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L'ORGANIZZAZIONE

Nozione, fonti normative e principi generali

L'organizzazione può essere definita come una unità di persone, strutturata e gestita su base continuativa al fine di perseguire scopi comuni che i singoli non sarebbero in grado di raggiungere individualmente. Ogni organizzazione ha una propria struttura gestionale che stabilisce funzioni o ruoli e attribuisce compiti e responsabilità ai singoli appartenenti.

Una distinzione elementare è tra organizzazioni informali o di fatto, tra cui rientrano clan o gruppi sportivi, e organizzazioni formali o di diritto, tra cui rientrano partiti politici, fondazioni, società per azioni e enti pubblici.

L'organizzazione pubblica è disciplinata nel nostro ordinamento da una pluralità di fonti che regolano la struttura degli apparati amministrativi in modo molto minuzioso. La costituzione enuncia anzitutto i principi generali dell'imparzialità e del buon andamento all'Art97.

Ai quali devono ispirarsi sia l'attività sia l'organizzazione degli apparati pubblici, e il principio autonomistico. Individua poi i livelli di governo chiarendo che la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato (Art 114). Prevede poi come articolazioni fondamentali dello Stato i ministeri, demandando alla legge statale il compito di determinarne il numero, le attribuzioni e l'organizzazione. Dedica poi l'intero titolo quinto all'organizzazione ai poteri di regioni, province e comuni. La costituzione stabilisce ancora in termini generali che nell'ordinamento degli u ci sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. A livello europeo è posto il principio di una amministrazione aperta, e cace indipendente. In attuazione della costituzione, numerosi fonti legislative primarie disciplinano

L'organizzazione dei ministeri e della presidenza del Consiglio dei Ministri, degli enti locali e degli apparati ed enti pubblici di più antica urgente istituzioni. E l'attuazione delle disposizioni di rango legislativo, l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche è rimessa sia a fonti normative legislative, sia a fonti aventi natura non normativa.

L'organizzazione statale è disciplinata anzitutto con regolamenti governativi; inoltre le amministrazioni pubbliche, mediante atti organizzativi emanati secondo i rispettivi ordinamenti, individuano le linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici.

Dalle fonti costituzionali e legislative si possono ricavare alcuni principi generali in materia di organizzazione:

  • Principio del buon andamento: questa dimensione emerge in disposizioni legislative come quelle che prevedono il reclutamento del personale in base al concorso e secondo le esigenze effettive rappresentati nelle piante

organiche; quelle che disciplinano la valutazione del personale; quelli che prevedono un sistema completo di controllo di gestione.

Principio di imparzialità: si esprime anzitutto nelle regole volte a farsi che la politica non si inserisca nell'amministrazione e in particolare nel principio organizzativo della distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo proprio dei vertici politici dell'amministrazione e funzioni di gestione riservate ai dirigenti.

Principio di pubblicità e di trasparenza: la normativa anticorruzione sviluppa anche una dimensione organizzativa del principio di trasparenza; il decreto legislativo 33/2013 impone infatti alle pubbliche amministrazioni di pubblicare i dati concernenti la propria organizzazione. La dimensione organizzativa del principio di trasparenza si esprime poi nella figura del responsabile della trasparenza, di norma coincidente con il responsabile per la prevenzione della corruzione.

Principio autonomistico: Ispira i

Rapporti tra Stato ed enti territoriali; l'Art 114 Cost precisa che la Repubblica è composta, oltre che dallo Stato, dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni, definite come enti autonomi. Il principio autonomistico implica diverse sfaccettature: autonomia statutaria, titolarità di funzioni proprie distribuita in base al principio di sussidiarietà verticale, autonomia finanziaria di entrata e di spesa, potestà legislativa e regolamentare.

Principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo: tale principio bilancia il principio autonomistico e da questo derivano obblighi di consultazione e informazioni reciproci e doveri di coordinamento. Tale principio non trova riferimento espresso nella costituzione ma è ormai consolidato nella giurisprudenza della corte costituzionale, che lo ha estrapolato dal trattato sull'Unione Europea.

Principio dell'equilibrio di bilancio.

Persone giuridiche, organi e u ci Le persone giuridiche pubbliche hanno la medesima capacità giuridica delle persone giuridiche private. Lo Stato costituisce la persona giuridica per eccellenza o l'ente pubblico per antonomasia. La teoria dell'organizzazione ruota attorno a tre concetti: - Persona giuridica: Essa è un'organizzazione formale considerata dall'ordinamento giuridico come un soggetto di diritto separato dalle persone siche che la compongono e dotato di una propria capacità giuridica. Tra le persone giuridiche pubbliche alcune hanno struttura prevalentemente associativa, come gli ordini e collegi professionali o le federazioni sportive; altre hanno natura patrimoniale, come gli enti previdenziali e le aziende sanitarie locali. - L'istituzione degli enti pubblici avviene direttamente per legge nel caso di enti a statuto singolare, oppure sulla base di delibere amministrative nel caso di categorie di enti previste da una legge generale.legge istitutiva di un singolo ente o di categorie di enti ne individua l'enalità, l'assetto organizzativo, i poteri, la vigilanza eccetera.

