Mentre, per la seconda delle due suddette ipotesi (ossia la morosità), la legge
configura uno strumento che consente di conseguire rapidamente i risultati
propri di un'azione costitutiva di risoluzione del contratto per in adempimento,
nonché quelli di una conseguente, anche se contemporanea, azione di condanna
al rilascio ed al pagamento dei canoni. L'art. 658 c.p.c., infatti, disponendo che
«il locatore può intimare al conduttore lo sfratto con le modalità stabilite
nell'articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di
affitto alle scadenze», offre innanzi tutto la possibilità di fruire delle forme
accelerate del procedimento di convalida per ottenere il provvedimento di
rilascio, che naturalmente implica la pronuncia della risoluzione e che perciò
ha, al tempo stesso, natura costitutiva e di condanna. Inoltre offre anche la
possibilità di fruire contemporaneamente delle forme proprie del procedimento
ingiuntivo per ottenere «il pagamento dei canoni scaduti».
L'impiego delle forme del procedimento speciale per convalida implica,
innanzi tutto, l'osservanza di regole inderogabili circa la competenza. Sotto il
profilo della materia, la competenza spetta, inderogabilmente al tribunale. Sotto
il profilo del territorio, è inderogabilmente competente il giudice de1luogo in
cui si trova la cosa locata.
L'atto introduttivo è l'atto di citazione che tuttavia può avere un contenuto più
ampio di quello dei normale atto di citazione poiché può includere, nel suo
contesto, anche un atto di portata sostanziale ossia l'intimazione della licenza o
dello sfratto. La quale intimazione costituisce, anzi, l'elemento che concreta il
contenuto anche della domanda al giudice davanti al quale l'intimato viene
citato, ed al quale viene chiesta, per l'appunto, in contraddittorio con l'intimato,
la convalida dell'intimazione.
La notificazione di questo atto va effettuata con maggiori cautele; perciò, da un
lato, è esclusa la validità della notificazione al domicilio eletto e, dall'altro, si
dispone che quando la notificazione non avviene «in mani proprie», l'ufficiale
giudiziario deve avvertire l'intimato dell'effettuata notificazione, con lettera
raccomandata, allegandone la ricevuta all'originale dell'atto.
Nell'atto di citazione, il locatore deve dichiarare la propria residenza o eleggere
domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito; altrimenti, le notificazioni
delle opposizioni o di ogni eventuale altro atto possono avvenire nella
cancelleria.
In questo procedimento, la prima udienza assurge a particolare importanza,
poiché è appunto in relazione al comportamento delle parti in tale udienza che
il procedimento può sfociare in una immediata pronuncia sommaria, oppure
trasformarsi in un ordinario processo di cognizione.
Avuto riguardo alla suddetta possibilità di pronuncia sommaria, l'art. 660
dispone che, nell'atto di citazione, l'invito e l'avvertimento che, per il giudizio
ordinario sono configurati dall'arto 163,3° comma n. 7, siano formulati in
maniera diversa; dispone, cioè, che la citazione per la convalida contenga, nei
confronti del convenuto, «l'invito a comparire nell'udienza indicata» e
«l'avvertimento che, se non comparisce, o comparendo non si oppone, il
giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell'art. 663».
Il nuovo 4 comma dispone che «tra il giorno della notificazione
dell'intimazione e quello dell'udienza debbono intercorrere termini liberi non
minori di venti giorni», salva abbreviazione alla metà su istanza dell'intimante;
mentre il nuovo 5° comma dispone che «le parti si costituiscono depositando in
cancelleria l'intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di
risposta oppure presentando tali atti al giudice in udienza». Il che implica che
la costituzione dell'una e/o dell'altra parte è tempestiva, anche agli effetti delle
preclusioni conseguenti, anche se effettuata all'udienza.
Le diverse situazioni che possono verificarsi alla prima udienza: può accadere,
innanzi tutto, che alla prima udienza non compaia l'intimante: in tale ipotesi -
dispone l'art. 662 - l'intimazione perde efficacia,
Ma l'ipotesi più importante è quella della mancata comparizione dell'intimato,
alla quale la legge equipara, sotto ogni profilo, l'ipotesi in cui l'intimato, pur
essendo comparso davanti al giudice, non si opponga alla convalida. Per queste
ipotesi la legge (art, 663) dispone che il giudice, previo ordine di rinnovare la
citazione ogni qualvolta sussista il dubbio che l'intimato non comparso non ne
abbia avuto conoscenza o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza
maggiore, «convalida la licenza o lo sfratto e dispone, con ordinanza in calce
alla citazione: "apposizione su di essa della formula esecutiva». In pratica, ciò
significa che il giudice pronuncia, seduta stante, un provvedimento con la
forma dell’ordinanza ed il contenuto, assai semplice, della convalida
dell’intimazione con la conseguente apposizione, in calce ad essa, della
formula esecutiva. In tal modo l'ordinanza assume la portata d/una condanna
immediatamente esecutiva al rilascio, riferita, per ogni suo elemento e
modalità, all'intimazione; perciò il titolo esecutivo è costituito, in quanto
documento dall'intimazione, integrata dalla stesura, in calce, dell'ordinanza di
convalida, e dall'apposizione della formula esecutiva.
