323/09
Definizione di Diritto Amministrativo
Ramo del diritto che disciplina le pubbliche amministrazioni e i suoi rapporti coi
privati.
● Una norma che disciplina l’organizzazione e il funzionamento di una struttura
pubblica, un’amministrazione (come un ministero).
● Una norma che stabilisce in quali circostanze e a quali soggetti (privati) lo Stato
può erogare denaro pubblico per una finalità generale (es. promuovere la
diminuzione dell’inquinamento). Qui siamo nel rapporto tra P.A. e privati.
● Una norma che spiega il motivo per cui è stata adottata la decisione, sull’attività
delle P.A. ma che riguarda il rapporto coi privati. (es. espropriazione di un immobile).
● Una norma che dice che per decidere serve la convocazione di una conferenza di
servizi, riunione contestuale di più amministrazioni (altra norma sulla modalità di
attività delle P.A.). (es. voler installare un impianto per la produzione di energia
solare; serve un’autorizzazione della P.A.).
● Una norma che sanziona se viene violata una legge e impone una multa. Dunque
qui le norme stabiliscono come le P.A. debbano comminare sanzioni ai privati.
Riassumendo: le norme stabiliscono come le P.A. devono organizzarsi, individuando
caratteristiche e funzioni degli uffici del ministero; individuano finalità generali; regolano le
modalità con cui le P.A. agiscono (obbligo di motivare) e le garanzie da dare ai
destinatari e cittadini (ricevere spiegazione); individuano le procedure per rilasciare
un’autorizzazione.
Si occupa delle P.A. e dei soggetti che dal comportamento di queste possono ricevere
conseguenze positive o negative.
E’ meglio parlarne al plurale perché ne esistono diverse.
Sotto il profilo soggettivo vediamo le caratteristiche organizzative; profilo oggettivo: attività.
Ma il diritto amministrativo è più di questo. Nell’esempio dell’espropriazione, con che mezzo
le P.A. raggiungono la finalità generale del bene comune?? Col potere. Un potere pubblico.
E’ la macchina con cui lo stato agisce. E’ un potere autoritativo: il privato non può opporsi,
ma solo rivolgersi al giudice se la decisione è illegittima. Ed è un potere disciplinato dal
diritto, limitato da norme che circoscrivono l’esercizio di poteri pubblici.
Ma è più di questo. Nell'esempio dell’autorizzazione c’è il potere pubblico, ma le regole non
si limitano a limitare il potere pubblico e il come esercitarlo: riguardano un potere privato.
Dunque il diritto amministrativo va a limitare il potere privato, che potrebbe danneggiare
anche altri soggetti. Viene detto infatti anche diritto del terzo.
In nome di cosa il potere privato può essere limitato?? Gli interessi pubblici.
Nel caso in cui ci siano norme difficilmente interpretabili, la P.A. deve bilanciare e trovare
un equilibrio tra gli interessi privati e pubblici in gioco.
Es. Glass Steagall Act 1933. Il suo scopo primario era quello di stabilire una disciplina della
concorrenza dopo la grande crisi del 1929, per tutelare gli operatori del mercato e i
consumatori finali. Ma, soprattutto, il vero obiettivo della riforma introdotta, era stabilire limiti
per i privati e poteri (di vigilanza e sanzionatori) in capo alle autorità pubbliche, era di
contenere il potere ormai illimitato di soggetti privati.
La dialettica tra questi interessi deve essere disciplinata da regole (diritto amministrativo).
Queste regole però vanno declinate, osservate e interpretate. Le P.A. hanno un margine
di discrezionalità, in cui possono decidere e scegliere.
Alcuni caratteri che si trovano su alcuni libri, da definire meglio.
● Il diritto amministrativo è diritto pubblico interno, derivante dalla volontà dello Stato
(perché coinvolge direttamente lo stato). Ebbene non è più esclusivamente statale; si
è affermato un diritto amministrativo europeo e globale.
● E’ un diritto autonomo, con propri principi e regole diverse da altre branche del
diritto. No, perché si interseca con altri diritti.
● E’ un diritto comune, si riferisce a tutti i soggetti che fanno parte dell’ordinamento.
● E’ ad oggetto variabile, le P.A. seguono fini differenti a seconda delle epoche
storiche.
