RICORSO IN ANNULLAMENTO
Il controllo di legittimità degli atti delle istituzioni dell’Unione, al fine di
ottenerne l’annullamento, è di competenza esclusiva della CGUE.
Quali sono gli atti impugnabili?
Atti legislativi vincolanti, adottati congiuntamente da Consiglio e
Parlamento europeo
Atti del consiglio, della commissione e della BCE che non siano
raccomandazioni o pareri
Atti del parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei
confronti di terzi
Atti adottati dal consiglio europeo, sempre che siano destinati a produrre
effetti giuridici nei confronti di terzi
Atti della Corte dei conti produttivi di effetti giuridici (eccezione)
Atti degli organi e organismi dell’unione quando destinati a produrre
effetti giuridici verso terzi
In generale atti di diritto derivato e atti che producono effetti giuridici nei
confronti del destinatario
Atti tipici e più in generale atti definitivi, che producono effetti che
incidono sugli interessi dei ricorrenti
Atti in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria
Quali atti non sono impugnabili?
Atti che riguardano organizzazione interna dei suoi lavori
Atti della Corte dei conti
Atti degli stati membri adottati in esecuzione di atti dell’unione
(eccezione nel sistema europeo delle banche centrali per cui la CGUE può
esercitare controlli di legittimità sui provvedimenti adottati dagli stati
membri nei confronti dei governatori delle banche centrali
Atti adottati dai rappresentanti dei governi degli stati membri riuniti in
sede di consiglio
Norme dei trattati istitutivi e dei successivi trattati che li modificano
Atti produttivi di effetti solo nella sfera interna dell’istituzione (linee
direttrici e atti meramente interpretativi)
Atti che costituiscono fasi intermedie di un procedimento o meramente
preparatori di un atto definitivo, a meno che non siano atti di per sé
produttivi di effetti giuridici nei confronti di terzi
Atti concernenti materie di politica estera e sicurezza comune
Chi sono i legittimati a proporre il ricorso in annullamento?
Esistono 3 tipi di ricorrenti:
Privilegiati (stati membri, consiglio, commissione e parlamento europeo)
Possono impugnare qualsiasi atto senza dover dimostrare che questo
incida sulla propria posizione giuridica. Nel regime precedente il trattato
di Nizza il parlamento europeo era considerato un ricorrente semi-
privilegiato
Semi-privilegiati (BCE e Corte dei conti, Comitato delle regioni)
Possono
agire per l’annullamento degli atti solo per la salvaguardia delle proprie
prerogative. In seguito al trattato di Lisbona è stata estesa questa facoltà
anche al comitato delle regioni
Non privilegiati (persone fisiche e giuridiche) esercitare
Possono
l’azione di annullamento a condizioni più restrittive rispetto le prime due
categorie, dovendo dimostrare un interesse ad agire personale, effettivo
e attuale derivante da un pregiudizio arrecato alla propria sfera giuridica.
Innanzi tutto, ai fini dell’esercizio dell’azione di annullamento, i singoli
devono essere destinatari di quelle decisioni, e devono riguardarle
individualmente e specialmente (anche verso atti regolamentari che le
riguardano direttamente e non richiedono misure di esecuzione). In
questo senso deve sussistere un legame diretto e personale tra l’atto in
questione e il ricorrente. Se uno dei due requisiti manca il ricorso diventa
irricevibile. La CGUE ha chiarito che il ricorrente è direttamente
riguardato se l’atto dell’unione produce direttamente effetti sulla
situazione giuridica del singolo imponendogli un obbligo o privandolo di
un diritto e non vi sia potere discrezionale circa la sua attuazione. In tale
senso anche una direttiva può far parte di questo novero perché non si
può escludere in alcuni casi che possa produrre effetti verso i ricorrenti
anche prima del suo recepimento. Invece l’individuo è individualmente
riguardato dall’atto quando la decisione li tocchi in ragione di certe
qualità personali o di particolari circostanze di fatto atte a distinguerli da
ogni altra persona (caso Plaumann)
È possibile operare un ricorso contro decisioni indirizzate ad altre persone?
Sì, solo in un caso, in ambito di politica della concorrenza. Nel caso air France il
tribunale ha ammesso il ricorso conto decisioni della commissione relative ad
operazioni di concentrazione coinvolgenti una società concorrente, la british
Airways, riconoscendo che la società concorrente era direttamente ed
individualmente interessata da tali decisioni in ragione della sua posizione
commerciale sul mercato.
È possibile operare ricorsi contro decisioni indirizzate a uno stato?
Sì, solo in un caso, in ambito di aiuti di stato. La decisione con cui la
commissione dichiara un aiuto compatibile potrà essere impugnata dai privati
concorrenti pregiudicati nei loro interessi dalla concessione dell’aiuto, in
particolare quando il controinteressato si trovi in una posizione concorrenziale
rispetto alle imprese che beneficiano dell’aiuto.
Quali sono i termini entro cui è ricevibile il ricorso?
