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IL PROCESSO PENALE NELL’EUROPA DELL’ETÀ MODERNA
Tre modelli inquisitori
1. Il Sacro Romano Impero: la Constitutio Criminalis Carolina (1532).
l’imperatore Carlo V – –
Nel 1532 sovrano del Sacro Romano Impero e re di Spagna
promulga in Germania la Constitutio Criminalis Carolina, una grande normativa penale
comune a tutto il Sacro Romano Impero, destinata a costituire fin oltre il XVIII secolo la
principale fonte del diritto penale sostanziale e processuale nei paesi tedeschi.
Nel corso dei secoli, all’interno dell’Impero si sono progressivamente formate e organizzate
– pur facendo parte formalmente dell’Impero –
diverse entità statali che riescono ad essere più
o meno autonome, gestendo a seconda dei casi vari tipi di poteri di governo del territorio
(emanare leggi, farle rispettare, riscuotere tasse, ecc.).
Sono forme di autogoverno che possono assumere nomi diversi, come regni (regno di
Boemia, …), principati (principato di Brandeburgo, …), città (libere città di Francoforte,
Amburgo, …).
La Carolina si pone in un rapporto del particolare verso le leggi, le consuetudini e le prassi
giurisprudenziali vigenti nei singoli territori dell’Impero, poiché contiene al suo interno una
Clausola di salvaguardia, una clausola cioè che garantisce il rispetto delle pratiche, delle regole
e degli usi locali, in modo tale da soddisfare le richieste provenienti dalle diverse compagini
territoriali autonome (principati, vescovadi, città libere, ecc.) che compongono il Sacro Romano
Impero e che in questo modo non devono rinunciare completamente alle rispettive consuetudini
in materia penale.
svolge all'interno dell’Impero il ruolo di una fonte del diritto
La Carolina penale di tipo
“sussidiario”, che agisce cioè in caso di assenza o di insufficienza della regolamentazione
locale.
Tuttavia, dal momento che la regolamentazione locale è spesso carente o del tutto assente,
spesso un’ampia applicazione.
ecco allora che la Carolina finisce per avere –
Inoltre, grazie alla sua superiorità tecnico-formale cioè al fatto di essere formulata in modo
molto chiaro e preciso, di regolare in modo dettagliato ogni fase del procedimento, di essere
potenzialmente applicabile in ogni parte dell’Impero e a tutti i suoi abitanti – la Carolina
applicabile in tutto l’Impero.
fornisce un modello generale di procedura
Infine, con la sua impostazione di tipo manualistico la Carolina è di fondamentale aiuto per
o per l’altro devono
i giudici, per i funzionari pubblici e tutti coloro che per un motivo
barcamenarsi nei meandri delle tantissime norme penalistiche esistenti a livello locale.
Nella Carolina del 1532 viene recepito un modello processuale di tipo inquisitorio, con le
caratteristiche tipiche del rito usato nei Comuni ma anche con alcune differenze.
L’elemento della scrittura svolge un ruolo fondamentale: ogni atto deve essere verbalizzato
dal cancelliere, e ogni verbale viene a sua volta raccolto nell'apposito fascicolo processuale,
che costituirà l'unica base sulla quale i giudici assumeranno la decisione finale.
“inquisizione
Il processo si articola nelle due fasi della generale” - in cui si attesta
l’esistenza del corpo del reato e si cercano testimonianze e indizi per formulare i capi di
“inquisizione
imputazione nei confronti del presunto reo e rinviarlo a giudizio - e della
in cui si cercano decidere sul destino dell’imputato.
speciale” le prove necessarie per poter 2
Le due “inquisizioni” si svolgono nel più assoluto segreto, senza che sia contemplata la
per l’imputato di ricorrere all’assistenza di un difensore (assenza
possibilità della difesa in
senso tecnico). ed è possibile procedere all’arresto
Di regola il procedimento è avviato ex officio
dell’imputato semplicemente sulla base della cattiva reputazione (pubblica fama, o infamia).
La parte privata può querelare o denunciare, ma si tratta di atti che valgono come semplici
presupposti per l’inizio dell’inquisizione, in cui è il giudice che assume il controllo sulle tutte
le fasi procedurali.
La Carolina si caratterizza poi per una elaborata e puntigliosa descrizione degli indizi e
delle prove legali che possono essere usati nel processo.
“piena
Ad esempio, si afferma che la prova” sufficiente e necessaria per pronunciare una
condanna risulta dalla confessione oppure dal detto di «due o tre testimoni buoni e credibili»
(unus testis nullus testis), mentre gli indizi non sono sufficienti per condannare.
difetto di “piene” prove legali (cioè conformi a tutti i requisiti legali) si può ricorrere alla
In
tortura.
La complessa regolamentazione delle condizioni richieste per procedere all’esame sotto
tortura e per verificare la confessione in tal modo ottenuta costituisce la parte della Carolina
nella quale sono maggiormente evidenti gli effetti della recezione della dottrina criminalistica
italiana. “sufficienti”,
I presupposti per il ricorso alla tortura sono la presenza di indizi e il principio
secondo cui gli indizi richiesti per la tortura non sono però mai sufficienti al contempo per la
condanna.
