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NOZIONE, FUNZIONE E TECNICA DEL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO.
Procedimento per convalida di sfratto. Come quello d’ingiunzione, al quale opportunamente è avvicinato dal codice, è
una forma speciale di procedimento di cognizione, e più precisamente di condanna. Anch’esso è caratterizzato, dal
punto di vista funzionale, dall’esigenza di conseguire rapidamente il titolo esecutivo nonché, dal punto di vista strutturale,
dall’eventuale sommarietà della cognizione. E pertanto anch’esso appartiene, sotto il primo profilo, alla categoria degli
accertamenti con prevalente funzione esecutiva e, sotto il secondo profilo, agli accertamenti sommari. Solo che qui la
sommarietà, anziché essere determinata dalla superficialità della cognizione, è determinata o senz’altro e direttamente
dall’acquiescenza o dall’incompletezza della cognizione.
Articolo 663 codice di procedura civile. Se l’intimato non comparisce o comparendo non si oppone, il giudice convalida la
licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione l’apposizione su di essa della formula esecutiva; ma il
giudice deve ordinare che sia rinnovata la citazione, se risulta od appare probabile che l’intimato non abbia avuto
conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore. Nel caso che l’intimato
non sia comparo, la formula esecutiva ha effetto dopo 30 giorni dalla data dell’apposizione. Se lo sfratto è stato intimato
per mancato pagamento del canone, la convalida è subordinata all’attestazione in giudizio del locatore o del suo
procuratore che la morosità persiste. In tal caso il giudice può ordinare al locatore di prestare una cauzione. Il legislatore
dispone che se il conduttore non compare od anche se compare non si oppone, il giudice deve convalidare la licenza o
lo sfratto. Lo stesso esito si verifica anche quando il conduttore si sia costituito in cancelleria ma non sia comparso in
udienza, poiché il giudice non può rifiutare la convalida sulla base dei motivi di opposizione enunciati nella comparsa
dall’intimato stesso. La comparizione del conduttore rappresenta un onere in quanto la mancata comparizione o, in caso
di comparizione, la mancata opposizione, viene equiparata all’ammissione dei fatti indicati nell’intimazione di licenza o di
sfratto, sfavorevoli al conduttore stesso, che ha dunque l’onere di difendersi per evitare la pronuncia della convalida. La
convalida consiste nel provvedimento con cui il giudice conferma la licenza o lo sfratto intimato dal locatore sulla base
dell’accertamento dell’esistenza del contratto e dei presupposti che consentono il ricorso al procedimento speciale. Tale
provvedimento viene pronunciato automaticamente alla mancata comparizione od opposizione. L’ordinanza di convalida
viene redatta in calce all’originale dell’atto di intimazione, con l’ordine di apposizione della formula esecutiva. L’originale
della citazione con la convalida non viene depositata in cancelleria ma resta in possesso del locatore, diversamente da
quanto accade per il decreto ingiuntivo. Tale ordinanza di convalida, munita di formula esecutiva, assume anche
l’autorità di cosa giudicata. In caso di intimazione di sfratto per morosità, l’ordinanza di convalida può essere pronunciata
solo nel caso in cui il locatore attesti che la morosità persiste. Tale attestazione deve riguardare i soli canoni indicati
nell’intimazione di sfratto e non quelli successivi. Infatti, se il conduttore ha pagato i canoni indicati nell’intimazione, il
locatore al fine di ottenere la convalida non può invocare il mancato pagamento dei canoni successivi all’intimazione.
Infine, nel caso in cui manchi la dichiarazione che attesti la morosità ed il giudice pronunci ugualmente la convalida,
l’ordinanza stessa è appellabile.
Articolo 665 codice di procedura civile. Se l’intimato comparisce ed oppone eccezioni non fondate su prova scritta, il
giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile di
rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto. L’ordinanza è immediatamente esecutiva, ma può essere subordinata
alla prestazione di una cauzione per i danni e le spese. La norma disciplina l’opposizione che introduce il giudizio
ordinario e che ha ad oggetto la finita locazione o la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore. Inoltre
prevede anche l’ipotesi intermedia della pronuncia di un’ordinanza di rilascio provvisoria, sussistendone i presupposti.
L’opposizione di cui alla norma in esame è tempestiva, a differenza di quella prevista nell’articolo 668, e consiste nella
contestazione del provvedimento richiesto dal locatore intimante. Si sostanzia dunque in una richiesta di rigetto della
convalida di sfratto o di licenza, contenuta nella comparsa di risposta con la quale l’intimato si costituisce in cancelleria
oppure direttamente in udienza. Nell’atto difensivo che assume la forma della comparsa di risposta, il conduttore intimato
può proporre ogni tipo di eccezione ed anche un’eventuale domanda riconvenzionale. Al fine di impedire che il giudice
convalidi la licenza o lo sfratto, la difesa del conduttore intimato deve necessariamente essere fatta per iscritto in quanto
la prova scritta è l’unica ad essere idonea a dare certezza sui fatti che descrive. Nel caso in cui l’opposizione si fonda su
prova scritta, la convalida non può essere pronunciata ed il risultato sarà quello di dare avvio ad un giudizio ordinario di
cognizione nelle forme del rito locatizio, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell’articolo 426 codice di
procedura civile. Se però l’opposizione non si fonda su prova scritta e non ci sono ragioni ostative, previa richiesta del
locatore intimante, il giudice pronuncia un’ordinanza provvisoria di rilascio, immediatamente esecutiva, con riserva di
esaminare le eccezioni del convenuto. Si tratta di un provvedimento che non è impugnabile né modificabile o revocabile,
poiché può essere superata solamente da una sentenza a favore dell’intimato conclusiva del giudizio di merito. In
dottrina si parla in questo caso di condanna con riserva, in ragione della sua attitudine ad essere confermata o revocata.
