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Il diritto dell'Unione è un diritto che gli Stati hanno voluto creare, che ha un

fondamento costituzionale, che viene rintracciato nell'articolo 11 della Costituzione,

nel momento in cui l'Italia accetta gestione di sovralità in vista della creazione di

organizzazioni internazionali che assicurino la pace e la giustizia tra le nazioni. Norma

che era stata pensata nell'immediato dopoguerra per altri fini, ma che viene adattata

anche all'Unione Europea. però, dice la Corte Costituzionale, abbiamo ceduto parte

della nostra sovranità, abbiamo consentito la creazione di questo organismo di nuovo

genere, così come lo definisce, abbiamo accettato che produca delle norme giuridiche

per noi incollanti, però non necessariamente complanzia rispetto alle nostre.

Dipende, dipende dal criterio temporale, oppure ancora dal criterio della specialità.

anche questo criterio tipico di soluzione delle antinomie tra fonti di pari rango.

Ovviamente questa posizione della Corte Costituzionale non poteva sorvendere a

questioni di giustizia, perché era una posizione che non accettava la primazia del

diritto dell'Unione su un diritto interno.

Ed è per questo che dopo la sentenza Costa-Enel, la parte di giustizia ribadisce il suo

pensiero con la sentenza Simmental, dove ripete le stesse cose che aveva detto,

perché ridete? Perché riguardava la carne simmental? No, vero, le sentenze prendono

il nome dalle parti, no? Costa-Enel perché? Perché era il signor Costa contro Enel e

Simmental perché riguardava la carne scatole. e Francovich, perché era la signora

Francovich. Comunque, non l'avevate mai sentita la sentenza Simmental? No, no, no,

è proprio quello.

Non mi sto a raccontare i fatti perché sennò non ci prendiamo dalla casa. Comunque,

quando la Corte Costituzionale dice quello che dice, eh, vale a dire la teoria che

presiede i rapporti e la teoria equalista, non esiste primazia, ma esistono solo rapporti

tra fonti di pari rango, tra fonti di pari rancho, eccetera, eccetera, la Corte di Giustizia

ribarisce il suo pensiero e bacchetta la Corte Costituzionale Italiana, la quale Corte

Costituzionale Italiana allora fa un passettino avanti, seconda fase, che possiamo,

diciamo così, ricollegare alla sentenza Frontini Cosa dirà qui la Corte Costituzionale?

Dirà, vabbè, ammetto che il diritto dell'Unione prevale sul diritto interno, però le

modalità tra le quali assicurare questa prevalenza le decido io. Quali erano le modalità

che la Corte d'Justizia pretendeva per assicurare la prevalenza? La perdita di efficacia

è una validità della norma interna.

Quindi, secondo la Corte di Giustizia, se il Tribunale di Catania aveva davanti, per

risolvere un caso, una norma interna e una norma comunitaria di benvenuto di forma,

la norma interna veniva automaticamente approvata e si applicava la norma

dell'Unione. Questa era la posizione della Corte di Giustizia. La Corte Costituzionale

dice no, così è un po' troppo.

Io capisco questo discorso della prenanzia, ammetto questo discorso della prenanzia,

però la prenanzia la devo assicurare io, deve passare dal mio bagno. E come può

passare dal valore della Corte Costituzionale una valutazione, un accertamento sulla

primazia del diritto del minore rispetto al diritto interno con un incidente di legittimità

costituzionale? Quindi secondo la Corte Costituzionale cosa doveva fare il giudice

interno stando a questa seconda fase? Il giudice interno che aveva a che fare con una

norma interna da una parte e una norma del minore dall'altra doveva sospendere il

suo giudizio, sollenare che c'è e che dubbi aveva. Sospendere il suo giudizio, sollevare

l'incidente di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la norma interna presa in

considerazione per contrasto con il diritto comunitario.

Ma siccome la Corte Costituzionale può giudicare solo della compatibilità tra leggi

interne e norme della Costituzione, quell'incidente si risolveva nella valutazione del

rapporto tra la norma interna e l'articolo 11. parametri interposto e norma attraverso

la quale il diritto comunitario alleva un ceruto copertura costituzionale. Lo ripeto,

secondo la Corte Costituzionale italiana, nella seconda fase, sentenza Frontini,

l'ordinamento interno deve garantire la privazia dell'ordinamento comunione ma non

attraverso la pura e semplice disapplicazione della norma interna incompatibile.

La norma interna compatibile deve essere sottoposta al bagno di una Corte

Costituzionale, quindi il giudice nazionale dovrà sospendersi sottoporre alla Corte un

incidente di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la norma interna e il suo

contrasto con l'articolo 11 della Costituzione, parametro interposto rispetto al diritto

comunitario, perché quell'articolo 11 ha dato copertura costituzionale ripeto al diritto

comunitario. Ci siete? Neanche questa cosa era sufficiente per la Corte di Giustizia.

Perché la Corte di Giustizia dice sì, vabbè, la Corte Costituzionale, ovviamente stiamo

parlando di corte risposta tra Corte Costituzionale e Corte di Giustizia, di anni.

