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DELLA COSTITUZIONE DELLE PARTI E DELLA REGOLARITÀ DEGLI AVVISI SE NE DEVE DARE ATTO NEL VERBALE
➢ SVOLTO IL PREDETTO ACCERTAMENTO, IL PRESIDENTE O UN CONSIGLIERE DA LUI DELEGATO FA LA RELAZIONE
DELLA CAUSA
➢ SI PASSA, QUINDI, ALLA DISCUSSIONE, CHE SI SVOLGE NELL'ORDINE CONOSCIUTO: INIZIA IL PUBBLICO
MINISTERO CON LA SUA REQUISITORIA E SUCCESSIVAMENTE I DIFENSORI DELLA PARTE CIVILE, DEL
RESPONSABILE CIVILE, DELLA PERSONA CIVILMENTE OBBLIGATA PER LA PENA PECUNIARIA E DELL'IMPUTATO
ESPONGONO LE LORO DIFESE
SENTENZA: PER LA DELIBERAZIONE DELLA SENTENZA SI PROVVEDE NON GIÀ SUBITO DOPO LA CHIUSURA DEL
- DIBATTIMENTO, MA SUBITO DOPO TERMINATA LA PUBBLICA UDIENZA E, CIOÈ, DOPO AVERE ESAURITO LA
DISCUSSIONE DI TUTTI I RICORSI ISCRITTI SUL RUOLO DELL'UDIENZA
➢ NON È, PERÒ, DA ESCLUDERE UN DIFFERIMENTO ULTERIORE DI QUESTA ATTIVITÀ. Ciò si verificherà tutte le
volte in cui, per la molteplicità o per l'importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga
indispensabile rinviare la deliberazione ad altra udienza prossima
➢ L'EPILOGO DI QUESTA FASE -IN CUI SI OSSERVANO, IN QUANTO APPLICABILI, LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT.
527 E 546- È RAPPRESENTATO DA UNA SENTENZA, ALLA CUI PUBBLICAZIONE SI PROVVEDE
IMMEDIATAMENTE DOPO LA DELIBERAZIONE, ATTRAVERSO LA LETTURA IN UDIENZA DEL DISPOSITIVO
SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE
O A REDIGERE LA MOTIVAZIONE SARÀ IL PRESIDENTE O UN CONSIGLIERE DA LUI DESIGNATO, OSSERVANDO
LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO, IN QUANTO APPLICABILI
O IL DEPOSITO IN CANCELLERIA DELLA SENTENZA (SOTTOSCRITTA DAL PRESIDENTE E DALL'ESTENSORE) DEVE
ESSERE EFFETTUATO NON OLTRE IL TRENTESIMO GIORNO DALLA DELIBERAZIONE
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MODIFICHE DELLA RIFORMA CARTABIA EX D.LGD. 150/2022
• PROCEDIMENTO
Il procedimento, che sfocerà poi nella decisione, prende le mosse dall'arrivo in Cassazione dell'atto di impugnazione, del
provvedimento impugnato e degli atti compiuti (art. 590).
Preliminarmente il presidente della Corte assegna la trattazione del gravame ad una sezione singola, composta da 5
magistrati, individuata secondo criteri obiettivi e predeterminati, ovvero alle Sezioni Unite (composta da 9 magistrati), che
vengono investite del gravame solo se le questioni proposte sono di speciale rilevanza (al fine di un migliore
approfondimento della tematica giuridica), ovvero se tra le sezioni singole vi è contrasto di giurisprudenza (al fine di
assicurare l'uniformità di interpretazione della legge) (art. 610, comma 2).
- L'art. 611, che è la norma di riferimento per il procedimento in Cassazione, è stato profondamente modificato dal
D.Lgs. 150/2022: come per l'appello, il legislatore ha optato per una marcata semplificazione del rito, delineando
quale regola la celebrazione del processo in camera di consiglio non partecipata (cd. cartolarizzazione del rito).
➢ Di conseguenza, è ora previsto che sui ricorsi la Corte provvede in camera di consiglio e che, se non è diversamente
stabilito, giudica sui motivi, sulle richieste del Procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del
Procuratore generale e dei difensori (art. 611, comma 1).
Il comma 1bis consente comunque un recupero dell'oralità, prevedendo che il Procuratore generale e i difensori possono
chiedere:
- la trattazione in pubblica udienza nei procedimenti per la decisione sui ricorsi contro le sentenze pronunciate nel
dibattimento o ai sensi dell'art. 442 (giudizio abbreviato);
- la trattazione in camera di consiglio con la loro partecipazione per la decisione sui ricorsi per i quali la legge prevede
la trattazione con l'osservanza delle forme previste dall'art. 127, ovvero sui ricorsi avverso sentenze pronunciate
all'esito di udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, a norma dell'art. 598bis, salvo che
l'appello abbia avuto esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di
comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della
sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.
Il comma 1ter stabilisce che la richiesta di accesso all'oralità del rito è irrevocabile e va presentata, a pena di decadenza,
entro 10 giorni dalla ricezione dell'avviso di udienza.
Quando ritiene ammissibile la richiesta, la Corte dispone che l'udienza si svolga in forma partecipata e la cancelleria
indica alle parti se il ricorso sarà trattato in udienza pubblica o in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 127.
Il comma 1quater consente alla Corte di disporre d'ufficio la trattazione del ricorso in forma partecipata in caso di
questioni particolarmente rilevanti.
