Estratto del documento

3.1 DEFINIZIONI, PRINCIPI E CONDIZIONI DI LICEITÀ

Per il Regolamento Europeo, il dato personale è un’informazione riguardante la persona fisica (interessato)

Il dato personale viene “trattato” quando è sottoposto a operazioni.

I dati devono essere:

A. Trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato (LEICITÀ, CORRETTEZZA,

TRASPARENZA)

B. Raccolti per finalità esplicite e legittime (LIMITAZIONE DELLE FINALITÀ)

C. Adeguati e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità (MINIMIZZAZIONE DEI DATI)

D. Esatti e aggiornati (ESATTEZZA)

E. Conservati in una forma che consenta l’identificazione (LIMITAZIONE DELLA CONSERVAZIONE)

Il trattamento deve garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali

Il trattamento del dato personale deve essere anche lecito:

A. L’interessato deve esprimere il consenso al trattamento dei propri dati

B. Il trattamento deve essere necessario per l’esecuzione di un contratto

C. Il trattamento deve essere necessario per adempiere a un obbligo legale

D. Il trattamento deve essere necessario per la salvaguardia dell’interessi vitali

E. Il trattamento deve essere necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico

F. Deve essere necessario per il perseguimento del legittimo interesse 60

3.2 IL TRATTAMENTO EFFETTUATO DA UN SOGGETTO PUBBLICO

In linea con le disposizioni europee, l'Articolo 2-ter del Codice della privacy stabilisce la base giuridica per il trattamento

dei dati personali quando questo viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di

pubblici poteri. Questo significa che, secondo il GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), gli enti pubblici

possono trattare i dati personali dei cittadini in determinate circostanze.

Tale trattamento è permesso solo se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio

di pubblici poteri ad essa attribuiti.

Lo scopo è garantire che l'esercizio di tale facoltà non arrechi un pregiudizio effettivo e concreto ai diritti e alle libertà

fondamentali degli interessati.

3.3 IL TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

L'Art. 9 del regolamento stabilisce il divieto di trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni

politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in

modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona fisica.

I dati genetici sono informazioni relative a caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica;

i dati biometrici sono dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico, relativi alle caratteristiche fisiche,

fisiologiche o comportamentali.

Infine, i dati relativi alla salute includono dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la

prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

L'Art. 9 prevede delle eccezioni al divieto. Il trattamento di tali categorie di dati è consentito qualora l'interessato abbia

prestato il proprio consenso esplicito o qualora il trattamento sia necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti

specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione

sociale.

Un'altra eccezione è quando il trattamento sia necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra

persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso.

Con specifico riferimento ai dati relativi alla salute, si sottolinea che questi possono essere trattati, nel rispetto delle finalità

istituzionali di ciascuno, dai seguenti soggetti: Ministero della Salute, Istituto superiore di sanità, Agenzia nazionale per i

servizi sanitari regionali, Agenzia italiana del farmaco, Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni

migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, e relativamente ai propri assistiti, dalle Regioni.

3.4 IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI

Il trattamento di questa categoria di dato personale, secondo il legislatore europeo deve avvenire soltanto sotto il controllo

dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie

appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

Il Codice della privacy prevede che il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati sia consentito quando la

legge lo autorizza. In mancanza di queste disposizioni, le garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati sono

individuate con decreto del Ministro della giustizia.

4. I SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

4.1 IL TITOLARE DEI DATI: L’INTERESSATO

L’INTERESSATO è la persona fisica che può essere individuata con nome, numero identificazione o elementi della sua

identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Tale figura ha dei diritti, il più importante è il consenso del trattamento ovvero l’interessato manifesta il proprio assenso, che

i propri dati personali siano trattati. Il titolare del trattamento deve dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio consenso

al trattamento dei suoi dati

Il diritto di revocare il consenso può essere esercitato in qualsiasi momento. 61

I diritti riconosciuti all’interessato sono:

• Diritto di accesso

• Diritto di portabilità dei dati

• Diritto di opposizione

• Diritto a non essere sottoposto a decisioni automatizzate

• Diritto all’oblio

Se l’interessato ritiene che il trattamento dei dati non sia conforme alla normativa vigente, può rivolgersi all’autorità

giudiziaria o al garante attraverso il reclamo o la segnalazione.

