, ma attraverso la stessa volontà

del legislatore statale. «Poco a poco – scriveva Le Bras – gli Stati restituivano alla Chiesa e,

conseguentemente, al diritto canonico, il loro appoggio».

Molte sono le cause di questa risorgenza. Prima fra tutte la crescente attività concordataria, che negli ultimi

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decenni ha visto la Santa Sede in un ruolo di protagonista nella vita della comunità internazionale e nei

rapporti con gli Stati. Attraversi i concordati, il diritto canonico “rientra” negli ordinamenti statali, non solo

perchè le norme concordatarie, con l'esecuzione, divengono norme canoniche particolari vigenti anche negli

ordinamenti civili; ma pure perchè le disposizioni concordatarie talora rinviano esplicitamente a norme del

diritto canonico, che così producono effetti negli ordinamenti secolari.

La globalizzazione, venendo ad affermare nell'esperienza giuridica i princìpi della personalità e dell'inter-

nazionalità, mostra una maggiore disponibilità a riconoscere uno spazio di concreta operatività ai diritti

religiosi nella vita delle società civili.

La globalizzazione, dunque, sembra diretta ad esaltare i princìpi di per sé favoritivi del ritorno di vigenza del

diritto canonico degli ordinamenti secolari. ___________

Capitolo primo – LO SPIRITO E LA CARNE

1. Perchè il diritto

Lo studio della Chiesa nella sua dimensione giuridica pone preliminarmente il problema di che cosa sia il

diritto e delle ragioni della sua esistenza.

Tra le risposte che la filosofia contemporanea ha dato all'interrogativo, assai convincente è quella che,

partendo dalla struttura di quell'essere che chiamiamo uomo, è giunta a cogliere la stretta e ineliminabile

connessione tra condizione umana e diritto (COTTA).

L'esperienza dimostra che ogni uomo ha dei limiti oggettivi; limiti che investono le sue capacità fisiche, così

come le sue capacità intellettive o volitive. Tuttavia ogni uomo, nei suoi limiti e nelle sue imperfezioni, ha in

sé, più o meno nitido, il modello della perfezione e verso di esso e fortemente proteso. Ha in sé la

consapevolezza di ciò che gli manca e di ciò di cui ha bisogno. Ordinariamente cerca di ovviare ai propri

limiti e bisogni associandosi con gli altri; il paradigma più chiaro, elementare, ma basilare, è dato dal

matrimonio: due essere umani, l'uno complementare all'altro, si fondono in un'unità fisica, spirituale,

affettiva e di vita per superare la carenze individuali.

Dall'altra parte l'uomo è limitato anche nel senso temporale. Pur aspirando all'immortalità è mortale, ed ha

chiara consapevolezza di questo ulteriore limite. Per questo è spinto a trovare modi di prolungamento nel

tempo della propria limitata esistenza (procreando figli, creando entità capaci a durare nel tempo).

Per superare i propri limiti tende a vivere in relazione.

Per contro, come è stato ugualmente notato (COTTA), la presenza degli altri è per ciascun uomo un dato

ambivalente: gli altri, oltre che di aiuto e di completamento, possono essere una minaccia alla vita,

all'integrità della persona, ai propri beni. Di qui la necessità di guardarsi dalle aggressioni e di predisporre le

difese necessarie (anche in questo caso tramite relazioni coi propri simili).

Concludendo, si può dire che, in sostanza, tutti gli uomini, per una ragione o per l'altra, sono collocati in una

condizione di coesistenzialità. Condizione alla quale non è possibile sottrarsi, così come non è possibile

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svestirsi della propria natura umana.

Questi fattori dell'esperienza esistenziale mettono chiaramente in evidenza le ragioni del diritto, che risulta

essere intimamente connesso con la natura propria dell'uomo. Come dicevano i romani, «hominum causa

omne consitututm est».

Si deve notare che il diritto ( ius ), che non deve essere confuso col diritto positivo ( lex ), è la regola della

relazione dell'uomo coi suoi simili; regola che è animata dal valore etico della gisutizia, per la quale devono

essere riconsociute ad ogni individuo la dignità di persona umana e le spettanze proprie di ogni uomo . Ciò

che è postulato dal diritto, la legge positiva cerca di attuare nel concreto delle diverse situazioni personali,

ambientali, sociali, culturali. Si può dire che tra la lex e lo ius ci sia una tensione perenne, costante, come tra

la materia plasmabile e il modello, sicchè ogni legge positiva, anche se opera del più abile legislatore, sarà

sempre imperfetta.

Talvolta il legislatore, anziché avvicinarsi al modello, se ne allontana: lex e ius divergon

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher theangel1974 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Milani Daniela.
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