Cioè, una mandava una sentenza nel 60, l'altra rispondeva nel 64, per dire, no? La

Corte di Giustizia dice, neanche questo mi sta bene. Perché è vero che la Corte

Costituzionale ha accettato la primazia, però ne ha in notoio. Perché nel momento in

cui il giudice interno è obbligato a sospendere il processo e a rinviare la Corte

Costituzionale perché sia la Corte Costituzionale a dichiarare l'incompatibilità con la

norma interna di quella dell'Unione e quindi la sua abrogazione, si perde di vista la

primazia.

E quindi viene questa cosa che va avventa dalla Corte di Justizia. Fin quando, qui

veniamo alla terza fase, la Corte Costituzionale italiana fa un ulteriore passo avanti,

con la famosissima sentenza Gran Italia. E anche questa avete sentito mai? Ma che ne

ha detto la Corte Costituzionale? Solo voi due l'avete dato come soluzionale? Forse

non c'è la parte che riguarda il diritto comunale.

Ma su quale numero volevo sapere? Ah, vabbè, c'è. Vabbè. Allora, prima di andare alla

Granital, vi do qualche minutino per sistemarvi questi appunti.

no no Confrontatevi, dovete farvi bene, perché non vi fate da voi, perché voi lo potete

usare anche. Puoi utilizzare anche questo capitolo per il torte o per la sciagola. Mi

raccomando, non potete darla alla Matera se non avete dato il Consiglio Nazionale,

eh? Lo sapete? E forse neanche all'Internazionale.

Ma questa? Sì. Ma all'Internazionale è povero il Consiglio Nazionale? Ma di che anno

siete? e non avete dato un po' soluzionale che c'è? allora, vediamo un po' dica, si Le

relazioni tra questi due ordinamenti divengono altre della struttura costituzionale

dell'azienda USA. La prima regola, l'ho già annunciato, è che il rapporto tra i due

ordinamenti è ispirato al principio della primazia degli ordinamenti dell'Unione sui

singoli ordinamenti nazionali, anche se il rapporto è che il soluzionale ha cercato di

scarpire il diritto dell'Unione attraverso i suoi singoli ordinamenti nazionali.

Quello che cambia da Stato-Stato sono le modalità con cui viene garantita questa

primazia. Quello che dice la Corte Internazionale l'accordo che intercorre tra i singoli

ordinamenti e l'unione è ispirata all'idea monosfera. Significa che la Corte di giustizia

ipotizza l'esistenza di un suo ordinamento all'interno del quale cominciano e si tolgono

i singoli ordinamenti nazionali.

Questo è un certo risultato di autonomia e questo, dunque, rende le fonti nazionali più

forti in area del nostro paese. Nell'occhio della Corte, la teoria comunista comporte

che qualunque norma nazionale, di qualunque grado, vada abrogata e perde efficacia

allo scopo di contratti con qualsiasi norma comunista. L'euroimedia è molto forte e

questa eliminazione deve essere automatica e immediata perché la norma dell'Unione

prevale per forza ed è anche giustificabile in visione della storia dell'Unione.

Perché l'Unione è il frutto della volontà un po' più forte dei cittadini di creare una

meccanizzazione con il proprio apparato internazionale, con il proprio apparato

politico, e dunque da qui derivano le entità gerali. I Stati, dunque, non possono non

accettare le norme dell'Unione che esistessero a molti punti da creare. Se, come mi ha

detto il materico, gli Stati hanno deciso appunto di scegliere quella che è la propria

sovranità, perché le loro organizzazioni le avrebbero concittate.

Dunque, una norma interna che è costruita con la norma dell'Unione è sempre efficace

e valida. La Corte Costituzionale, nel caso Corsa-Enel, ovviamente aveva avuto

d'accordo. La Corte non presupponeva l'autorità legittima da una teoria comunista, ma

da una teoria globalista.

Gli Stati, insicurando il costello istitutivo, hanno accettato, sì, a una limitazione di

sovranità intero per i materi, ma questo non significa che i dettori non le crevascono

per i criteri, ma perché sono più o meno dei dettori più autonomi. Se di fatto la teoria

monistica fa parte dell'efficacia della norma interna, la teoria economista ha preso

funere che appunto il rapporto tra la norma interna e la norma dell'Unione andasse

valutato caso per caso e l'antichimia andava risolta utilizzando i criteri di cui vengono

infatti risolti in un tratto di certo tipo. Un prigioniere ha i suoi diritti territoriali.

Se la norma interna è successiva a quella che la legge di condizioni dei trasiedi nel

1557, c'è la sua precariezza. Questo infatti è quello che viene detto dalla Corte

Costituzionale durante questa costa annuale. L'Unione, però, ha sostituito la nostra

Costituzione all'interno dell'articolo 11, che ci pone la possibilità di un po' di neutralità,

e credo sia la cosa internazionale, che ci riuscimmo a fare, per garantire la pazienza e

la pace.

E per la Corte, non si viene, diciamo, la premazza dei diritti dell'Unione su quello che è

il diritto interno. La Corte di giustizia, poi, da una sentienza forzata e da una

sensibilità, ha dettagliato l'attualità sulla premazza dell'Unione. La quarta e

consecutiva fase inizia quella della seconda fase, che si ricorda di avere la stessa

sensazione.

Anche perché, scusate, l'obiettivo della Corte Costituzionale era non solo quello di

evocare a sé, il potere di valutare la prevalenza o meno di una norma del milione, ma

di studiarlo facesse il giudi

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Davidinho123456 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Vitale Grazia.
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