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In situazione di emergenza economica, la legge può intervenire su materia del contratto
collettivo senza violare prerogative sindacali. Era ablativa non su attività sindacali, ma su
atti derivanti da tale fonte. La legge è succedanea al contratto collettivo (es.: caso
licenziamenti collettivi).
Il contratto collettivo ha il potere di integrare o derogare la legge, con preavviso che in
mancanza di accordo, la materia è regolata da autorità amministrativa o indipendente o
autonoma individuale. Il contratto collettivo integra l’elenco di ipotesi autorizzative previste
dalla legge.
Rapporti fra contratti collettivi
Questione: individuare la natura dei contratti collettivi e il diverso livello a cui si collocano.
Altre questioni erano derivanti dal rapporto fra contratti collettivi recepiti in decreti delegati
e contratti di diritto comune. Il tutto era risolto con il richiamo alla legge Vigorelli
(741/1959).
All’art.7, co.1, riconosceva la prevalenza di quelli recepiti in decreti rispetto a quelli di
diritto comune stipulati anticipatamente, salvo se contenesse condizioni più favorevoli ai
lavoratori. (entra in contrasto con l’art. 39 Cost.)
All’art.7, co.2, quelli recepiti in decreti potevano derogare ai successivi con efficacia erga
omnes.
Questione: rapporto fra contratti collettivi recepiti in decreti delegati e contratti di diritto
comune successivi.
I secondi posso modificare in modo migliorativo rispetto ai primi.
Questione : rapporti fra contratti di stessa natura
Nella successione dei contratti collettivi di diritto comune pari-ordinati (di livello + basso),
le nuove pattuizioni si sostituiscono alle precedenti, salvo diversa indicazione dei
contraenti.
Questione: contratto collettivo di diverso livello.
La questione si pone avendo riguardo all’esistenza di deroghe peggiorative contenute
nella fonte di minor livello (C.A.) a fronte di quella di maggior livello (C.N.)
Le più risalenti disposizioni escludevano potere derogativo del C.A. rispetto al C.N.
Art. 2077: regola rapporti fra contratto aziendale e contratto individuale e vieta deroghe
peggiorative.
Principio di gerarchia : governare i rapporti tra parte collettiva contraente e prodotti
negoziali realizzati.