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Abolizione delle controversie amministrative

Amministrativo, tanto in materia civile, quanto in materia penale, sono aboliti. Le controversie ad essi attribuite dalle diverse leggi in vigore saranno d'ora in poi devolute alla giurisdizione ordinaria, o all'autorità amministrativa, secondo le norme dichiarate dalla presente legge.

Art. 2 L.2248 del 1865: Sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione d'un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa.

Art. 3 L.2248 del 1865: Gli affari non compresi nell'articolo precedente saranno attribuiti alle autorità amministrative, le quali, ammesse le deduzioni e le osservazioni in iscritto delle parti interessate, provvederanno con decreti motivati, previo parere dei consigli amministrativi che pei diversi casi siano dalla legge istituiti.

LEGGESTABILITI.CONTRO TALI DECRETI, CHE SARANNO SCRITTI IN CALCE DEL PARERE EGUALMENTEMOTIVATO, È’ AMMESSO IL RICORSO IN VIA GERARCHICA IN CONFORMITÀ DELLE LEGGIAMMINISTRATIVE.

ART. 4 L.2248 DEL 1865

QUANDO LA CONTESTAZIONE CADE SOPRA UN DIRITTO CHE SI PRETENDE LESO DA UN ATTODELL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA, I TRIBUNALI SI LIMITERANNO A CONOSCERE DEGLI EFFETTIDELL'ATTO STESSO IN RELAZIONE ALL'OGGETTO DEDOTTO IN GIUDIZIO. L'ATTOAMMINISTRATIVO NON POTRÀ ESSERE REVOCATO O MODIFICATO SE NON SOVRARICORSO ALLE COMPETENTI AUTORITÀ AMMINISTRATIVE, LE QUALI SI CONFORMERANNOAL GIUDICATO DEI TRIBUNALI IN QUANTO RIGUARDA IL CASO DECISO.

ART. 5 L. 2248 DEL 1865 4IN QUESTO, COME IN OGNI ALTRO CASO, LE AUTORITÀ’ GIUDIZIARIE APPLICHERANNO GLI ATTIAMMINISTRATIVI ED I REGOLAMENTI GENERALI E LOCALI IN QUANTO SIANO CONFORMI ALLELEGGI.

La LEGGE 2248 DEL 1865, abolendo i tribunali investiti fino a quel momento delcontenzioso amministrativo,

devolveva al giudice ordinario le materie nelle quali si faceva questione di un diritto privato o politico e nelle quali fosse comunque chiamata in causa la p.a. essa si occupava delle controversie tra cittadino e p.a. SOLO SOTTO IL PROFILO DEL DIRITTO LESO, non venendo minimamente in rilievo IL MOMENTO INTERNO DELL'ESERCIZIO DEL POTERE da parte della p.a. l'esercizio del potere era rilevante solo se avesse cagionato la lesione di un diritto soggettivo. ALL'ART. 3 la legge parla di ALTRI AFFARI non ricompresi nell'art. precedente quindi non attinenti ai diritti soggettivi, uniche situazioni tutelabili, lasciandoli ALLA TUTELA ESCLUSIVA DEI RICORSI AMMINISTRATIVI. Gli interessi legittimi potevano essere fatti valere, dunque, solo attraverso il ricorso alla p.a. che avesse emanato l'atto, la quale, su sollecitazione del cittadino, doveva decidere con decreto motivato. avverso la decisione dell'amministrazione era ammesso il ricorso gerarchico.

indirizzato all'autorità amministrativa superiore. SECONDO L'ART. 4 inoltre, il giudice ordinario poteva SOLO conoscere DEGLI EFFETTI dell'atto sul diritto che si assumeva leso, non potendolo né modificare né annullare. Questo poteva farlo solo l'amministrazione procedente la quale doveva conformarsi al giudicato. Fu presto chiaro come la legge 2248 DEL 1865 attuava, nei fatti, una grave lacuna di tutela in relazione alle situazioni soggettive dei privati che non avessero la dignità di diritti soggettivi. Si mossero vivaci critiche al sistema. In particolare un politico e patriota del tempo, SILVIO SPAVENTA fu il protagonista di questa reazione. Egli affermò che la legge in questione NON TUTELAVA IN MANIERA SUFFICIENTE GLI INTERESSI CHE NON SI CONFIGURAVANO COME DIRITTI SOGGETTIVI e che per la risoluzione delle controversie tra pa e cittadini doveva essere istituito un giudice ad hoc. Il g.o. mostrava troppa timidezza nei confronti

