AGCM.
Concorrenza: Se le imprese, invece di competere tra loro, si mettono d’accordo e coordinano i loro
comportamenti sul mercato restringono la concorrenza, danneggiando i consumatori o gli altri
concorrenti. L’Antitrust vigila perché questo non accada e sanziona chi viola la legge. L’Autorità
interviene anche quando un’azienda abusa del suo potere di mercato, imponendo ai consumatori
prezzi troppo elevati o chiudendo l’accesso ai potenziali concorrenti o, ancora, attuando politiche
che taglino fuori le imprese che competono sullo stesso mercato.
Quando due aziende si fondono, o un’azienda ne compra un’altra, l’Antitrust verifica che la nuova
impresa non abbia un eccessivo potere di mercato. Se ritiene che esistano rischi per la competizione
può vietare la fusione o imporre misure che mitighino gli effetti anticoncorrenziali
Antitrust e Tutela del consumatore.
Fin dal 1992 l’Antitrust è stata chiamata dal legislatore a reprimere la pubblicità ingannevole,
diffusa con qualsiasi mezzo: tv, giornali, volantini, manifesti, televendite. Dal 2000 ha iniziato a
valutare anche la pubblicità comparativa. Solo nel 2005 tuttavia è stato riconosciuto all’Autorità il
potere di imporre multe. Nel 2007, nel dare attuazione ad una direttiva europea (29/2005/CE), le
competenze sono state ampliate: è stata introdotta la tutela del consumatore contro tutte le pratiche
commerciali scorrette delle imprese nei confronti dei consumatori. Se un’impresa tenta di falsare le
scelte economiche del consumatore, ad esempio, omettendo informazioni rilevanti, diffondendo
informazioni non veritiere o addirittura ricorrendo a forme di indebito condizionamento, l’Antitrust
può intervenire anche in via cautelare e imponendo sanzioni che, per le pratiche messe in atto a
partire dal 15 agosto 2012, possono arrivare a 5 milioni di euro (il precedente tetto massimo era di
500.000 euro)
La tutela contro le pratiche scorrette si estende, per effetto della legge di conversione del decreto
legge 1/2012 (c.d 'CresciItalia') anche alle microimprese, cioè alle entità, società o associazioni,
che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica (anche a titolo individuale
o familiare), occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato o un totale di bilancio non
superiori ai due milioni di euro all'anno.L’Antitrust può anche accertare la vessatorietà di clausole
contrattuali inserite nei contratti con i consumatori, anche in via preventiva alle imprese che lo
richiedano relativamente a clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i
consumatori.A partire dal 13 giugno 2014 l'Autorità vigila sul rispetto delle nuove norme sui diritti
dei consumatori previste dalla Direttiva europea 83/2011/UE recepita con D.Lgs n.21/2014.
Organi e composizione AGCM.
Al pari delle altre autorità previste dall'ordinamento italiano, l'Agcom risponde del proprio operato
al Parlamento, che ne ha stabilito i poteri, definito lo statuto ed eletto i componenti
Sono organi dell'Autorità: il Presidente, la Commissione per le infrastrutture e le reti, la
Commissione per i servizi e i prodotti, il Consiglio.
Le Commissioni e il Consiglio sono organi collegiali. Fanno parte della Commissione per le
Infrastrutture e le reti il Presidente e i due Commissari Antonio Nicita e Antonio Preto; la
Commissione peri servizi e i prodotti i è composta dal Presidente e dai due Commissari Antonio
Martusciello e Francesco Posteraro. Il Consiglio è costituito dal Presidente e da tutti i Commissari.
L’ANAC.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), alla quale sono stati di recente conferiti nuovi e più
incisivi poteri, è un organismo indipendente, istituito dall’art. 1 della l. 6.11.2012, n. 190, recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione, incaricato di svolgere attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della
corruzione e
Si tratta tuttavia della prima Authority che unisce il controllo e la vigilanza nel settore dei contratti
pubblici al sistema di prevenzione della corruzione
L’ANAC incorpora, infatti, i poteri della soppressa Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici (di
seguito AVCP), assommando a tali competenze specifici poteri sanzionatori in materia di
.
anticorruzione
L’Alto Commissario per la lotta alla corruzione.
Non si tratta del primo ente istituito con la specifica finalità di vigilanza e di contrasto della
corruzione. Un primo tentativo di attribuire compiti di prevenzione e contrasto della corruzione ad
un ente apposito, sebbene in assenza di poteri di regolazione e sanzionatori, fu quello che portò
all’istituzione dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre
forme di illecito nella p.a., con il d.P.R. 6.10.2004, n. 258
L’istituzione dell’Alto Commissario per la lotta alla corruzione traeva origine dall’adempimento di
specifici obblighi internazionali sottoscritti dallo Stato italiano con il Consiglio d’Europa, con
l’ONU e con l’OCSE
Le prerogative rimesse a questo organismo consistevano nella possibilità di disporre analisi
conoscitive, di elaborazione dei relativi dati e nel monitoraggio di procedure contrattuali e di spesa;
inoltre gravava sull’Alto Commissario un obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria e alla Corte
dei Conti dei fatti di reato e di quelli nei quali fosse ravvisabile un danno erariale
Il SAET.
