BILANCIO D’ESERCIZIO:
il bilancio si rivolge agli stakeholder che sono:
finanziatori
investitori
dipendenti, clienti, fornitori
consumatori e associazioni ambientaliste
amministrazione finanziaria
soci
manager
Il bilancio coinvolge vari soggetti nella redazione e revisione:
responsabile amministrativo
amministratori
organo di controllo
analisti finanziari
agenzia di rating
Ci sono quindi forti possibilità di conflitti d’interesse.
Il bilancio sotto profilo contabile è formato da:
Stato patrimoniale: ci informa sulla consistenza
patrimoniale, investimenti (attività), finanziamenti
(passività) e patrimonio netto. Comprende grandezze stock
al 31/12.
Conto economico: misura la performance dell’azienda, indica la variazione del
patrimonio netto attraverso il reddito (ricavi-costi). Comprende grandezze flusso
1/1 – 31/12.
Rendiconto finanziario
Nota integrativa (l’unico documento di natura non contabile, è discorsiva)
Ci sono inoltre documenti che accompagnano il bilancio:
Relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.)
Relazione del Collegio sindacale (art. 2429 c.c.)
Relazione del soggetto incaricato della revisione legale (se presente) (art. 2429
c.c.)
Il bilancio si analizza sotto tre dimensioni: patrimoniale, economica e finanziaria. I
documenti di cui si serve sono il libro giornale (ordine cronologico) e il libro mastro
(ordine sistematico).
Il bilancio è allo stesso tempo uno strumento conoscitivo interno e informativo esterno,
è un documento che oltre a dare un’informazione quantitativo-monetaria da un
rapporto sul ruolo dell’azienda nel contesto economico-sociale e ambientale.
Le fonti del bilancio:
Il Codice civile: fornisce un inquadramento generale e linee di fondo. Regola il
bilancio dagli articoli 2423 a 2435-ter, essi regolano:
Composizione del bilancio
Principi generali
Schemi di SP e CE
Contenuto della NI
Criteri di valutazione
Si rivolgono a tutte le società di capitale, alle società di persone solo per le
valutazioni. Sono regolate soltanto le società che appartengono ad un settore
industriale e commerciale e non enti creditizi, finanziari e assicurativi. Ci sono state
tante evoluzioni del codice durante gli anni (’74-’91 e 2015).
I principi contabili: Interpretano e integrano la normativa rappresentata dal Codice
civile. Se ne parla dal 1975 e dal ’91 sono ufficialmente riconosciuti. Oggi se ne
occupa l’organismo italiano di contabilità (OIC) che si occupa di interpretare le
norme aiutando i redattori nel seguirle.
Il fisco: individua il reddito imponibile attraverso gli elementi reddituali e
patrimoniali così come rappresentati in bilancio in base al principio di prevalenza
della sostanza sulla forma declinato dai singoli principi contabili. Vi sono dei limiti
sulle disposizioni che limitano il riconoscimento fiscale di ammortamenti,
valutazioni e accantonamenti e sulle disposizioni che per motivi di carattere
prettamente fiscale, derogano al bilancio. Individua Irap e Ires (24%) c.d. reddito
imponibile individuato applicando al reddito di competenza ante imposte la
variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri
“fiscali”.
LA DISCIPLINA DEL BILANCIO CIVILISTICO:
1) CHI deve redigere il bilancio “civilistico”
2) PERCHÉ viene redatto
3) COSA deve rappresentare
4) COME lo rappresenta
1) CHI deve redigere il bilancio “civilistico”
Sono obbligati a redigere il bilancio civilistico:
Le società di capitali, mutue, consorzi e società consortili, sedi secondarie di
società estere
Le società di persone se i soci sono illimitatamente responsabili tutti
rappresentati da società di capitale
Non sono obbligate:
Società quotate, banche, assicurazioni, grandi gruppi (seguono gli IFRS)
Le società di piccole dimensioni (bilancio abbreviato 2435-bis, microimprese
2435-ter)
Gli enti che non hanno forma di società di capitale
Le società di persone sono assoggettate alle sole norme sulle valutazioni.
2) PERCHÉ viene redatto
Art. 2423 comma 2, C.C. : il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società e il risultato economico dell’esercizio.
C.d. quadro fedele (true and fair view di derivazione UE)
Funzione informative erga omnes – neutrale e intellegibile
3) COSA deve rappresentare
Art. 2423 comma 2, C.C.
Situazione patrimoniale
Situazione finanziaria
Risultato economico dell’esercizio
Le situazioni sono fotografie ad un certo momento (stock), il risultato è un
documento di flusso.
