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SE INTENDIAMO SOPRALLUOGO COME ESAME DELLA SCENA RIENTRA
NELLA NOZIONE
P.m. assume la direzione delle indagini quando viene a conoscenza della notizia e
la sottoscrive nel registro e inizia a dirigere le indagini (Durante questo momento
l’articolo di riferimento passa dal 354->al 359/360*) *accertamenti tecnici non
ripetibili e consulenti tecnici del p.m.
Ma se il p.m. non può intervenire?
• P.g. può informalo in forma orale, alla comunicazione orale deve seguire
quella scritta (347c.2)
• P.g può compiere rilievi e accertamenti al fine di cristallizzare la scena
(354c.2)
NOZIONE DI SOPRALLUOGO? -> Non c’è una definizione precisa
• Indica comunemente il punto di partenza di ogni indagine di p.g.
• Nella realtà giudiziaria viene usata per identificare il verbale delle attività
tecniche-scientifiche di osservazione e documentazione della scena e di
ricerca delle tracce del reato
• Viene usata per identificare quel momento investigativo disciplinato
nell’art.354 incentrato sui rilievi e accertamenti urgenti. Ma usarlo in questi
termini è un errore perché
▪ La parola non è contemplata nel codice di rito
▪ Non è adeguata a descrivere il contenuto delle attività svolte
▪ È fuorviante, induce nell’errore di credere che le attività svolte
durante il sopralluogo siano di competenza esclusiva della polizia
giudiziaria.
Si è sostituita questo termine con <esame della scena del crimine> (Concetto
flessibile in grado di offrire una sintesi del complesso delle attività svolte sulla scena)
In questa accezione il sopralluogo è tutto il complesso delle attività di natura
tecnico-scientifica che vanno dalla fase di primo intervento, passando alla fase csi
e terminano con le attività laboratoriali.
-Art.354-accertamenti urgenti su luoghi, sulle cose e sulle
persone. Sequestro
• 1c.->Ufficiali e agenti di p.g curano che le tracce e cose pertinenti al
reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e cose non venga
mutato prima dell’intervento del p.m.
(CRISTALIZZAZIONE DELLO SCENARIO)
• 2c.->Se vi è pericolo che le cose e tracce si alterino o si disperdono o si
modifichino e il p.m. non può intervenire gli ufficiali di p.g. devono
compiere i necessari accertamenti e rilievi sul luogo e cose. Se
necessario sequestrano il corpo del reato e le cose pertinenti a questo
(REPERTAMENTO DELLE TRACCE e SEQUESTRO URGENTE)
• 3c.->Se ricorrono le condizioni del c.2 p.g. compiono i necessari
accertamenti e rilievi (diversi dall’ispezione) sulla persona
sequestro
repertamento
intervento
rischio di dispersione
o alterazione rilievi e accertamenti
urgenti
esame della
scena(354) cristalizzazione della consevazione non
scena alterazione
-Art.354 c.2-ELEMENTI PRINCIPALI DELLA NORMA
-Chi può procedere? Gli ufficiali di p.g
Se non vi sono->Eccezione all’art. 354 c.2
Art. 113->Nei casi d’urgenza se ufficiale non può compiere le attività di rilievi
urgenti (354c.2) può compiere le seguenti attività l’agente di p.g.
Definita come norma ad ombrello
-Cosa può fare l’ufficiale di p.g?
Rilievi e accertamenti urgenti
Nel dettaglio->
• Accertamento= Attività valutativa complessa che può modificare il
reperto analizzato, implica una competenza tecnico-scientifica e
valutativa
• Rilievo= Attività materiale d’osservazione compiuta sulla scena neutra
dal punto di vista valutativo, che non presuppone/implica una
competenza tecnico-scientifica, attività irripetibile che non implica una
valutazione
Nella prassi questa differenza valutativa non c’è
-Quando può procedere?
Ufficiali può procedere quando vi è:
• Periculum in mora=Rischio di alterazione, dispersione e modificazione
irreversibile delle tracce (in caso di agenti atmosferici, deterioramento…)
• Urgenza=Condizione strettamente legata alla valutazione delle chance di
successo della successiva attività e, quindi, inscindibilmente legata alla non
rinviabilità o all’irripetibilità dell’operazione (Giunchedi, 2009)
-Focus->Urgenza negli articoli 354-360-392
-Urgenza x 354, il presupposto per l’intervento della p.g. sulla scena:
Irripetibilità->Assoluta impossibilità di ripetere l’operazione avendo le
medesime chance di successo
-Urgenza nel 360 (Il p.m. è già intervenuto) P.m fa accertamenti sulla scena
urgenza-> presupposto per accertamento tecnico non ripetibile->Non
indifferibilità->Non possibilità di ripetere accertamento sulla scena e avere
le chance di successo per il fatto che la traccia viene modificata dall’acc.
