I PROCEDIMENTI CAUTELARI E POSSESSORI
Generalità sui procedimenti cautelari (richiamo) e possessori. Cenni sui
provvedimenti anticipatori o interinali
Il secondo gruppo dei procedimenti speciali è quello dei procedimenti cautelari,
ossia dei procedimenti la cui «specialità» consiste in una divergenza (dal
giudizio ordinario di cognizione) che investe addirittura il tipo di attività
giurisdizionale che con essi si svolge, e che è l'attività cautelare, nonché
l'azione che con essi si esercita, ossia l'azione cautelare.
Con riguardo alle caratteristiche dell' attività cautelare, occorre qui richiamare i
rilievi circa la funzione non autonoma, ma strumentale di questo tipo di attività
giurisdizionale rispetto alla funzione della cognizione o dell'esecuzione;
nonché, correlativamente, circa il difetto di caratteri strutturali specifici di
questo tipo di attività, che presenta in un primo momento caratteri paragonabili
a quelli della cognizione ed in un ulteriore momento caratteri paragonabili a
quelli dell'esecuzione. Occorre precisare che nella fase assimilabile alla
cognizione sussistono più precisamente i caratteri della cognizione sommaria:
ciò che ha indotto il legislatore a disciplinare questi procedimenti accanto ai
procedimenti di cognizione speciali perché sommari.
Con riguardo alle caratteristiche dell'azione cautelare basterà pure richiamare i
rilievi compiuti in sede di esame delle diverse figure di azione circa le
particolarità e il diverso modo di atteggiarsi delle condizioni proprie di questa
azione nei veduti due diversi momenti del processo cautelare.
Più precisamente, basta ricordare: a) che nella fase assimilabile alla cognizione
(autorizzazione della misura cautelare), l'azione cautelare è condizionata sia
dalla sussistenza di un pericolo al quale il ritardo può esporre il diritto
(periculum in mora) e sia da un'approssimativa verosimiglianza circa
l'esistenza del diritto stesso (fumus boni juris); b) che nella fase assimilabile
all'esecuzione (attuazione della misura cautelare), il provvedimento di
1
autorizzazione assume un ruolo in qualche modo paragonabile a quello del
titolo esecutivo nell' esecuzione forzata.
Il codice articola i procedimenti in esame in cinque sezioni: la prima, dedicata
ai procedimenti cautelari in generale e contenente le disposizioni applicabili,
almeno tendenzialmente, a tutti i procedimenti cautelari; la seconda alla
disciplina specifica del sequestro; la terza alla disciplina specifica delle
denunce di nuova opera e di danno temuto; la quarta alla disciplina specifica
dei procedimenti di istruzione preventiva; la quinta alla disciplina specifica dei
provvedimenti d'urgenza, questi ultimi con la funzione sussidiaria. Il codice
disciplina in un capo diverso e successivo (il capo quarto del medesimo titolo
primo) il procedimento possessorio, ossia il procedimento con il quale si
esercitano le azioni possessorie di cui agli artt. 1168 e ss. del codice civile. Si
tratta di un procedimento strutturato in maniera molto simile ai procedimenti
cautelari, dai quali peraltro si distingue per la sua funzione. Ed infatti, tale
funzione, pur essendo in parte coincidente con quella (strumentale) dei
procedimenti cautelari (per le situazioni di pericolo alle quali dà luogo la
turbativa del possesso, che può investire anche la fruttuosità della tutela
petitoria), ha tuttavia caratteristiche autonome, in relazione al fatto che il
possesso è configurato dalla legge come situazione di diritto sostanziale
tutelabile autonomamente e che pertanto postula un giudizio (con
caratteristiche di cognizione) autonomo.
Nel quadro di questi cenni generali in tema di procedimenti cautelari, che, agli
effetti della classificazione e della collocazione nel codice, la legge non
attribuisce alcun particolare rilievo al fatto che in taluni procedimenti cautelari
la funzione strumentale viene conseguita attribuendo al provvedimento
cautelare la portata c.d. interinale caratterizzata dall' anticipazione degli effetti
propri del provvedimento di cui vuole assicurare la fruttuosità e che, al
momento della sua pronuncia, dà luogo alla caducazione del provvedimento
anticipatorio. Ma l'eventuale presenza dell'elemento dell'anticipatorietà in
alcuni provvedimenti cautelari (in particolare in alcuni provvedimenti
2
d'urgenza) non impedisce la netta contrapposizione, sul piano strutturale, tra
provvedimenti cautelari (caratterizzati dalla loro strumentalità e quindi
dall'appartenenza ad un tipo di tutela autonomo dalla cognizione) e
provvedimenti anticipatori in senso proprio, caratterizzati dall' anticipazione
dei medesimi effetti della sentenza definitiva (almeno sotto il profilo
qualitativo), previa cognizione non definitiva, ancorché potenzialmente piena,
nell'ambito di un processo di cognizione ordinario o speciale e quindi nel
quadro della tutela di cognizione.