4) COME lo rappresenta
Il sistema:
A. Le finalità e i principi generali del bilancio (2423 C.C.)
B. I postulati (OIC 11) ovvero norme di carattere generale in materia di redazione
del bilancio ( 2423, 2423-bis, 2423-ter)
C. Regole in tema di strutture formali
D. Regole in tema di criteri di valutazione
A. Le finalità e i principi generali del bilancio (2423 C.C.)
Comma 1: “la composizione del bilancio”
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato
patrimoniale, conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota
integrativa.
Ciò non basta a fornire una rappresentazione veritiera e corretta, sarà
necessario fornire degli allegati: Relazione sulla gestione, relazione del collegio
sindacale e del revisore legale (se previsto), copia dei bilanci delle società
controllate, il prospetto riepilogativo dei dati di bilancio delle società collegate, il
verbale assembleare (o del consiglio di sorveglianza) di approvazione del
bilancio (NB nel deposito anche l’elenco soci per le SPA).
Comma 2: “la clausola generale”
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il
risultato economico dell'esercizio.
Chiarezza: il bilancio deve essere comprensibile a tutti gli interessati e
dev’essere trasparente nel processo di formazione e rappresentazione.
Veritiero: non verità oggettiva bensì stime corrette
Corretto
Comma 3: “l’informativa complementare”
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le
informazioni complementari necessarie allo scopo.
Contenuto aperto alla nota integrativa, la valenza prescrittiva della norma è
mobile ovvero cambia di caso in caso.
Comma 4: “la rilevanza”
Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli
obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano
nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente
disposizione.
Per semplificazione in caso di importi e variazioni di importi trascurabili.
Rimangono comunque gli obblighi di corretta contabilità e l’obbligo di
illustrazione in Nota Integrativa, scrivo cioè che il valore presente è standard ed
è ininfluente per il risultato.
Comma 5: “la deroga obbligatoria”
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è
incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non
deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve
indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale,
finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga
devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura
corrispondente al valore recuperato.
I passaggi sono:
Individuazione dell’oggetto: fatto di gestione che applicando le regole non è
rappresentabile in modo veritiero e corretto
Comprensione del perché è presente il problema (origine)
Stima degli effetti sul reddito e capitale della rappresentazione non veritiera
e corretta con successiva correzione
Individuazione di un eventuale utile derivante dal non rispetto delle regole:
esso non può partecipare all’utile secondo la destinazione normale
(distribuzione) dev’essere accantonato a riserva.
Fornire in nota integrativa l’informativa complementare, raccontare i
passaggi precedenti.
Comma 6: “i dati in euro”
Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad
eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.
Ciò ammette arrotondamenti e troncamenti delle cifre in bilancio.
B. I postulati (OIC 11) ovvero norme di carattere generale in materia di redazione
del bilancio ( 2423, 2423-bis, 2423-ter)
Prudenza: significa che se ho un dubbio su un costo lo devo inserire,
contabilizzare, mentre se ho un dubbio su un ricavo no. Considero solo gli
elementi negativi. (2423-bis 1,2,4,)
Prospettiva della continuità aziendale: natura dinamica della gestione,
arbitrariamente scissa in periodi amministrativi. (2423-bis 1)
Rappresentazione sostanziale: prevalenza della sostanza sulla forma. (2423-
bis 1)
Competenza: si considerano costi e ricavi che si riferiscono e hanno effetto
in quel periodo di tempo a prescindere dalle manifestazioni finanziarie
(2423-bis 3)
Costanza nei criteri di valutazione: essi non possono essere modificati se non
in casi eccezionali (2423-bis 3)
Rilevanza: rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione,
informativa e consolidamento previsti. (2423 4)
Comparabilità: i singoli valori di bilancio devono essere comparabili tra di
loro. (2423-ter 5)
Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
2423
1) La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
2423-bis
1) La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della
sostanza
dell'operazione o del contratto.
2) Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura
dell'esercizio;
3) Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
4) Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio,
anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
5) Gli elementi eterogenei
ricompresi nelle singole voci
devono essere valutati separatamente; (separata valutazione elementi
eterogenei)
6) I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro;
a questo principio sono ammesse deroghe ma solo in casi eccezionali ed
essa dev’essere motivata nella nota integrativa e bisogna indicarne
l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria
e del risultato economico.