Organo (e u cio): Per poter instaurare rapporti giuridici con soggetti esterni le persone giuridiche si avvalgono di organi che possono essere de niti come centri di imputazione giuridica. La persona sica titolare dell'organo ha il potere di esprimere la volontà della persona giuridica imputando direttamente in capo a quest'ultima l'atto e gli e etti da esso prodotti. Tra persona sica e persona giuridica intercorre un rapporto di immedesimazione organica; la persona giuridica è infatti un'entità puramente astratta e non può avere una propria volontà autonoma.

Oltre che di organi, le persone giuridiche si avvalgono per la propria attività di u ci, cioè di unità operative interne de nite da organigrammi, alle quali solo a dette una o più persone siche.

realtà gli stessi organi possono essere considerati come una specie particolare diu ci in cui titolare ha anche il potere di emanare atti giuridici che impegnano l’ente nei rapportiesterni (u ci-organi). A di erenza degli organi gli u ci svolgono un’attività che ha rilevanzameramente interna e natura strumentale rispetto a quella degli organi in senso proprio.Nelle amministrazioni pubbliche l’organizzazione dei pubblici u ci è sottoposta ad una riservadi legge relativa ed è disciplinata da fonti legislative e da atti organizzativi emanati dei singolienti.alcune strutture o u ci, come per esempio quelli deputati ai controlli interni o delresponsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sono obbligatori per tuttele pubbliche amministrazioni.- Persona sica titolare dell’organo: gli organi e gli u ci agiscono per mezzo di persone siche;alcune di queste, poste in posizione apicale, ne assumono la titolarità

altre fanno parte invece del personale addetto che svolge l'attività di supporto al titolare dell'organo o dell'ufficio. Nel caso di organizzazioni pubbliche, la preposizione o l'assegnazione di una persona fisica ad un organo o ad un ufficio richiede un atto formale: la cosiddetta investitura nel caso del titolare, o l'assegnazione negli altri casi. L'atto formale di investitura o di assegnazione instaura il rapporto di immedesimazione organica tra la persona fisica e l'organo o ufficio. Il rapporto di immedesimazione organica tra persona fisica, organo o ufficio e persona giuridica è un rapporto interno di tipo organizzativo. La persona fisica è però legata alla persona giuridica anche da un rapporto esterno, ossia dal cosiddetto rapporto di servizio. Il rapporto di servizio è un rapporto giuridico bilaterale che ha per contenuto il complesso dei diritti e degli obblighi assunti dal dipendente nei confronti del datore di lavoro; tale

rapporto è il presupposto perché il dipendente possa essere poi assegnato ad un ufficio e possa così instaurarsi il rapporto di immedesimazione organica. Può darsi che il rapporto di servizio sia sorto in seguito ad una procedura o ad un atto di investitura annullati o dichiarati nulli. In questi casi si pone il problema di quale sia la sorte degli atti posti in essere dalla persona fisica titolare dell’organo; questi ultimi dovrebbero essere ritenuti anche essi invalidi, tuttavia per evitare gli inconvenienti di una simile eventualità, è stata elaborata la figura del funzionario di fatto, cioè di colui che pur in assenza di un’investitura formale esercita di fatto funzioni pubbliche. A questo punto è necessario analizzare la struttura degli apparati pubblici. In primo luogo vanno richiamate alcune classificazioni: - Gli organi possono

essere interni o esterni: gli organi esterni sono gli strumenti attraverso i quali la persona giuridica opera nei rapporti con altri soggetti dell'ordinamento; gli organi interni svolgono attività giuridiche propedeutiche alla formazione della volontà dell'amministrazione formalizzati in un atto emanato da un organo esterno.- Gli organi possono essere necessari o non necessari: a seconda che la loro istituzione sia prevista come obbligatoria dalle norme che disciplinano l'organizzazione dell'ente; rientrano nella prima tipologia gli organi individuati direttamente dalla legge come il sindaco, la giunta e il consiglio comunale; nella seconda tipologia rientrano i cosiddetti ministri senza portafoglio.- Gli organi possono essere monocratici o collegiali: nel primo caso all'organo è preposta una sola persona fisica che ne assume la titolarità, come ad esempio il ministro o il sindaco; nel secondo caso ad esso è preposta una

pluralità di persone siche che esprimono la volontà dell'apparato attraverso delibere assunte sulla base di regole già esam

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Publisher
A.A. 2021-2022
99 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lbt_bnc di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Amministrativo I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Ferrara Leonardo.