Provvedimenti anticipatori non cautelari con caratteristiche anticipatorie sono
offerti, nel procedimento ordinario di cognizione, dalle ordinanze di cui agli
artt. 186 bis e 186 ter tra i procedimenti speciali già presi in esame, dal decreto
ingiuntivo (nella sola ipotesi della successiva opposizione) dall'ordinanza di
rilascio ex art. 665 c.p.c., nonché dall'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c.;
tra i procedimenti ancora da esaminare fanno spicco le ordinanze al pagamento
di somme di cui all'art. 423 c.p.c. nel processo del lavoro; tra i provvedimenti
previsti da leggi speciali, meritano menzione l'ordinanza di reintegrazione nel
posto di lavoro dei lavoratori c.d. sindacalmente impegnati prevista dall'art. 18,
4° comma della L. 20 maggio 1970 n. 300; nonché il provvedimento previsto
dall'art. 24 L. 24 dicembre 1969 n. 990, oltre ad alcuni altri provvedimenti. In
questi ultimi provvedimenti sono peraltro evidenti anche taluni caratteri
cautelari. Caratteristiche anticipatorie possono ravvisarsi anche in tal uni
provvedimenti di giurisdizione volontaria, come ad es. quello di cui all'art. 336
c.c., modificato dall'art. 157, L. 19 maggio 1975 n. 151. Con più limitato
riferimento ai provvedimenti cautelari disciplinati dal codice di rito, e che ci
accingiamo ad esaminare, segnaleremo di volta in volta la eventuale presenza
in essi dei caratteri dell'anticipazione. 3
LE DISPOSIZIONI COMUNI AI PROCEDIMENTI CAUTELARI
La nuova disciplina dei procedimenti cautelari in generale. La domanda. La
competenza. Il procedimento per l'autorizzazione
La nuova legge ha inserito, nel capo dedicato ai procedimenti cautelari, una
sezione interamente nuova (la prima, col conseguente slittamento nella
numerazione di quelle successive) intitolata «Dei procedimenti cautelari in
generale» e contenente una disciplina unitaria per tutti i procedimenti cautelari,
disciplina da integrarsi con quella dei singoli procedimenti cautelari contenuta
nelle successive sezioni (dalla seconda alla quinta) del medesimo capo. I
quattordici articoli di questa sezione che, come detto, è interamente nuova
(ancorché in parte ricalcata su alcune norme già dettate per il sequestro), si
inseriscono nella numerazione del codice con la tecnica della reiterazione del
precedente art. 669; sono gli artt. da 669 bis a 669 quaterdecies. Ed è proprio in
quest'ultimo articolo che è contenuta la determinazione dell'ambito di
applicabilità di questa disciplina.
Questa disciplina si articola in tre fasi: a) la fase di autorizzazione del
provvedimento cautelare che si sviluppa anche nella disciplina del regime di
stabilità del provvedimento stesso; b) la fase della sua attuazione o esecuzione
e c) la fase di impugnazione con reclamo. Quest'ultima fase è stata introdotta
ex novo, mentre non esiste più la fase di convalida, prevista dalla previgente
disciplina per i sequestri.
La fase di autorizzazione ha caratteristiche strutturali simili a quelle dell'attività
di cognizione e si svolge, su istanza dell'interessato, in funzione della
pronuncia di un provvedimento. Tale provvedimento, che ha la forma talora del
decreto e talora dell'ordinanza, ha il contenuto di una pronuncia di
autorizzazione della misura cautelare. Con tale provvedimento, il giudice,
previo riscontro dell'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza
dell' azione cautelare, autorizza la misura, oppure nega tale autorizzazione. Nel
primo caso, il provvedimento non assume alcuna incontrovertibilità e può
4
essere revocato o dichiarato inefficace; mentre nel secondo caso, la
riproposizione dell'istanza non è priva di limiti. Il provvedimento autorizzativo
apre l'adito immediatamente alla seconda fase salve le eventuali successive
vicende che riguardano la sua stabilità.
La fase di esecuzione (detta ora di «attuazione») della misura cautelare ha
caratteristiche strutturali assimilabili a quelle dell'esecuzione forzata; come
abbiamo già notato, rispetto ad essa, il provvedimento autorizzativo sta in un
rapporto in certo senso assimilabile a quello che sussiste tra il titolo esecutivo e
l'esecuzione forzata. Ed è appena il caso di precisare che gli effetti di cautela
propri della misura cautelare conseguono all' esecuzione della misura stessa e
non alla sua autorizzazione.
La fase di impugnazione è, come si diceva, una novità, che venendo incontro
ad esigenze avvertite dalla giurisprudenza e dalla dottrina quasi unanime,
consente un controllo sul provvedimento autorizzativo la cui attuazione può
incidere durevolmente e talora irreparabilmente, sulla situazione tra le parti.
La disciplina della prima fase inizia con l'art. 669 bis che enuncia che «la
domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice
competente». Con ciò la legge si limita a generalizzare l'impiego della forma
del ricorso, che già caratterizzava la forma della domanda per i singoli
procedimenti cautelari. Il requisito del deposito in cancelleria sembra escludere
la possibilità della proposizione della domanda verbalmente all'udienza. il
ricorso - in mancanza di specificazione legislativa del suo contenuto e di una
disciplina di preclusioni al riguardo deve contenere essenzialmente i requisiti
generali di cui all'art. 125 c.p.c., oltre all'indicazione delle condizioni proprie
dell' azione cautelare (fumus boni juris e periculum in mora) ed oltre
all'indicazione del provvedimento cautelare richiesto, anche l'indicazione, nel
caso di domanda ante causam, degli elementi individuatori della proponenda
azione per il merito; ciò, tra l'altro, agli effetti del riscontro della
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Procedura penale - misure cautelari reali
-
Misure cautelari appunti
-
Misure cautelari
-
Appunti di Procedura civile: provvedimenti cautelari