L’esperienza istituzionale dell’Alto Commissario per la lotta alla corruzione ebbe tuttavia vita breve
e non fu significativa nella predisposizione di strumenti concreti di prevenzione e contrasto dei
fenomeni corruttivi, anche a causa dello scarso interesse che le Amministrazioni pubbliche rivolsero
all’ente, non avvalendosi mai dei poteri di intervento ad esso riconosciut
Dalle ceneri dell’Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione nacque il
Servizio anticorruzione e trasparenza del Dipartimento della funzione pubblica (SAET), con
l’obiettivo di valorizzare l’esperienza maturata in precedenza attraverso un organismo dotato di
maggiore autonomia funzionale.
Al SAET la legge attribuiva compiti di analisi, studio ed indagine del fenomeno della corruzione e
delle altre forme di illecito, che dovevano concretizzarsi nella mappatura del fenomeno nella p.a.,
nella predisposizione di una Relazione annuale al Parlamento e nella formulazione di un piano
annuale per la trasparenza dell’azione amministrativa.
Il nuovo quadro normativo non colmò, tuttavia, le due principali lacune che avevano determinato il
naufragare della precedente esperienza istituzionale: in primo luogo, l’assenza di autonomia ed
indipendenza dagli organi politici, essendo il Servizio anticorruzione istituito presso il Dipartimento
della Funzione pubblica nell’ambito del Ministero per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, e, in secondo luogo, la mancanza di poteri di tipo sanzionatorio, attraverso i quali
intervenire in modo efficace nel sistema dei controlli e della vigilanza.
La Civit.
Alla mancanza di indipendenza ed autonomia dagli organi politici (peraltro richiesta sia dalla
Convenzione penale sulla corruzione del 1999 sia da quella delle Nazioni Unite adottata nel 2003),
diede una risposta la l. n. 190/2012 che, nel quadro di una disciplina organica per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella p.a., istituì l’ANAC, creando per la prima volta
una struttura indipendente dall’apparato amministrativo e dai vertici politici, sebbene ancora priva
di poteri efficaci di intervento.
L’istituzione dell’ANAC.
Con l’entrata in vigore del d.l. 31.8.2013, n. 101, convertito con modifiche dalla l. 30.10.2013, n.
125, è stata poi cambiata la denominazione della CIVIT in Autorità Nazionale Anticorruzione –
A.N.A.C. e ne è stata modificata parzialmente anche la compagine organizzativa.
L’Authority, infatti, è formata da quattro componenti e un Presidente, che detiene poteri speciali di
contrasto alla corruzione, come meglio si vedrà nel prosieguo. I componenti dell’Autorità sono
scelti «tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all’amministrazione, con comprovate
competenze» – requisito già richiesto in passato per la nomina dei componenti della CIVIT – e, in
modo del tutto innovativo rispetto al passato, anche tra soggetti «di notoria indipendenza e
comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione», al fine di rendere il profilo dei
candidati il più possibile aderente alle finalità che l’Authority deve perseguire.
Componenti dell'ANAC:
L'ANAC è composta da:
• Un Presidente;
• Quattro Componenti (o Consiglieri).
Nomina:
La nomina dei componenti dell'ANAC avviene con questa procedura:
1. Presidente:
• Nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della
Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati.
• Viene scelto tra personalità di alta e riconosciuta professionalità ed esperienza nel
campo giuridico ed economico.
2. Altri quattro componenti:
• Nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri.
• Anche loro devono essere esperti di comprovata indipendenza, professionalità ed
esperienza nel settore giuridico ed economico.
Durata e incompatibilità:
• Durata: 6 anni non rinnovabili.
• Incompatibilità: Non possono esercitare altre attività professionali, imprenditoriali o di
consulenza e non possono ricoprire cariche pubbliche o politiche.
I poteri ereditati dall’AVCP.
AVCP: cos’era?
L’AVCP, operativa dal 1999, era l’autorità che vigilava sugli appalti pubblici e sui contratti di
lavori, servizi e forniture, garantendo trasparenza e correttezza nelle procedure di gara.
Poteri e funzioni ereditati dall’AVCP dall’ANAC.
Con lo scioglimento dell’AVCP nel 2014, l’ANAC ha assorbito tutte le sue competenze, in
particolare:
1️) Vigilanza sugli appalti pubblici
• Controllo sulla correttezza e trasparenza delle procedure di gara.
• Monitoraggio sull’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici.
• Analisi dei costi standard nei contratti pubblici.
• Interventi per garantire il corretto funzionamento del mercato degli appalti.
2) Regolazione e linee guid
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