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DIFFERENZA TRA ECCEZIONI IN SENSO STRETTO E IN SENSO LATO

Le eccezioni in senso stretto possono essere sollevate/dedotte solo dalla parte e non sono rilevabili d'ufficio dal giudice. Solo la parte può invocare l'effetto estintivo, modificativo e impeditivo. Viceversa, le eccezioni in senso lato sono eccezioni rilevabili d'ufficio anche dal giudice. Un effetto impeditivo, modificativo e estintivo può essere invocato dalla parte e, se risulta agli atti del processo, può essere rilevato d'ufficio anche dal giudice.

La prescrizione (fatto estintivo, oggetto delle eccezioni di merito) è una delle eccezioni in senso stretto per eccellenza. Quindi, può essere dedotta solo dalla parte. Altre ipotesi di eccezioni in senso stretto sono l'annullabilità, la compensazione, la remissione. L'adempimento/il pagamento, insieme alla nullità, è una tipica eccezione in senso lato. Perciò, quando dagli atti di

causa risulta la quietanza, anche se il convenuto non si è costituito o non ha eccepito l'adempimento, il giudice può rilevare d'ufficio l'effetto estintivo dell'adempimento. Questo potere del giudice è limitato dai fatti allegati dalle parti.

SECONDA DIFFERENZA TRA ECCEZIONI IN SENSO STRETTO E IN SENSO LATO

L'eccezione in senso stretto (di rito e di merito) non può essere eccepita dalla parte in qualsiasi momento del processo, anche prima che il giudice pronunci sentenza. Deve, a pena di decadenza, essere eccepita (onere della parte) nella memoria difensiva tempestivamente depositata. Ciò significa che l'eccezione deve essere depositata almeno 10 giorni prima dell'udienza, altrimenti si va incontro ad una preclusione. Il regime temporale processuale delle eccezioni in senso stretto è piuttosto stringente. Ad esempio, se la parte si costituisce in giudizio depositando la memoria difensiva 5 giorni prima

stretto, le domande riconvenzionali, le chiamate in causa di terzi e l'indicazione dei mezzi di prova/la formulazione delle richieste istruttorie devono essere presentate entro 10 giorni antecedenti all'udienza. Se vengono presentate dopo questo termine, non saranno prese in considerazione dal giudice. Inoltre, l'eccezione di prescrizione non può essere proposta durante l'udienza, ma solo prima di essa. Se viene proposta in ritardo, sarà dichiarata tardiva e non sarà considerata. È comunque possibile costituirsi anche dopo l'udienza, ma il convenuto verrà inizialmente dichiarato contumace. Successivamente, se si costituisce nel processo, il giudice terrà conto della sua costituzione. Tuttavia, una volta costituitosi, il convenuto non potrà più proporre l'eccezione di prescrizione.

stretto possono essere proposte solo dalla parte e devono essere dedotte a pena di decadenza nella memoria difensiva tempestivamente depositata. Vige il divieto di rilevabilità d'ufficio. Perciò, in mancanza di una specifica istanza del convenuto, i fatti che integrano tali eccezioni non possono essere prese in considerazione.

Ad esempio, quando l'attore agisce in giudizio e il suo diritto è palesemente prescritto, se il convenuto non si costituisce o si costituisce ma non eccepisce la prescrizione, il processo si potrebbe concludere con la condanna a pagare un credito che non esiste. La prescrizione, infatti, non può essere rilavata d'ufficio dal giudice.

L'eccezione in senso lato (di rito o merito) può essere rilevata d'ufficio dal giudice e questo rilievo può avvenire anche in appello. L'eccezione di nullità può essere fatta valere in ogni stato e grado del processo.

Eccezioni in senso lato: i fatti estintivi,

modificativi e impeditivi possono essere rilevati d'ufficio purché il fatto risulti dagli atti di causa: l'attore narra l'esistenza rendendolo non bisognoso di prova; il convenuto lo narra e prova o anche semplicemente emerge da un documento.

Ad esempio, il lavoratore agisce chiedendo la condanna del datore a pagare una somma di denaro, che quest'ultimo ha già pagato. Allega, fra tutti i documenti, anche la quietanza (la prova dell'adempimento della controparte/dell'avvenuto pagamento).

Quest'atto entra nel processo e può essere preso in considerazione dal giudice. Infatti, non rileva il soggetto che ha fornito la prova di tale fatto. Anche se il datore non si costituisce, il giudice può rigettare la domanda del lavoratore. Il giudice può rilevare d'ufficio l'effetto, anche senza l'iniziativa di parte. A differenza del caso della prescrizione, in cui è possibile che la controparte paghi un