L'efficacia esecutiva viene in essere, tuttavia - nel caso che l'intimato non sia
comparso - soltanto dopo trenta giorni dalla data di apposizione della formula.
L'ordinanza di convalida costituisce un provvedimento di condanna - che, tra
l'altro, in quanto definisce un procedimento di cognizione, sia pure speciale:
deve pronunciare sulle spese - dotato di immediata efficacia esecutiva (salva la
protrazione di cui si è appena fatto cenno), e con l'ulteriore caratteristica che,
quando si tratta d'intimazione prima della scadenza, costituisce una condanna
in futuro.
Ma, oltre che di efficacia. esecutiva, l'ordinanza di convalida è dotata, come il
decreto ingiuntivo non opposto, di autentica efficacia di cosa giudicata.
Contro l'ordinanza in discorso, l'intimato può proporre opposizione (c.d.
opposizione tardiva da proporsi innanzi al tribunale che ha pronunciato
l'ordinanza e con le forme dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo) in
quanto provi di non aver avuto conoscenza dell'intimazione, per irregolarità
della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore e sempre in quanto non
siano decorsi dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione.
Questo significa che, .quando non sussistono le suddette circostanze
eccezionali non è possibile proporre l'opposizione. E poiché la legge non
contempla alcun altro mezzo d'impugnazione contro l'ordinanza in discorso,
salve solo le impugnazioni straordinarie rese ora ammissibili dalla Corte
costituzionale, ne deriva la sua definitività e idoneità al giudicato.
Secondo la Cassazione, la pronuncia al di fuori dei presupposti di legge, e
quindi con una forma diversa da quella con la quale il provvedimento avrebbe
dovuto essere pronunciato, dovrebbe fondare l'applicazione della regola c.d.
della prevalenza della sostanza (che qui sarebbe di sentenza) sulla forma, con la
conseguente impugnabilità del provvedimento con l'appello.
Ma le riserve che si debbono sollevare contro la suddetta regola, insieme con le
riserve che, d'altra parte, impediscono di accettare l'opinione di coloro che
considerano proponibile, contro l'ordinanza de qua, l'actio nullitatis,
eventualmente con le forme dell'opposizione all'esecuzione, ed insieme, infine,
col rilievo che siamo di fronte ad un provvedimento su un diritto configurato
dalla legge come idoneo al giudicato ancorché pronunciato con forme diverse
da quelle che passano attraverso i mezzi ordinari di impugnazione,
porterebbero a ritenere preferibile la soluzione (per la verità non molto
accreditata in dottrina e giurisprudenza) dell'impugnabilità col ricorso
straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
Nel caso dello sfratto per morosità, il locatore può chiedere anche la condanna,
con decreto ingiuntivo, al pagamento dei canoni scaduti c da scadere fino
all'esecuzione dello sfratto. In tal caso, il giudice pronuncia un decreto
ingiuntivo, che costituisce un provvedimento autonomo da stendersi in calce ad
un'altra copia dell'intimazione da conservarsi in cancelleria; il decreto è
immediatamente esecutivo, ma suscettibile di opposizione nel termine consueto
di quaranta giorni. D'altra parte la richiesta del decreto ingiuntivo per il
pagamento dei canoni costituisce, per l'intimante, una semplice facoltà e non un
onere (v, art. 669), Un vero e proprio onere per l'intimante è invece previsto
dall’art. 663, 3 comma, sempre con riguardo all'intimazione di sfratto per
morosità: si tratta dell'attestazione in giudizio che la morosità persiste. E poiché
la legge subordina a tale attestazione la pronuncia dell'ordinanza di convalida,
se ne desume che fino a quel momento l'intimato può utilmente sanare la
morosità.
L'altra ipotesi che può verificarsi alla prima udienza è quella che l'intimato
compaia all'udienza e si opponga alla convalida.
La legge prende in particolare considerazione l'ipotesi che l'opposizione non sia
fondata su prova scritta; e, per tale ipotesi, prevede la pronuncia di un
provvedimento che, pur non essendo definitivo come l'ordinanza di convalida,
ha tuttavia il carattere di un provvedimento a cognizione sommaria, più
precisamente sommaria perché incompleta, L'art. 665 dispone infatti che « se
l'intimato comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta, il
giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario,
pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio con riserva delle eccezioni del
convenuto». Questo significa che l'intimante dispone immediatamente di un
titolo esecutivo fondato su un provvedimento che, da un lato, non è
impugnabile, ma che, dall'altro, non è neppure definitivo.
Egli, infatti, in relazione all'incompletezza della cognizione su cui si fonda, non
chiude il procedimento; tale procedimento deve in realtà proseguire per
quell'esame delle eccezioni dell'intimato, che, com
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Procedimento per convalida di sfratto
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Procedura civile - procedimento di convalida di sfratto
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Procedura civile - il procedimento di convalida di sfratto
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Procedimento per convalida di licenza o sfratto