Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
PEGNO
• È necessario lo spossessamento della “cosa” per costituirlo, e deve
essere continuato nel tempo.
• Deve risultare da atto scritto.
• È un atto di straordinaria amministrazione, con precisa indicazione
della “cosa” data in pegno e del credito a cui si riferisce.
• Deve essere perfezionato dalla banca con “data certa”.
IPOTECA
• Ha per oggetto beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali.
• Deve essere formalizzata per atto pubblico o scrittura privata
autenticata e contenere una precisa indicazione:
• Credito garantito
• Bene ipotecato
• Sorge al momento dell’iscrizione nei pubblici registri e necessita di
titolo costitutivo.
• Vale quella fatta per prima.
3 Tipologie di Ipoteca
1. Legale → Quella accordata ex lege a specifici creditori.
2. Volontaria → Quella concessa mediante contratto o atto unilaterale
inter vivos.
3. Giudiziale → Quella che il creditore può iscrivere dopo aver ottenuto
una sentenza o un decreto ingiuntivo, a garanzia del pagamento di una somma
o di un’obbligazione.
“Atipiche” - Grado di copertura inferiore
La Cessione del Credito
È un negozio giuridico bilaterale con cui il cedente trasferisce al cessionario un
credito vantato verso un terzo.
• Può avvenire:
• In tutto o in parte
• Per cause diverse
• Deve avere una relazione per poter costituire garanzia di un
credito.
• Scadenza e importo del finanziamento concesso devono essere
legati al credito ceduto.
La Delegazione di Pagamento
• Il delegante (debitore della banca) incarica un suo debitore (terzo
soggetto) di obbligarsi nei confronti della banca ad eseguire un pagamento.
• La delegazione può restare senza effetti se il delegato non assume
l’obbligazione ed esegue il pagamento.
• Il delegato si obbliga solo se vuole, ma non è tenuto a farlo.
Il Mandato
È il contratto con cui il mandante (debitore della banca) conferisce al
mandatario (banca) l’incarico di riscuotere i propri crediti nei confronti di uno o
più debitori.
• È solo uno strumento d’incasso.
• Per costituire una garanzia, dovrebbe essere:
• Irrevocabile
• Accettato dal debitore
Le Garanzie Reali e Personali
Le garanzie “tipiche”, ossia quelle “tradizionali”, presentano alcune criticità per
la banca.
Garanzie Reali
• La determinazione del valore della garanzia (in caso di beni) può
essere complessa, così come la sua liquidabilità.
• La banca mantiene il rischio che, al momento dell’escussione, la
garanzia copra solo parte dell’esposizione.
Garanzie Personali
• La banca deve valutare e monitorare la solvibilità del fideiussore.
• Possono esserci difficoltà nell’escussione della garanzia, ad
esempio se il fideiussore è incapace di far fronte ai nuovi obblighi giuridici.
Criticità Generali
Su queste garanzie pesano due fattori:
1. Il costo di gestione.
2. Le tempistiche e i processi con cui una garanzia si trasforma in
liquidità.
2 NUOVI STRUMENTI DI GARANZIA
PEGNO NON POSSESSORIO: È una garanzia “reale mobiliare” che non necessita
dello spossessamento della “cosa” in favore del creditore, ma rimane nella
disponibilità del debitore.
Caratteristiche:
• Risulta da atto scritto con sufficienti indicazioni.
• Registrato telematicamente nel Registro dei pegni non possessori
(diventa opponibile a terzi grazie alla pubblicità).
• Durata iscrizione: 10 anni (rinnovabile).
Può essere concesso solo da:
• Imprenditori iscritti al Registro delle imprese per garantire i crediti
inerenti all’esercizio dell’impresa.
• Il pegno può riguardare solo:
1. Crediti derivanti dall’esercizio dell’impresa.
2. Beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa (materiali o
immateriali). No beni mobili registrati.
Cosa può fare chi concede il pegno non possessorio?
• Trasformare e alienare i beni garantiti da pegno, salvo diversa
indicazione contrattuale.
In caso di escussione della garanzia, il creditore può:
• Vendere i beni oggetto del pegno.
• Escutere i crediti.
• Locare o appropriarsi dei beni dati in pegno.
Trasferimento della garanzia:
• Al prodotto della trasformazione.
• Al bene sostitutivo generato dalla cessione.
• Al corrispettivo della cessione del bene.
“PATTO MARCIANO”
Il Patto Marciano è un accordo tra:
• Banca finanziatrice
• Impresa finanziata
La banca riceve il trasferimento di un bene immobile (dell’impresa debitrice o
terzo) solo alla condizione sospensiva dell’inadempimento del mutuatario
(impresa finanziata).
Caratteristiche principali
• Il patto può riguardare qualsiasi bene, tranne l’abitazione principale
del datore di ipoteca, del coniuge e dei parenti o affini fino al terzo grado.
• Il bene oggetto del patto rimane di proprietà dell’imprenditore
finanziato.
• Non è previsto il passaggio immediato di proprietà alla banca in
caso di inadempienza.
• Condizione necessaria: deve esserci un ritardo nell’adempimento
dell’obbligazione di almeno 9 mesi per attivare il trasferimento del bene alla
banca.
