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I rapporti tra le fonti

Contratto collettivo e contratto individuale

Caratteristica fondamentale è che il contratto collettivo è inderogabile ad opera del contratto individuale. L’assetto regolativo è in parte dettato dai contraenti, in parte dalla legge e in parte dalla contrattazione collettiva. La legge e la contrattazione collettiva stabiliscono minimi di trattamento non derogabili in pejus.

Legge: individua il punto di equilibrio nell’individuazione della prestazione pretendibile dal datore.

Contratto collettivo: entro l’inderogabilità prevista per legge, determina l’estensione, durata giornaliera, aspetti quantitativi, equità retributiva ecc. L’inderogabilità è unidirezionale, compatibile con trattamenti più favorevoli per il prestatore previsti nel contratto individuale.

Il contratto individuale può derogare in melius rispetto a quello previsto per il contratto collettivo.

Problema: comparazione di trattamento fra il contratto collettivo e l’individuale. A parità di regolamentazione, l’individuale ha solo un istituto vantaggioso per il lavoratore, in questo caso prevale la fonte individuale.

Questione: complessità con vantaggi e svantaggi intersecati tra loro.

  • Raffronto fra singole clausole (teoria del cumulo).
  • Confronto fra singoli istituti contrattuali.
  • Confronto globale tra varie previsioni per scegliere il più favorevole (teoria del conglobamento).

Le soluzioni si scontrano con la volontà delle parti, le quali introducono clausole di inscindibilità, indicanti il pacchetto contrattuale preso nel suo insieme e non diviso per estrapolare la regolamentazione dei singoli istituti.

Contratto collettivo e legge

Il contratto collettivo non può derogare in pejus rispetto alla legge. L’inderogabilità è considerata l’attributo naturale di norme lavoristiche, assistita da rigida presunzione. La legge ha maturato tale direzione, però assumendo il ruolo di disciplina dei massimi di trattamento, impedendo all’autonomia individuale e collettiva, deroghe in melius per i lavoratori. La legge interveniva ridimensionando il salario e impedendo alle parti nella contrattazione collettiva, condizioni di miglior favore. Non si poneva come regolamentazione minima, derogabile in melius dai contratti collettivi, ma come regolamentazione massima e immodificabile.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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