2423-ter
5) Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere
indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le
voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono
essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di
questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa
I risultati che vengono fuori dal bilancio sono molteplici e sono:
Il reddito distribuibile: è il reddito che ragionevolmente si può dichiarare in
bilancio senza ledere, in caso di sua distribuzione, l’equilibrio finanziario e
patrimoniale dell’azienda (politiche di bilancio)
Il reddito prodotto: è l’espressione in termini quantitativi della ricchezza
creata dall’azienda nel periodo amministrativo (performance)
Il bilancio civilistico produce una configurazione “spuria” che si avvicina al
reddito prodotto ma risente pesantemente del principio di tutela dei terzi
affidatari, della prudenza intesa come anticipazione delle perdite e del costo
come criterio base della valutazioni
É accettabile parlare di una tendenza al reddito prodotto perché esistono
eccezioni alla prudenza e al criterio del costo per alcune valutazioni: prodotti in
corso su ordinazione, partecipazioni con il mth del PN, rivalutazioni economiche
e monetarie, utili stimati su cambi…
ASPETTI FORMALI DEL BILANCIO (DOCUMENTI CONTABILI):
La struttura del bilancio è una struttura formale rigida:
1) Stato patrimoniale schema obbligatorio art. 2424
2) Conto economico schema obbligatorio art. 2425
3) Rendiconto finanziario schema obbligatorio art. 2425-ter e OIC 10
4) Nota integrativa contenuti minimi obbligatori art. 2427
1) Stato patrimoniale: è uno schema obbligatorio a sezioni contrapposte. Troviamo
attività (investimenti) e passività (finanziamenti) e patrimonio netto.
Classificazione dell’attivo, ci sono due possibili criteri:
Finanziario: si basa sulla facilità a
trasformarsi in moneta, si divide quindi
in aggregato attivo circolante (Ac) e
immobilizzazioni (I).
Destinazione: guardiamo alla funzione
svolta dall’elemento durante il ciclo
operativo, si divide anch’esso in attivo
circolante (Ac) e immobilizzazioni (I).
Il legislatore civilistico ha optato per la regola della destinazione, il Codice civile
oltre alle immobilizzazioni e all’attivo circolante individua altre due macro-classi
residuali: crediti vs soci per versamenti ancora dovuti e ratei e risconti.
In subordine, per i crediti, viene recuperato il criterio finanziario:
Immobilizzazioni finanziarie(B.III): con separata indicazione, per ciascuna
voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
Crediti (C.II): con separata
indicazione, per ciascuna
voce, degli importi esigibili
oltre l'esercizio successivo.
Classificazione del passivo, due possibili criteri:
Finanziario: in base alla scadenza, troviamo
passività correnti e passività consolidate.
Secondo l’origine: in base alla provenienza,
abbiamo quindi capitale proprio e capitale di
terzi.
Il legislatore sceglie la rappresentazione del passivo secondo la provenienza.
La gerarchia delle poste:
Macroclassi (A, B ,C, …)
Classi (I, II, III, …)
Voci (1, 2, 3, …)
Sottovoci (a, b, c, …)
Macroclassi e classi sono rigide, voci e sottovoci sono elastiche, esse possono
essere accorpate, suddivise e adattate. Per ogni posta deve essere indicato anche
l’importo relativo all’esercizio precedente. Sono assenti nel passivo le poste
rettificative (fondi ammortamento, fondi svalutazione) in quanto collocate a diretta
rettifica dell’attivo.
Alcune regole:
I. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono
essere iscritti tra le immobilizzazioni.
II. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal
terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni.
III. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o
debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla
chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di
sopravvenienza.
IV. Nella voce: "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere
indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120.
V. Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a
termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore.
VI. Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza
dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura
dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti
passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi
successivi e i proventi
percepiti entro la chiusura
dell'esercizio ma di
competenza di esercizi
successivi. Possono essere
iscritte in tali voci soltanto
quote di costi e proventi
comuni a due o più esercizi,
l'entità dei quali vari in
ragione del tempo.
VII. Le azioni proprie sono
rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto
disposto dal terzo comma dell'articolo 2357‐ter.
2) Conto economico: è uno schema obbligatorio in forma scalare, permette di
confrontare i ricavi di competenza dell’esercizio con i costi e per differenza
misurare il risultato dell’esercizio.
Il codice e i principi contabili individuano quattro aree di gestione, OIC 12:
Caratteristica: ciò che l’impresa fa tutti i giorni (core business), identifica i
componenti positivi di
reddito che identificano e
qualificano la parte
peculiare e distintiva
dell’attività economica
svolta dalla società, per la
quale la stessa è
finalizzata.
Accessoria: è costituita da
operazioni che generano
componenti positivi di
reddito che non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.
Finanziaria: è costituita da operazioni che generano: proventi e oneri;
plusvalenze e minusvalenze da cessione; svalutazioni e ripristini di valore tutti
relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobil
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Economia aziendale, Prof. Bagnoli Carlo, libro consigliato La strategia aziendale, il sistema di bu…
-
Riassunto esame Economia industriale , Prof. Bagnoli Carlo, libro consigliato L'assetto istituzionale, l'ambiente e…
-
Riassunto esame Economia aziendale, Prof. Bagnoli Carlo, libro consigliato Circuiti e cicli della gestione, Partita…
-
Riassunto esame Economia aziendale, Prof. Bagnoli Carlo, libro consigliato IVA, Immobilizzazioni, Capitale proprio,…