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COMPETENZA
L'OIC 11 afferma che i singoli principi contabili definiscono il momento in cui la rilevazione
nel Conto Economico dei fatti aziendali è conforme al principio della competenza, come nel
caso dell'OIC 15 (I crediti), secondo il quale «i crediti originati da ricavi per operazioni di
vendita di beni sono rilevati quando congiuntamente il processo produttivo dei beni è stato
completato e si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà
assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici».
L'OIC 11 menziona poi rapidamente che il postulato della competenza richiede che i costi
devono essere correlati ai ricavi dell'esercizio, nel senso che l'imputazione dei costi e dei
ricavi non può avvenire considerando disgiuntamente i due gruppi di componenti reddituali
ma, al contrario, deve valere il principio della «correlazione», intendendo cioè, che
l'imputazione deve avvenire congiuntamente per quei ricavi e per quei costi legati tra loro da
nessi funzionali, in termini di contributo ai processi operativi.
In sostanza i ricavi sono di competenza quando sono realizzati, cioè quando il processo
produttivo dei beni è stato completato e lo scambio con terze economie è avvenuto, con
passaggio sostanziale (e non solo formale) del titolo di proprietà. Tale momento è
convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o dal momento in cui i servizi sono resi e
fatturabili. Solo in tale momento infatti vi è un riconoscimento «ester-
no» di un certo valore, sino a quel punto solo ipotizzato internamente, al quale si
contrappone la prestazione aziendale di cessione di un prodotto ultimato 14
I costi, si è detto, devono essere correlativi ai ricavi. Stabiliti i ricavi di competenza, si tratta
perciò di imputare quei costi che ad essi saranno associati da legame funzionale.
- Per i beni e i servizi a fecondità ripetuta (impianti, ecc.), per ripartizione in quote del
costo complessivo su base razionale e sistematica in mancanza di una più diretta
correlazione.
Tuttavia vi possono essere casi nei quali i costi, sebbene non correlati ai ricavi dell'esercizio,
sono di competenza dell'esercizio medesimo in quanto non contribuiranno all ottenimento di
futuri ricavi e quindi non possono essere rinviati ai periodi successivi (ad esempio il costo
per ricerche rivelatesi infruttuose o per impianti non ammortizzati distrutti da un incendio).
COMPARABILITA’
L'OIC 11 precisa che questo postulato nella redazione del bilancio si traduce.
Per quanto riguarda la comparabilità formale, la costanza della struttura dei prospetti
contabili componenti il bilancio è sancita già dal legislatore all'art. 2423 ter 16 c.c., che rende
inderogabile la forma presentata negli artt. 2424 e 2425, rispettivamente per lo Stato
Patrimoniale e per il Conto Economico. Il legislatore impone poi l'obbligo di mostrare per
ogni voce il corrispondente l'importo dell'esercizio precedente.
Sulla comparabilità sostanziale (intesa come costanza dei criteri di valutazio-ne) valgono le
considerazioni esposte discutendo dell'art. 2423 bis. All'argomento è dedicato anche il
postulato della continuità.
RILEVANZA
Un'informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione
potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli investitori in base al bilancio.
La rilevanza è intesa in senso quantitativo e qualitativo. Nel primo senso, si considera la
dimensione degli effetti economico-finanziari delle operazioni o eventi rispetto alle
grandezze di bilancio. In senso qualitativo, un evento/operazione è rilevante se, pur di
dimensione ridotta rispetto al bilancio, costituisce per gli investitori un elemento importante
nel loro processo decisionale.
UNA SINTESI DEI POSTULATI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO
UTILITA’
Il postulato dell'utilità del bilancio di esercizio per i destinatari è il primo postulato presentato
dal documento n. 11,
Essa costituisce il metro di giudizio per valutare la congruità di tutti gli altri postulati. L'utilità
caratterizza un bilancio se esso contiene informazioni significative e rilevanti, in grado cioè di
alimentare i processi decisionali dei lettori.
degli altri postulati che sono raggruppabili in tre principi basilari.
Uno riguarda il postulato della chiarezza (comprensibilità) e le sue specificazioni, sopra
commentate ed alle quali rinviamo. Le informazioni del bilancio sono utili quando sono
chiare, complete, ben commentate, e quando mirano alla sostanza e non
alla forma.
Un secondo basilare principio è la «attendibilità», espressione che ci sembra meglio colga la
matrice comune di regole quali la competenza, la neutralità, la prudenza e le altre descritte
nella figura.
Il terzo principio basilare è quello della comparabilità.
I CRITERI BASILARI DI VALUTAZIONE, COSTO E FAIR VALUE, E LE FINALITA’ DEL
BILANCIO
Tradizionalmente nel nostro paese il postulato del costo ha rappresentato un cardine nelle
valutazioni di bilancio, tanto che fino alla modifica del 2018 costituiva un postulato nell'OIC
La scelta del costo come criterio base nelle valutazioni civilistiche (Ferrero, 1984; Palma,
1999) presentava infatti diversi vantaggi:
- il costo esprime, perlomeno nel momento iniziale dell'acquisizione di un fattore, il
valore (minimo) funzionale che l'azienda attribuisce al fattore medesimo;
- usare il costo nelle valutazioni limita la discrezionalità dei redattori del bilancio;
- le valutazioni al costo sono di facile applicazione e, perlomeno in linea generale,
agevolmente verificabili".
