Alla fine dell'Ottocento non esisteva praticamente l'idea di lavoro subordinato il
Codice civile del 1865 d'ispirazione borghese era incentrato sul diritto di proprietà.
Nel codice del ‘65 troviamo un istituto cui giuristi dell'epoca dovettero ricondurre i
primi rapporti concreti di lavoro subordinato LA LOCAZIONE
Il contratto di locazione nel codice del 1865 aveva ad oggetto:
I. le cose
II. le opere
Art. 1570 “La locazione delle opere è un contratto, per cui una delle parti si obbliga
a fare per l’altra una cosa mediante la pattuita mercede”
-in primo luogo si parla di contratto (nel Codice civile si parlerà di rapporto di lavoro
e non abbiamo una definizione di contratto di lavoro subordinato)
delle parti si obbliga a fare per l'altra”
-“una l'obbligo di facere è ancora indefinito
norma ma sarà meglio determinato dalla legge del ‘24 e poi dal Codice
in questa
civile la pattuita mercede”
-“mediante indica che il cuore del rapporto è lo scambio e si
tratta dunque di un contratto sinallagmatico e nell'accordo deve essere stabilito anche
il compenso pattuito
Articolo 1627 indica le diverse forme di locazione di opere:
-imprenditore di appalto o cottimo
- trasporto
- persone che obbligano la propria opera ad altrui servizio: si tratta della locazione
delle proprie energie e della propria professionalità a servizio altrui oggi si dice a
servizio dell'imprenditore
Si valorizzò la distinzione tra locatio operis e locatio operarum una riguardava il
lavoro autonomo e la seconda prevedeva la messa a disposizione delle proprie
energie senza l'assunzione di rischi e esponsabilità (oggi articolo 2094). In ogni caso,
la dottrina continua ancora oggi ad utilizzare questi due schemi contrapposti (locatio
operarum [subordinazione] ≠ locatio operis [autonomia]) ancorché si abbia a
disposizione il Codice civile attuale e gli art. 2094 e 2222 sul rapporto di lavoro
subordinato ed autonomo.
Un'altra limitazione derivava dall'articolo 1628 in cui si affermava che la possibilità
di obbligarsi solo a tempo o per una determinata impresa, (principio della non
perpetuità dei vincoli). L'applicazione di tale articolo comportava la necessità di
avere contratti di lavoro necessariamente a termine.
LEGGE del ’24 ad oggetto l’impiego privato.
Scelta ideologica del regime di attribuire una posizione privilegiata agli impiegati
rispetto al resto del mercato del lavoro.
La legge contiene una disciplina completa del lavoro a partire dall'assunzione
passando poi per le mansioni, l'inquadramento, la retribuzione, i diritti e i doveri ed
infine il recesso(licenziamento).
All'articolo 1 è definito il contratto diversamente dal Codice civile che non definisce
il contratto di lavoro ma solamente il rapporto “...una società o un privato, gestori di
una azienda, assumono al servizio dell'azienda stessa, normalmente a tempo
indeterminato, l’attività professionale dell'altro contraente, con funzioni di
collaborazione tanto di concetto che di ordine, eccettuata pertanto ogni prestazione
che sia semplicemente di mano d'opera...”
Il contratto previsto è un contratto di scambio, si assume al servizio dell'azienda la
professionalità del lavoratore.
L'oggetto dello scambio non è così evidente all'articolo 1 ma viene meglio definito
nelle norme successive. Il datore di lavoro tipico e l'azienda ma ciò non impedì che
successivamente tale legge fosse applicata anche al di fuori del mondo aziendale.
“attività professionale” è un elemento non definito nel codice del 1865, il termine
-
professionale vuole distinguere gli impiegati dal lavoro manuale
“funzioni di collaborazione” il riferimento alla collaborazione lo ritroveremo anche
- Codice del ‘42 andando ad intendere il lavoratore subordinato come un
nel
collaboratore dell'imprenditore
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