3.1 DEFINIZIONI, PRINCIPI E CONDIZIONI DI LICEITÀ
Per il Regolamento Europeo, il dato personale è un’informazione riguardante la persona fisica (interessato)
Il dato personale viene “trattato” quando è sottoposto a operazioni.
I dati devono essere:
A. Trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato (LEICITÀ, CORRETTEZZA,
TRASPARENZA)
B. Raccolti per finalità esplicite e legittime (LIMITAZIONE DELLE FINALITÀ)
C. Adeguati e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità (MINIMIZZAZIONE DEI DATI)
D. Esatti e aggiornati (ESATTEZZA)
E. Conservati in una forma che consenta l’identificazione (LIMITAZIONE DELLA CONSERVAZIONE)
Il trattamento deve garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali
Il trattamento del dato personale deve essere anche lecito:
A. L’interessato deve esprimere il consenso al trattamento dei propri dati
B. Il trattamento deve essere necessario per l’esecuzione di un contratto
C. Il trattamento deve essere necessario per adempiere a un obbligo legale
D. Il trattamento deve essere necessario per la salvaguardia dell’interessi vitali
E. Il trattamento deve essere necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico
F. Deve essere necessario per il perseguimento del legittimo interesse 60
3.2 IL TRATTAMENTO EFFETTUATO DA UN SOGGETTO PUBBLICO
In linea con le disposizioni europee, l'Articolo 2-ter del Codice della privacy stabilisce la base giuridica per il trattamento
dei dati personali quando questo viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di
pubblici poteri. Questo significa che, secondo il GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), gli enti pubblici
possono trattare i dati personali dei cittadini in determinate circostanze.
Tale trattamento è permesso solo se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio
di pubblici poteri ad essa attribuiti.
Lo scopo è garantire che l'esercizio di tale facoltà non arrechi un pregiudizio effettivo e concreto ai diritti e alle libertà
fondamentali degli interessati.
3.3 IL TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
L'Art. 9 del regolamento stabilisce il divieto di trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona fisica.
I dati genetici sono informazioni relative a caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica;
i dati biometrici sono dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico, relativi alle caratteristiche fisiche,
fisiologiche o comportamentali.
Infine, i dati relativi alla salute includono dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la
prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.
L'Art. 9 prevede delle eccezioni al divieto. Il trattamento di tali categorie di dati è consentito qualora l'interessato abbia
prestato il proprio consenso esplicito o qualora il trattamento sia necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti
specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione
sociale.
Un'altra eccezione è quando il trattamento sia necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra
persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso.
Con specifico riferimento ai dati relativi alla salute, si sottolinea che questi possono essere trattati, nel rispetto delle finalità
istituzionali di ciascuno, dai seguenti soggetti: Ministero della Salute, Istituto superiore di sanità, Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali, Agenzia italiana del farmaco, Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni
migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, e relativamente ai propri assistiti, dalle Regioni.
3.4 IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI
Il trattamento di questa categoria di dato personale, secondo il legislatore europeo deve avvenire soltanto sotto il controllo
dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie
appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.
Il Codice della privacy prevede che il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati sia consentito quando la
legge lo autorizza. In mancanza di queste disposizioni, le garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati sono
individuate con decreto del Ministro della giustizia.
4. I SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
4.1 IL TITOLARE DEI DATI: L’INTERESSATO
L’INTERESSATO è la persona fisica che può essere individuata con nome, numero identificazione o elementi della sua
identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Tale figura ha dei diritti, il più importante è il consenso del trattamento ovvero l’interessato manifesta il proprio assenso, che
i propri dati personali siano trattati. Il titolare del trattamento deve dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio consenso
al trattamento dei suoi dati
Il diritto di revocare il consenso può essere esercitato in qualsiasi momento. 61
I diritti riconosciuti all’interessato sono:
• Diritto di accesso
• Diritto di portabilità dei dati
• Diritto di opposizione
• Diritto a non essere sottoposto a decisioni automatizzate
• Diritto all’oblio
Se l’interessato ritiene che il trattamento dei dati non sia conforme alla normativa vigente, può rivolgersi all’autorità
giudiziaria o al garante attraverso il reclamo o la segnalazione.