Pubbliche Amministrazioni
Non c’è una definizione vera e propria di P.A.
Con riferimento all’attività (cura concreta di interessi pubblici) possiamo ricavare la
definizione oggettiva. Si mette in luce la funzionalizzazione dell’attività amministrativa,
diretta a un fine pubblico e specificato dalle norme.
L’aggettivo concreta presuppone che possa esserci una cura astratta dell’interesse pubblico
o una cura in astratto. La coppia concreto-astratto ci segnala che l’interesse pubblico viene
preso in considerazione su un doppio livello: il livello normativo, o della legge, in cui
l’interesse viene individuato e isolato come l’interesse di cui i pubblici poteri devono farsi
carico, e il livello amministrativo su cui è situato un apparato amministrativo che
quell’interesse deve curare in concreto.
Es. norma sulla tutela della salute. La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale. La
salute è qualificata come interesse della collettività dalla Costituzione: la cura concreta di
questo interesse viene però affidata alle strutture amministrative che concorrono a formare il
servizio sanitario nazionale, e prima di tutto le unità sanitarie locali.
E’ il diritto pubblico a disciplinare le P.A. La preferenza per il diritto pubblico ha un duplice
fondamento: da un lato dà poteri alla P.A. per soddisfare l’interesse pubblico quando il
privato sarebbe insufficiente. Dall’altro dà al privato mezzi di tutela contro
l’amministrazione, più efficaci di quelli con altri privati.
Definizione soggettiva di P.A; soggetti che formano il plesso organizzativo della P.A.
Le definizioni sono sfumate e si basano su elenchi. Unica cosa certa è che si usa il plurale.
Le definizioni variano se si segue un’interpretazione più o meno restrittiva. E’ importante
capire se sono P.A. perché in caso lo siano si applicheranno a esse le norme sulle P.A.
Un primo elenco su definizioni è quello dell’art.1 del d.lgs 165/2001. Tutte le norme della
disposizione si applicano a questi soggetti che sono P.A.
In altre norme abbiamo definizioni restrittive, che vogliono limitare il numero di soggetti
individuabili come P.A.
Perchè a volte è utile essere P.A. e altre volte no?? Ciò perché se lo è si applicano norme di
diritto amministrativo, sennò no.
Es. Art.45 del Trattato sul Funzionamento dell’UE. La libertà di circolazione dei lavoratori
non si applica al personale della P.A. Un cittadino italiano non può andare a lavorare
nell’esercito belga o francese, ma può lavorare in un ministero. Ciò perché si considerano
solo determinate P.A. e non tutte (l’esercito è legato alla nazionalità della persona).
Definizione restrittiva di P.A.
Seconda ora
La disciplina costituzionale dell’amministrazione pubblica
Sia le norme di diritto amministrativo che le amministrazioni pubbliche sono sottoposte alla
Costituzione. Essa si occupa di P.A. in più occasioni
Es. negli artt. 97,113,118.
Art.97 cost. individua i principi di imparzialità e buon andamento.
La costituzione regola le amministrazioni in 2 modi: in maniera diretta rimette alla legge
l’organizzazione degli uffici, stabilisce chi ne è responsabile, detta criteri per la dislocazione
delle funzioni; indiretta assegna ai privati diritti rispetto ai quali vi sono obblighi o limiti per
le amministrazioni.
● Es. Art.3 Cost c.2. “E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e
sociale del Paese” Il compito di assistenza sociale, assegnato genericamente alla
Repubblica, può essere reso effettivo solo da strutture di natura amministrativa.
● Es. Art.34 Cost. “I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo
diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che
devono essere attribuite per concorso”. A stabilire i capaci sono le P.A.; in più le
provvidenze sono attribuite per concorso, disciplinato dal diritto amministrativo.
Altro aspetto è il principio democratico, che caratterizza il diritto amministrativo. Cosa
significa per la P.A. essere democratica??
Il popolo elegge il Parlamento, che dà la fiducia a un Governo, che indirizza e controlla la
pubblica amministrazione. I giudici vigilano sul rispetto delle leggi e sono indipendenti.