Negli anni recenti tuttavia l’influenza dei principi contabili internazionali ha sospinto molto il
criterio del fair value.
Il fair value, costituendo un'espressione del valore corrente dell'investimento «azienda», è
sicuramente un criterio più utile del metodo del costo.
In sintesi, se proviamo a comparare i due criteri base di valutazione, costo e fair value, i due
vantaggi che solitamente sono attribuiti al fair value sono i seguenti:
1. maggiore potenziale informativo in relazione ai destinatari in quanto fornisce un dato
più aggiornato circa il valore del bene, con una migliore stima del potenziale dei futuri
flussi monetari che discenderanno dal realizzo (diretto/indiretto) dell'elemento
patrimoniale;
2. tendenziale oggettività, quando tale fair value è determinato in base a valori formatisi
in mercati attivi.
Tuttavia i limiti del fair value sono molto evidenti:
a) presuppone per la sua determinazione l'esistenza di mercati liquidi, efficienti dal
punto di vista informativo, ove i prezzi scambiati siano significativi, situazione che in
tempi di forti crisi tende a svanire. In assenza di mercati efficienti, la determinazione
del fair value si rifugia non più su prezzi di mercato (mark to market) ma su valori
desunti da modelli di valutazione (mark to model, uso di input non osservabili) che
inevitabilmente riducono il grado di oggettività;
b) rappresenta un valore estremamente variabile legato alle dinamiche presenti sui
mercati di riferimento, con relativi effetti di volatilità sui risultati economici se si decide
di inviare le variazioni di fair value a Conto Economico;
c) origina valutazioni che non riflettono la prospettiva del management ma quella del
mercato nel suo complesso.
Il bilancio di esercizio secondo l'attuale normativa italiana (art. 2423, 1° comma), si compone
di quattro documenti: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e
la Nota Integrativa. Non facente parte formale del bilancio ma ad esso allegata, è la
Relazione sulla Gestione, fondamentale documento nel quale gli amministratori spiegano in
forma più discorsiva la gestione trascorsa e le prospettive future.
GLI ELEMENTI DELLO STATO PATRIMONIALE
Il nostro legislatore si limita a descrivere gli schemi di classificazione, rinviando
implicitamente, per l'esame dei caratteri generali degli elementi patrimoniali, alla teoria
economico-aziendale italiana.
LI SCHEMA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE, LE MACROCLASSI ED IL LORO
CONTENUTO
L'art. 2423 ter, 1° comma, stabilisce che «salvo le disposizioni di leggi speciali per le società
che esercitano particolari attività [come ad esempio per le aziende bancarie ed assicurative]
nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico devono essere iscritte separatamente è
nell'ordine indicato, le voci previste negli artt. 2424 e 2425».
Questa norma significa che le strutture degli schemi dei prospetti contabili componenti il
bilancio sono obbligatorie, rigide, non modificabili da parte degli amministratori.
Iniziamo dallo Stato Patrimoniale.
L'art. 2424 distingue anzitutto due sezioni contrapposte, l'attivo e il passivo. Per ciascuna
sezione vi sono tre livelli di articolazione della struttura: il primo livello è contrassegnato da
lettere maiuscole, il secondo livello è rappresentato da numeri romani ed il terzo livello da
numeri arabi. Un quarto livello, contrassegnato da lettere minuscole, è presente solo per
alcune voci.
Per quanto riguarda l'attivo, la classe A) è molto particolare e consiste sostanzialmente
nell'unica voce dei crediti verso soci derivanti da sottoscrizioni di nuove quote di capitale (in
fase di costituzione iniziale o di aumento successivo) per le quali non è stato ancora
effettuato il conferimento. Sappiamo infatti che, nelle società di capitali, il versamento
immediato degli importi sottoscritti è obbligatorio per i conferimenti diversi dal denaro e per il
25% dei conferimenti in denaro (art. 2329 c.c.). I rimanenti conferimenti da effettuarsi in
forma liquida possono essere liberati solo in un secondo momento dopo che gli
amministratori li avranno «richiamati».
Quindi, finché il conferimento non è effettuato, il relativo credito deve essere esposto nella
classe A.
Il motivo risiede nel fatto che tali crediti sono nella sostanza «capitale sociale non versato»,
e quindi, nel nostro sistema giuridico, il mancato versamento comporta una riduzione delle
garanzie patrimoniali nei confronti di terzi per le obbligazioni sociali.
Le classi B) e C) dell'attivo sono le più importanti: le immobilizzazioni e l'attivo cir-colante. Il
codice afferma all'art. 2424 bis, l° comma, che «gli elementi patrimoniali destinati ad essere
utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni», lasciando intendere
che in caso di utilizzo non durev