Il ricorso in annullamento deve essere proposto entro il termine di due mesi
dalla notifica, pubblicazione o dal giorno in cui il ricorrente ha avuto
conoscenza diretta dell’atto pena l’irricevibilità dello stesso. Esistono atti che
prevedono la pubblicazione in GUUE, il cui termine comincerà a decorrere solo
dopo il quattordicesimo giorno dalla pubblicazione, e altri che invece vengono
pubblicati su appositi siti internet, il termine decorre dal momento di
pubblicazione. Infatti, Regolamento: entra in vigore con la pubblicazione in
Gazzetta ufficiale.
Direttiva: con la notificazione allo stato.
Decisioni: portate a conoscenza del singolo/comunicazione all’interessato.
Questi atti entrano in vigore in modo diverso e in base a ciò, comincerà a
spiegare i suoi effetti da momenti diversi. Nel caso in cui entro due mesi l’atto
non sia stato impugnato allora questo diventa definitivo. Nonostante ciò, con
altri mezzi può essere messo in discussione.
Il termine di ricorso, secondo la giurisprudenza della CGUE, è di ordine pubblico
perché bisogna garantire la chiarezza e certezza delle situazioni giuridiche ed
evitare qualsiasi discriminazione. Spetta al giudice dell’unione verificare
d’ufficio se esso sia stato rispettato. L’unico caso in cui il mancato rispetto è
scusabile è caso fortuito o forza maggiore.
Quali sono i motivi di impugnazione degli atti?
1) L’INCOMPETENZA è un vizio dell’atto che sussiste qualora l’Ue emani un
atto o eserciti potestà normativa rispetto a una materia che non è di sua
competenza (che sia questa assoluta o relativa). D’altronde, gli Stati
hanno ceduto una fetta di sovranità, per cui l’Ue non ha potere normativo
oltre le attribuzioni a lei riconosciute. Accanto all’incompetenza assoluta
abbiamo quella relativa, che sussiste quando la competenza è esercitata
da un’istituzione dell’Ue diversa da quella avente attribuita la
competenza.
2) SVIAMENTO DI POTERE (da non confondere con l’eccesso di potere) è
un vizio dell’atto che rileva nel momento in cui lo stesso venga emanato
per perseguire un fine diverso rispetto a quello preordinato e si tratta
spesso di un fine illecito. Ad esempio, se l’Ue emana un bando di
concorso per assumere una dattilografa, se tale bando invece è
congegnato in termini tali di assumere una signora specifica, allora l’atto
è inficiato da sviamento di potere (si parlerà in questo caso di un bando
ad personam, illecito proprio perché i bandi sono pubblici e quindi
impugnabile per sviamento di potere).
3) VIOLAZIONE DELLE FORME SOSTANZIALI: Si ha quando l’atto è
viziato per aver violato una norma di carattere procedurale, e quindi
attiene strettamente alla forma dell’atto, ma incide allo stesso tempo
anche sulla sua sostanza. Per esempio: tutti gli atti normativi dell’Ue
devono contenere la motivazione. Il procedimento normativo dell’Ue
prevede il parere del parlamento. L’atto è emanato dal consiglio previo
parare obbligatorio ma non vincolante del parlamento. In un famoso
caso, il consiglio doveva emanare un atto ma non arrivò mai il parere del
parlamento, portando dunque il consiglio a emanare senza parere del
parlamento. Quest’ultimo decide di impugnare l’atto per violazione delle
forme sostanziali perché il consiglio non aveva aspettato il ricevimento
del suo parere. La corte di giustizia, in questo caso, accusò il parlamento
di comportamento inerte, in quanto non ha adempiuto il suo dovere. Non
avendolo fatto, l’atto è stato legittimamente emanato dal consiglio. Il
parere era un requisito di forma che avrebbe inciso sull’atto. Sempre
nell’ambito di questo caso, la corte creò il principio di leale collaborazione
tra le istituzioni.
4) VIOLAZIONE DEL TRATTATO O DI QUALSIASI REGOLA DI DIRITTO
RELATIVA ALLA SUA APPLICAZIONE: Tutti gli atti che violano una
norma dei trattati sono viziati e possono essere impugnati. Un atto di
secondo grado può essere impugnato quando viene violata una norma di
diritto primario (una direttiva che violi il principio di libera circolazione
come sancito dai trattati può essere impugnato).
Quali sono gli effetti della sentenza?
In caso di accoglimento del ricorso, la corte dichiara l’atto impugnato nullo e
non avvenuto. Si può parlare anche di annullamento parziale nel caso in cui il
vizio attenga solo ad alcune disposizioni dell’atto separabili. La sentenza di
annullamento ha efficacia erga omnes e opera ex tunc. Inoltre, sarà irricevibile
un nuovo ricorso avente ad oggetto l’atto dichiarato illegittimo, viceversa se
non dovesse avvenire il ricorso potrà essere presentato qualora si fondi su
nuovi motivi.
L’istituzione, l’organo o organismo dell’unione che ha emanato l’atto annullato
dovrà trarre le conseguenze e adottare i provvedimenti che l’esecuzione della
sentenza comporta entro un termine ragionevole. Sarà dunque tenuto a
eliminare, modificare la disposizione o porre rimedio ai motivi di illegittimità nel
nuovo provvedimento emanato in sostituzione di quello annullato.
Il fatto che l’istituzione abbia adempiuto all’obbligo di esecuzione della
sentenza non pregiudica la possibilità di esercitare l’azione di risarcimento.
Nel caso di annullamento di una decisione indirizzata a più imprese, che di
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