Ora, se il Governo deve rendere conto al Parlamento e quest’ultimo deve rendere conto al
popolo è altrettanto vero che l’amministrazione deve rendere conto al Governo, ma in
modo molto diverso. Infatti il Governo deve avere la fiducia del Parlamento, mentre ciò non
accade con l’amministrazione e il potere esecutivo: qui l’accountability (rendicontabilità)
non è politica, ma istituzionale (c’è un rapporto ma non così stretto) e giuridica.
Le amministrazioni seguono l’indirizzo del governo, ma non sono legate ad esso da un
rapporto di fiducia. L’orientamento politico è importante, ma è limitato dalle norme.
Le P.A. ubbidiscono e sono sottoposte alla legge (diritto amministrativo) ma seguono
un indirizzo, un orientamento dettato dalla politica. Quindi servono 2 parti che si limitano
a vicenda. Se le amministrazioni seguissero solo la legge, quest’ultima dovrebbe definire
troppo, non lasciando quasi mai margine di scelta alle amministrazioni o andando troppo nel
dettaglio. Per questo serve anche l’indirizzo politico, che stabilisce priorità e tempi di
intervento e suggerisce interpretazioni. Se le amministrazioni seguissero solo la politica
sarebbero parziali, faziose, arbitrarie perché obbedirebbero al colore politico di volta in volta
maggioritario. Si tratta di un equilibrio delicato, che si vede in tutte quelle decisioni che non
sono completamente predeterminate da norme che lasciano spazio a interpretazioni, a
discrezionalità.
Es. Ministero delle Politiche Agricole. Esso ha 2 diversi obiettivi: la tutela e la promozione
dei prodotti alimentari di qualità e il sostegno e la promozione dello sviluppo rurale e
dell’economia agricola. Il Ministro, all’inizio di ogni anno, adotta una direttiva, con cui
programma le attività poste in essere dalla struttura a lui sottoposta. Con questa stabilisce
priorità, a seconda dell’orientamento potrà decidere di privilegiare uno o l’altro settore.
Questa è una scelta politica; da cui deriverà l’attività della struttura amministrativa, che
andrà verso una o l’altra direzione, a seconda della linea predisposta dalla politica.
Per questo la P.A. è inserita nel contesto democratico. E’ in un ordinamento giuridico
fondato sulla distribuzione dei poteri. Perciò a chi devono rendere conto delle loro decisioni?
Al vertice politico per ciò che riguarda l’indirizzo e l’orientamento dettato dalla politica
(accountability istituzionale);
Ai cittadini, in qualità di utenti e destinatari delle politiche (accountability amministrativa);
Al giudice, per ciò che riguarda i limiti stabiliti dalle norme. Quest’ultima è un’accountability
giuridica.
Fonti normative
Le fonti del diritto sono definite come quell’insieme di atti e fatti che un ordinamento
giuridico reputa idonei a modificare o innovare l’ordinamento stesso. Possiamo
elencarle secondo il criterio della gerarchia delle fonti. Queste sono ordinate secondo un
principio gerarchico, per effetto del quale una norma di grado superiore non può essere
modificata da una norma di grado inferiore:
• Principi fondamentali e diritti inviolabili sanciti dalla Costituzione;
• Costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale, altre fonti di rilievo
costituzionale (diritto primario dell’Ue e convenzioni internazionali);
• Fonti primarie (leggi ordinarie dello Stato e atti aventi forza di legge, leggi regionali);
• Fonti secondarie (regolamenti governativi, regolamenti regionali e degli enti locali);
• Usi e consuetudini.
Quando parliamo di fonti del diritto intendiamo indicare gli atti e i fatti da cui traggono
origine le norme giuridiche. In secondo luogo, la finalità delle fonti del diritto è duplice: da
un lato, costituire il sistema normativo di riferimento che regola la vita di una determinata
collettività (il c.d. diritto oggettivo); dall’altro, garantire la conoscibilità delle norme, in
modo che chiunque possa averne contezza e rispettare le prescrizioni impartite.
Fonti proprie del diritto amministrativo
Fonti secondarie, che comprendono gli atti espressione del potere normativo della PA.