STRUMENTI DI MITIGAZIONE DEI RISCHI DI CREDITO – CRM (Credit Risk
Mitigation)
Principali problemi che le banche hanno nel fare credito
• Necessità di effettuare accantonamenti di capitale (previsti per
legge) a fronte della concessione di nuovi finanziamenti.
• Livello dei NPL’s (crediti deteriorati) che caratterizza il portafoglio
crediti della banca e che richiede continui accantonamenti di capitale.
• Oltre a disporre di progetti di investimento validi, sostenibili e ben
strutturati, le banche devono affrontare il problema della ponderazione dei
rischi.
Soluzione attraverso gli Accordi di Basilea
• Gli Accordi di Basilea sui requisiti patrimoniali delle banche hanno
migliorato la situazione grazie alla ponderazione della quota garantita rispetto
all’assorbimento di capitale.
• Un finanziamento senza garanzia avrebbe un assorbimento di
capitale maggiore, rendendolo meno vantaggioso per la banca.
Nuovi strumenti di mitigazione dei rischi di credito – CRM
• I CRM (Credit Risk Mitigation) si sono sviluppati nel mercato per
supportare il credito bancario.
• Sono strumenti esterni al patrimonio del garante.
• Effetti dei CRM:
• NON prevedono assorbimento di capitale sulla quota garantita.
• Riduzione del fabbisogno di capitale ai fini del patrimonio di
vigilanza.
Vantaggi degli strumenti di CRM (Credit Risk Mitigation)
Gli strumenti di CRM consentono ulteriori vantaggi sia per le banche che per il
garantito.
Vantaggi per le BANCHE
• Tempi e modalità di escussione veloci.
• Oneri di gestione della garanzia limitati.
• Massimo contenimento dell’assorbimento di capitale a fronte del
rischio di credito.
Vantaggi per il GARANTITO
• Possibilità di spesare il costo della garanzia sull’azienda, senza
effetti/vincoli sul patrimonio personale.
Gli strumenti di CRM storicamente e solidamente usati in Italia, insieme ad altri
introdotti per fronteggiare l’emergenza COVID, sono:
1. Fondo di Garanzia
2. SACE
3. ISMEA
4. Confidi
5. Garanzia di Portafoglio
6. FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti)
Fondo di Garanzia
Il Fondo di Garanzia offre una garanzia pubblica connessa al rispetto del
Regolamento “de minimis”, che permette alla banca di poter ponderare 0% la
parte di credito garantita dal Fondo. Interviene su operazioni finanziarie a
favore di PMI e professionisti.
Caratteristiche della garanzia
• Esplicita
• Irrevocabile
• Incondizionata
• Diretta
Modalità di intervento
• Non entra direttamente nel rapporto tra banca e cliente.
• Prevede la possibilità di controgarantire le garanzie rilasciate dai
Confidi e dagli altri fondi di garanzia.
Condizione per l’accesso = L’impresa o il professionista devono essere sani,
ovvero con risultati economici e finanziari in grado di rimborsare il
finanziamento richiesto.
Benefici della garanzia
• Per la banca: maggiore presidio del rischio e aumento del volume
d’affari (VA).
• Per il cliente PMI: maggiore possibilità di accesso al credito a costi
ridotti.
Modalità di intervento del Fondo
1. Garanzia su “Singola Operazione”
• Diretta
• Riassicurazione e Controgaranzia
2. Garanzia di Portafoglio
• Rilascio della garanzia del Fondo di Garanzia (FdG) a copertura di
una quota inferiore all’80% delle perdite registrate sulle “Tranche Junior” di un
portafoglio finanziario.
Misure introdotte per l’emergenza COVID-19
• Importo massimo garantito:
• 2,5 milioni €
• 5 milioni € dopo COVID
• Clientela target:
• PMI, di qualsiasi settore
• Costo:
• Riconoscimento di una commissione “una tantum” al FdG
• Eccezioni:
• No Toscana → accesso ai Confidi e ISMEA
Gennaio 2018: Riforma del Fondo di Garanzia (FdG)
• Introduzione di un modello di valutazione degli interventi con una
gradualità nella copertura della garanzia.
• Tale modello calcola la probabilità di inadempimento dei soggetti
beneficiari, collocandoli nelle varie classi e fasce.
Obiettivo della riforma
• Sostenere il credito verso operazioni che difficilmente
accederebbero a un finanziamento bancario senza la garanzia del FdG.
• Identificazione delle operazioni a rischio “razionamento”.
Importanza del Fondo di Garanzia (FdG) nel tempo
Prima dell’emergenza COVID (2016) 17 miliardi € finanz. garantiti
Durante l’emergenza COVID (2020-2022) 252 miliardi € (importo
finanziato) e 200 miliardi € garantiti
Oggi (2023) 24 miliardi € garantiti
SACE: Servizi Assicurativi del Commercio Estero SPA
SACE si occupa di assicurazione, riassicurazione, coassicurazione e garanzie
per il commercio estero.
Attività principali
• Copertura dei rischi a cui sono esposti gli operatori nazionali e le
società, anche estere, nelle loro attività con l’estero e di internazionalizzazione.
• Copertura dei rischi relativi ad operazioni di rilievo strategico per
l’economia italiana sotto i profili di:
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
Per termini, condizioni e privacy, visita la relativa pagina.