TFR):
Accantonamento per TFR A Debito verso il fondo di previdenza integrativa
Rilevazione dell'eventuale contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro:
Oneri sociali A Debito verso il fondo di previdenza integrativa
Confermo la Sua osservazione. Analizzando i dettagli del Paragrafo 2.1.4, "Le imposte sul reddito"
(Pagina 125), integro qui di seguito la descrizione completa che include i principi di competenza, le
aliquote e le modalità di calcolo e versamento, oltre alle scritture contabili.
2.1.4. Le imposte sul reddito (Pag. 125)
Le «imposte sul reddito» sono commisurate al reddito prodotto dall'impresa in un certo esercizio.
Esse rappresentano per l'impresa un costo nell’esercizio in cui è stato prodotto il reddito,
indipendentemente dal momento in cui avviene il loro pagamento.
Attualmente, le imposte sul reddito delle società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.) sono le seguenti:
Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche (IRES) pari al 24,00%.
Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) pari al 3,90%.
L’IRES grava sul reddito complessivo, mentre l’IRAP incide sul valore della produzione netta
dell'impresa.
Determinazione delle imposte (Pag. 125)
Le «imposte sul reddito dell’esercizio» scaturiscono da un calcolo che applica l'aliquota fiscale non al
risultato che si avrebbe sulla base delle sole valutazioni civilistiche (risultato ante imposte), bensì al
risultato ante imposte rettificato.
Questa rettifica avviene in base alle norme fiscali, attraverso le cosiddette:
1. Variazioni in aumento (aumentando il risultato civilistico);
2. Variazioni in diminuzione (sottraendo al risultato civilistico, ad esempio, i ricavi ritenuti non
imponibili).
Modalità di versamento (Pag. 125)
Le modalità di versamento delle imposte prevedono il pagamento di acconti e di un saldo finale:
I versamenti a saldo e l'eventuale primo acconto IRES devono essere eseguiti entro il 16 del
sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. È concessa l'opzione di
versare entro il trentesimo giorno successivo, maggiorando la somma dello 0,40 per cento a
titolo di interesse corrispettivo.
Il secondo acconto è dovuto entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di
chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Il saldo, che origina un pagamento nell'esercizio successivo (entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi), deve essere imputato all’esercizio in chiusura.
Scritture contabili (Pag. 125-126)
1. Scrittura di imputazione (in chiusura) del saldo imposte di competenza (Pag. 125):
Diversi a Debiti tributari per saldo imposte
IRES
IRAP
Scrittura contabile del pagamento delle imposte (Pag. 126):
Il successivo pagamento delle imposte avviene attraverso il modello F24, definito "unificato" perché
permette al contribuente di effettuare con un'unica operazione il pagamento delle somme dovute,
compensando il versamento con eventuali crediti.
Debiti tributari a Banca c/c
2.1.5. Gli utili e le perdite su cambi (Pag. 126–128)
Questo paragrafo si concentra sulla valutazione delle poste in valuta estera al termine dell'esercizio
e sul trattamento contabile degli utili e delle perdite che ne derivano.
Rilevazione iniziale delle operazioni
Le operazioni che sorgono nel corso dell’esercizio, denominate in valuta estera, devono essere
iscritte in contabilità utilizzando il tasso di cambio del giorno in cui l’operazione è compiuta. Questa
modalità di contabilizzazione è espressamente prevista dall’Art. 2425-bis, comma 2 del Codice Civile.
Trattamento in sede di chiusura dell'esercizio (Valutazione)
Il trattamento delle poste in valuta estera alla fine dell’esercizio è disciplinato dall’Art. 2426, n. 8-bis
del Codice Civile, il quale prevede un diverso trattamento di tali poste a seconda della loro natura e
classificazione. L'Art. 2426 individua due distinte modalità di valutazione per le seguenti poste in
valuta estera:
1. Poste in valuta estera iscritte nell’attivo circolante, crediti iscritti nelle immobilizzazioni,
passività.
2. Poste in valuta estera iscritte nelle immobilizzazioni, diverse dai crediti e dalle partecipazioni
valutate con il metodo del patrimonio netto.
In base alla normativa, le poste in valuta estera iscritte nell'attivo circolante, i crediti iscritti nelle
immobilizzazioni e tutte le passività devono essere iscritte nel bilancio d'esercizio al tasso di cambio a
pronti alla data di chiusura dell’esercizio stesso (il cosiddetto «tasso di chiusura» o «tasso di fine
esercizio»). L’iscrizione nel bilancio di queste poste presuppone la considerazione di particolari
aspetti operativi, soprattutto per le «poste monetarie in valuta», poiché sono commisurate a futuri
flussi finanziari, in valuta.
Il Codice Civile richiede tale adeguamento per rilevare gli utili o le perdite su cambi di competenza
dell’esercizio.
Iscrizione in Conto Economico
Gli utili e le perdite derivanti dall’adeguamento a fine esercizio delle poste in valuta ai tassi di cambio
a pronti devono essere iscritti nel Conto Economico, nella voce C.17-bis Utili (perdite) su cambi.