della pubblica amministrazione e larisoluzione delle controversie relative all'esercizio del potere richiedevano e richiedonouna sensibilità particolare che quel giudice non possedeva. il dibattito sfocio' nellalegge di riforma N. 5992 del 1889 CD. LEGGE CRISPI la quale istituì LA IV°SEZIONE PER LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO DI STATOsancendo la nascita della giurisdizione amministrativa e determinando il passaggio,del nostro paese, ad SISTEMA GIURISDIZIONALE DUALISTICO. la riforma non fu ritenuta però completamente satisfattiva, in particolare si lamentava che l'organogiudicante, il consiglio di stato, non fosse organo abbastanza terzo rispetto5all'esecutivo e dunque un'altra legge di riforma la N. 62 DEL 1907 C.D. RIFORMAGIOLITTI, istituì la V° SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO con funzioniesclusivamente giurisdizionali anche estese al merito. a seguito della legge giolitti fu emanato IL R.D.
  1. 642/1907 recante le norme di procedura per i ricorsi dinanzi allesezioni giurisdizionali del cds.
  2. nel frattempo l'opera di riforma fu completata con l'istituzione delle GIUNTE PROVINCIALI AMMINISTRATIVE, aventi funzioni giurisdizionali territoriali avverso le cui decisioni era ammesso ricorso in appello presso il consiglio di stato.
  3. nel 1924 con il RD 1054/1924 il consiglio di stato acquisì la giurisdizione esclusiva in alcune materie tassativamente previste, come in materia di pubblico impiego.
  4. successivamente nel 1930 vi fu il concordato giurisprudenziale tra consiglio di stato e corte di cassazione che risolveva il problema del riparto di giurisdizione.
  5. nel 1948 fu istituita la VI° SEZIONE assieme al consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, organo equiordinato al cds, con funzioni sia consultive che giurisdizionali.

LA DISCIPLINA COSTITUZIONALE

La costituzione nacque in un contesto caratterizzato dalla presenza di due giurisdizioni.

Quella del GIUDICE ORDINARIO, delineata dalla LAC, chiamato a sindacare sulle controversie tra cittadino e p.a. che determinassero la lesione di un diritto soggettivo e quella del GIUDICE AMMINISTRATIVO, delineata dalla legge n.5992 DEL 1889, che assunse la competenza a giudicare in generale la lesione di interessi legittimi, anche se la lettera della legge non era chiarissima. Quindi il criterio di riparto era basato sulla natura della situazione tutelata. LA COSTITUZIONE ACCOLSE IL SISTEMA DUALISTICO e anzi esplicitò meglio il principio di ripartizione della giurisdizione fra i due ordini di giudici. Le norme costituzionali che riguardano la giustizia amministrativa sono svariati ma le più importanti sono:

ART. 24 TUTTI POSSONO AGIRE IN GIUDIZIO PER LA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI E INTERESSI LEGITTIMI. LA DIFESA È DIRITTO INVIOLABILE IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO. SONO ASSICURATI AI NON ABBIENTI, CON APPOSITI ISTITUTI, I MEZZI PER AGIRE E DIFENDERSI DAVANTI AD OGNI GIURISDIZIONE.

LA LEGGE DETERMINA LE CONDIZIONI E I MODI PER LARIPARAZIONE DEGLI ERRORI GIUDIZIARI.

ART. 113

CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E` SEMPRE AMMESSA LA TUTELAGIURISDIZIONALE DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI LEGITTIMI DINANZI AGLI ORGANI DIGIURISDIZIONE ORDINARIA O AMMINISTRATIVA. 6TALE TUTELA GIURISDIZIONALE NON PUÒ ESSERE ESCLUSA O LIMITATA A PARTICOLARI MEZZIDI IMPUGNAZIONE O PER DETERMINATE CATEGORIE DI ATTI.

LA LEGGE DETERMINA QUALI ORGANI DI GIURISDIZIONE POSSONO ANNULLARE GLI ATTIDELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEI CASI E CON GLI EFFETTI PREVISTI DALLA LEGGE.

