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Storia Romana
LEGGI ROMANE:
- LEX SACRATA (494 A.C.): creazione del tribunato della plebe a seguito della prima secessione della plebe.
- LEGES DUODECIM TABULARUM (450-451): redazione di codici giuridici in materia civile e penale. Tra questi uno sanciva il divieto del matrimonio tra patrizi e plebeie aveva quale obiettivo mirato quello del gruppo patrizio di preservare intatto il proprio potere di controllo sulle istituzioni. Con i matrimoni misti, infatti, si giungeva a trasmettere con l'eredità familiare il diritto agli auspicia.
- LEX CANULEIA (445): soppressione del divieto di matrimonio tra patrizi e plebei.
- LEGES LICINIAE SESTIAE (367): Soppressione del tribunato militare con potere consolare, ristabilimento del console di cui un membro deve essere plebeo, limitazione dell'occupazione dell'ager publicus.
- LEX POETELIA DE AMBITU (358): frena l'ambitio degli uomini nuovi.
- LEX GENUCIA (342): divieto del prestito ad interesse.
PUBLILIA PHILONIS (339): aveva stabilito che la ratifica del Senato alle leggi dei comizi centuriati precedesse la votazione, rendendola così più debole.
LEX POETELIA PAPIRIA (326): ridimensionamento dell'istituto del nexum; al creditore non era più consentito di rivalersi sulla persona fisica del debitore, ma solo sui suoi beni.
LEX OVINIA (312): stabilisce che il censore costituisca la lectio senatus (revisione della composizione del senato) e proceda al riempimento dei posti vacanti.
LEX OGULNIA (300): apre ai plebei la partecipazione ai collegi sacerdotali superiori.
LEX VALERIA (300): stabilisce il diritto di ogni cittadino romano di ricorrere alla provocatio ad populum. La norma prevedeva la possibilità che la pena capitale di un condannato a morte potesse essere trasformata in altra pena se così stabilito da un giudizio popolare. Il magistrato infatti in virtù del suo potere di polizia (coercitio)
aveval'imperium di comminare pene.
- LEX MAENIA (292 O 219): stabilisce che la ratifica del Senato avvenga preventivamente rispetto alla votazione.
- LEX HORTENSIA (287): sancisce che le deliberazioni votate dalla plebe avessero valore di legge sciolte dal vincolo dell'auctoritas patrum.
- LEX CLAUDIA (218): plebiscito che proibisce ai senatori e ai loro figli di possedere navigli di più di 300 anfore (80 hl), proibendo loro il grande commercio.
- LEX CINCIA (204): aveva proibito le donazioni, che potevano innestare fenomeni corruttivi.
- LEGES SUMPTUARIAE (215, 181, 161, 143, 131): rispondono al problema del lusso.
- LEGES PORCIAE (195): l'azione del governatore delle province romane viene sottoposta alla provocatio.
- LEX VILLIA ANNALIS (181): regolamenta la carriera magistratuale, secondo una rigida successione a intervalli delle magistrature; fissa i limiti di età per ogni tappa del cursus.
- LEX CORLELIA BAEBIA (180): contro
la venalità del corpo elettorale.
- LEX AELIA FUFIA (155): conferisce ai consoli il diritto di obnuntiatio, che dà loro la possibilità, con un impiego abile degli auspici, di esercitare un veto di fronte ai tribuni della plebe.
- LEX CALPURNIA DE REPETUNDIS (149): introduzione dei tribunali de repetundis nelle province, che si occupano di malversazioni.
- LEGES TABELLARIAE (sul voto segreto): lex gabinia (139) riguarda le elezioni, lex cassia (137) riguarda i giudizi, lex papiria (131) riguarda la legislazione.
- LEX SEMPRONIA AGRARIA (133): prevedeva che non si potessero possedere più di 500 iugera di terreno pubblico e 250 iugera in più per ogni figlio, in tutto però non più di 1000 iugera come possesso permanente garantito. Tutto l'agro pubblico eccedente le quote predette veniva recuperato dallo stato, che, per mezzo di una commissione di tre membri, lo doveva distribuire parte ai cittadini e parte a confederati italici.
come concessione ereditaria e inalienabile, in lotti di 30 iugera dietro il corrispettivo di un vectigal. L'inalienabilità dei lotti assegnati fu stabilita per proteggere i contadini dalla prevedibile pressione dei grandi proprietari terrieri per acquistare le terre.
- LEX SEMPRONIA DE PROVINCIIS CONUSULARIBUS (123-122): viene imposto al senato di dichiarare le due province destinate ad ex consoli dell'anno successivo prima dell'elezione di nuovi consoli, mentre quelle destinate a ex pretori a inizio anno; si stabilisce inoltre il divieto di intercessio contro il senato consulto relativo.
- LEX FRUMENTARIA (123): provvedimento legislativo che regolava la distribuzione di frumento a prezzi agevolati o gratuitamente alla popolazione di Roma. Dato il carattere, fu il più delle volte decisa non sotto la forma della lex comitialis, ma attraverso gli scita plebis, provvedimenti presentati da un Tribuno della plebe ed approvati da un concilium plebis.
- LEX DE
PROVINCIA ASIA (123): mirava a cercare l'appoggio dei cavalieri. Rendeva infatti i terreni della provincia d'Asia ager publicus populi romani e sottraeva l'appalto delle tasse ai governatori assegnandolo a pubblicani facenti parte dell'ordine equestre.
- LEX DE CAPITE CIVIS (123-122): era tesa a vietare la formazione di corti straordinarie (quaestiones extraordinariae) per Senatus consultum riportando la decisio su tale materia al popolo (provocatio ad populum).
- ROGATIO DE ABACTIS (123-122): si toglieva l'elettorato passivo al tribuno destituito dal popolo. Era questa una legge indirizzata a colpire il tribuno Caio Ottavio che si era opposto alla lex Sempronia agraria. Lo stesso Gaio ritirò questa legge.