Le scritture contabili da effettuare in caso di Utili su cambi sono:
Debiti verso fornitore A a Utile su cambi da valutazione
Credito verso cliente A a Utile su cambi da valutazione
Le scritture contabili da effettuare in caso di Perdite su cambi sono:
Perdite su cambi da valutazione a Debito v/cliente A
Perdite su cambi da valutazione a Credito v/cliente A
Riserva Utili su Cambi (Non distribuibilità)
L'importo degli utili/perdite derivanti dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio concorre alla
formazione del risultato d’esercizio.
Tuttavia, il Codice Civile prevede che, se il saldo algebrico tra gli utili e le perdite da valutazione sia un
utile netto, l'eccedenza non possa essere distribuita.
Pertanto, in sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione del risultato, l’eccedenza
di utili su cambi rispetto alle perdite su cambi deve essere iscritta in una riserva non distribuibile sino
al momento del successivo realizzo.
La riserva così costituita non è distribuibile fino al realizzo degli utili su cambi.
Tuttavia, può essere utilizzata, fin dall’esercizio della sua iscrizione, a copertura di perdite di
esercizi precedenti.
La scrittura contabile di costituzione della riserva è la seguente:
Utile d'esercizio a Riserva utili su cambi
Informativa in Nota Integrativa (Pag. 128)
L'Art. 2427, n. 6-bis del Codice Civile richiede che siano riportati in Nota integrativa «eventuali effetti
significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura
dell'esercizio».
L'utilità di riportare tali informazioni in Nota integrativa è connessa all'obbligo della valutazione dei
crediti e dei debiti al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio. In tal modo, il
risultato d'esercizio è influenzato da utili e perdite "virtuali" su cambi che derivano dalle suddette
valutazioni. Tali variazioni si convertiranno in effetti solo nel corso dell'esercizio o degli esercizi
successivi.
Nella Nota integrativa si deve, quindi, dar conto dell'evoluzione di tali utili e perdite da valutazione
almeno per il periodo intercorrente tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del
progetto di bilancio (ad esempio, al 31 marzo).
Pertanto, in sede di chiusura del bilancio, non si deve tenere conto, nelle scritture contabili, delle
differenze di cambio intervenute tra la fine dell'esercizio e la data di redazione del progetto di
bilancio
2.2. Le rettifiche di storno (Pag. 128)
Le rettifiche di storno (o scritture di storno) permettono di rinviare a futuri esercizi costi o ricavi la
cui manifestazione finanziaria è stata anticipata (ossia, il pagamento o l'incasso è già avvenuto nel
corso dell'esercizio in chiusura), ma la cui competenza economica è relativa a esercizi successivi.
L'obiettivo è separare la quota di costo o ricavo non di competenza dell'esercizio in chiusura, per
poterla imputare all'esercizio in cui tale costo o ricavo genererà effettivamente utilità.
Esempio introduttivo (Pag. 128)
Si consideri un premio assicurativo annuo corrisposto il 1° luglio N (esercizio in chiusura).
La manifestazione numeraria (il pagamento) è avvenuta il 1° luglio N.
La copertura assicurativa è, invece, di un intero anno, dal 1° luglio N al 30 giugno N+1.
L'intero costo relativo all'intera polizza assicurativa è stato iscritto nel conto corrente
nell'esercizio N.
In questo caso, è necessario stornare (togliere) la quota di costo non di competenza dell'esercizio in
chiusura (N).
Questa operazione si realizza attraverso l'iscrizione di un risconto attivo, denominato "attivo" perché
rappresenta la parte di costo sottratta all'esercizio in chiusura. Questo risconto è considerato un
elemento economico positivo (un meno costo per l'esercizio in chiusura) e viene rinviato (riscontato o
stornato) all'esercizio successivo, o agli esercizi successivi.
La logica di questa operazione è illustrata nella Tavola 22.
Tavola 22. – Rettifiche di storno (Pag. 129)
La Tavola 22 rappresenta graficamente lo storno, dove la manifestazione numeraria (1/7 N) precede
la data di chiusura (31/12) e la quota di costo da stornare (che va dal 31/12 al 30/06 N+1) è di
competenza dell'esercizio successivo (N+1).
Anche nelle operazioni di storno, si possono distinguere tra storni di quote di costi o di ricavi, o di
interi costi che vengono completamente illustrati.
2.2.1. I risconti attivi e passivi (Pag. 129)
I risconti sono quote di costo o di ricavo (inclusi costi o ricavi interi) la cui manifestazione numeraria è
già avvenuta nell'esercizio in chiusura, ma che sono di competenza di esercizi successivi.
A seconda del segno contabile, i risconti si classificano come:
Risconti attivi: Si riferiscono a quote di costi (o costi interi) che devono essere rinviate e
caricate a carico dei successivi periodi amministrativi. Sono considerati elementi economici
positivi (meno costi).
Risconti passivi: Si riferiscono a quote di ricavi (o ricavi interi) che devono essere rinviate a
favore dei successivi periodi amministrativi. Sono considerati elementi economici negativi
(meno ricavi).
Il risconto ha origine da un fatto amministrativo che è stato liquidato nell'esercizio in chiusura
(generando un pagamento
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