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ROVVEDIMENTI AUTELARI
I procedimenti cautelari sono diretti ad assicurare il risultato dei procedimenti di cognizione o di
esecuzione, svolgendo una funzione strumentale. La tecnica della tutela cautelare consiste nel
conferire alla parte il potere di chiedere al giudice l’emanazione di un provvedimento al termine di
una valutazione sommaria quando ricorrono il fumus boni iuris, cioè la probabile esistenza del
diritto che costituirà oggetto del processo a cognizione piena; e il periculum in mora, cioè il
prababile verificarsi di un danno irreparabile che può derivare all’attore a causa della durata del
processo a cognizione piena. La sommarietà dell’accertamento è funzionale alla natura del
provvedimento conclusivo che è provvisorio (cioè destinato ad essere assorbito nella decisione
conclusiva del procedimento a cognizione piena) e strumentale (cioè volto ad evitare che la
durata del processo ordinario possa pregiudicare la soddisfazione del diritto controverso) e,
quindi, inidoneo al passaggio in giudicato.
La legge 353/90 ha introdotto una nuova Sezione I intitolata “dei procedimenti cautelari in
generale” abrogando le disposizioni procedurali delle singole misure cautelari. Nel procedimento
cautelare è possibile individuare 3 fasi ben distinte: 1)la fase di autorizzazione del provvedimento
cautelare che ha caratteristiche strutturali simili a quelle delle attività di cognizione e si svolge, su
domanda dell’interessato, in funzione della pronuncia di un provvedimento. In essa il giudice,
previo riscontro dell’esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell’azione
cautelare, autorizza o nega tale misura. 2)la fase di attuazione o di esecuzione del
provvedimento cautelare ha caratteristiche strutturali simili a quelle dell’esecuzione forzata. Essa
si svolge davanti allo stesso giudice che ha emanato l’atto, o davanti al giudice dell’esecuzione.
3)la fase di impugnazione del provvedimento cautelare che costituisce la novità più importante
della nuova disciplina e che si svolge davanti ad un giudice diverso da colui che ha emesso il
provvedimento.Riguardo alla competenza il legislatore stabilisce in via principale la devoluzione
unicamente al giudice che sarebbe competente a conoscere la causa di merito e l’attribuzione
del potere cautelare ad un giudice monocratico anche quando la competenza spetta al collegio. Il
sistema della competenza è così strutturato: -anteriormente alla causa: la domanda si propone al
Giudice competente a conoscere del merito. Se competente per la causa di merito è il giudice di
Pace, la domanda si propone al tribunale. –In corso di causa: la domanda dev’essere proposta al
giudice che sta trattando il merito della stessa. Se la causa pende davanti al giudice di pace, la
domanda si propone al tribunale. –In pendenza dei termini per proporre impugnazione: la
domanda dev’essere proposta al giudice che ha pronunciato la sentenza. –In caso di clausola
compromissoria, di compromesso o in pendenza del giudizio arbitrale: la competenza spetta al
giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito. Il legislatore ha esteso la
possibilità di richiedere la tutela cautelare anche in caso di arbitrato irrituale. Eccezioninelle
azioni di nunciazione è competente il giudice del luogo dove è avvenuto il fatto denunciato; nei
procedimenti di istruzione preventiva, in casi d’eccezionale urgenza, l’istanza può anche proporsi
al tribunale del luogo in cui la prova dev’essere assunta.
P : la domanda cautelare si propone con ricorso depositato nella cancelleria del
ROCEDIMENTO
giudice competente. La disciplina si articola su tre principi fondamentali: 1) il principio del
contraddittorio; 2) la pronuncia con decreto è considerata eccezionale e va adottata solo quando
la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento
cautelare; 3) l’atipicità dell’istruzione sommaria è finalizzata a consentire l’ammissione dei soli
mezzi indispensabili in relazione ai presupposti e ai fin del provvedimento richiesto. Dopo la
presentazione del ricorso, il giudice, dopo l’instaurazione del contraddittorio procede agli atti di
istruzione e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto della domanda. Solo quando la
convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento cautelare
emette un decreto motivato, senza la realizzazione del contraddittorio e previa assunzione di
sommarie informazioni. Nello stesso decreto, il giudice fissa l’udienza di comparizione personale
delle parti e il termine perentorio non superiore a otto giorni in cui esso dev’essere notificato, a
cura del ricorrente, all’altra parte. Nell’udienza di comparizione il giudice, con ordinanza,
conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. La domanda cautelare può
essere rigettata per incompetenza (non preclude la riproposizione della domanda ad altro
giudice) e per motivi di rito o di merito. La domanda rigettata nel merito può essere ripresentata
quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengono dedotte nuove ragioni di fatto o di
diritto. Con lo stesso provvedimento di rigetto, il giudice deve pronunciarsi in ordine alle spese di
lite. A seguito della modifica del 2005, che consente la sopravvivenza del provvedimento