Gli indizi necessari alla tortura sono ricompresi in accurati elenchi, che peraltro non sono
tassativi e sono quini suscettibili di estensione analogica. Vengono in primo luogo considerati
“indizi tra i quali sono enumerati la reputazione, le abitudini, le amicizie, il fatto
gli remoti”,
di trovarsi sulla strada che conduce al luogo del delitto, il fatto di presentare abiti o altri caratteri
simili a quelli presentati da chi è stato visto commettere il reato, e così via. La presenza di
almeno due indizi remoti autorizza la tortura, ma in tal caso la decisione viene comunque
“prudente
rimessa alla valutazione” del giudice, che è invitato a tenere conto delle difese e delle
“giustificazioni” addotte dall’imputato.
“indizi
Seguono poi gli prossimi”, ognuno dei quali è considerato di per sé sufficiente per
tra questi sono ricompresi, in via d’esempio, il ritrovamento sul luogo del delitto di
la tortura;
una cosa di proprietà dell’imputato, la flagranza, l’esistenza di una sola idonea testimonianza a
carico, la denuncia di un complice, la confessione stragiudiziale.
Vengono infine enumerati una serie di specifici indizi che autorizzano la tortura qualora si
(quali ad esempio l’omicidio, l’avvelenamento, la rapina, il
proceda per taluni determinati reati
furto, la magia). Specifico indizio che autorizza la tortura in un caso di avvelenamento è ad
esempio il fatto che una persona in cattivi rapporti con la vittima si sia procurata sostanze
velenose. “indizi
La composita disciplina degli sufficienti” è solo una delle formali salvaguardie con
circonda l’istituto della tortura. Essa infatti ne prevede altre in ordine alle
cui la Carolina
modalità dell’esperimento e alla verifica dei risultati.
L’imputato deve essere “esortato” a indicare eventuali fatti giustificativi prima della tortura
accuratamente verificare, «poiché molti, per semplicità d’animo o per
e il giudice li deve
terrore, benché innocenti non sanno come procedere per giustificarsi».
Il giudice deve poi controllare con apposite indagini i contenuti della confessione resa sotto
tortura, che deve essere specifica e chiarire ogni minimo aspetto del fatto in modo che
l’autoincriminazione abbia contenuti conclusivi.
La confessione deve essere poi spontaneamente confermata almeno due giorni dopo la
tortura, fatto salvo il rinvio alla tortura dell’imputato che ritratti. 3
L’intensità della tortura e l’eventuale ripetizione della stessa devono essere commisurate al
peso dei sospetti che gravano sull’imputato: ogni valutazione in proposito è rimessa alla
discrezionalità del giudice.
La Carolina prevede poi come ulteriore cautela garantista il divieto per il giudice di ricorrere
a domande suggestive.
Sono anche previste sanzioni per il giudice che abbia inflitto la tortura in violazione delle
riconosce all’imputato il
norme vigenti, e in tal caso si diritto al risarcimento.
Si tratta di un catalogo di garanzie, che distingue la legislazione imperiale da analoghe e
coeve esperienze normative. In effetti, la Carolina sembra essere il primo testo normativo a non
L’esperienza del resto ha insegnato
fidarsi pienamente della confessione resa sotto tortura.
come il vizio di base della tortura consista nella capacità di sopportare il dolore più o meno
intenso, più o meno prolungato, più o meno ripetuto. Di conseguenza, non è detto che la tortura
alla verità, perché l’innocente potrebbe confessare qualsiasi cosa pur di far
consenta di arrivare
cessare i tormenti, mentre il colpevole potrebbe resistere al dolore e non confessare.
Eppure, nonostante i dubbi, gli autori della Carolina continuano a prevedere la tortura come
chiave di volta del sistema (visto che si richiede la confessione anche nei casi di indubitabile e
manifesta colpevolezza come quello dalla flagranza).
Manca del tutto il ricorso alla difesa in senso tecnico (ricorso ad avvocati difensori): i
giudici raccolgono oltre alle prove della colpevolezza anche le eventuali prove dell’innocenza
e gli spazi riservati all'iniziativa del singolo vengono in concreto annullati dal severo e continuo
controllo esercitato dai giudici.
Un aspetto invece del tutto originale della Carolina è dato dal fatto che nei processi per reati
che comportino la pena capitale e in quelli in cui si è fatto ricorso alla tortura i giudici togati
di “scabini”,
(cioè i magistrati professionisti) devono essere affiancati da un gruppo cioè di
giudici laici, popolari.
La sentenza finale può essere quindi emessa a seconda dei casi o da un collegio di soli
“scabini”
magistrati o da un collegio formato da magistrati e da (per i casi in cui è prevista la
loro presenza).
I giudici si riuniscono in segreto e decidono quale sentenza pronunciare sulla base della
lettura integrale della documentazione scritta raccolta nel fascicolo processuale.
questo punto c’è un’altra
A importante novità che riguarda i processi celebrati in presenza
degli “scabini”.
A sentenza già formulata e scritta, il collegio indice la convocazione di una pubblica
fa portare l’imputato e gli
udienza, nel corso della quale si si contestano for
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Storia del processo penale
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Processo penale
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Funzione processo
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Processo penale minorile - elementi del processo penale minorile