Irripetibile
(Cap.4) -Incidente probatorio= Spaccatura dell’iter processuale anticipando
il dibattimento, è un’udienza che permette l’assunzione di alcune prove in
contradditorio tra le parti prima del dibattimento:
Per chiederlo ci sono dei casi tassativi espressi art.392 che sono:
- Non rinviabilità-> Presupposto che consiste nell’impossibilità di rinviare
l’assunzione della prova in dibattimento
Urgenza per 392= Non rinviabilità-> L’assunzione dell’atto non può rinviata
al dibattimento
- Non indifferibilità-> Presupposto per accertamento tecnico non ripetibile.
-Il sequestro urgente
Previsto dall’art.354 c.2
Se necessario l’ufficiale può procedere con il sequestro del corpo del reato e
cose pertinenti al reato
Il sequestro è un mezzo di ricerca della prova con l’obbiettivo di conservare le
cose pertinenti al reato, ha una valenza probatoria altissima
è un obbligo dell’ufficiale di p.g tutte le volte che vi è l’urgenza e il percolo di
perdita della traccia e contrastare l’art.354c.2.
I presupposti per procedere al sequestro sono:
• Presenza del corpo del reato->Identificate dall’art.253, sono cose sulle
quali o mediante le quali il reato è stato commesso, che sono in rapporto
diretto e immediato con l’azione delittuosa (Sono reperti che
appartengono alla fisica del reato)
• Presenza di cose pertinenti a reato->Res dotate di attitudine probatoria
che presentano una relazione con il fatto delittuoso e sono utili e
necessari per la ricostruzione dell’accaduto
• Deve sussistere il fumus commissi delicti->Per il sequestro non occorre
l’esistenza di indizi di colpevolezza nei confronti della persona ma ci si
chiede se sia necessaria sussistenza di elementi idonei a configurare
l’avvenuta commissione del reato
• Deve sussistere il periculum in mora->Pericolo di alterazione, dispersione
e modificazione della traccia.
Art.355: Spiega come deve avvenire il processo di convalida del sequestro
1c. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro la p.g. enuncia nel verbale il
motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le
cose sono state sequestrate. Il seguente verbale deve essere trasmesso
senza ritardo al p.m.
2c. P.m. con decreto motivato deve convalidarlo se sussistono i presupposti
se non vi sono deve restituire le cose sequestrate
3c. Contro il decreto la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
può proporre entro 10 giorni una richiesta di riesame
-Sigilli
Strumento funzionale a garantire la conservazione e genuità delle cose
sequestrate e a mantenere inalterate la prova, tracce trovate fino al
dibattimento.
Art.260->Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili
1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e
con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell’ausiliario che la
assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo,
anche di carattere elettronico o informatico, idoneo a indicare il vincolo
imposto a fini di giustizia.
Art.261->Rimozione e riapposizione dei sigilli
1. L’autorità giudiziale quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli
ne verifica prima l’identità e integrità con l’assistenza dell’ausilio.
Compiuto l’atto le cose sequestrate sono nuovamente sigillate
dall’ausiliario e autorità giudiziaria, i quali appongono presso il sigillo
data e sottoscrizione.
L’eventuale inosservanza delle norme 260-261 non è sanzionata da alcuna ipotesi di
nullità ma può incidere sotto il profilo della valutazione della genuinità della prova.
Cass. -> Secondo il principio di tassatività delle nullità l’inosservanza non comporta
alcuna nullità e ne pregiudica l’utilizzabilità della prova
Quindi sta a significare che nel momento in cui la parte dimostra l’inalterazione
della cosa sequestrata non sigillata la nullità può essere applicata.
La dimostrazione della mancata apposizione dei sigilli comporta una resunzione
relativa della contaminazione della cosa. Sta a chi produce il reperto la prova
contraria
-Problema sulla scena a seconda del rilevo e accertamento
urgente: Traccia fisica vs traccia digitale (sequestro dei
dati informatici)
*Ufficiali di p.g adottano le misure tecniche e le prescrizioni necessarie volte ad
impedire l’alterazione e l’accesso ai dati o di provvedere se possibile alla
duplicazione degli stessi con strumenti idonei ad assicurare la conformità
l’originalità e l’immodificabilità.
*(Questa è l.18 marzo 2008, n.48, legge di ratifica della convenzione di Budapest sul
cybercrime del 2001, che ha messo in evidenza l’esistenza delle tracce digitali come
oggetto dei vari rilievi e accertamenti 354c.2bis)
La p.g. in questi casi deve intervenire adottando misure tecniche dirette ad
assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedire l’alterazione
provvedendo dove è possibile all’immediata duplicazione, su adeguati supporti,
dei dati facendo una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e
la sua immodificabilità ->Fanno una COPIA FORENSE->È una COPIA CLONE, copia
che è identica a quella originale
Difficile da fare per l’operatore non esperto, attività (Per la corte) ripetibile
-Garanzie difensive sul sopralluogo
Atto determina il diritto all’ assistenza difensiva previsto dall’art.356->Difensore
deve essere presente durante il compimento degli atti di cui gli articoli 354
La p.g. nel compimento di un atto deve avvertire la persona sottoposta a indagini
che ha la facoltà di farsi assistere da un difensore (Art.114 disp. A