cautelare a carattere anticipatorio anche senza la successiva introduzione del giudizio di merito,
secondo la dottrina maggioritaria il giudice dovrebbe liquidare le spese anche in caso di
accoglimento della domanda cautelare. I provvedimenti conservativi ante causam non devono
contenere la pronuncia sulle spese. Qualora la domanda sia accolta: l’ordinanza del giudice, se
la domanda è stata proposta ante causam e si tratta di provvedimenti conservativi, deve fissare
un termine perentrorio non superiore a 60 giorni per l’inizio del giudizio di merito. Per i
provvedimenti per cui la legge del 2005 rende facoltativo il giudizio di merito, esso può essere
instaurato fino a quando non sono decorsi i termini di prescrizione o di usucapione di natura
sostanziale in danno del destinatario del provvedimento. Il provvedimento cautelare diventa
inefficace quando non è stato istaurato il giudizio di merito entro il termine perentorio o il giudizio
stesso, dopo il suo inizio, si è estinto (tale regola vale solo per i provvedimenti non anticipatori);
quando non è versata la cauzione per l’eventuale risarcimento danni che il giudice può imporre
con il provvedimento dispositivo di misure cautelari; quando con sentenza, anche non passata in
giudicato, è dichiarata l’inesistenza del diritto a cautela del quale la misura cautelare era stata
concessa. Dove la causa di merito rientri nella giurisdizione di un giudice straniero o è devoluta
ad un arbitrato italiano o estero sono previsti altri 2 casi di inefficacia del provvedimento
cautelare: 1)la parte che aveva richiesto il provvedimento cautelare non presenti domanda di
esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale entro i termini previsti a pena di
decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali. 2)vengono pronunciati sentenza
straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale dichiaranti l’inesistenza del diritto a
cautela del quale il provvedimento ero stato concesso. L’inefficacia non si verifica
automaticamente, ma è necessario iniziare un autonomo procedimento per ristabilire lo status
quo ante.
R : 1)Riesame: da parte del giudice di merito che su istanza di parte può, con
IMEDI
ordinanza, modificare o revocare il provvedimento cautelare anche se emesso ante causam se si
verifichino mutamenti nelle circostanze. 2)Reclamo: proposto ad un giudice diverso da quello che
ha emesso il provvedimento che costituisce una vera e propria impugnazione dell’ordinanza con
cui viene concesso il provvedimento per errores in procedendo, in iudicando o per motivi
sopravvenuti, non anche per fatti preesistenti e conosciuti dalla parte, ma non allegati in prima
istanza per colpevole inerzia della medesima. La legge 80/2005 introduce una regolamentazione
dei rapporti tra i due rimedi: -Affinchè possa avanzarsi istanza di revoca o modifica si chiarisce
che oltre ai mutamenti delle circostanze, rileva anche l’allegazione di fatti anteriori ai
provvedimenti purchè siano stati acquisiti solo in data successiva. -Subordina espressamente la
richiesta di revoca o modifica al fatto che non è stato proposto reclamo che viene, così, ad
assumere una portata prevalente rispetto all’istanza di riesame. Competente per l’istanza di
riesame è il giudice che ha provveduto a suo tempo sulla domanda cautelare. Quanto al
reclamo, la giurisprudenza riteneva che doveva essere proposto entro 10 giorni dalla
notificazione di parte dell’ordinanza, ma la legge 80/2005 ha prorogato il termine portandolo a 15
giorni, decorrenti dalla pronuncia, se avvenuta in udienza, o dalla comunicazione o dalla
notificazione. Il relativo provvedimento si svolge in camera di consiglio. Il reclamo si propone: -al
collegio contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale del quale non può far parte il
giudice che ha emanato il provvedimento; -ad altra sezione della corte d’appello o, in mancanza,
alla corte d’appello più vicina contro i provvedimenti della corte d’appello. Il giudice del reclamo,
convocate le parti, pronuncia ordinanza non impugnabile con cui conferma, modifica o revoca il
provvedimento cautelare, non oltre 20 giorni dal deposito del ricorso. La legge 80/2005 ha
ribadito il principio generale del contraddittorio. Si è poi chiarita la possibilità di svolgere una
limitata attività istruttoria con la previsione dell’assunzione di informazione o della produzione di
nuovi documenti. È stato poi introdotto il divieto di rimessione della decisione al primo giudice. Il
presidente dell’organo collegiale investito del reclamo, quando il provvedimento arrechi grave
danno, può disporre la sospensione dell’esecuzione o subordinarla alla prestazione di una
congrua cauzione. Esecuzione dei provvedimenti cautelari: -quelli aventi ad oggetto somme di
denaro si attuano nelle forme del pignoramento; -quelli aventi ad oggetto obblighi di consegna,
rilascio, fare o non fare, si attuano sotto il controllo del giudice che li ha emanati. Prevale
attualmente la tesi secondo cui tale competenza è del Collegio, non solo nelle ipotesi di
concessione di tutela cautelare denegata in prima istanza, ma anche in quella di coferma del
medesimo. I S P C :
INGOLI ROVVEDIMENTI AUTELARI
1)S : mezzo di difesa preventiva del diritto che assolve alla funzione di garantire la
EQUESTRO
conservazione e l’indisponibilità di determinati beni per il peri