4.2 IL TITOLARE E IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
La disciplina europea prevede delle figure coinvolte per la gestione del trattamento dei dati: titolare e responsabile
Il titolare del trattamento determina le finalità del trattamento di dati personali, piena responsabilità di controllare che i dati
vengano trattati in modo appropriato e sicuro rispetto alla legge.
- Deve dimostrare di aver fatto tutto per realizzare la privacy dell’interessato
Il responsabile del trattamento ed è nominato dal titolare per il rapporto tra i due e la sua professionalità.
- Svolge una funzione di rapporto al titolare nel trattamento dei dati
Il TITOLARE ha 2 competenze:
1. La responsabilizzazione: cioè l’obbligo di mettere in atto misure tecniche organizzative per garantire il trattamento sia
effettuato in modo conforme alla normativa europea
2. La valutazione del rischio, laddove il rischio consiste nell’impatto negativo che può avere sulla libertà dei diritti
dell’interessati. Questa è una responsabilità del titolare e deve essere fatta per ogni singolo trattamento.
4.3 IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - DATA PROTECION OFFICER
(DPO)
Il GDPR ha introdotto una digura innovativa: il RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI, un guardiano del
dato.
NON È OBBLIGATORIA LA SUA FIGURA, MA SERVE PER SITUAZIONI TRA CUI:
• Il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica e da un organismo pubblico
• Le attività del titolare del trattamento e del responsabile richiedono il monitoraggio degli interessati
• Le attività del titolare del responsabile consistono in categorie di dati personali o dati relativi a condanne penali e reati
5 VIOLAZIONE DEI DATI
Il GDP regolamenta anche l’ipotesi di violazione dei dati personali che comportano in modo illecito la distruzione, la perdita,
la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati
Titolare e responsabile hanno l’obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità
I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento non possono essere utilizzati ed è
chiamato principio di inutilizzabilità dei dati. 62
PARTE II
ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
CAPITOLO 1
IL COMUNE
1 NOZIONE ED ELEMENTI COSTITUTIVI
I Comuni sono enti autonomi, dotati di propri statuti, poteri e funzioni che insieme a Province, Città metropolitane, Regioni e
Stato, formano la Repubblica
Gli elementi costitutivi del Comune sono:
a. Il territorio, parte definita dove il Comune esplica le sue potestà
b. La popolazione, persone fisiche che hanno la dimora nel territorio comunale e si chiamano cittadini comunali
c. Il patrimonio, attività economiche del Comune, cioè beni e diritti.
2 ISTITUZIONE E FUSIONE DI COMUNI
L’istituzione di nuovi Comuni è riservata alla legge regionale e nel rispetto delle leggi dello Stato.
Comuni e Province che vogliono staccarsi da una regione o aggregarsi a un’altra devono ottenere l’approvazione della
maggioranza delle popolazioni interessate attraverso il referendum. L’istituzione di un nuovo comune deve avvenire con la
fusione di due o più Comuni già esistenti, altrimenti non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazioni inferiore a
10.000 abitanti.
3 CIRCOSCRIZIONI COMUNALI
Sono chiamate anche municipalità o quartieri, sono articolazioni interne del territorio comunale aventi una propria
individualità, caratteristiche sociali, economiche che le distinguono.
Non hanno personalità giuridica, ma una propria soggettività giuridica
I Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti hanno la facoltà di articolare il proprio territorio in Circoiscrizioni
Ma la popolazione non deve essere inferiore a 30.000 abitanti
Le funzioni svolte cambiano da comune a comune (solitamente riguardano servizi demografici, sociali assistenza sociale,
servizi scolastici educativi, servizio di manutenzione urbana).
4 DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE
Fanno parte del patrimonio comunale i beni non rientranti nell’elenco di quelli chiamati demaniali
Secondo il codice civile, i seguenti beni se appartengono al Comune ne costituiscono il demanio:
- Le strade, autostrade
- Gli acquedotti
- Gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico, artistico
- Le raccolte dei musei, biblioteche, archivi
- Beni assoggettati dalla legge, cimiteri, mercati comunali
I beni demaniali servono a soddisfare i bisogni collettivi
Con la legge 42/2009 sul federalismo fiscale, i
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