credito prescritto se non ha eccepito, in questo caso, in cui agli atti del processo è data prova dell'adempimento rilevato poi dal giudice, il datore di lavoro anche se non ha eccepito non è obbligato al pagamento già corrisposto. CRITERI PER IDENTIFICARE UN'ECCEZIONE COME IN SENSO STRETTO O LATO In dottrina sono state elaborate diverse tesi: 1. tesi della non automaticità difetto estintivo, modificato o estintivo 2. tesi del controdiritto 3. tesi dell'unilaterale disponibilità di effetto impeditivo modificato e estintivo: la scelta del regime processuale riflette il modo d'essere sul piano sostanziale. Quando sul piano sostanziale un soggetto ha la disponibilità dell'effetto impeditivo, modificativo o estintivo, all'interno del processo solo alla parte è data la possibilità di servirsi dell'effetto. In altre parole, così come sul piano sostanziale, anche in quello processuale l'effetto.è nella disponibilità unilaterale della parte: l’effetto può essere invocato solamente dalla parte e non dal giudice. Seguendo questa logica, si individuano le c.d. eccezioni in senso stretto e si escludono quelle in senso lato. L’eccezione in senso stretto trova ragione già sul piano sostanziale: l’effetto estintivo è rinunciabile dalla parte sul piano sostanziale; perciò, solo la parte può decidere se eccepirla (tale monopolio si riflette nel processo). Ad esempio, sulla base dell’art. 2940 c.c. (pagamento del credito prescritto): “Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto”. Tale disposizione esclude l'azione di ripetizione quando è stato adempiuto un credito prescritto. Al di fuori del processo, dal punto di vista della realtà sostanziale, si realizza l’effetto estintivo. In altre parole, difronte ad un credito prescritto ildebitore può decidere di pagare o non di pagare. Se adempie, non è ammessa, in base alla legge la conditioindebiti, cioè l'azione di ripetizione. Dato che nel piano sostanziale il soggetto ha la disponibilità dell'effettoimpeditivo, solamente tale parte all'interno del processo può eccepire la prescrizione per ottenere l'effettoimpeditivo. La prescrizione, quindi, rientra nelle c.d. eccezioni in senso stretto: è espressioni unilaterale delladisponibilità della parte e il suo effetto non può essere invocato dal giudice.Il giudice, se rileva d'ufficio la prescrizione (o in generale le eccezioni in senso stretto) viola l'art. 112 c.p.c.(corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) "II giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre ilimiti di essa: e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalleparti "Con la pronuncia n.1099 del 1998 la Cassazione a sezioni unite appoggia questo criterio: come la dottrina, per comprendere se l'eccezione è in senso stretto o in senso lato, utilizza come punto di partenza l'art. 112 c.p.c. che fonda il divieto del giudice di rilevare un'eccezione in senso stretto. Secondo la Cassazione, di regola il giudice può sempre rilevare d'ufficio fatti impeditivi, modificativi o estintivi. L'eccezione/rarità si realizza quando il giudice non può rilevare un fatto impeditivo, modificativo e estintivo perché il rapporto è di eccezione in senso stretto. Secondo la Cassazione, si verifica un'ipotesi in senso stretto quando: 1. è previsto espressamente dalla legge (come nel caso della prescrizione e della compensazione) 2. Se l'eccezione in senso stretto non è espressamente prevista, si utilizza un altro metodo: l'eccezione è in senso stretto quando la"situazione che viene fatta valere in via di eccezione potrebbe essere fatta valere anche in via di azione: con quell'eccezione si fa valere, quindi, un c.d. controdiritto, cioè una situazione che può essere fatta valere in via di eccezione e d'azione. Ne sono esempi: l'annullabilità per errore, violenza o dolo. Infatti, di fronte ad un contratto annullabile il convenuto in giudizio può difendersi eccependo l'annullabilità o proponendo un'azione di annullamento. Un'eccezione importantissima nelle cause di lavoro è l'eccezione di aliunde perceptum actum percipiendum o eccezione di rioccupazione: nel 1988 la Cassazione l'ha definita come un'eccezione in senso lato. Perciò se dagli atti di causa risulta la rioccupazione del lavoratore il giudice può rilevare quel fatto d'ufficio. Sono stati applicati i due criteri precedentemente citati: non è considerata espressamente dal

legislatore come un'eccezione in senso stretto e non sottende il c.d. controdiritto. Infatti, l'occupazione non si può far valere invia di azione proponendo una domanda di rioccupazione. Può solo essere spesa/utilizzata a fini difensivi

DOMANDA RICONVENZIONALE

Il convenuto può difendersi, costituendosi in giudizio depositando memoria difensiva. Nella memoria può porre in essere 3 tipologie di attività: mera difesa, eccezione (il cui scopo è il rigetto della domanda attoria surilievo che il diritto vantato dall'attore non esiste perché si è impedito, modificato, estinto), domanda riconvenzionale

L'istituto della domanda riconvenzionale si discosta dal concetto tradizionale di difesa: non rappresenta una pura e semplice difesa del convenuto. Il convenuto pone in essere un'attività che non lo porta semplicemente a difendersi dalla domanda azionata dall'attore, non mira solo al rigetto della domanda,

valere dall'attore. Questo processo, chiamato processo riconvenzionale, consente al convenuto di presentare una domanda autonoma e di ottenere una sentenza che accerti e protegga il suo diritto. In questo modo, il processo diventa uno strumento efficace per risolvere le controversie e garantire la tutela dei diritti di entrambe le parti coinvolte.
Dettagli
A.A. 2022-2023
108 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher DanielaCaldon16 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Contenzioso del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Pilloni Monica.