Il legislatore tutela da un lato la posizione del locatore prevedendo l’immediata esecutività dell’ordinanza di rilascio e,
dall’altro, garantisce la posizione del conduttore subordinando la pronuncia dell’ordinanza provvisoria al pagamento di
una cauzione, in ragione della possibilità che l’esito del processo ordinario di cognizione sia favorevole all’intimato.
Funzione. Sta nell’esigenza di ovviare alle lungaggini del processo ordinario di cognizione, per conseguire rapidamente il
titolo esecutivo attraverso un determinato accorgimento che faccia salvi i diritti del contraddittorio. Questo accorgimento
è tuttavia, qui, notevolmente diverso, in relazione anche al diverso diritto che si fa valere: il rilascio di un immobile a
favore del locatore o del concedente in conseguenza della fine o della risoluzione del contratto di locazione, di
mezzadria, di affitto o di colonia.
Paragone col procedimento ingiuntivo. Da un lato, nel procedimento per convalida di sfratto non è richiesto alcun tipo
particolare di prova; mentre, dall’altro lato, ossia per quanto concerne la tecnica del procedimento, la distinzione in due
fasi non è qui così netta ed evidente come nel procedimento ingiuntivo. Più precisamente: mentre nel procedimento
ingiuntivo c’è una prima fase del tutto senza contraddittorio, ossia che si chiude con un provvedimento pronu nciato
inaudita altera parte; alla quale fase può seguire, ed anche non seguire, una seconda fase a contraddittorio pieno e da
instaurarsi con atto autonomo; qui manca totalmente la fase senza contraddittorio, poiché qui l’atto introduttivo è uno
solo e già idoneo ad instaurare il contraddittorio, trattandosi di un atto di citazione. La sommarietà della cognizione può
verificarsi in occasione della prima udienza, come conseguenza del comportamento del convenuto; più precisamente,
come conseguenza dell’eventuale acquiescenza di quest’ultimo. La legge stabilisce infatti che qualora, alla prima
udienza, l’intimato non si opponga od anche semplicemente non compaia, il giudice può pronunciare un provvedimento,
che è definitivo. Se invece l’intimato propone, all’udienza, la sua opposizione, ciò basta per trasformare il procedimento
speciale in procedimento ordinario che si svolge col rito locatizio. Né manca una situazione intermedia, determinata
dall’eventualità che l’intimato si opponga senza essere in grado di provare per iscritto le sue eccezioni: ciò che consente
al giudice la pronuncia di un provvedimento di cognizione sommaria, ma non definitivo.
Impiego delle forme del procedimento speciale in esame. È soltanto facoltativo, ossia alternativo rispetto al processo
ordinario, nelle forme del rito locatizio.
IL DIRITTO SOSTANZIALE CHE SI FA VALERE COL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA E PARTICOLARITA’
RISPETTO ALL’INTERESSE AD AGIRE.
Col procedimento in discorso. Si può far valere soltanto il diritto al rilascio di un immobile a favore del locatore o del
concedente in forza di un contratto di locazione, di affitto, di mezzadria o di colonia, oppure in forza di un contratto di
locazione d’opera, avente come corrispettivo il godimento di un immobile.
Articolo 657 codice di procedura civile. Il locatore od il concedente può intimare al conduttore, all’affittuario coltivatore
diretto, al mezzadro od al colono licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale
citazione per la convalida, rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali. Può altresì intimare lo
sfratto, con la contestuale citazione per la convalida dopo la scadenza del contratto, se, in virtù del contratto stesso e per
effetto di atti od intimazioni precedenti è esclusa la tacita riconduzione. Il comma 1 della norma in analisi tratta l’ipotesi
dell’intimazione di licenza per finita locazione, ossia del procedimento con il quale il locatore od il concedente intima il
rilascio dell’immobile manifestando, prima della scadenza del contratto, la volontà di non rinnovarlo e di riottenere, così,
la disponibilità del bene alla scadenza del rapporto contrattuale. Il locatore od il concedente utilizzano tale procedimento
giudiziale al fine di ottenere la pronuncia di una sentenza utilizzabile in futuro, qualora alla scadenza del contratto il
conduttore non rilasci spontaneamente l’immobile. Si tratta, cioè, di un proc