Inoltre, se la Corte ritiene di dare al fatto una qualificazione giuridica diversa, deve disporre con ordinanza il rinvio per la
trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, indicando la ragione
del rinvio e comunicando alle parti con avviso la fissazione della nuova udienza (art. 611, comma 1sexies).
Se innanzi alla Corte pendono altri giudizi correlati a quello in questione, può esserne disposta la riunione. Per converso,
nell'ambito del procedimento in esame, può disporsi la separazione per taluni imputati o imputazioni, se ciò giova alla
speditezza della decisione (art. 610, comma 3).
Esigenze di snellimento delle forme processuali e di celerità consentono poi, in via interinale e con ordinanza, la
sospensione dell'esecuzione della condanna civile (art. 612), che altrimenti sarebbe immediatamente esecutiva (art. 605,
comma 2), subordinata alla condizione sostanziale del grave ed irreparabile danno scaturente dall'esecuzione e al fatto
rituale dello svolgimento di apposita udienza in camera di consiglio non partecipata.
L'istanza di sospensione può essere avanzata anche in relazione alla provvisionale concessa come anticipazione del
risarcimento ancora da liquidare (Cass. Sez. Un. 53153/2016).
Per quanto attiene agli adempimenti procedurali del giudizio di Cassazione, la relativa disciplina prevede:
- l'avviso ai difensori non solo della data dell'udienza, ma anche del tipo di rito (udienza dibattimentale o in camera di
consiglio) (art. 610, comma 5);
- il diritto di presentare, per l'una e l'altra forma di rito, motivi nuovi o aggiunti, con le forme previste dall'art. 582 (art.
585, comma 4); il diritto di presentare memorie scritte (art. 121);
- per l'imputato, il diritto alla difesa di ufficio e ad ottenere avviso in proprio dell'udienza, in aggiunta all'avviso al
difensore, allo scopo di conseguire una conoscenza effettiva della vicenda procedurale.
Per le udienze cd. «cameralizzate», le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante
collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia (DGSIA).
Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.
Dopo la deliberazione, il presidente del collegio (o il componente del collegio da lui delegato) sottoscrive il dispositivo
della sentenza o l'ordinanza, e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento, il prima possibile, nel
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• SENTENZA
Al termine dell'udienza (camerale o pubblica), la Corte di Cassazione, riunita nel segreto della camera di consiglio, adotta
la sua decisione. Quest'ultima assume forma di sentenza, trattandosi di provvedimento che definisce un grado di giudizio.
Se, nell'accingersi ad adottare la decisione, una sezione della Corte rileva che sulla questione di diritto sottoposta al suo
esame vi è un contrasto giurisprudenziale può rimettere con ordinanza la decisione della causa alle SS.UU. (art. 618,1).
Inoltre, anche se non sussiste contrasto, ma la sezione semplice ritiene comunque di non condividere un principio di
diritto già enunciato dalle Sezioni Unite, essa deve obbligatoriamente rimettere la questione alle SS.UU. (art. 618,1bis).
L'obbligatorietà della rimessione in tale ultimo caso mira a garantire la funzione primaria della Corte di legittimità, e cioè la
nomofilachia, che sarebbe vulnerata dalla deliberazione di pronunce delle sezioni semplici contrastanti rispetto a quelle
delle Sezioni Unite.
Nell'evenienza usuale - cioè in assenza di rimessione alle Sezioni Unite - la deliberazione è adottata al termine
dell'udienza e viene resa pubblica mediante lettura immediata del dispositivo.
La redazione della motivazione, posta a sostegno della deliberazione, segue entro breve termine (30 giorni), ad opera del
magistrato designato (in genere, l'estensore della motivazione è lo stesso relatore).
A seconda del suo contenuto la sentenza può essere di: 1. inammissibilità; 2. rigetto; 3. rettificazione di errori; 4.
annullamento con o senza rinvio.
In caso di annullamento parziale, in considerazione della rilevanza dell'autorità della cosa giudicata, è previsto che la
Corte di Cassazione esplicitamente dichiari quali parti della decisione impugnata siano diventate irrevocabili, in quanto
non investite dall'annullamento parziale (artt. 624 e 627).
In caso di annullamento (parziale o totale), l'art. 624bis prevede poi da parte della Corte di Cassazione la dichiarazione di
cessazione dell'efficacia della misura cautelare eventualmente disposta.
1. SENTENZA DI INAMMISSIBILITÀ
o L’inammissibilità è una sanzione processuale conseguente al mancato rispetto di norme di rito ovvero
all’inesistenza dei presupposti per impugnare
➢ Cause che possono portare a questa decisione:
è presente una delle situazioni elencate dall'art. 591 (inammissibilità dell’impugnazione)
- o una delle situazioni previste in modo specifico per il ricorso dall'art. 606,3 (e cioè, che il ricorso sia stato
- proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati, ovvero per violazioni
di legge non dedotte con i motivi d'appello, a meno che non si tratti di ricorso per saltum, di questioni che
non era possibile proporre nel giudizio di secondo grado o ancora, di questioni rilevabili in ogni stato e grado
del processo);
non è stato possibile o non si è ritenuto opportuno provvedere alla relativa declaratoria durante la fase degli
- atti preliminari.
- + Casi più frequenti di inammissibilità del ricorso per Cassazione: 1 decadenza del termine per
(es. ricorso presentato personalmente dall’imputato
impugnare; 2 difetto di legittimazione per impugnare
o da avvocato non legittimato al patrocinio in cassazione perché non iscri