Estratto del documento

La responsabilità civile è uno degli istituti fondamentali del diritto privato, che mira a garantire la

riparazione del danno ingiustamente causato a un soggetto da un altro.

Nel corso del tempo, il concetto e la disciplina della responsabilità civile hanno subito una

signi cativa evoluzione, passando da un modello rigido e tradizionale a un sistema più essibile,

personalistico e funzionale. funzione sociale del diritto civile

Perlingieri interpreta questa evoluzione alla luce della e della

tutela della persona.

2. Modello tradizionale della responsabilità civile

• Originariamente, la responsabilità civile si fondava principalmente su un

contrattuale extracontrattuale

modello o con rigide distinzioni tra le due.

fatto colposo o doloso

• Il criterio centrale era il dell’agente (responsabilità

soggettiva). punizione dell’autore

• Si privilegiava la del danno, con la nalità di ristoro

del soggetto danneggiato.

3. Evoluzione verso un modello personalistico e sociale

A) Funzione sociale della responsabilità

• Perlingieri sottolinea che la responsabilità civile non deve essere vista solo

strumento di tutela della persona e

come un meccanismo sanzionatorio, ma come uno

di equilibrio sociale.

• La responsabilità ha una funzione preventiva e riparatoria, orientata a

garantire la giustizia sostanziale.

B) Allargamento delle categorie di responsabilità

responsabilità oggettiva,

• Si è a ermata la cioè la responsabilità

indipendente dalla colpa in certi settori (es. attività pericolose, prodotti difettosi).

• Ciò risponde alla necessità di tutelare i soggetti più deboli e garantire una

maggiore protezione sociale.

4. Responsabilità civile e principio di solidarietà

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• Perlingieri collega l’evoluzione della responsabilità civile al principio

solidarietà sociale

costituzionale di (art. 2 Cost.). redistribuire oneri e rischi,

• La responsabilità diventa un mezzo per non

solo per punire. convivenza

• Si valorizza un sistema di responsabilità civile che favorisca la

civile, la cooperazione e la tutela collettiva.

5. Responsabilità civile e autonomia privata

• La responsabilità civile si intreccia con il principio di autonomia privata.

• Gli individui possono regolare i propri rapporti anche in tema di

responsabilità, purché nel rispetto della funzione sociale e della buona fede.

funzione correttiva

• Perlingieri evidenzia la della responsabilità nei rapporti

negoziali.

6. Il ruolo della giurisprudenza e della dottrina

• Giurisprudenza e dottrina hanno contribuito a rendere la responsabilità civile

essibile,

più adattandola ai nuovi bisogni sociali e alle trasformazioni economiche.

estensiva e funzionale

• Si promuove un’interpretazione degli istituti

tradizionali.

7. Responsabilità civile e tutela dei soggetti deboli

• Un aspetto fondamentale per Perlingieri è la crescente attenzione alla tutela

dei soggetti più vulnerabili: minori, consumatori, danneggiati da prodotti, ecc.

inclusivo e

• La responsabilità civile evolve quindi verso un modello

solidaristico, che non penalizza solo l’agente ma protegge la vittima.

8. Responsabilità civile come espressione di un diritto civile personalistico e sociale

• La responsabilità civile assume un signi cato più ampio, inserito in un

persona,

sistema di diritto civile che mette al centro la la sua dignità e la sua tutela.

concilia libertà e tutela,

• Perlingieri la interpreta come un istituto che

autonomia e solidarietà.

9. Conclusioni

Secondo Perlingieri, l’evoluzione della responsabilità civile nel diritto civile italiano si caratterizza

per: • Passaggio da un modello soggettivo e sanzionatorio a un modello più

funzionale, preventivo e sociale.

• Valorizzazione della responsabilità oggettiva e delle forme di tutela dei

soggetti deboli.

• Integrazione del principio di solidarietà con l’autonomia privata.

equilibrio

• Riconoscimento della responsabilità civile come strumento di

sociale e tutela della persona.

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Funzioni responsabilità civile

funzioni della responsabilità civile prof. Pietro Perlingieri

Le secondo l’elaborazione del vanno

assiologico-costituzionale,

oltre la mera logica riparatoria del danno: si innestano in un contesto

principi fondamentali della Costituzione

dove il diritto civile è letto alla luce dei e in particolare

centralità della persona umana.

della

Perlingieri non considera la responsabilità civile solo come una tecnica sanzionatoria o di ristoro,

strumento di attuazione della legalità costituzionale.

ma come

1. Funzione compensativo-riparatoria (classica)

tradizionale,

È la funzione prevista dall’art. 2043 c.c.: “qualunque fatto doloso o colposo che

cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Caratteristiche:

➤ ristabilire l’equilibrio

• Mira a tra le posizioni patrimoniali, alterato da un

illecito. neminem laedere

• Si fonda sul principio del (non ledere l’altrui sfera

giuridica). patrimoniali non patrimoniali

• Copre danni e (art. 2059 c.c.).

Perlingieri:

➤ ricondotta alla tutela della persona.

Questa funzione va Il risarcimento non è un ne in sé, ma

mezzo di protezione dei diritti fondamentali.

un Non è su ciente ripristinare la situazione

il bene leso e la sua rilevanza costituzionale.

patrimoniale; bisogna valutare

⚖ 2. Funzione preventiva e deterrente

Pur non essendo tipica del diritto civile (dove predomina la logica riparatoria), la responsabilità

disincentivante

civile può avere un ruolo dei comportamenti illeciti.

Esempi:

➤ • In ambito sanitario o ambientale, la previsione di un risarcimento elevato

può indurre le imprese a comportamenti più diligenti.

danno punitivo

• L’elaborazione giurisprudenziale sul ne è un’espressione (v.

Cass. civ. sez. un., 16601/2017).

Perlingieri:

critico sanzionatorie estranee

È rispetto all’introduzione di funzioni al nostro ordinamento, come

il punitive damages di matrice anglosassone. Sostiene che ogni funzione della responsabilità deve

costituzionalmente orientata coerente con il principio di proporzionalità tutela

essere e e la

della persona, mai strumentale a una punizione ne a sé stessa.

3. Funzione equitativo-distributiva (o solidaristica)

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Elisa_cuneo2003 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Del Prato Enrico Elio.
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