Regolamenti
Atti aventi forza normativa, in quanto contenenti norme idonee a innovare l’ordinamento
giuridico. Essi soddisfano l’esigenza di porre regole di dettaglio destinate a dare
esecuzione o a puntualizzare le regole generali di rango legislativo. Il regolamento è
considerato un atto normativo dalla natura “ibrida” in quanto, da un lato, è atto
soggettivamente e formalmente amministrativo, perché adottato dal Governo, dall’altro,
invece, oggettivamente e sostanzialmente normativo, perché dotato dei tre caratteri tipici
degli atti normativi, ovvero la generalità, l’astrattezza e l’innovatività.
I regolamenti si distinguono dagli atti amministrativi generali. Questi, come i regolamenti,
sono caratterizzati dalla generalità dei destinatari. Ma proprio i destinatari non rimangono
sempre generali e indeterminati, anzi, sono determinabili a posteriori. La differenza è che
gli atti amministrativi generali (avendo natura di provvedimento amministrativo) sono volti
alla cura concreta degli interessi pubblici coinvolti.
I regolamenti non possono: derogare o contrastare con la Costituzione, né con i principi in
essa contenuti; derogare né contrastare con le leggi ordinarie, salvo che sia una legge ad
attribuire loro il potere, in un determinato settore e per un determinato caso; regolamentare
le materie riservate dalla Costituzione alla legge ordinaria o costituzionale (il caso della
riserva di legge); contenere sanzioni penali.
Il fondamento della potestà regolamentare è da rinvenire nella legge (nello specifico, l’art.
17 della legge 400/1988). Si distinguono in:
a) Regolamenti di esecuzione di leggi, d.lgs. e regolamenti comunitari, volti alla
puntualizzazione di una normativa preesistente attraverso norme di dettaglio;
b) Regolamenti attuativi e integrativi, a completamento di leggi e decreti legislativi
che prevedono disposizioni di principio, quindi al precipuo scopo di garantire una
migliore applicazione della legge e far fronte a lacune e incompletezze;
c) Regolamenti di organizzazione che disciplinano l’organizzazione e il
funzionamento delle P.A. sulla base di norme di legge;
d) Regolamenti indipendenti, che intervengono in materie non disciplinate dalla legge
e non oggetto di riserva di legge;
e) Regolamenti di delegificazione: facoltà, in capo al legislatore ordinario, di
autorizzare il Governo a emanare regolamenti volti alla disciplina di materie non
coperte da riserva assoluta di legge.
Statuti
Lo statuto è una norma che regolamenta l’organizzazione e l’attività di un ente ed è
espressione della autonoma potestà normativa dell’ente cui si riferisce (es. università).
Ordinanze
Tutti quegli atti che creano obblighi o divieti ed in sostanza, quindi, impongono ordini. Le
ordinanze, per essere fonti del diritto, devono avere carattere normativo, e cioè creare
regole generali e astratte. Spesso le troviamo più come azioni amministrative (es. del
sindaco).
Si distinguono in: 1) ordinanze previste dalla legge per casi ordinari; 2) ordinanze
previste dalla legge per casi eccezionali di particolare gravità, in cui sarebbe
impossibile l’utilizzazione e l’osservanza delle norme ordinarie; 3) ordinanze di necessità o
libere, emanate per far fronte a situazioni di urgente necessità. Libere perché non vengono
esemplati i casi concreti in cui esercitarle e nemmeno i limiti; le stesse autorità provvedono
con singoli atti.
Circolari
Norme interne, destinatari sono chi fa parte di una determinata amministrazione. Non sono
fonti del diritto. Norme relative al funzionamento o alle modalità di svolgimento dell’attività.
Esempio per capire il sistema delle fonti.
Prendiamo un dipendente pubblico, che lavora in un’autorità indipendente. Facciamo che
questa persona è anche uno studioso, che vorrebbe diventare professore universitario.
Vince un concorso come ricercatore a tempo determinato presso un’Università. Poiché al
termine del contratto non sa se sarà confermato o se il suo rapporto con l’Università
terminerà, il dipendente non se la sente di dimettersi e lasciare il posto fisso per un incarico
aleatorio. Quindi chiede l’aspettativa alla sua amministrazione. L’aspettativa è un
provvedimento dell’amministrazione, con cui il posto di lavoro viene conservato per tutta la
durata dell’altro incarico, senza retribuzione né anzianità. Nell’autorità dove lavora il nostro
aspi
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