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Alla fine dell'Ottocento non esisteva praticamente l'idea di lavoro subordinato il

Codice civile del 1865 d'ispirazione borghese era incentrato sul diritto di proprietà.

Nel codice del ‘65 troviamo un istituto cui giuristi dell'epoca dovettero ricondurre i

primi rapporti concreti di lavoro subordinato LA LOCAZIONE

Il contratto di locazione nel codice del 1865 aveva ad oggetto:

I. le cose

II. le opere

Art. 1570 “La locazione delle opere è un contratto, per cui una delle parti si obbliga

a fare per l’altra una cosa mediante la pattuita mercede”

-in primo luogo si parla di contratto (nel Codice civile si parlerà di rapporto di lavoro

e non abbiamo una definizione di contratto di lavoro subordinato)

delle parti si obbliga a fare per l'altra”

-“una l'obbligo di facere è ancora indefinito

norma ma sarà meglio determinato dalla legge del ‘24 e poi dal Codice

in questa

civile la pattuita mercede”

-“mediante indica che il cuore del rapporto è lo scambio e si

tratta dunque di un contratto sinallagmatico e nell'accordo deve essere stabilito anche

il compenso pattuito

Articolo 1627 indica le diverse forme di locazione di opere:

-imprenditore di appalto o cottimo

- trasporto

- persone che obbligano la propria opera ad altrui servizio: si tratta della locazione

delle proprie energie e della propria professionalità a servizio altrui oggi si dice a

servizio dell'imprenditore

Si valorizzò la distinzione tra locatio operis e locatio operarum una riguardava il

lavoro autonomo e la seconda prevedeva la messa a disposizione delle proprie

energie senza l'assunzione di rischi e esponsabilità (oggi articolo 2094). In ogni caso,

la dottrina continua ancora oggi ad utilizzare questi due schemi contrapposti (locatio

operarum [subordinazione] ≠ locatio operis [autonomia]) ancorché si abbia a

disposizione il Codice civile attuale e gli art. 2094 e 2222 sul rapporto di lavoro

subordinato ed autonomo.

Un'altra limitazione derivava dall'articolo 1628 in cui si affermava che la possibilità

di obbligarsi solo a tempo o per una determinata impresa, (principio della non

perpetuità dei vincoli). L'applicazione di tale articolo comportava la necessità di

avere contratti di lavoro necessariamente a termine.

LEGGE del ’24 ad oggetto l’impiego privato.

Scelta ideologica del regime di attribuire una posizione privilegiata agli impiegati

rispetto al resto del mercato del lavoro.

La legge contiene una disciplina completa del lavoro a partire dall'assunzione

passando poi per le mansioni, l'inquadramento, la retribuzione, i diritti e i doveri ed

infine il recesso(licenziamento).

All'articolo 1 è definito il contratto diversamente dal Codice civile che non definisce

il contratto di lavoro ma solamente il rapporto “...una società o un privato, gestori di

una azienda, assumono al servizio dell'azienda stessa, normalmente a tempo

indeterminato, l’attività professionale dell'altro contraente, con funzioni di

collaborazione tanto di concetto che di ordine, eccettuata pertanto ogni prestazione

che sia semplicemente di mano d'opera...”

Il contratto previsto è un contratto di scambio, si assume al servizio dell'azienda la

professionalità del lavoratore.

L'oggetto dello scambio non è così evidente all'articolo 1 ma viene meglio definito

nelle norme successive. Il datore di lavoro tipico e l'azienda ma ciò non impedì che

successivamente tale legge fosse applicata anche al di fuori del mondo aziendale.

“attività professionale” è un elemento non definito nel codice del 1865, il termine

-

professionale vuole distinguere gli impiegati dal lavoro manuale

“funzioni di collaborazione” il riferimento alla collaborazione lo ritroveremo anche

- Codice del ‘42 andando ad intendere il lavoratore subordinato come un

nel

collaboratore dell'imprenditore

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher COZYBEAUTY33 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof De Simone Gisella.
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