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L’Assemblea Costituente
(1946-1948)
• Eletta nel 1946 per redigere la
Costituzione repubblicana; composta
da 556 deputati, presieduta da
Giuseppe Saragat e poi Umberto
Terracini.
Entrata in vigore della
Costituzione
• La Costituzione repubblicana entrò in
vigore il 1° gennaio 1948, sancendo
diritti, doveri e assetti istituzionali
della Repubblica democratica.
Principi fondamentali della
Costituzione
• Art. 1: l’Italia è una Repubblica
democratica fondata sul lavoro;
sovranità popolare; uguaglianza;
libertà personale; ripudio della
guerra.
Il Parlamento italiano
• Bicamerale perfetto: Camera dei
Deputati (630 membri) e Senato
della Repubblica (315 eletti +
senatori a vita), stesse funzioni
legislative.
La Camera dei Deputati
• Eletta a suffragio universale diretto,
inizialmente proporzionale;
rappresenta la nazione, sede
principale dell’attività legislativa e
fiduciaria.
Il Senato della Repubblica
• Eletto su base regionale, minimo 25
anni per eleggere e 40 per essere
eletti; funzione legislativa paritaria
con la Camera, più funzione
consultiva.
Il Presidente della
Repubblica
• Capo dello Stato, garante
Costituzione e unità nazionale, eletto
ogni 7 anni da Parlamento in seduta
comune + delegati regionali; poteri
limitati ma simbolici.
Il Governo italiano
• Organo esecutivo: Presidente del
Consiglio e ministri, nominati dal
Presidente della Repubblica e
soggetti a fiducia parlamentare.
Il Presidente del Consiglio
• Coordina la politica generale del
governo, mantiene unità
dell’esecutivo, propone i ministri e
dirige il Consiglio dei Ministri.
La Corte Costituzionale
• Istituita nel 1956, giudica legittimità
costituzionale delle leggi, risolve
conflitti di attribuzione tra poteri
dello Stato e giudica su
impeachment presidenziale.
La Magistratura
• Ordine autonomo e indipendente da
altri poteri (art. 104), garantisce
l’uguaglianza dei cittadini davanti
alla legge, organizzata in CSM e
tribunali ordinari.
Il Consiglio Superiore della
Magistratura (CSM)
• Organo di autogoverno della
magistratura, presieduto dal
Presidente della Repubblica,
garantisce indipendenza e disciplina
dei magistrati.
Le Regioni a statuto
ordinario
• Istituite nel 1970, con autonomia
legislativa su materie specifiche;
organi: Consiglio Regionale, Giunta
Regionale, Presidente della Regione.
Le Regioni a statuto
speciale
• Cinque Regioni (Sicilia, Sardegna,
Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige,
Friuli Venezia Giulia) con maggior
autonomia legislativa, finanziaria e
amministrativa.
Comuni e Province
• Enti locali autonomi con poteri
amministrativi su servizi, urbanistica,
trasporti; province riformate con la
legge Delrio 2014 in enti di secondo
livello.
Il sistema elettorale italiano
• Ha variato tra proporzionale puro
(1948-1993), maggioritario misto
(Mattarellum 1993-2005),
proporzionale corretto (Porcellum
2005-2015) e Rosatellum (dal 2017).
I partiti politici
• Art. 49: i cittadini hanno diritto di
associarsi in partiti per concorrere
con metodo democratico a
determinare politica nazionale.
La Corte dei Conti
• Organo di controllo sulla gestione
finanziaria pubblica e giudice
contabile per responsabilità
amministrativa di funzionari e
amministratori pubblici.