STESSA

ART. 103

IL CONSIGLIO DI STATO E GLI ALTRI ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA HANNOGIURISDIZIONE PER LA TUTELA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEGLIINTERESSI LEGITTIMI E, IN PARTICOLARI MATERIE INDICATE DALLA LEGGE, ANCHE DEIDIRITTI SOGGETTIVI. LA CORTE DEI CONTI HA GIURISDIZIONE NELLE MATERIE DI CONTABILITÀPUBBLICA E NELLE ALTRE SPECIFICATE DALLA LEGGE I TRIBUNALI MILITARI IN TEMPO

DIGUERRA HANNO LA GIURISDIZIONE STABILITA DALLA LEGGE. IN TEMPO DI PACE HANNO GIURISDIZIONE SOLTANTO PER I REATI MILITARI COMMESSI DA APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE.

L'ART. 24 COST. SANCISCE UN PRINCIPIO FONDAMENTALE DEL NOSTRO ORDINAMENTO QUELLO DELLA AZIONABILITÀ DEI DIRITTI ED È IL PRIMO ARTICOLO DELLA CARTA CHE COSTITUZIONALIZZA LA PARI DIGNITÀ TRA DIRITTI SOGGETTIVI E INTERESSI LEGITTIMI. QUESTO ARTICOLO, LETTO IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 113 COST., SANCISCE ANCHE L'EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA, GARANTITA DALLA INVIOLABILITÀ DEL DIRITTO ALLA DIFESA E, IN SECONDA BATTUTA, DAL FATTO CHE LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEGLI INTERESSI LEGITTIMI NON PUÒ ESSERE ESCLUSA O LIMITATA A PARTICOLARI MATERIE (COME AVVIENE PER GLI ALTRI GIUDICI SPECIALI) IMPLICANDO LA FACOLTÀ DI UTILIZZARE TUTTI GLI STRUMENTI DIFENSIVI PREVISTI, ANCHE QUELLI DI NATURA CAUTELARE. INOLTRE I DUE ARTICOLI AMMETTONO CHE LA FUNZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

È QUELLA DI TUTELARE LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE DEI CITTADINI E NON L'INTERESSE PUBBLICO. INFINE L'ART.113 COST. INDICA COME LA LEGGE POSSA DETERMINARE QUALI ORGANI ABBIANO IL POTERE DI REVOCARE O MODIFICARE GLI ATTI AMMINISTRATIVI, COSA CHE LA LEGGE DEL 1865 RISERVAVA ESCLUSIVAMENTE ALLA AMMINISTRAZIONE CHE AVEVA EMANATO L'ATTO. L'ART. 103 COST. AFFERMA CHE AL CONSIGLIO DI STATO E AGLI ALTRI ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (TAR) E' DEVOLUTA IN VIA ORDINARIA LA TUTELA GIURISDIZIONALE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEGLI INTERESSI LEGITTIMI MA ANCHE DEI DIRITTI SOGGETTIVI IN PARTICOLARI MATERIE INDICATE DA LEGGE. E' QUESTA LA CD. GIURISDIZIONE ESCLUSIVA CHE CONTEMPLA UNO SPOSTAMENTO DEI LIMITI INTERNI AI DUE PLESSI GIURISDIZIONALI, A FAVORE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO CHE PUÒ CONOSCERE, IN ALCUNE PARTICOLARI MATERIE, TASSATIVAMENTE PREVISTE, ANCHE DEI DIRITTI SOGGETTIVI SOTTRAENDOLI ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.

LA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA, OSSIA QUESTO AMPLIAMENTO DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO NEI CONFRONTI DEI DIRITTI SOGGETTIVI, RAPPRESENTA UNA DEROGA E NON PUÒ COSTITUIRE UN PRINCIPIO GENERALIZZABILE. LA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA ESCLUDE L’ASSOGGETTABILITÀ DELLA DECISIONE AL SINDACATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI LEGGE. INFATTI AVVERSO LE DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO, ANCHE DI QUELLE IN MATERIA DI DIRITTI SOGGETTIVI, IL SINDACATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE PUÒ RIGUARDARE SOLO MOTIVI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE. IL D.LGS N. 80 DEL 1998 ATTUO’ UN’AMPLIAMENTO DISINVOLTO DELLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA LA QUALE È STATARIDIMENSIONATA DA UNA NOTA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 204 DEL 2004 LA QUALE HA CHIARITO CHE LE PARTICOLARI MATERIE MENZION

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A.A. 2022-2023
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SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher avv.rossella di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo 2 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Bonomo Annamaria.