4.2 IL TITOLARE E IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

La disciplina europea prevede delle figure coinvolte per la gestione del trattamento dei dati: titolare e responsabile

Il titolare del trattamento determina le finalità del trattamento di dati personali, piena responsabilità di controllare che i dati

vengano trattati in modo appropriato e sicuro rispetto alla legge.

- Deve dimostrare di aver fatto tutto per realizzare la privacy dell’interessato

Il responsabile del trattamento ed è nominato dal titolare per il rapporto tra i due e la sua professionalità.

- Svolge una funzione di rapporto al titolare nel trattamento dei dati

Il TITOLARE ha 2 competenze:

1. La responsabilizzazione: cioè l’obbligo di mettere in atto misure tecniche organizzative per garantire il trattamento sia

effettuato in modo conforme alla normativa europea

2. La valutazione del rischio, laddove il rischio consiste nell’impatto negativo che può avere sulla libertà dei diritti

dell’interessati. Questa è una responsabilità del titolare e deve essere fatta per ogni singolo trattamento.

4.3 IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - DATA PROTECION OFFICER

(DPO)

Il GDPR ha introdotto una digura innovativa: il RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI, un guardiano del

dato.

NON È OBBLIGATORIA LA SUA FIGURA, MA SERVE PER SITUAZIONI TRA CUI:

• Il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica e da un organismo pubblico

• Le attività del titolare del trattamento e del responsabile richiedono il monitoraggio degli interessati

• Le attività del titolare del responsabile consistono in categorie di dati personali o dati relativi a condanne penali e reati

5 VIOLAZIONE DEI DATI

Il GDP regolamenta anche l’ipotesi di violazione dei dati personali che comportano in modo illecito la distruzione, la perdita,

la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati

Titolare e responsabile hanno l’obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità

I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento non possono essere utilizzati ed è

chiamato principio di inutilizzabilità dei dati. 62

PARTE II

ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

CAPITOLO 1

IL COMUNE

1 NOZIONE ED ELEMENTI COSTITUTIVI

I Comuni sono enti autonomi, dotati di propri statuti, poteri e funzioni che insieme a Province, Città metropolitane, Regioni e

Stato, formano la Repubblica

Gli elementi costitutivi del Comune sono:

a. Il territorio, parte definita dove il Comune esplica le sue potestà

b. La popolazione, persone fisiche che hanno la dimora nel territorio comunale e si chiamano cittadini comunali

c. Il patrimonio, attività economiche del Comune, cioè beni e diritti.

2 ISTITUZIONE E FUSIONE DI COMUNI

L’istituzione di nuovi Comuni è riservata alla legge regionale e nel rispetto delle leggi dello Stato.

Comuni e Province che vogliono staccarsi da una regione o aggregarsi a un’altra devono ottenere l’approvazione della

maggioranza delle popolazioni interessate attraverso il referendum. L’istituzione di un nuovo comune deve avvenire con la

fusione di due o più Comuni già esistenti, altrimenti non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazioni inferiore a

10.000 abitanti.

3 CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

Sono chiamate anche municipalità o quartieri, sono articolazioni interne del territorio comunale aventi una propria

individualità, caratteristiche sociali, economiche che le distinguono.

Non hanno personalità giuridica, ma una propria soggettività giuridica

I Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti hanno la facoltà di articolare il proprio territorio in Circoiscrizioni

Ma la popolazione non deve essere inferiore a 30.000 abitanti

Le funzioni svolte cambiano da comune a comune (solitamente riguardano servizi demografici, sociali assistenza sociale,

servizi scolastici educativi, servizio di manutenzione urbana).

4 DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE

Fanno parte del patrimonio comunale i beni non rientranti nell’elenco di quelli chiamati demaniali

Secondo il codice civile, i seguenti beni se appartengono al Comune ne costituiscono il demanio:

- Le strade, autostrade

- Gli acquedotti

- Gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico, artistico

- Le raccolte dei musei, biblioteche, archivi

- Beni assoggettati dalla legge, cimiteri, mercati comunali

I beni demaniali servono a soddisfare i bisogni collettivi

Con la legge 42/2009 sul federalismo fiscale, i

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Marilisa.Martinelli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Meale Agostino.
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